TAR
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/01/2026
N. 00069 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00717/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica in persona dell'Assessorato pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Centro Radiologia -OMISSIS-, non costituito in giudizio; N. 00717/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della nota prot. n. 13758 del 07.03.25 (avente ad oggetto “Richiesta di accreditamento istituzionale Studio Medico Specializzato privato…dott. -OMISSIS-
…”), con la quale l'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale
Pianificazione Strategica ha rigettato la richiesta di accreditamento istituzionale inoltrata dall'odierno ricorrente; per quanto possa occorre:
- del Decreto assessoriale n. 1017/2023, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale della
Regione Siciliana - branca Diagnostica per immagini – Radiologia”, solo ove inteso nel senso di escludere la possibilità di disporre attualmente nuovi accreditamenti;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, Serv. 8 - "Programmazione territoriale", recante prot. n.
9195 del 10.02.2025, con la quale la P.A. ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata dall'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RA UL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00717/2025 REG.RIC.
1. - Con ricorso notificato e depositato il 6 maggio 2015, il ricorrente - titolare di uno studio medico specialistico privato autorizzato all'esecuzione di esami ecografici ed eco color doppler, sito in Aragona (Ag) - ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 13758 del 7 maggio 2025 con il quale l'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica ha rigettato la sua istanza di accreditamento istituzione, articolando le censure di:
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 10 e 10 BIS DELLA LEGGE 241/90.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 QUATER D.LGS. N.
502/1992. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90.ECCESSO DI
POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA,
TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE
PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO
DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 QUATER DEL D.LGS. N. 229/99 E DEL'ART. 12
DELLA L.R. N. 5/2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO. VIOALZIONE DELL'ART. 2
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1997 E
DEL DECRETO DELL'ASSESSORATO SANITA' DEL 17.6.2002.
2. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana -
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, depositando documentazione.
3. – Con ordinanza n. 277 del 27/05/2025, è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990.
4. – In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l'accoglimento del N. 00717/2025 REG.RIC.
ricorso, anche con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n.
241/1990.
5. - All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'adozione ex art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a. di idonee misure per l'attuazione del giudicato; quindi la causa è stata posta in decisione.
6. – Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede cautelare attesa la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure, trattandosi di una garanzia procedimentale.
Come già statuito dalla Sezione, in analoga fattispecie:
“…la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che “qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale
l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di N. 00717/2025 REG.RIC.
controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue
l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140);
- “...l'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, anche al fine di una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 15 aprile 2024, n. 7366) e nello spirito di leale collaborazione cui deve informarsi il tratto procedimentale dell'azione amministrativa ex art. 1 della legge 241/90. Da ciò consegue che “se non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, è però necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 aprile 2024, n. 272)… (T.A.R.
Campania, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7083)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 giugno 2025, n. 1298).
Anche nel caso di specie il ricorrente ha presentato osservazioni rispetto al preavviso di rigetto, a fronte delle quali il resistente Assessorato non ha preso posizione nel provvedimento negativo; sicché non è evincibile per quale ragione i contenuti della memoria del ricorrente non siano stati condivisi.
Pertanto l'accoglimento del motivo relativo alla violazione dell'art. 10 bis della l. n.
241/1990 presenta carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure, in quanto da N. 00717/2025 REG.RIC.
tale accoglimento consegue l'obbligo dell'Assessorato di rideterminarsi sull'istanza di accreditamento, la quale dovrà essere rivalutata tenendo conto delle osservazioni presentate, dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (in tal senso, Consiglio di Stato Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7019, richiamato dalla sentenza della Sezione n. 1298/2025 cit.).
Non avendo il predetto Assessorato mai chiarito le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante, non v'è spazio per l'operatività dell'art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a., che come è noto configura un'azione di condanna (ad un facere specifico avente ad oggetto l'adozione di un provvedimento illegittimamente rifiutato), modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio, ma esercitabile “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione” (v. art. 31 co.3 c.p.a., espressamente richiamato dal citato art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a.); e nella materia in esame sussiste senz'altro una sfera di discrezionalità dell'amministrazione correlata, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, alla programmazione regionale mediante la selezione a monte di coloro la cui attività meglio si inserisce nella programmazione e nell'erogazione del servizio sanitario (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 24 aprile 2023, n. 4159).
7. – Sulla scorta di quanto precede il ricorso, in quanto fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolto nei corrispondenti sensi e limiti, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accreditamento.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 00717/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna il resistente Assessorato alle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
RA UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA UL AT EZ
IL SEGRETARIO N. 00717/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/01/2026
N. 00069 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00717/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica in persona dell'Assessorato pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in
Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Centro Radiologia -OMISSIS-, non costituito in giudizio; N. 00717/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della nota prot. n. 13758 del 07.03.25 (avente ad oggetto “Richiesta di accreditamento istituzionale Studio Medico Specializzato privato…dott. -OMISSIS-
…”), con la quale l'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale
Pianificazione Strategica ha rigettato la richiesta di accreditamento istituzionale inoltrata dall'odierno ricorrente; per quanto possa occorre:
- del Decreto assessoriale n. 1017/2023, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale della
Regione Siciliana - branca Diagnostica per immagini – Radiologia”, solo ove inteso nel senso di escludere la possibilità di disporre attualmente nuovi accreditamenti;
- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, Serv. 8 - "Programmazione territoriale", recante prot. n.
9195 del 10.02.2025, con la quale la P.A. ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata dall'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RA UL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00717/2025 REG.RIC.
1. - Con ricorso notificato e depositato il 6 maggio 2015, il ricorrente - titolare di uno studio medico specialistico privato autorizzato all'esecuzione di esami ecografici ed eco color doppler, sito in Aragona (Ag) - ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 13758 del 7 maggio 2025 con il quale l'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica ha rigettato la sua istanza di accreditamento istituzione, articolando le censure di:
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 10 e 10 BIS DELLA LEGGE 241/90.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 QUATER D.LGS. N.
502/1992. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90.ECCESSO DI
POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA,
TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE
PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO
DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 QUATER DEL D.LGS. N. 229/99 E DEL'ART. 12
DELLA L.R. N. 5/2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO. VIOALZIONE DELL'ART. 2
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 GENNAIO 1997 E
DEL DECRETO DELL'ASSESSORATO SANITA' DEL 17.6.2002.
2. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana -
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, depositando documentazione.
3. – Con ordinanza n. 277 del 27/05/2025, è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990.
4. – In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l'accoglimento del N. 00717/2025 REG.RIC.
ricorso, anche con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n.
241/1990.
5. - All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'adozione ex art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a. di idonee misure per l'attuazione del giudicato; quindi la causa è stata posta in decisione.
6. – Tanto premesso, il Collegio ritiene di confermare quanto statuito in sede cautelare attesa la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure, trattandosi di una garanzia procedimentale.
Come già statuito dalla Sezione, in analoga fattispecie:
“…la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che “qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale
l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di N. 00717/2025 REG.RIC.
controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue
l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140);
- “...l'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, anche al fine di una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 15 aprile 2024, n. 7366) e nello spirito di leale collaborazione cui deve informarsi il tratto procedimentale dell'azione amministrativa ex art. 1 della legge 241/90. Da ciò consegue che “se non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, è però necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 aprile 2024, n. 272)… (T.A.R.
Campania, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7083)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 giugno 2025, n. 1298).
Anche nel caso di specie il ricorrente ha presentato osservazioni rispetto al preavviso di rigetto, a fronte delle quali il resistente Assessorato non ha preso posizione nel provvedimento negativo; sicché non è evincibile per quale ragione i contenuti della memoria del ricorrente non siano stati condivisi.
Pertanto l'accoglimento del motivo relativo alla violazione dell'art. 10 bis della l. n.
241/1990 presenta carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure, in quanto da N. 00717/2025 REG.RIC.
tale accoglimento consegue l'obbligo dell'Assessorato di rideterminarsi sull'istanza di accreditamento, la quale dovrà essere rivalutata tenendo conto delle osservazioni presentate, dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (in tal senso, Consiglio di Stato Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7019, richiamato dalla sentenza della Sezione n. 1298/2025 cit.).
Non avendo il predetto Assessorato mai chiarito le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante, non v'è spazio per l'operatività dell'art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a., che come è noto configura un'azione di condanna (ad un facere specifico avente ad oggetto l'adozione di un provvedimento illegittimamente rifiutato), modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio, ma esercitabile “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione” (v. art. 31 co.3 c.p.a., espressamente richiamato dal citato art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a.); e nella materia in esame sussiste senz'altro una sfera di discrezionalità dell'amministrazione correlata, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, alla programmazione regionale mediante la selezione a monte di coloro la cui attività meglio si inserisce nella programmazione e nell'erogazione del servizio sanitario (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 24 aprile 2023, n. 4159).
7. – Sulla scorta di quanto precede il ricorso, in quanto fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolto nei corrispondenti sensi e limiti, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accreditamento.
8. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 00717/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna il resistente Assessorato alle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
RA UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RA UL AT EZ
IL SEGRETARIO N. 00717/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.