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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA EF Presidente dr. MA NA AL Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINI Parte_1 C.F._1
FO, elettivamente domiciliato in VIA GIULINI 20 COMO presso il difensore avv.
SORRENTINI FO
APPELLANTE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via CP_1 C.F._2
Carcano 22063 CANTÙ presso lo studio dell'avv. GALLIANI DARIO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 20 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_1
VOLTA N. 28 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FUMAGALLI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. ), P.IVA_2
avente ad oggetto: Querela di falso sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n.262/2025 del Tribunale di Como, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero ex art. 221 c.p.c. e 71 c.p.c., così giudicare: Nel merito, in via principale:- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia
Locale di nei confronti di al quale è conseguita la cartella CP_2 Parte_1
esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 00022295 67 Controparte_3
001, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge. Spese di entrambi i gradi rifuse. In via istruttoria: ai sensi dell'art 221 secondo comma c.p.c., oltre all'effettuata produzione in primo grado della certificazione di regolare possesso di patente di guida, a titolo di indicazione e prova della falsità (doc.5 primo grado), si formulano le seguenti richieste di prova: - disporre ai sensi dell'art 213. c.p.c., che la Motorizzazione Civile di
Como fornisca le informazioni relative al regolare possesso e titolarità in capo a della patente di guida all'epoca del fatto per cui è causa;
- ammettere la Parte_1
prova orale per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che è titolare di Parte_1
pagina 2 di 20 regolare patente di guida nr. categoria B conseguita in data 21.21.2007 e NumeroD_1
valida sino al 15.11.2029 priva di qualsivoglia provvedimento restrittivo o sospensivo;
Per Controparte_2
In via principale: previe le declaratorie del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi tanto l'appello principale svolto dal sig. quanto l'appello Parte_1
incidentale svolto dalla sig.ra oltre che ogni e qualunque altra domanda CP_1
o istanza che, anche attraverso la richiesta di riforma della gravata sentenza, miri all'accoglimento della querela di falso avverso l'accertamento di violazione n.
V/91U/2017 – Prot. 442/2017; con conseguente integrale conferma della sentenza del
Tribunale di Como n. 262/2025. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Cpa e Iva come per legge, anche per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria: per il caso di ulteriore insistenza della parte appellante per l'ammissione dei propri mezzi di prova, si rinnovano le ragioni di opposizione già in atti.
Per CP_1
In via preliminare e cautelare: concedersi la sospensione dell'efficacia dei verbali n.
V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora CP_1
estendendone l'effetto altresì alle cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n.
0332021000222956700, recanti le somme relative alle sanzioni amministrative contenute nei menzionati verbali, stante la verosimiglianza del diritto fatto valere dall'odierna intervenuta, nonché il danno economico che potrebbe subire nelle more del presente procedimento. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare,
l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in CP_1
relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor Parte_1
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed pagina 3 di 20 inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora In via subordinata nella denegata CP_1
ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n. 0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza. In via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria CP_1
di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della
Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora attesa la CP_1
pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato invito a presentarsi presso il Comando CP_4
della Polizia Locale di , potendo l'Agente Accertatore accedere alle banche dati CP_2
per la verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida). In ogni caso: Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pagina 4 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., del 18.03.24 ha convenuto in Parte_1
giudizio il e l , chiedendo, di Controparte_2 Controparte_5
accertare e dichiarare “l'inesistenza della violazione dell'art. 116 del c.d.s. per il fatto del 07.06.2017 avvenuto in via De Gasperi nr.21 comminata dalla Polizia Locale CP_2
di con accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, contestato CP_2
successivamente in data 26.08.2017 nei confronti di , stante la titolarità Parte_1
all'epoca dei fatti di regolare permesso abilitativo alla guida di automobili e, conseguentemente, annullarlo e/o revocarlo, nonché ogni atto inerente o conseguente compresa la cartella esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 Controparte_3
00022295 67 001 con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”
In data 24.05.24 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attorea.
All'udienza del 05.06.24 il Giudice rilevava d'ufficio la nullità del ricorso ex artt. 281 undecies, c. 1, c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c. per essere assolutamente incerto l'oggetto della domanda e, visto l'art. 164, c. 5, c.p.c., assegnava all'attore termine perentorio entro il
19.06.2024 per rinnovare il ricorso nei confronti di , Controparte_5
non costituita, e per integrare la domanda nei confronti del convenuto costituito;
In data 10.06.2024 provvedeva alla notifica del ricorso rinnovato al Parte_1
Comune di e ad , riformulando le conclusioni CP_2 Controparte_5
come segue: “per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_2
confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da Parte_1
pagina 5 di 20 e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni Controparte_3
consequenziale provvedimento di legge”.
In data 12.7.2024 si costituiva nuovamente il e, alla luce del nuovo Controparte_2
ricorso concludeva come segue: “In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta dal sig.
[...]
ed ogni e qualunque altra domanda o istanza formulata nei confronti del Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto….”. Controparte_2
All'udienza del 11.09.2024, dichiarata la contumacia di Controparte_5
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la
[...]
discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025;
In data 31.01.25 interveniva (tardivamente) in giudizio proprietaria CP_1
dell'auto dell'autovettura VW Polo, targata CM999MH, obbligata in solido del pagamento della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, la quale assumeva le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità,
l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, da estendersi altresì alle menzionate cartelle esattoriali n.
03320210002229466000 e n. 0332021000222956700 e, in subordine, di dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali “n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017” con ogni conseguenza in ordine alle relative cartelle esattoriali;
Con sentenza n.262/2025, pubblicata in data 01.04.2025, notificata in data 16.04.25 ai sensi dell'art.326 c.p.c., il Tribunale di Como, così statuiva : “1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti dell'accertamento di Parte_1
violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di;
2) CP_2
dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande svolte dall'intervenuta ; CP_1
pagina 6 di 20 3) condanna e , in solido fra loro, a rifondere al Parte_1 CP_1 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € CP_2
3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”.
Avverso detta sentenza nr. 262/2025 emessa dal Tribunale di Como, propone appello lamentando: Parte_1
1° motivo - violazione dell'art. 2700 c.c. - identità degli accertatori diretti
2° motivo – violazione dell'art.2700 c.c. - assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori
Ciò premesso, parte appellante chiede “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr.
442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei confronti di al CP_2 Parte_1
quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da e Controparte_3
recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge”, oltre le spese del doppio grado.
Si costituisce il e chiede: “In via principale: previe le declaratorie del Controparte_2
caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello svolto dal sig.
[...]
oltre che ogni e qualunque altra domanda o istanza che, anche attraverso la Pt_1
richiesta di riforma della gravata sentenza, miri all'accoglimento della querela di falso avverso l'accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 262/2025”.
All'udienza fissata per la prima comparizione, parte appellata con atto CP_1
depositato il 21.7.2025 propone appello incidentale lamentando:
1. violazione dell'art. 2700 c.c. – identità degli accertatori;
2. violazione dell'art. 2700 c.c. – assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori pagina 7 di 20 3. Violazione artt. 40, 105, 268 c.p.c.
Ciò premesso, l'appellante incidentale così conclude: “Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare, l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor CP_1
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, Parte_1
l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_1
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n.
V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n.
0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza.
In via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n.
V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in CP_1
narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi
pagina 8 di 20 applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora attesa la pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. CP_1
180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato CP_4
invito a presentarsi presso il Comando della Polizia Locale di , potendo l'Agente CP_2
Accertatore accedere alle banche dati per la verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida)”.
Preliminarmente veniva data notizia alla Procura generale del presente procedimento.
Tenutasi la prima udienza, la causa veniva decisa ex art. 352 c.p.c., nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI NON CONTESTATI o PROVATI DOCUMENTALMENTE
In data 07.06.2017, la Polizia Locale del Comune di aveva fermato l'autovettura CP_2
condotta da e, trovandolo alla guida senza avere con sé la patente, con Parte_1
verbale n. 4217 – prot 370-17, sottoscritto dal trasgressore, ovvero dal sig. al Pt_1
quale veniva contestualmente consegnato1 (doc. 1), lo aveva sanzionato ai sensi dell'art. 180, c. 7, C.d.S., invitandolo “a presentarsi (art. 180 C.d.S.) entro 20 gg. da oggi ad esibire i documenti mancanti a questo Comando o altro organo di Polizia”, con
l'avvertenza che “in caso di inottemperanza all'invito sarà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 180 comma 8°”; non aveva ottemperato all'invito a presentarsi e ad esibire i documenti e, Parte_1
in data 23.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/90U/2017 – Prot. 429/2017 col quale era stata inflitta la sanzione pagina 9 di 20 pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., pagata dal trasgressore, a seguito di regolare notificazione, in misura ridotta.
Il comma 8 dell'art. 180 C.d.S. vigente al 26.08.2017, ovvero all'epoca dell'adozione del verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 oggetto della querela di falso, testualmente prevedeva che “Alla violazione di cui al presente comma
[i.e.: inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti]; consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare”.
Solo per completezza di esame si osserva che l'art. 180 C.d.S. vigente all'epoca della elevazione del noto verbale (nell'agosto 2017) non conteneva l'inciso che attualmente si legge al comma 6 dell'art. 180 C.d.S. ovvero: “L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.
Perciò, successivamente, constatato che il sig. non aveva dato seguito Pt_1
all'invito “a presentarsi … ad esibire i documenti mancanti”, il 26.08.2017, alle ore 9, sempre la Polizia Locale di elevava nei confronti dell'odierno ricorrente il CP_2
verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 col quale, per la violazione dell'art. 116, commi 1 e 15, C.d.S., infliggeva al sig. l'ulteriore Pt_1
sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (€ 3.500,00 in misura ridotta), oltre a € 28,40 per spese;
anche tale verbale veniva notificato a mezzo posta al sig. che Pt_1
regolarmente lo riceveva (doc. 4).
QUERELA DI FALSO pagina 10 di 20 La querela di falso è lo strumento processuale previsto dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, volto a contestare la veridicità di un documento dotato di efficacia probatoria privilegiata, come un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta.
La ammissibilità della querela di falso in sede civile presuppone (per quanto interessa nel presente giudizio) il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali tra i quali:
• La contestazione della genuinità del documento: deve emergere una contestazione specifica circa la falsità materiale o ideologica del documento.
• Indicazione degli elementi di falsità: la querela deve contenere una descrizione puntuale degli elementi che si ritengono falsi e delle prove a sostegno.
La inammissibilità (sempre per quanto interessa nel presente giudizio) si verifica quando mancano uno o più dei requisiti sopra indicati. In particolare:
• Se la querela è proposta per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (cioè il contenuto soggettivo o valutativo), essa è inammissibile, poiché non attiene alla falsità del documento.
• La querela è inammissibile se non è corredata da una specifica indicazione delle prove o se è proposta in modo generico o confuso.
Nel caso di verbale redatto da agenti di polizia municipale, trattandosi di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti da lui attestati, come avvenuti in sua presenza.
Pertanto, una querela di falso proposta autonomamente per contestare un verbale dei vigili urbani è ammissibile solo se:
• Si contesta la falsità materiale (es. firma apocrifa, alterazione del contenuto) o la falsità ideologica (es. attestazione di fatti non realmente avvenuti in presenza dell'agente). pagina 11 di 20 • La querela è formulata in modo specifico, con indicazione delle circostanze e delle prove che ne dimostrerebbero la falsità.
In mancanza di tali presupposti, la querela sarà dichiarata inammissibile, con conseguente mantenimento dell'efficacia probatoria del verbale.
Come statuito dal primo giudice, l'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n.
3785/2017).
In estrema sintesi, parte appellante principale e incidentale sostengono la falsità di quanto riportato nell'accertamento di violazione impugnato (“ha violato l'art. 116/1-15 poichè...circolava alla guida del veicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida…”).
Secondo tesi, la falsità dell'accertamento effettuato dalla Polizia Locale di CP_2
risulterebbe dalla certificazione della Motorizzazione Civile (doc.5 parte ricorrente – primo grado) ove emerge che l'appellante in via principale è titolare della patente di guida nr con primo conseguimento ottenuto in data 21.12.2007 e validità NumeroDi_2
sino al 15.11.2029, senza provvedimenti restrittivi.
Dal contenuto della comparsa del di primo grado si evince (a pagina Controparte_2
4) come la sanzione di cui all'art. 116 C.d.S. in realtà, sembrerebbe essere stata elevata, nei confronti di non per mancato conseguimento del titolo Parte_1
abilitativo alla guida, bensì, quale conseguenza dell'inadempimento di cui all'art. 180 pagina 12 di 20 C.d.S., posto in essere dal signor non recatosi presso il Comando della Parte_1
Polizia Locale di , nel termine di 20 giorni, per esibire il proprio documento di CP_2
guida, di cui era risultato sprovvisto, in occasione del controllo avvenuto.
Il Tribunale ha condivisibilmente così motivato: “Nel caso in esame, il fatto della circolazione senza patente risulta ricostruito dai pubblici ufficiali sulla base di quanto appreso dal verbale di violazione n. 4217/2017 e sulla base di valutazioni e accertamenti circa il mancato conseguimento della patente di guida, sicché le predette affermazioni non sono vincolanti, ex art. 2700 c.c., per il giudice, che può liberamente disattenderle, e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova.
Ne consegue che la querela di falso proposta avverso il documento impugnato deve essere dichiarata inammissibile, il rimedio giurisdizionale esperibile dai trasgressori essendo quello della tempestiva impugnazione, avanti il giudice di pace competente, dell'accertamento ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, nel corso della quale l'attore ben avrebbe potuto negare la bontà e la fondatezza dell'accertamento eseguito e, quindi, la sussistenza della violazione contestata.”
Ciò premesso, questa Corte procederà ad analizzare i primi due motivi di appello formulati sia da parte appellante in via principale, che da parte appellante in via incidentale. Per poi passare al terzo motivo di appello allegato solo dall'appellante in via incidentale.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: violazione dell'art. 2700 c.c. - identità degli accertatori diretti>
Tale motivo deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondato;
in particolare, non risulta chiaro come un suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla decisione assunta dal Tribunale. Parte appellante in via principale e incidentale lamenta che gli stessi agenti e che hanno fermato il in data 07.06.2017 e CP_6 CP_7 Pt_1
contravvenzionato il predetto, perché aveva circolato senza aver provveduto alla pagina 13 di 20 revisione e senza avere con sé la patente, sono i medesimi che hanno formato l'atto oggetto dell'impugnazione, attestando falsamente la violazione dell'art. 116 del c.d.s per aver circolato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida>
L'art. 342, comma 1 n. 2, c.p.c. sancisce che l'appello deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione non solo delle “violazioni di legge denunciate”, ma anche la rilevanza delle dette violazioni “ai fini della decisione impugnata”.
Quand'anche il Giudice di primo grado avesse errato nel non aver rilevato l'identità tra gli originari accertatori e i successivi sanzionatori, nondimeno tale identità non appare concludente ai fini della decisione, né parte appellante spiega l'incidenza di tale rilievo.
Per completezza di esame, si osserva che la questione concernente l'identità degli agenti accertatori, cui la pronuncia impugnata riserva un rilievo marginale, viene liquidata dal primo giudice con un inciso di carattere accessorio (“nemmeno è dato sapere se fossero i medesimi che redassero il documento impugnato”), il quale, sia che venga mantenuto sia che venga espunto dal più articolato e sistematico impianto motivazionale adottato dal
Tribunale, non risulta comunque idoneo a incidere in maniera sostanziale sull'esito decisorio.
Passando alle ulteriori questioni.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico si estende esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, e che siano stati da lui percepiti e contestualmente verbalizzati. Ne consegue che non può ritenersi sussistente tale efficacia in relazione a circostanze che, come nel caso di specie, si assumano essere accadute dinanzi al pubblico ufficiale in epoca antecedente e non contestuale alla redazione dell'atto.
In tale prospettiva, non appare revocabile in dubbio la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado — oggetto di censura da parte dell'appellante — secondo cui,
pagina 14 di 20 con riferimento all'accertamento n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, “gli agenti verbalizzanti non hanno attestato alcun fatto avvenuto in loro presenza”. Tale affermazione, lungi dall'essere inficiata dalla circostanza — peraltro irrilevante — che il verbale sia stato o meno redatto originariamente dagli stessi agenti, si fonda sull'evidenza che l'unico fatto avvenuto in loro presenza è consistito nella presa visione di un verbale preesistente, e non già nella constatazione diretta della violazione oggetto di accertamento.
Come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza, “gli agenti hanno provveduto alla redazione dell'accertamento oltre due mesi dopo il fatto, negli uffici della Polizia Locale, sulla base del contenuto di diverso verbale”; pertanto, l'eventuale coincidenza soggettiva tra gli agenti verbalizzanti e quelli che avevano redatto il verbale originario non assume alcuna rilevanza ai fini della validità probatoria dell'atto, né può incidere sull'efficacia della decisione impugnata.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: violazione dell'art. 2700 c.c. - assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori>.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto insuscettibile di querela di falso l'atto oggetto di contestazione, sul presupposto che le circostanze censurate dall'odierno appellante integrassero una valutazione discrezionale del pubblico ufficiale, e che, in quanto tali, fossero sottratte al sindacato esperibile mediante lo strumento processuale invocato.
Secondo l'impostazione accolta dal Tribunale, infatti, la querela di falso non può essere utilizzata per contestare giudizi, opinioni o apprezzamenti soggettivi espressi dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, ma esclusivamente per mettere in discussione l'autenticità materiale o ideologica di fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
Di contro, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia, sostenendo che le affermazioni contenute nell'atto impugnato non costituiscano espressione di una pagina 15 di 20 valutazione soggettiva, bensì rappresentazione di un fatto oggettivo, suscettibile di verifica e, pertanto, rientrante nel perimetro di applicabilità della querela di falso. In tale prospettiva, l'appellante contesta la qualificazione operata dal Tribunale, ritenendo che il pubblico ufficiale non abbia esercitato alcuna funzione valutativa, ma si sia limitato ad enunciare circostanze fattuali che, ove non veritiere, possono essere oggetto di contestazione mediante l'azione di querela.
La Corte osserva.
La questione giuridica dirimente risiede nell'affermazione contenuta nella pronuncia del
Tribunale, secondo cui i verbalizzanti “non hanno attestato alcun fatto obiettivo, bensì hanno formulato una valutazione, fondata sul medesimo 'verbale di violazione n.
4217/2017' in ordine al mancato conseguimento, da parte di della Parte_1
'corrispondente patente di guida', al momento della circolazione del 07.06.2017. A dispetto di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, il pubblico ufficiale non ha affatto attestato di aver assistito al fatto della circolazione dell'attore e, comunque, ha compiuto una valutazione circa l'avvenuto conseguimento della 'corrispondente' patente di guida e, quindi, di patente idonea a consentire la guida di un veicolo del tipo condotto”.
Tale argomentazione, sviluppata dal Giudice di prime cure, si presenta coerente sotto il profilo logico, correttamente ancorata ai principi giuridici applicabili e, pertanto, pienamente condivisibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, occorre distinguere tra il verbale redatto in data 07.06.2017 e il successivo atto di accertamento del 26.08.2017, che costituisce l'oggetto della querela di falso. Indipendentemente dalla coincidenza soggettiva tra i pubblici ufficiali intervenuti nei due momenti, è evidente che, in sede di redazione del verbale di accertamento n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, gli agenti abbiano operato un processo inferenziale, fondato su elementi oggettivi e non contestati pagina 16 di 20 (la circolazione del sig. privo di patente il 07.06.2017 e la successiva mancata Pt_1
esibizione del documento abilitante), per giungere alla conclusione che il medesimo fosse ragionevolmente sprovvisto di patente di guida. Tale conclusione, essendo frutto di un procedimento logico-deduttivo, integra una valutazione e, come tale, non è suscettibile di contestazione mediante querela di falso.
A pagina 12 dell'atto di appello si rinviene un'ampia digressione circa la presunta e l'altrettanto presunta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 2700 c.c. da parte del Giudice di primo grado>, che l'appellante ritiene determinanti per l'esito sfavorevole del giudizio.
Tuttavia, la richiesta di rettifica di tali asseriti errori si risolve in una mera petizione di principio, non essendo comunque ravvisabile alcun presupposto per l'accoglimento della querela di falso.
Querela di falso, si sottolinea, che non è stata proposta per falsità dell' atto di accertamento del 26.08.2017 laddove sostanzialmente attesta che il sig. NON Pt_1
si è presentato nel termine concesso per il deposito della patente conseguita;
in altri termini, solo laddove il sign. si fosse effettivamente presentato nel termine Pt_1
concesso con il proprio documento (patente), allora la Corte avrebbe potuto ritenere vi fosse un falso nell'atto di accertamento impugnato.
Alla luce di quanto esposto, anche il secondo motivo di impugnazione, al pari del primo, risulta inammissibile o comunque infondato e deve essere rigettato.
TERZO MOTIVO di impugnazione incidentale proposta dalla signora CP_1
Violazione artt. 40, 105, 268 c.p.c.
[...]
L'appellante in via incidentale censura la sentenza, laddove il Giudice così statuisce
“non è consentito, non vertendosi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 105 c.p.c. di intervento principale o adesivo (autonomo o dipendente), l'intervento in giudizio per la formulazione di domande del tutto autonome ed indipendenti da quelle che ne formano pagina 17 di 20 oggetto, come nel caso di specie, in cui ha chiesto l'annullamento di CP_1
verbali e cartelle esattoriali del tutto esulanti dal thema decidendum”.
L'appellante ritiene che l'asserita violazione dell'art. 116 CdS CP_1
costituisce un unicum, estrinsecandosi poi in due distinte sanzioni amministrative, da imputarsi al conducente (commi 1 e 15), per guida senza patente (con obbligazione solidale del proprietario dell'autovettura) ed al proprietario dell'autovettura (comma 14), per avergliela affidata.
Di talché, la falsità del primo verbale (atto presupposto) non può che inficiare, quale diretta conseguenza, la legittimità del secondo.
Con conseguente illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia, dei verbali n.
V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nonché delle conseguenti cartelle esattoriali notificati alla signora CP_1
L'intervento (tardivo) di quest'ultima nel processo di primo grado ha affiancato, alla declaratoria di falsità dell'accertamento n. V/91U/2017, anche la declaratoria di falsità del diverso e distinto accertamento n. V/92U/2017.
In tal senso le diverse (e ulteriori) domande svolte dalla sig.ra debbono ritenersi CP_1
inammissibili: in quanto tese ad estendere l'oggetto del giudizio a questioni estranee rispetto a quelle proprie del procedimento per querela di falso, introducendo nuovi temi del tutto avulsi da quelli oggetto specifico procedimento, ma anche ad atti –
l'accertamento n. V/92U/2017 – completamente diversi da quello investito dal ricorso principale introduttivo del giudizio di prime cure per querela di falso: (solo) il verbale
V/91U/2017.
Infatti, rispetto alla proposta querela di falso del verbale n. V/91U/2017, – Prot.
442/2017, impugnato dal sig. la signora agisce per una causa petendi Pt_1 CP_1
pagina 18 di 20 ed un petitum diverso chiedendo l'annullamento di due verbali e delle connesse cartelle esattoriali, notificate alla signora CP_1
L'appello di quest'ultima, perciò non merita accoglimento.
SPESE
Le spese del procedimento di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellate in via principale e in via incidentale.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. conferma la sentenza n.262/2025, pubblicata in data 01.04.2025, notificata in data
16.04.25 ai sensi dell'art.326 c.p.c., resa dal Tribunale di Como;
3. condanna e in via solidale, al pagamento CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'amministrazione pagina 19 di 20 convenuta, , che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre Controparte_2
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale CP_1
soccombente, nonché dell'appellante principale dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano, 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA NA AL RA EF
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA EF Presidente dr. MA NA AL Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1373/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINI Parte_1 C.F._1
FO, elettivamente domiciliato in VIA GIULINI 20 COMO presso il difensore avv.
SORRENTINI FO
APPELLANTE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via CP_1 C.F._2
Carcano 22063 CANTÙ presso lo studio dell'avv. GALLIANI DARIO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 20 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_1
VOLTA N. 28 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FUMAGALLI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. ), P.IVA_2
avente ad oggetto: Querela di falso sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n.262/2025 del Tribunale di Como, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero ex art. 221 c.p.c. e 71 c.p.c., così giudicare: Nel merito, in via principale:- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia
Locale di nei confronti di al quale è conseguita la cartella CP_2 Parte_1
esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 00022295 67 Controparte_3
001, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge. Spese di entrambi i gradi rifuse. In via istruttoria: ai sensi dell'art 221 secondo comma c.p.c., oltre all'effettuata produzione in primo grado della certificazione di regolare possesso di patente di guida, a titolo di indicazione e prova della falsità (doc.5 primo grado), si formulano le seguenti richieste di prova: - disporre ai sensi dell'art 213. c.p.c., che la Motorizzazione Civile di
Como fornisca le informazioni relative al regolare possesso e titolarità in capo a della patente di guida all'epoca del fatto per cui è causa;
- ammettere la Parte_1
prova orale per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che è titolare di Parte_1
pagina 2 di 20 regolare patente di guida nr. categoria B conseguita in data 21.21.2007 e NumeroD_1
valida sino al 15.11.2029 priva di qualsivoglia provvedimento restrittivo o sospensivo;
Per Controparte_2
In via principale: previe le declaratorie del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi tanto l'appello principale svolto dal sig. quanto l'appello Parte_1
incidentale svolto dalla sig.ra oltre che ogni e qualunque altra domanda CP_1
o istanza che, anche attraverso la richiesta di riforma della gravata sentenza, miri all'accoglimento della querela di falso avverso l'accertamento di violazione n.
V/91U/2017 – Prot. 442/2017; con conseguente integrale conferma della sentenza del
Tribunale di Como n. 262/2025. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, Cpa e Iva come per legge, anche per il presente grado di giudizio.
In via istruttoria: per il caso di ulteriore insistenza della parte appellante per l'ammissione dei propri mezzi di prova, si rinnovano le ragioni di opposizione già in atti.
Per CP_1
In via preliminare e cautelare: concedersi la sospensione dell'efficacia dei verbali n.
V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora CP_1
estendendone l'effetto altresì alle cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n.
0332021000222956700, recanti le somme relative alle sanzioni amministrative contenute nei menzionati verbali, stante la verosimiglianza del diritto fatto valere dall'odierna intervenuta, nonché il danno economico che potrebbe subire nelle more del presente procedimento. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare,
l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in CP_1
relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor Parte_1
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed pagina 3 di 20 inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora In via subordinata nella denegata CP_1
ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n. 0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza. In via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria CP_1
di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della
Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora attesa la CP_1
pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato invito a presentarsi presso il Comando CP_4
della Polizia Locale di , potendo l'Agente Accertatore accedere alle banche dati CP_2
per la verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida). In ogni caso: Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. pagina 4 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., del 18.03.24 ha convenuto in Parte_1
giudizio il e l , chiedendo, di Controparte_2 Controparte_5
accertare e dichiarare “l'inesistenza della violazione dell'art. 116 del c.d.s. per il fatto del 07.06.2017 avvenuto in via De Gasperi nr.21 comminata dalla Polizia Locale CP_2
di con accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017, contestato CP_2
successivamente in data 26.08.2017 nei confronti di , stante la titolarità Parte_1
all'epoca dei fatti di regolare permesso abilitativo alla guida di automobili e, conseguentemente, annullarlo e/o revocarlo, nonché ogni atto inerente o conseguente compresa la cartella esattoriale emessa da e recante nr.033 2021 Controparte_3
00022295 67 001 con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”
In data 24.05.24 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attorea.
All'udienza del 05.06.24 il Giudice rilevava d'ufficio la nullità del ricorso ex artt. 281 undecies, c. 1, c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c. per essere assolutamente incerto l'oggetto della domanda e, visto l'art. 164, c. 5, c.p.c., assegnava all'attore termine perentorio entro il
19.06.2024 per rinnovare il ricorso nei confronti di , Controparte_5
non costituita, e per integrare la domanda nei confronti del convenuto costituito;
In data 10.06.2024 provvedeva alla notifica del ricorso rinnovato al Parte_1
Comune di e ad , riformulando le conclusioni CP_2 Controparte_5
come segue: “per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei CP_2
confronti di al quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da Parte_1
pagina 5 di 20 e recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni Controparte_3
consequenziale provvedimento di legge”.
In data 12.7.2024 si costituiva nuovamente il e, alla luce del nuovo Controparte_2
ricorso concludeva come segue: “In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda svolta dal sig.
[...]
ed ogni e qualunque altra domanda o istanza formulata nei confronti del Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto….”. Controparte_2
All'udienza del 11.09.2024, dichiarata la contumacia di Controparte_5
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la
[...]
discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025;
In data 31.01.25 interveniva (tardivamente) in giudizio proprietaria CP_1
dell'auto dell'autovettura VW Polo, targata CM999MH, obbligata in solido del pagamento della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, la quale assumeva le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità,
l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, da estendersi altresì alle menzionate cartelle esattoriali n.
03320210002229466000 e n. 0332021000222956700 e, in subordine, di dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali “n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017” con ogni conseguenza in ordine alle relative cartelle esattoriali;
Con sentenza n.262/2025, pubblicata in data 01.04.2025, notificata in data 16.04.25 ai sensi dell'art.326 c.p.c., il Tribunale di Como, così statuiva : “1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti dell'accertamento di Parte_1
violazione nr. V/91U/2017 Pr. 442/2017 emesso dalla Polizia Locale di;
2) CP_2
dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande svolte dall'intervenuta ; CP_1
pagina 6 di 20 3) condanna e , in solido fra loro, a rifondere al Parte_1 CP_1 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € CP_2
3.809,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”.
Avverso detta sentenza nr. 262/2025 emessa dal Tribunale di Como, propone appello lamentando: Parte_1
1° motivo - violazione dell'art. 2700 c.c. - identità degli accertatori diretti
2° motivo – violazione dell'art.2700 c.c. - assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori
Ciò premesso, parte appellante chiede “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c., la falsità dell'accertamento di violazione nr. V/91U/2017 Pr.
442/2017 emesso dalla Polizia Locale di nei confronti di al CP_2 Parte_1
quale è conseguita la cartella esattoriale emessa da e Controparte_3
recante nr.033 2021 00022295 67 001, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge”, oltre le spese del doppio grado.
Si costituisce il e chiede: “In via principale: previe le declaratorie del Controparte_2
caso, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello svolto dal sig.
[...]
oltre che ogni e qualunque altra domanda o istanza che, anche attraverso la Pt_1
richiesta di riforma della gravata sentenza, miri all'accoglimento della querela di falso avverso l'accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Como n. 262/2025”.
All'udienza fissata per la prima comparizione, parte appellata con atto CP_1
depositato il 21.7.2025 propone appello incidentale lamentando:
1. violazione dell'art. 2700 c.c. – identità degli accertatori;
2. violazione dell'art. 2700 c.c. – assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori pagina 7 di 20 3. Violazione artt. 40, 105, 268 c.p.c.
Ciò premesso, l'appellante incidentale così conclude: “Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare, l'inapplicabilità del principio di solidarietà in capo alla signora in relazione alle violazioni del Codice della Strada, elevate al signor CP_1
conseguentemente e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, Parte_1
l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nei confronti dell'odierna intervenuta, per i motivi espressi in narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali n. 03320210002229466000 e n. 0332021000222956700, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora CP_1
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare, a norma dell'art. 221 c.p.c., la falsità dei verbali n. V/91U/2017 e n.
V/92U/2017, per tutto quanto esposto in narrativa, con conseguente declaratoria di inesistenza delle violazioni ivi indicate, nonché di illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia delle cartelle esattoriali (n. 03320210002229466000, n.
0332021000222956700), di cui sono la diretta conseguenza.
In via ulteriormente subordinata quand'anche, per assurdo, non si dovessero ritenere sussistenti gli estremi per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 c.p.c., accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'infondatezza ed inefficacia, dei verbali n. V/91U/2017 e n.
V/92U/2017, elevati nei confronti della signora per i motivi espressi in CP_1
narrativa, con conseguente declaratoria di annullamento e revoca di tutte le sanzioni ivi
pagina 8 di 20 applicate, anche accessorie, con ogni miglior e più opportuno provvedimento, da estendersi altresì, alle menzionate cartelle esattoriali, recanti le somme normativamente previste, per le violazioni del Codice della Strada, illegittimamente elevate nei confronti della signora attesa la pacifica inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. CP_1
180, comma 8, primo e secondo periodo, per i motivi sopra indicati (inesistenza di qualsivoglia inadempimento, da parte del signor in ordine al mancato CP_4
invito a presentarsi presso il Comando della Polizia Locale di , potendo l'Agente CP_2
Accertatore accedere alle banche dati per la verifica della titolarità, o meno, in capo all'odierno ricorrente, del documento di guida)”.
Preliminarmente veniva data notizia alla Procura generale del presente procedimento.
Tenutasi la prima udienza, la causa veniva decisa ex art. 352 c.p.c., nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI NON CONTESTATI o PROVATI DOCUMENTALMENTE
In data 07.06.2017, la Polizia Locale del Comune di aveva fermato l'autovettura CP_2
condotta da e, trovandolo alla guida senza avere con sé la patente, con Parte_1
verbale n. 4217 – prot 370-17, sottoscritto dal trasgressore, ovvero dal sig. al Pt_1
quale veniva contestualmente consegnato1 (doc. 1), lo aveva sanzionato ai sensi dell'art. 180, c. 7, C.d.S., invitandolo “a presentarsi (art. 180 C.d.S.) entro 20 gg. da oggi ad esibire i documenti mancanti a questo Comando o altro organo di Polizia”, con
l'avvertenza che “in caso di inottemperanza all'invito sarà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 180 comma 8°”; non aveva ottemperato all'invito a presentarsi e ad esibire i documenti e, Parte_1
in data 23.08.2017, la Polizia Locale aveva elevato il verbale di accertamento di violazione n. V/90U/2017 – Prot. 429/2017 col quale era stata inflitta la sanzione pagina 9 di 20 pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., pagata dal trasgressore, a seguito di regolare notificazione, in misura ridotta.
Il comma 8 dell'art. 180 C.d.S. vigente al 26.08.2017, ovvero all'epoca dell'adozione del verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 oggetto della querela di falso, testualmente prevedeva che “Alla violazione di cui al presente comma
[i.e.: inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti]; consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare”.
Solo per completezza di esame si osserva che l'art. 180 C.d.S. vigente all'epoca della elevazione del noto verbale (nell'agosto 2017) non conteneva l'inciso che attualmente si legge al comma 6 dell'art. 180 C.d.S. ovvero: “L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione”.
Perciò, successivamente, constatato che il sig. non aveva dato seguito Pt_1
all'invito “a presentarsi … ad esibire i documenti mancanti”, il 26.08.2017, alle ore 9, sempre la Polizia Locale di elevava nei confronti dell'odierno ricorrente il CP_2
verbale di accertamento di violazione n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017 col quale, per la violazione dell'art. 116, commi 1 e 15, C.d.S., infliggeva al sig. l'ulteriore Pt_1
sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (€ 3.500,00 in misura ridotta), oltre a € 28,40 per spese;
anche tale verbale veniva notificato a mezzo posta al sig. che Pt_1
regolarmente lo riceveva (doc. 4).
QUERELA DI FALSO pagina 10 di 20 La querela di falso è lo strumento processuale previsto dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, volto a contestare la veridicità di un documento dotato di efficacia probatoria privilegiata, come un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta.
La ammissibilità della querela di falso in sede civile presuppone (per quanto interessa nel presente giudizio) il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali tra i quali:
• La contestazione della genuinità del documento: deve emergere una contestazione specifica circa la falsità materiale o ideologica del documento.
• Indicazione degli elementi di falsità: la querela deve contenere una descrizione puntuale degli elementi che si ritengono falsi e delle prove a sostegno.
La inammissibilità (sempre per quanto interessa nel presente giudizio) si verifica quando mancano uno o più dei requisiti sopra indicati. In particolare:
• Se la querela è proposta per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (cioè il contenuto soggettivo o valutativo), essa è inammissibile, poiché non attiene alla falsità del documento.
• La querela è inammissibile se non è corredata da una specifica indicazione delle prove o se è proposta in modo generico o confuso.
Nel caso di verbale redatto da agenti di polizia municipale, trattandosi di atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti da lui attestati, come avvenuti in sua presenza.
Pertanto, una querela di falso proposta autonomamente per contestare un verbale dei vigili urbani è ammissibile solo se:
• Si contesta la falsità materiale (es. firma apocrifa, alterazione del contenuto) o la falsità ideologica (es. attestazione di fatti non realmente avvenuti in presenza dell'agente). pagina 11 di 20 • La querela è formulata in modo specifico, con indicazione delle circostanze e delle prove che ne dimostrerebbero la falsità.
In mancanza di tali presupposti, la querela sarà dichiarata inammissibile, con conseguente mantenimento dell'efficacia probatoria del verbale.
Come statuito dal primo giudice, l'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c. fa prova, fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n.
3785/2017).
In estrema sintesi, parte appellante principale e incidentale sostengono la falsità di quanto riportato nell'accertamento di violazione impugnato (“ha violato l'art. 116/1-15 poichè...circolava alla guida del veicolo indicato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida…”).
Secondo tesi, la falsità dell'accertamento effettuato dalla Polizia Locale di CP_2
risulterebbe dalla certificazione della Motorizzazione Civile (doc.5 parte ricorrente – primo grado) ove emerge che l'appellante in via principale è titolare della patente di guida nr con primo conseguimento ottenuto in data 21.12.2007 e validità NumeroDi_2
sino al 15.11.2029, senza provvedimenti restrittivi.
Dal contenuto della comparsa del di primo grado si evince (a pagina Controparte_2
4) come la sanzione di cui all'art. 116 C.d.S. in realtà, sembrerebbe essere stata elevata, nei confronti di non per mancato conseguimento del titolo Parte_1
abilitativo alla guida, bensì, quale conseguenza dell'inadempimento di cui all'art. 180 pagina 12 di 20 C.d.S., posto in essere dal signor non recatosi presso il Comando della Parte_1
Polizia Locale di , nel termine di 20 giorni, per esibire il proprio documento di CP_2
guida, di cui era risultato sprovvisto, in occasione del controllo avvenuto.
Il Tribunale ha condivisibilmente così motivato: “Nel caso in esame, il fatto della circolazione senza patente risulta ricostruito dai pubblici ufficiali sulla base di quanto appreso dal verbale di violazione n. 4217/2017 e sulla base di valutazioni e accertamenti circa il mancato conseguimento della patente di guida, sicché le predette affermazioni non sono vincolanti, ex art. 2700 c.c., per il giudice, che può liberamente disattenderle, e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova.
Ne consegue che la querela di falso proposta avverso il documento impugnato deve essere dichiarata inammissibile, il rimedio giurisdizionale esperibile dai trasgressori essendo quello della tempestiva impugnazione, avanti il giudice di pace competente, dell'accertamento ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011, nel corso della quale l'attore ben avrebbe potuto negare la bontà e la fondatezza dell'accertamento eseguito e, quindi, la sussistenza della violazione contestata.”
Ciò premesso, questa Corte procederà ad analizzare i primi due motivi di appello formulati sia da parte appellante in via principale, che da parte appellante in via incidentale. Per poi passare al terzo motivo di appello allegato solo dall'appellante in via incidentale.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: violazione dell'art. 2700 c.c. - identità degli accertatori diretti>
Tale motivo deve ritenersi inammissibile, prima ancora che infondato;
in particolare, non risulta chiaro come un suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla decisione assunta dal Tribunale. Parte appellante in via principale e incidentale lamenta che gli stessi agenti e che hanno fermato il in data 07.06.2017 e CP_6 CP_7 Pt_1
contravvenzionato il predetto, perché aveva circolato senza aver provveduto alla pagina 13 di 20 revisione e senza avere con sé la patente, sono i medesimi che hanno formato l'atto oggetto dell'impugnazione, attestando falsamente la violazione dell'art. 116 del c.d.s per aver circolato senza aver conseguito la corrispondente patente di guida>
L'art. 342, comma 1 n. 2, c.p.c. sancisce che l'appello deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione non solo delle “violazioni di legge denunciate”, ma anche la rilevanza delle dette violazioni “ai fini della decisione impugnata”.
Quand'anche il Giudice di primo grado avesse errato nel non aver rilevato l'identità tra gli originari accertatori e i successivi sanzionatori, nondimeno tale identità non appare concludente ai fini della decisione, né parte appellante spiega l'incidenza di tale rilievo.
Per completezza di esame, si osserva che la questione concernente l'identità degli agenti accertatori, cui la pronuncia impugnata riserva un rilievo marginale, viene liquidata dal primo giudice con un inciso di carattere accessorio (“nemmeno è dato sapere se fossero i medesimi che redassero il documento impugnato”), il quale, sia che venga mantenuto sia che venga espunto dal più articolato e sistematico impianto motivazionale adottato dal
Tribunale, non risulta comunque idoneo a incidere in maniera sostanziale sull'esito decisorio.
Passando alle ulteriori questioni.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico si estende esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, e che siano stati da lui percepiti e contestualmente verbalizzati. Ne consegue che non può ritenersi sussistente tale efficacia in relazione a circostanze che, come nel caso di specie, si assumano essere accadute dinanzi al pubblico ufficiale in epoca antecedente e non contestuale alla redazione dell'atto.
In tale prospettiva, non appare revocabile in dubbio la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado — oggetto di censura da parte dell'appellante — secondo cui,
pagina 14 di 20 con riferimento all'accertamento n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, “gli agenti verbalizzanti non hanno attestato alcun fatto avvenuto in loro presenza”. Tale affermazione, lungi dall'essere inficiata dalla circostanza — peraltro irrilevante — che il verbale sia stato o meno redatto originariamente dagli stessi agenti, si fonda sull'evidenza che l'unico fatto avvenuto in loro presenza è consistito nella presa visione di un verbale preesistente, e non già nella constatazione diretta della violazione oggetto di accertamento.
Come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza, “gli agenti hanno provveduto alla redazione dell'accertamento oltre due mesi dopo il fatto, negli uffici della Polizia Locale, sulla base del contenuto di diverso verbale”; pertanto, l'eventuale coincidenza soggettiva tra gli agenti verbalizzanti e quelli che avevano redatto il verbale originario non assume alcuna rilevanza ai fini della validità probatoria dell'atto, né può incidere sull'efficacia della decisione impugnata.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: violazione dell'art. 2700 c.c. - assenza di giudizi valutativi da parte degli accertatori>.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto insuscettibile di querela di falso l'atto oggetto di contestazione, sul presupposto che le circostanze censurate dall'odierno appellante integrassero una valutazione discrezionale del pubblico ufficiale, e che, in quanto tali, fossero sottratte al sindacato esperibile mediante lo strumento processuale invocato.
Secondo l'impostazione accolta dal Tribunale, infatti, la querela di falso non può essere utilizzata per contestare giudizi, opinioni o apprezzamenti soggettivi espressi dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, ma esclusivamente per mettere in discussione l'autenticità materiale o ideologica di fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
Di contro, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia, sostenendo che le affermazioni contenute nell'atto impugnato non costituiscano espressione di una pagina 15 di 20 valutazione soggettiva, bensì rappresentazione di un fatto oggettivo, suscettibile di verifica e, pertanto, rientrante nel perimetro di applicabilità della querela di falso. In tale prospettiva, l'appellante contesta la qualificazione operata dal Tribunale, ritenendo che il pubblico ufficiale non abbia esercitato alcuna funzione valutativa, ma si sia limitato ad enunciare circostanze fattuali che, ove non veritiere, possono essere oggetto di contestazione mediante l'azione di querela.
La Corte osserva.
La questione giuridica dirimente risiede nell'affermazione contenuta nella pronuncia del
Tribunale, secondo cui i verbalizzanti “non hanno attestato alcun fatto obiettivo, bensì hanno formulato una valutazione, fondata sul medesimo 'verbale di violazione n.
4217/2017' in ordine al mancato conseguimento, da parte di della Parte_1
'corrispondente patente di guida', al momento della circolazione del 07.06.2017. A dispetto di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, il pubblico ufficiale non ha affatto attestato di aver assistito al fatto della circolazione dell'attore e, comunque, ha compiuto una valutazione circa l'avvenuto conseguimento della 'corrispondente' patente di guida e, quindi, di patente idonea a consentire la guida di un veicolo del tipo condotto”.
Tale argomentazione, sviluppata dal Giudice di prime cure, si presenta coerente sotto il profilo logico, correttamente ancorata ai principi giuridici applicabili e, pertanto, pienamente condivisibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, occorre distinguere tra il verbale redatto in data 07.06.2017 e il successivo atto di accertamento del 26.08.2017, che costituisce l'oggetto della querela di falso. Indipendentemente dalla coincidenza soggettiva tra i pubblici ufficiali intervenuti nei due momenti, è evidente che, in sede di redazione del verbale di accertamento n. V/91U/2017 – Prot. 442/2017, gli agenti abbiano operato un processo inferenziale, fondato su elementi oggettivi e non contestati pagina 16 di 20 (la circolazione del sig. privo di patente il 07.06.2017 e la successiva mancata Pt_1
esibizione del documento abilitante), per giungere alla conclusione che il medesimo fosse ragionevolmente sprovvisto di patente di guida. Tale conclusione, essendo frutto di un procedimento logico-deduttivo, integra una valutazione e, come tale, non è suscettibile di contestazione mediante querela di falso.
A pagina 12 dell'atto di appello si rinviene un'ampia digressione circa la presunta e l'altrettanto presunta interpretazione delle previsioni di cui all'art. 2700 c.c. da parte del Giudice di primo grado>, che l'appellante ritiene determinanti per l'esito sfavorevole del giudizio.
Tuttavia, la richiesta di rettifica di tali asseriti errori si risolve in una mera petizione di principio, non essendo comunque ravvisabile alcun presupposto per l'accoglimento della querela di falso.
Querela di falso, si sottolinea, che non è stata proposta per falsità dell' atto di accertamento del 26.08.2017 laddove sostanzialmente attesta che il sig. NON Pt_1
si è presentato nel termine concesso per il deposito della patente conseguita;
in altri termini, solo laddove il sign. si fosse effettivamente presentato nel termine Pt_1
concesso con il proprio documento (patente), allora la Corte avrebbe potuto ritenere vi fosse un falso nell'atto di accertamento impugnato.
Alla luce di quanto esposto, anche il secondo motivo di impugnazione, al pari del primo, risulta inammissibile o comunque infondato e deve essere rigettato.
TERZO MOTIVO di impugnazione incidentale proposta dalla signora CP_1
Violazione artt. 40, 105, 268 c.p.c.
[...]
L'appellante in via incidentale censura la sentenza, laddove il Giudice così statuisce
“non è consentito, non vertendosi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 105 c.p.c. di intervento principale o adesivo (autonomo o dipendente), l'intervento in giudizio per la formulazione di domande del tutto autonome ed indipendenti da quelle che ne formano pagina 17 di 20 oggetto, come nel caso di specie, in cui ha chiesto l'annullamento di CP_1
verbali e cartelle esattoriali del tutto esulanti dal thema decidendum”.
L'appellante ritiene che l'asserita violazione dell'art. 116 CdS CP_1
costituisce un unicum, estrinsecandosi poi in due distinte sanzioni amministrative, da imputarsi al conducente (commi 1 e 15), per guida senza patente (con obbligazione solidale del proprietario dell'autovettura) ed al proprietario dell'autovettura (comma 14), per avergliela affidata.
Di talché, la falsità del primo verbale (atto presupposto) non può che inficiare, quale diretta conseguenza, la legittimità del secondo.
Con conseguente illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia, dei verbali n.
V/91U/2017 e n. V/92U/2017, nonché delle conseguenti cartelle esattoriali notificati alla signora CP_1
L'intervento (tardivo) di quest'ultima nel processo di primo grado ha affiancato, alla declaratoria di falsità dell'accertamento n. V/91U/2017, anche la declaratoria di falsità del diverso e distinto accertamento n. V/92U/2017.
In tal senso le diverse (e ulteriori) domande svolte dalla sig.ra debbono ritenersi CP_1
inammissibili: in quanto tese ad estendere l'oggetto del giudizio a questioni estranee rispetto a quelle proprie del procedimento per querela di falso, introducendo nuovi temi del tutto avulsi da quelli oggetto specifico procedimento, ma anche ad atti –
l'accertamento n. V/92U/2017 – completamente diversi da quello investito dal ricorso principale introduttivo del giudizio di prime cure per querela di falso: (solo) il verbale
V/91U/2017.
Infatti, rispetto alla proposta querela di falso del verbale n. V/91U/2017, – Prot.
442/2017, impugnato dal sig. la signora agisce per una causa petendi Pt_1 CP_1
pagina 18 di 20 ed un petitum diverso chiedendo l'annullamento di due verbali e delle connesse cartelle esattoriali, notificate alla signora CP_1
L'appello di quest'ultima, perciò non merita accoglimento.
SPESE
Le spese del procedimento di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellate in via principale e in via incidentale.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale e quello incidentale nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. conferma la sentenza n.262/2025, pubblicata in data 01.04.2025, notificata in data
16.04.25 ai sensi dell'art.326 c.p.c., resa dal Tribunale di Como;
3. condanna e in via solidale, al pagamento CP_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'amministrazione pagina 19 di 20 convenuta, , che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre Controparte_2
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale CP_1
soccombente, nonché dell'appellante principale dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano, 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA NA AL RA EF
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