Art. 357.
(Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti).
Le merci, i titoli, i valori e il denaro pervenuti o spediti in violazione dei divieti stabiliti dagli articoli 324, 325 e 327 sono confiscati, secondo le norme relative alla repressione del contrabbando doganale, salva l'applicazione della legge penale.
(Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti).
Le merci, i titoli, i valori e il denaro pervenuti o spediti in violazione dei divieti stabiliti dagli articoli 324, 325 e 327 sono confiscati, secondo le norme relative alla repressione del contrabbando doganale, salva l'applicazione della legge penale.