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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2024, n. 8286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8286 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo eilt 2 Iik.c.-,)',/,)(. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8286 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento - in ragione dell'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifensore dell'imputato - disposto da questa Quarta Sezione della pronuncia n. 2431/21 della medesima Corte territoriale, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, a carico di IM ER in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. All'imputato è contestato di avere determinato con la propria condotta di guida un sinistro stradale dal quale sono derivate lesioni personali a IA RA, non avendo ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso a quest'ultimo. 1.2. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, il IM, percorrendo una rotonda con la propria automobile, aveva tagliato la strada a IA RA che era a bordo di una bicicletta. In soccorso del IA erano accorsi il motociclista che aveva visto la dinamica dell'incidente e aveva rilevato il numero di targa dell'investitore, nonché un volontario della Croce RO, TO RE, che si trovava casualmente in zona. Dopo l'incidente, l'investitore si era allontanato per circa cinquecento o seicento metri ed era poi tornato sul luogo del sinistro, comunicando di non potersi fermare ad attendere l'arrivo dei soccorsi;
non dava informazioni circa le proprie generalità, alle quali gli agenti di polizia locale risalivano mediante il numero di targa rilevato dal motociclista. 2. Avverso la sentenza del Giudice del rinvio propone ricorso la difesa dell'imputato che articola i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992 (capo A), per insussistenza dei requisiti oggettivi del reato e del dolo necessario ad integrare il delitto, nonché relativo vizio di motivazione. Diversamente da quanto assumono le sentenze di merito, l'imputato, come dichiarato da tutti i testi, raggiunse la persona offesa nel luogo del sinistro, trovandovi già intento a prestare assistenza il TO, soccorritore della Croce RO Italiana. L'imputato non si limitò a verificare da lontano la presenza di un mezzo della Croce RO ma si avvicinò per assicurarsi delle condizioni della persona offesa. Constatato che il ferito era in piedi e non in pericolo dì vita, che era affidato alle cure di persona professionalmente preparata, capace di offrire un'assistenza più qualificata della sua, ritenne che non vi fosse necessità della sua presenza e di potersi quindi allontanare. Il dolo richiesto dalla norma 2 dagli atti processuali. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena in ragione di una precedente condanna a pena detentiva per rapina. In realtà, durante l'esame dell'imputato, è emerso che il precedente afferiva invece ad un furto, come risultante anche dal certificato penale;
2.6. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche sul punto la sentenza di appello ha operato un semplice richiamo ai criteri già utilizzati dal Giudice di primo grado senza considerare gli elementi che avrebbero potuto essere valorizzati a tal fine, quale la condotta processuale tenuta dall'imputato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 24/11/23, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. TR NA, che insiste nelle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all'applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell'orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell'oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell'incidente può assumere la forma del dolo eventuale, "che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata 4 dall'art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di "fuga", di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell'obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull'utente della strada impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell'ampiezza della condizione di bisogno determinata dall'investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L'interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l'assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale "la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata" (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l'investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell'art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l'avverbio 5 "già", posto a presidio della locuzione "altri abbia già provveduto" intendersi secondo il suo significato e cioè - se riferito ad un verbo, come in questo caso - nel senso dell'avvenuto compimento dell'azione, e non di una situazione ancora in divenire. Tanto determina la necessità che chi, come l'odierno ricorrente, invochi l'efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato, ciò che comporta, in capo all'investitore, un obbligo di verifica concreta in ordine all'assistenza prestata da altri. Verifica concreta che, nel caso di specie, non vi è stata proprio in ragione del repentino allontanamento dell'imputato dal luogo del fatto. Questi, infatti, come ricorda la Corte territoriale, che ha evocato sul punto le diverse dichiarazioni testimoniali, avvicinatosi al luogo del sinistro e notata la presenza del soccorritore della Croce RO, «si allontanava immediatamente, affermando di avere fretta e di dover raggiungere il posto di lavoro», senza mettersi nelle condizioni di «sapere se la propria presenza fosse ormai superflua, al fine di prestare soccorso al IA, o se fosse, invece, necessario che coadiuvasse il TO in un pronto intervento o nell'allertare il personale sanitario». In conclusione sui primi due motivi - il secondo motivo da ritenersi assorbito nelle considerazioni relative al primo -, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia operato in linea con i principi di diritto sopra rammentati, di tal che essi appaiono infondati. Infondato è anche il terzo motivo. Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell'imputato - consistita nell'aver abbandonato il luogo dell'incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l'intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto - abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Privi di pregio anche i restanti tre motivi, afferenti tutti al trattamento sanzionatorio. Giova rammentare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, 6 la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che la determinazione della pena base per il delitto più grave di cui al capo a) si discosta in maniera lieve dal minimo edittale, essendo stata individuata in anni uno e mesi quattro di reclusione, con un aumento di quattro mesi per la continuazione, così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi otto;
ha reputato congruo il trattamento sanzionatorio in considerazione della gravità del fatto e della mancata resipiscenza dell'imputato che si è presentato agli uffici della Polizia Locale, presso i quali era stato convocato, solo un mese dopo la convocazione. Alla medesima stregua, ha stimato congrua rispetto al caso concreto la disposta durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tenuto conto di «precedenti condotte contrarie al Codice della Strada che hanno condotto all'emanazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza». La Corte territoriale ha poi escluso la concessione degli invocati benefici in ragione della sussistenza, a carico dell'imputato, di una precedente condanna a pena detentiva (divenuta irrevocabile il 15/06/2019) per il delitto di rapina, così come attestato dal certificato del casellario giudiziale. La doglianza del ricorrente secondo cui detta condanna riguardava invece il delitto di furto è, pertanto, manifestamente infondata (oltre a non essere stata dedotta nel giudizio di appello). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2023 I l Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo eilt 2 Iik.c.-,)',/,)(. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8286 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento - in ragione dell'omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifensore dell'imputato - disposto da questa Quarta Sezione della pronuncia n. 2431/21 della medesima Corte territoriale, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, a carico di IM ER in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. All'imputato è contestato di avere determinato con la propria condotta di guida un sinistro stradale dal quale sono derivate lesioni personali a IA RA, non avendo ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso a quest'ultimo. 1.2. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, il IM, percorrendo una rotonda con la propria automobile, aveva tagliato la strada a IA RA che era a bordo di una bicicletta. In soccorso del IA erano accorsi il motociclista che aveva visto la dinamica dell'incidente e aveva rilevato il numero di targa dell'investitore, nonché un volontario della Croce RO, TO RE, che si trovava casualmente in zona. Dopo l'incidente, l'investitore si era allontanato per circa cinquecento o seicento metri ed era poi tornato sul luogo del sinistro, comunicando di non potersi fermare ad attendere l'arrivo dei soccorsi;
non dava informazioni circa le proprie generalità, alle quali gli agenti di polizia locale risalivano mediante il numero di targa rilevato dal motociclista. 2. Avverso la sentenza del Giudice del rinvio propone ricorso la difesa dell'imputato che articola i seguenti motivi con cui deduce: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992 (capo A), per insussistenza dei requisiti oggettivi del reato e del dolo necessario ad integrare il delitto, nonché relativo vizio di motivazione. Diversamente da quanto assumono le sentenze di merito, l'imputato, come dichiarato da tutti i testi, raggiunse la persona offesa nel luogo del sinistro, trovandovi già intento a prestare assistenza il TO, soccorritore della Croce RO Italiana. L'imputato non si limitò a verificare da lontano la presenza di un mezzo della Croce RO ma si avvicinò per assicurarsi delle condizioni della persona offesa. Constatato che il ferito era in piedi e non in pericolo dì vita, che era affidato alle cure di persona professionalmente preparata, capace di offrire un'assistenza più qualificata della sua, ritenne che non vi fosse necessità della sua presenza e di potersi quindi allontanare. Il dolo richiesto dalla norma 2 dagli atti processuali. La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale della pena in ragione di una precedente condanna a pena detentiva per rapina. In realtà, durante l'esame dell'imputato, è emerso che il precedente afferiva invece ad un furto, come risultante anche dal certificato penale;
2.6. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche sul punto la sentenza di appello ha operato un semplice richiamo ai criteri già utilizzati dal Giudice di primo grado senza considerare gli elementi che avrebbero potuto essere valorizzati a tal fine, quale la condotta processuale tenuta dall'imputato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 24/11/23, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, avv. TR NA, che insiste nelle ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alle doglianze (espresse nei primi due motivi) afferenti all'applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha superato quell'orientamento per il quale il danno alle persone, nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, costituiva una condizione obiettiva di punibilità, in quanto tale non incluso nell'oggetto del dolo (Sez. 4, n. 327 del 31/10/1997, dep. 1998, Martino, Rv. 209677). Secondo il più recente e prevalente orientamento, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e la necessità del soccorso, altresì osservandosi che la consapevolezza sul bisogno di soccorso della persona coinvolta nell'incidente può assumere la forma del dolo eventuale, "che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239). Va quindi ribadito che la necessità del soccorso è elemento essenziale della fattispecie tipica delineata 4 dall'art. 189, comma 7, cod. strada. Mentre nel reato di "fuga", di cui al comma 6 della medesima disposizione, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354), per il reato di omissione di assistenza, di cui al predetto comma 7, si richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato, dovendosi tuttavia precisare che l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli Luigi, Rv. 283212; Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia A e altri, Rv. 216465). Ciò detto, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, in motivazione) ha precisato che il contenuto dell'obbligo di prestare assistenza non può essere circoscritto alla prestazione del mero soccorso sanitario, poiché i doveri di solidarietà che gravano sull'utente della strada impongono di considerare la locuzione "prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite" come alludente ad ogni possibile forma di assistenza, anche residuale, tenuto conto dell'ampiezza della condizione di bisogno determinata dall'investimento; bisogno che riflette le pregiudicate condizioni psichiche, fisiche e relazionali in cui improvvisamente viene a trovarsi la vittima. L'interpretazione della norma, pertanto, conduce a ritenere che l'assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale per il quale "la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata" (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841). Perché l'investitore non risponda della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 7 dell'art. 189 cod. strada occorre che la assistenza fornita da altri si sia adeguatamente e compiutamente conclusa, dovendo l'avverbio 5 "già", posto a presidio della locuzione "altri abbia già provveduto" intendersi secondo il suo significato e cioè - se riferito ad un verbo, come in questo caso - nel senso dell'avvenuto compimento dell'azione, e non di una situazione ancora in divenire. Tanto determina la necessità che chi, come l'odierno ricorrente, invochi l'efficace soccorso da altri prestato, quale ragione di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato, ciò che comporta, in capo all'investitore, un obbligo di verifica concreta in ordine all'assistenza prestata da altri. Verifica concreta che, nel caso di specie, non vi è stata proprio in ragione del repentino allontanamento dell'imputato dal luogo del fatto. Questi, infatti, come ricorda la Corte territoriale, che ha evocato sul punto le diverse dichiarazioni testimoniali, avvicinatosi al luogo del sinistro e notata la presenza del soccorritore della Croce RO, «si allontanava immediatamente, affermando di avere fretta e di dover raggiungere il posto di lavoro», senza mettersi nelle condizioni di «sapere se la propria presenza fosse ormai superflua, al fine di prestare soccorso al IA, o se fosse, invece, necessario che coadiuvasse il TO in un pronto intervento o nell'allertare il personale sanitario». In conclusione sui primi due motivi - il secondo motivo da ritenersi assorbito nelle considerazioni relative al primo -, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia operato in linea con i principi di diritto sopra rammentati, di tal che essi appaiono infondati. Infondato è anche il terzo motivo. Il Giudice del rinvio correttamente afferma che la condotta dell'imputato - consistita nell'aver abbandonato il luogo dell'incidente senza lasciare alla persona offesa o ad altri i propri dati, al punto che per la sua individuazione è stato necessario l'intervento del motociclista che aveva rilevato la targa della sua auto - abbia integrato il c.d. reato di fuga, atteso che esso è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; nello stesso senso, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885, secondo cui, in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità). Privi di pregio anche i restanti tre motivi, afferenti tutti al trattamento sanzionatorio. Giova rammentare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, 6 la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che la determinazione della pena base per il delitto più grave di cui al capo a) si discosta in maniera lieve dal minimo edittale, essendo stata individuata in anni uno e mesi quattro di reclusione, con un aumento di quattro mesi per la continuazione, così pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi otto;
ha reputato congruo il trattamento sanzionatorio in considerazione della gravità del fatto e della mancata resipiscenza dell'imputato che si è presentato agli uffici della Polizia Locale, presso i quali era stato convocato, solo un mese dopo la convocazione. Alla medesima stregua, ha stimato congrua rispetto al caso concreto la disposta durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tenuto conto di «precedenti condotte contrarie al Codice della Strada che hanno condotto all'emanazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza». La Corte territoriale ha poi escluso la concessione degli invocati benefici in ragione della sussistenza, a carico dell'imputato, di una precedente condanna a pena detentiva (divenuta irrevocabile il 15/06/2019) per il delitto di rapina, così come attestato dal certificato del casellario giudiziale. La doglianza del ricorrente secondo cui detta condanna riguardava invece il delitto di furto è, pertanto, manifestamente infondata (oltre a non essere stata dedotta nel giudizio di appello). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2023 I l Consigliere estensore