Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4263/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 05 febbraio
2025 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, via Parte_1 C.F._1
Lenzi n. 18 presso lo studio dell'Avv. CAFARELLI MELITA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giulia Mannuccia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05 febbraio 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 03 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22/10/2024 esponeva di aver Parte_1
intrattenuto una relazione con il da cui il 02 settembre 2024 era nata;
CP_1 Per_1
rappresentava che, in seguito alla nascita della bambina, i rapporti col padre si erano sempre più affievoliti tanto che questi non aveva più contribuito in alcun modo al benessere della bambina;
chiedeva pertanto che, disposto l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre, fosse altresì disposto a carico del un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad CP_1
euro 250,00 mensili.
Con decreto dell'08 novembre 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 nella quale le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo che si riservavano di depositare.
All'udienza del 05 febbraio 2025, con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza, le parti depositavano l'accordo dalle stesse sottoscritto e chiedevano congiuntamente che fossero accolte le seguenti conclusioni:
1. Affidare la minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
2. La sig.ra avrà la facoltà ove lo ritenga opportuno di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In Per_1
caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Pt_1
. CP_1
3. Il avrà facoltà di vedere la figlia tre giorni alla settimana (lunedì- mercoledì – CP_1
venerdì) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 andando a prenderla presso la residenza della e potrà portarla presso la propria abitazione fino al compimento di un anno della Pt_1
bambina; successivamente, a tale momento il potrà prendere la minore e CP_1
portarla con sé.
4. Durante le vacanze natalizie: disporre che ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 Dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; stessa cosa per le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
5. La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno della minore verrà festeggiato dalla famiglia di origine insieme e comunque in mancanza di accordo alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori;
6. il a decorrere dal mese di Febbraio 2025 si impegna a corrispondere CP_1
mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la R.G. n. 4263/2024
somma globale di euro 100 da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici ISTAT;
detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per la figlia preventivamente concordate tra i genitori salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal servizio sanitario nazionale. La sig.ra Pt_1
percepisce già l'assegno unico e l'assegno di inclusione comprensivi anche della
[...]
quota spettante al signor e tali contributi saranno Controparte_1
integralmente destinati al soddisfacimento delle esigenze della minore. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza del figlio. La si impegna a informare tempestivamente il signor Parte_1
in merito a qualsiasi questione rilevante riguardante la Controparte_1
minore comprese eventuali problematiche di salute scolastiche o di altra natura che possano incidere sul suo benessere. Le decisioni di maggiore importanza verranno adottate congiuntamente nel rispetto della responsabilità genitoriale condivisa.
7. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relativi all'istruzione all'educazione alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Alla suddetta udienza del 05 febbraio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di regolamentare gli aspetti relativi alla minore conformemente alle superiori condizioni ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per disporre come richiesto tenuto conto che, ai sensi dell'art. 337 ter c.-cc. il tribunale prende atto, se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti fra i genitori. Nel caso di specie il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse della minore. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
R.G. n. 4263/2024
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato in data 22/10/2024, disattesa ogni contraria domanda,
[...]
eccezione, così provvede:
1) dispone che i rapporti fra le parti, in ordine alla figlia , siano regolati come da accordo Per_1
intervenuto tra le parti e depositato il 04 febbraio 2025 e trascritto in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 25.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.