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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2195/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014343500000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014343500000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF. CART.29620180015873765000 BOLLO 2013
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF. CART.29620180042084910000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2577/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna intimazione di pagamento n. 29620249014343500/000, notificata il 09.04.2024, relativa a ruoli per tasse automobilistiche (anni 2013 e 2014)deducendo:
1. omessa notifica delle cartelle presupposte;
2. violazione dell'art. 7, L. 212/2000 per mancata allegazione delle cartelle;
3. intervenuta prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica. Convine in giudizio
Convine in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, resistente costituita;
Agenzia delle Entrate – OS (AdER), non costituita in giudizio. L'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, documentando:
1 . cartella n. 29620180015873765000 (anno 2014) notificata 10.05.2018 a mezzo raccomandata;
2. cartella n. 29620180042084910000 (anno 2013) notificata 06–21.08.2018 con perfezionamento per compiuta giacenza;
3. precedente intimazione n. 29620229004529206/000 notificata 17.06.2022, e nuova intimazione del
09.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricors è infondato.
. Sull'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte
L'eccezione è infondata. Dagli atti emerge che entrambe le cartelle sono state ritualmente notificate: la prima il 10.05.2018 e la seconda con raccomandata del 06.08.2018 e perfezionamento per compiuta giacenza il
21.08.2018. Inoltre, prima dell'intimazione impugnata del 09.04.2024, era stata notificata altra intimazione in data 17.06.2022. Tali circostanze risultano dalla documentazione prodotta dall'Ufficio. Peraltro, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, gli atti autonomamente impugnabili devono essere contestati singolarmente;
l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992 impone il termine di 60 giorni dalla notifica. Ne consegue l'inammissibilità della censura ove proposta solo in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo, essendo la regolare notificazione delle cartelle documentata e non tempestivamente contestata. (normativa richiamata nel contraddittorio).
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 7, L. 212/2000 (mancata allegazione delle cartelle)
La doglianza è infondata. L'intimazione di pagamento è atto di riscossione con funzione analoga al precetto e non costituisce provvedimento amministrativo impositivo;
il suo contenuto è regolato dall'art. 50, comma
3, D.P.R. 602/1973, che rinvia al modello ministeriale senza imporre l'allegazione degli atti presupposti quando già conosciuti/notificati al contribuente. L'interpretazione trova riscontro nel dato letterale dell'art. 7, comma 1, che riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria, mentre il comma 1-ter disciplina gli atti della riscossione;
inoltre, la giurisprudenza di legittimità limita l'onere di allegazione ai documenti non conosciuti e non ricevuti dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9986/2022). [2DOCUMENT…942042755 | PDF]
3. Sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica
La censura è priva di fondamento. Per la tassa automobilistica, l'art. 5 D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986) prevede la prescrizione triennale dell'azione di recupero, ma la prescrizione è stata interrotta:
per l'anno 2014 dalle notifiche del 10.05.2018, 17.06.2022 e 09.04.2024; per l'anno 2013 dalle notifiche del 15/21.08.2018, 17.06.2022 e 09.04.2024.
Il tempo intercorso tra le intimazioni del 2022 e del 2024 è inferiore al triennio, sicché non è maturata alcuna prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 200,00. Nulla per le spese nei confronti di ADER Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2195/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014343500000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249014343500000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF. CART.29620180015873765000 BOLLO 2013
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF. CART.29620180042084910000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2577/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna intimazione di pagamento n. 29620249014343500/000, notificata il 09.04.2024, relativa a ruoli per tasse automobilistiche (anni 2013 e 2014)deducendo:
1. omessa notifica delle cartelle presupposte;
2. violazione dell'art. 7, L. 212/2000 per mancata allegazione delle cartelle;
3. intervenuta prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica. Convine in giudizio
Convine in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, resistente costituita;
Agenzia delle Entrate – OS (AdER), non costituita in giudizio. L'Agenzia delle Entrate – DP Palermo, eccepisce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, documentando:
1 . cartella n. 29620180015873765000 (anno 2014) notificata 10.05.2018 a mezzo raccomandata;
2. cartella n. 29620180042084910000 (anno 2013) notificata 06–21.08.2018 con perfezionamento per compiuta giacenza;
3. precedente intimazione n. 29620229004529206/000 notificata 17.06.2022, e nuova intimazione del
09.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricors è infondato.
. Sull'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte
L'eccezione è infondata. Dagli atti emerge che entrambe le cartelle sono state ritualmente notificate: la prima il 10.05.2018 e la seconda con raccomandata del 06.08.2018 e perfezionamento per compiuta giacenza il
21.08.2018. Inoltre, prima dell'intimazione impugnata del 09.04.2024, era stata notificata altra intimazione in data 17.06.2022. Tali circostanze risultano dalla documentazione prodotta dall'Ufficio. Peraltro, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, gli atti autonomamente impugnabili devono essere contestati singolarmente;
l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992 impone il termine di 60 giorni dalla notifica. Ne consegue l'inammissibilità della censura ove proposta solo in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo, essendo la regolare notificazione delle cartelle documentata e non tempestivamente contestata. (normativa richiamata nel contraddittorio).
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 7, L. 212/2000 (mancata allegazione delle cartelle)
La doglianza è infondata. L'intimazione di pagamento è atto di riscossione con funzione analoga al precetto e non costituisce provvedimento amministrativo impositivo;
il suo contenuto è regolato dall'art. 50, comma
3, D.P.R. 602/1973, che rinvia al modello ministeriale senza imporre l'allegazione degli atti presupposti quando già conosciuti/notificati al contribuente. L'interpretazione trova riscontro nel dato letterale dell'art. 7, comma 1, che riguarda gli atti dell'amministrazione finanziaria, mentre il comma 1-ter disciplina gli atti della riscossione;
inoltre, la giurisprudenza di legittimità limita l'onere di allegazione ai documenti non conosciuti e non ricevuti dal contribuente (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9986/2022). [2DOCUMENT…942042755 | PDF]
3. Sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica
La censura è priva di fondamento. Per la tassa automobilistica, l'art. 5 D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986) prevede la prescrizione triennale dell'azione di recupero, ma la prescrizione è stata interrotta:
per l'anno 2014 dalle notifiche del 10.05.2018, 17.06.2022 e 09.04.2024; per l'anno 2013 dalle notifiche del 15/21.08.2018, 17.06.2022 e 09.04.2024.
Il tempo intercorso tra le intimazioni del 2022 e del 2024 è inferiore al triennio, sicché non è maturata alcuna prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di € 200,00. Nulla per le spese nei confronti di ADER Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO