TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ET
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 911/2022 promossa da:
, c.f. , nato a [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
ET (TN) in via Damiano Chiesa n. 38, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso contenuto nella busta telematica di deposito, dall'Avv. Michele Massella, c.f.
, con studio in Verona, Viale Nino Bixio n. 22/A, email C.F._2
pec presso il cui studio elegge Email_1 Email_2 domicilio
RICORRENTE/ATTORE contro
, c.f. , nata il [...] a [...] residente in Controparte_1 C.F._3
OR (TN) Località San Marco 2/A, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti (c.f.
), pec: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Email_3 studio della medesima in ET (TN) via Pasqui, 28 n. di fax 0464414677 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
e contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._5
GI (BA) in via Molfetta n. 19
TERZA CHIAMATA- CONTUMACE
con l'intervento di P.M. – sede pagina 1 di 16 OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Omnis contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 05/10/2004 tra i IG.ri e Parte_1 CP_1
a OR (TN), trascritto al n. 11 p. 1 s. - anno 2004
[...]
- rigettare la domanda avversaria di disporre che il IG. versi alla IG.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della medesima un assegno mensile di € 700;
- accertare e dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto alla IG.ra da parte CP_1 dell'odierno istante;
- per l'effetto, revocare l'ordine a di Trento, disposto con la sentenza di Controparte_3
separazione n. 71/2020, quale Ente erogatore del trattamento pensionistico del IG. , di Parte_1 versare direttamente alla IG.ra l'assegno di mantenimento in favore della medesima. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA – Si chiede al Giudice adito di voler disporre le necessarie indagini di polizia tributaria, al fine di verificare l'effettivo reddito e patrimonio della IG.ra CP_1
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie n. 2 e 3 ex art. 183
VI comma cp.c., di seguito integralmente riportate:
- Ammettere prova per testi e interrogatorio formale della convenuta IG.ra sulle Controparte_1 seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
1. Nell'anno 2019 la IG.ra Controparte_1
ha dichiarato di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 2.953,85, come da documento che si rammostra (DOC 25).
2. Nell'anno 2020 la IG.ra ha dichiarato Controparte_1 di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 7.015,40, come da documento che si rammostra (DOC 25).
3. Nell'anno 2019 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. CP_3 [...]
la somma di € 9.600 per assegno di mantenimento della IG.ra e Parte_1 Controparte_1 della LI , erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra Controparte_2 [...]
come da documento che si rammostra (DOC. 26) 4. Nell'anno 2020 l' ha trattenuto sulla CP_1 CP_3 pensione del IG. la somma di € 14.000 per assegno di mantenimento della Parte_1
IG.ra e della LI , erogando per intero l'assegno sul Controparte_1 Controparte_2 conto corrente della IG.ra come da documento che si rammostra (DOC. 26) 5. Nell'anno CP_1
2021 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. la somma di € 13.200 per CP_3 Parte_1
pagina 2 di 16 assegno di mantenimento della IG.ra e della LI , Controparte_1 Controparte_2 erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra come da documento che si CP_1 rammostra (DOC. 26) 6. Nell'anno 2022 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. CP_3 [...]
la somma di € 12.800 per assegno di mantenimento della IG.ra e Parte_1 Controparte_1 della LI , erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra Controparte_2 [...]
come da documento che si rammostra (DOC. 26) 7. Nell'anno 2021 la sig.ra CP_1 Controparte_1 ha percepito un reddito da attività lavorativa ammontante ad € 8.489,00 come da documento che si rammostra (DOC. 22) 8. Nell'anno 2021 la sig.ra ha dichiarato di aver percepito Controparte_1
un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 7.754, come da documento che si rammostra (DOC.
22) 9. Nell'anno 2022 la sig.ra ha percepito un reddito da attività lavorativa Controparte_1 ammontante ad € 10.980,44, come da documento che si rammostra (DOC. 23) 10. Nell'anno 2022 la sig.ra ha dichiarato di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari Controparte_1 ad € 7.753, come da documento che si rammostra (DOC. 23) 11. Nel 2022 la sig.ra Controparte_1
riceveva sulla propria Postepay un accredito di € 30.000, come da documento che si rammostra (DOC.
24) 12. La IG.ra nell'anno 2021 era impiegata con contratto di lavoro dipendente Controparte_1 in OR (TN). 13. La sig.ra nell'anno 2022 era impiegata con contratto di lavoro Controparte_1 dipendente in OR (TN). 14. La sig.ra nell'anno 2023 era impiegata con contratto Controparte_1 di lavoro dipendente in OR (TN). 15. Durante le festività natalizie dell'anno 2023 la sig.ra CP_1 lavorava presso un museo in OR (TN) 16. La sig.ra nell'inverno 2024
[...] Controparte_1 percepiva l'indennità di disoccupazione. 17. La sig.ra nel marzo 2024 svolgeva Controparte_1
attività di lavoro dipendente in OR (TN) 18. Da ottobre 2022 la sig.ra ha iniziato Controparte_1
a convivere con il suo nuovo compagno in OR (TN). 19. Con contratto del 15/07/2023 la sig.ra
concedeva in locazione al sig. l'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Brentonico (TN), Loc. Polsa, Piazza Grande n. 1 convenendo il canone di Euro 600 mensili, come da documento che si rammostra (DOC. 27). 20. Nel contratto di locazione del 15/07/2023 stipulato dalla sig.ra e dal sig. il locatore ometteva di indicare un'esigenza per uso foresteria, Pt_2 Parte_1
come da documento che si rammostra (DOC. 27). Si citano a testi: - la sig.ra , Parte_2 nata ilò 16/06/1977 in Romania, - la sig.ra , all'epoca dei fatti presidente di Testimone_1
con sede in Arco (TN), Loc. Chiarano, Via S. Marello n. 1/C - Il legale Controparte_4
rappresentante p.t. di con sede in Arco (TN), Loc. Chiarano, Via S. Controparte_4
Marello n. 1/C - il IG. all'epoca dei fatti presidente di con Testimone_2 Controparte_5 pagina 3 di 16 sede in Dro (TN), Loc. Matoni n.
1 - il legale rappresentate p.t. di con sede Controparte_5
in Dro (TN), Loc. Matoni n. 1
- Ammettersi prova contraria indiretta mediante interrogatorio formale della resistente e prova per testi, premesse le parole “Vero che” 21. Nel mese di dicembre 2023 la sig.ra Controparte_1
rifiutava di trasferirsi in un appartamento in ET, Borgo Sacco, offerto in locazione per e 600 mensili dall'agenzia Tecnocasa di ET, zona Borgo Sacco. 22. Nel mese di gennaio 2024 la sig.ra rifiutava di trasferirsi in un appartamento in Brentonico (TN), con canone fissato a Controparte_1
€ 450,00 mensili. Si cita a teste il sig c/o Studio ET Snc Viale Della Vittoria, 15/A Tes_3
38068 ET (TN). Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati dalle altre parti ed eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi indicati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2.
IN OGNI CASO - Spese e compensi della presente causa interamente rifusi, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ET adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti: CONDIZIONI
• Disporre che il signor versi, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1 assegno divorzile a favore della moglie, un assegno mensile di € 700,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT.
• Con vittoria di spese competenze e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: La RA insiste nella richiesta di ammissione delle Controparte_1 istanze istruttorie richieste e non ammesse e chiede pertanto in via istruttoria l'ammissione di interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi: 1) Vero che la RA in costanza di matrimonio si è dedicata esclusivamente alla CP_1 cura e all'accudimento dei suoi tre figli? (si indica quale testimone il signor
[...]
, ; 2) Vero che, in costanza di matrimonio, la RA ha Testimone_4 Testimone_5 CP_1
dedicato tutto il proprio tempo alla famiglia, facendo la casalinga? (si indica quale testimone il signor
, ; 3) Vero che la RA per Testimone_4 Testimone_5 Controparte_1
dedicarsi alla famiglia, ha interrotto gli studi e sospeso le proprie aspirazioni professionali? (si indica quale testimone il signor , ; 4) Vero che la RA Testimone_4 Testimone_5 [...]
successivamente alla separazione ha svolto solo attività lavorativa precaria e provvisoria, CP_1 pagina 4 di 16 alternata a periodi di disoccupazione? (si indica quale testimone il signor , Testimone_4
; 5) Vero che negli ultimi tre anni la RA ha svolto solo attività lavorativa Testimone_5 CP_1
precaria e provvisoria esclusivamente grazie agli interventi previsti dalla Provincia Autonoma di
Trento in favore delle persone in difficoltà, c.d. “progettone”? (si indica quale testimone il signor
, ; 6) Vero che la RA nell'ambito dei lavori Testimone_4 Testimone_6 CP_1
socialmente utili in Provincia di Trento, svolge attività lavorativa presso la Movitrento Società
Cooperativa con contratto di lavoro a tempo determinato? ( ); 7) Vero che Testimone_4
il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla RA ha avuto inizio in data CP_1
12.03.2024 e cesserà il giorno 11.06.2024? (si indica quale testimone il signor
[...]
) 8) Vero che nel 2021 la RA ha percepito un reddito lordo di € 8.489,00? Testimone_4 CP_1
(si indica quale testimone il signor ); 9) Vero che nel 2020 la RA Testimone_4 [...] ha percepito esclusivamente l'assegno di mantenimento da parte del marito? (si indica quale CP_1
testimone il signor ,) 10) Vero che la RA dal giorno Testimone_4 CP_1
15.12.2023 si è vista costretta a lasciare la casa famigliare e recarsi, assieme ai figli
[...]
e , presso un B&B spendendo l'importo di € 90,00 per Testimone_7 Testimone_4
ciascuna notte? (si indica quale testimone il signor , 11) Testimone_4 Testimone_6
Vero che il signor percepisce oggi una pensione INPS ed una pensione INAIL, Parte_1
Parte per un importo complessivo di € 2.514,00? 12) Vero che la RA è oggi ospite del CP_1
assieme ai figli e ? (teste 13) Vero Testimone_4 Testimone_7 Testimone_6
che il figlio è invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura Testimone_4
superiore a 2/3 e che ha una invalidità del 75%? (teste ; 14) Vero che il figlio Testimone_6
percepisce esclusivamente una pensione di invalidità civile di € 324,00 Testimone_4
mensili? (teste ) Si indicano quali testimoni i signori Testimone_4 [...]
, Testimone_4 Testimone_6 Testimone_5
Si chiede che il Giudice Istruttore voglia acquisire o comunque ordinare ex art. 210 c.p.c. al marito la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni del matrimonio oltre alle copie degli estratti dei conti dei rapporti bancari e finanziari a suo nome nel medesimo periodo, o quanto meno negli ultimi tre anni, nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati. Si chiede ammissione a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.” pagina 5 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in OR (TN) il 05.10.2004, allegando che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti CP_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato il Testimone_4
17.09.1996, , nato il [...] e , nata il Persona_1 Controparte_2
17.01.2002. Il ricorrente ha altresì dedotto che in data 10.03.2020, con sentenza n. 71/2020, il
Tribunale di ET ha pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni:
“1) pone a carico di l'obbligo di mantenimento della moglie Parte_1 CP_1 versando la somma di € 700,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
tale
[...]
importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
2) pone a carico di l'obbligo di mantenimento della LI Parte_1 [...]
versando ad la somma di € 400,00 da corrispondersi entro CP_2 Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
3) pone le spese straordinarie sostenute per a carico di ciascun genitore Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno;
4) dispone che gli assegni ed i contributi previsti dalla legge per il sostegno della famiglia siano conseguiti da;
Controparte_6
5) dispone che le detrazioni previste dalla legge siano usufruite al 100% da
[...]
; Parte_1
6) ordina, ai sensi dell'art. 156, co. 6 c.c., all' Direzione Provinciale di Trento, quale CP_3
ente erogatore degli assegni pensionistici in favore di , di versare Parte_1
direttamente ad gli assegni di mantenimento previsti a favore della moglie e Controparte_1
della LI;
7) assegna la casa familiare pp.mm. 6 e 64 della p.ed. 1903 in C.C. OR ad CP_1
”
[...]
Il ricorrente ha rappresentato che da tale data la convivenza non era più ripresa.
1. Il ricorrente ha chiesto:
pagina 6 di 16 - pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- accertare La sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della RA CP_1
e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore a titolo
[...]
assegno divorzile;
- per l'effetto, revocare l'ordine a di Trento, disposto con la Controparte_3
sentenza di separazione n. 71/2020, di versare direttamente alla resistente l'assegno di mantenimento.
2. La convenuta si è costituita per l'udienza presidenziale del 15.12.2022; aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha richiesto:
- disporre l'obbligo in capo al signor di versare la somma mensile di Parte_1
euro 700,00, a titolo di assegno divorzile.
3. Con decreto del 17.11.2022, il Presidente del Tribunale di ET, in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore, al fine di rinnovare la notifica alla RA , ha fissato l'udienza di comparizione del 16.02.2023. Controparte_2
4. A tale udienza, il Presidente, rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della RA ne ha dichiarato la contumacia. Espletato con esito negativo il Controparte_2
tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente ha, altresì, emesso provvedimenti provvisori, con i quali ha confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione, revocando tuttavia l'obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della LI e per l'effetto ha revocato l'ordine di pagamento Controparte_2 diretto disposto nei confronti dell' – Direzione Provinciale di Trento. Il Presidente ha, CP_3
infine, rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore per l'udienza del 17.05.2023, in trattazione scritta.
5. A tale udienza, il Giudice Dottoressa Mariateresa Dieni, letta l'istanza di ricusazione avanzata nei suoi confronti dal ricorrente, ha dichiarato la sospensione del procedimento sino alla decisione sull'istanza medesima.
5.1 Con richiesta depositata in data 31.05.2023, il ricorrente ha avanzato istanza di ricusazione nei confronti del Dott. , quale giudice relatore nel subprocedimento di CP_7
ricusazione.
pagina 7 di 16 5.2 Con ordinanza del 06.06.2023 è stata rigettata l'istanza di ricusazione nei confronti del Dott.
, con contestuale condanna dell'istante al pagamento della somma di euro CP_7
250,00.
5.3 Con ordinanza del 10.06.2023 è stata, altresì, rigettata l'istanza di ricusazione nei confronti della Dott.ssa Mariateresa Dieni, con condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00.
5.4 In data 20.07.2023, il ricorrente ha riassunto la controversia nei Parte_1 confronti della RA ai sensi dell'art. 54 comma 4 c.p.c., e Controparte_1
richiamandosi all'esito del giudizio sub 1077/22 r.g. pendente innanzi al Tribunale di
ET, ha rinunciato contestualmente alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della LI Controparte_2
6. Con ordinanza di data 05.12.2023 è stata fissata l'udienza del 24.01.2024, sostituendola con il deposito di note scritte.
7. A tale udienza, assegnati i termini ex 183, comma 6 c.p.c., il Giudice ha fissato l'udienza del
22.05.2024 per la prosecuzione del giudizio in trattazione scritta.
8. Con ordinanza del 29.05.2024, il giudice istruttore, ritenendo che le prove richieste dalle parti fossero superflue e rilevando che parte ricorrente non aveva provveduto a depositare l'atto integrale di matrimonio, ha concesso termine sino al 15.07.2024 per i deposito di detto documento e ha fissato l'udienza del 11.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 26.06.2024, preso atto delle istanze di parte ricorrente, il Giudice istruttore ha formulato richiesta di astensione ai sensi dell'art. 51, ultimo comma. c.p.c.
9.1 Con decreto di pari data, il Presidente del Tribunale di ET ha rigettato la richiesta.
10. Con ordinanza del 09.10.2024, il Giudice ha assegnato termini di legge ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 8 di 16 Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto il 05.10.2004 presso il Comune di OR (TN).
Invero, la domanda avanzata dall'attore, alla quale la convenuta ha dichiarato di aderire, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n.
898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
In particolare, risulta dagli atti che in data 10.03.2020, con sentenza n. 71/2020, è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (il cui passaggio in giudicato può trarsi dall'annotazione del medesimo provvedimento sull'atto di matrimonio).
Può ritenersi provato, alla luce di quanto argomentato dall'attore, che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione la convivenza non sia più ripresa e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno;
e ciò tenuto conto del fatto che la convenuta si è associata alla domanda dell'attore.
Quanto sopra rappresentato lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Assegno di mantenimento in favore della LI Controparte_2
In sede di ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versamento della somma mensile di euro 400,00 quale mantenimento della LI maggiorenne
[...]
previsto in sede di separazione giudiziale, deducendo che la stessa lavora come CP_2
barista, ed è divenuta economicamente autosufficiente.
La resistente si è associata a tale richiesta.
In data 09.10.2022 la stessa ha effettuato una comunicazione via e-mail, Controparte_2
con cui ha formalmente rinunciato a tale assegno di mantenimento.
Nelle more del presente giudizio, inoltre, si è concluso il procedimento sub 1077/22 r.g., instaurato dal ricorrente in data 29.06.2022, per la modifica delle condizioni di mantenimento della LI, così come previste in sede di separazione giudiziale. In particolare, con decreto del
23.02.2023 è stata disposta la revoca del predetto assegno di mantenimento.
Alla luce di tale provvedimento, in data 20.07.2023 il ricorrente ha espressamente rinunciato alla suddetta domanda, dedotta nel presente procedimento tramite il ricorso introduttivo.
pagina 9 di 16
3. Assegno divorzile
Il ricorrente ritiene che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta, e chiede che venga revocato l'ordine diretto di pagamento di di Controparte_3
Trento, disposto con la sentenza di separazione n. 71/2020.
La resistente ha formulato domanda di condanna al versamento in suo favore della somma mensile di euro 700,00, a titolo di assegno divorzile.
In sede di separazione giudiziale era stato previsto l'obbligo per il signor di Parte_1
effettuare un versamento mensile pari a euro 700,00, quale assegno di mantenimento nei confronti della RA CP_1
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva
(an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso pagina 10 di 16 e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa
– compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
pagina 11 di 16 I giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì, proprio alla luce della funzione anche assistenziale dell'assegno divorzile, come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica e una vita dignitosa (cfr. cass.3015/2018 e cass.
21234/2019).
Alla luce di tali principi, sussiste il diritto della convenuta all'assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale, sia sotto il profilo perequativo-compensativo.
Circa le condizioni economiche delle parti, infatti, emerge dagli atti quanto segue.
Il signor è attualmente pensionato e percepisce una pensione pari a circa Parte_1
euro 573,96 al mese, da cui viene decurtata la somma di euro 63,00 quale recupero obbligatorio
(cfr. doc. 19 del ricorrente), oltre alla somma mensile di euro 863,30, quale indennità integrativa speciale (cfr. doc. 19 del ricorrente). L'attore percepisce, altresì, l'importo di circa
1.490,00 euro al mese a titolo di rendita INAIL (che, pur non costituendo una voce di reddito ai fini fiscali, rappresenta una somma nell'effettiva disponibilità dello stesso) a seguito di infortunio sul lavoro (cfr. doc. 8 del ricorrente). Lo stesso non è proprietario di beni immobili ed è gravato dal pagamento mensile della somma di euro 600,00 quale canone di locazione (cfr. doc. 35 del ricorrente), della somma di euro 700,00 quale assegno di mantenimento a favore dell'odierna resistente (cfr. doc. 3 del ricorrente) e della somma di euro 200,00 quale riparazione risarcitoria determinata all'esito di un procedimento penale, a favore della RA
(cfr. doc. 31 del ricorrente). Infine, a causa delle sue condizioni di Persona_2 salute, il signor affronta l'esborso mensile di circa 268,00 euro per l'acquisto di Parte_1
medicinali non mutuabili (cfr. doc. 30 del ricorrente).
Lo stesso ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito complessivo pari a euro 13.681,88 (cfr. doc.
7 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 9.548,70 (cfr. Certificazione
Unica 2020), per l'anno 2021 un reddito complessivo di euro 9.565,47 (cfr. Certificazione
Unica 2021), per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 9.389,40 (cfr. Certificazione
Unica 2022) e per l'anno 2023 un reddito complessivo di euro 9.389,40 (cfr. doc. 21 del ricorrente).
La RA , cinquantaquattrenne, risulta attualmente disoccupata e dichiara Controparte_1
pagina 12 di 16 di aver svolto saltuariamente, a far data dal 2018, attività lavorative nell'ambito del
“Progettone”, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. docc. 5-7-8 della resistente). La resistente non è allo stato proprietaria di beni immobili, in quanto la casa familiare- in precedenza, di sua proprietà- è stata oggetto di pignoramento e successivamente aggiudicata in data 20.07.2023 (cfr. doc. 26 della resistente). La stessa percepisce la somma mensile gli assegni previsti per il nucleo familiare (cfr. doc. 3 del ricorrente) ed è gravata dal pagamento della somma di euro 750,00 quale canone di locazione (cfr. doc. 29 della resistente).
La stessa ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito complessivo di euro 4.877,42 (euro 310,52 più euro 2.345,27 più euro 900,11 più euro 1.226,18 più euro 95,34; cfr. doc. 25 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 7.200,00 (cfr. doc. 7 della resistente), per l'anno
2021 un reddito complessivo di euro 16.270,00 (cfr. doc. 6 della resistente), per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 18.734,24 (di cui euro 4.753,09 più euro 6.227,35 quali reddito da lavoro dipendente, ed euro 7.753,80 quale assegno corrisposto dal coniuge;
cfr. doc. 23 del ricorrente).
Alla luce delle risultanze sin qui esposte, appare sussistere un forte divario tra i redditi facenti capo alle parti. Invero, le entrate dichiarate dalla resistente consistono unicamente negli assegni rivolti al nucleo familiare. Tali somme, eventualmente integrate dagli emolumenti per le attività lavorative saltuariamente svolte, non paiono comunque soddisfare il requisito di adeguatezza dei mezzi economici all'autosufficienza, così come richiesto dal costante orientamento della Suprema Corte.
Inoltre, la resistente ha allegato di aver interrotto i propri studi e di aver rinunciato a lavorare in costanza di matrimonio, per potersi dedicare alla cura della famiglia, circostanze che possono ritenersi provate in quanto trovano conforto nelle statuizioni della sentenza di separazione e non sono state contestate dalla controparte.
La stessa ha, altresì, rappresentato l'esistenza di un clima di vessazioni fisiche e psicologiche instaurato dal signor tale da impedirle di autodeterminarsi ed intraprendere un Parte_1
percorso lavorativo. Lo svolgimento di attività saltuarie a partire dal 2018 dimostra, inoltre, la volontà della convenuta, non più giovanissima, di inserirsi nel mondo del lavoro (non versando, così, in una situazione di inerzia colposa), pur con evidenti difficoltà legate ad una limitata pagina 13 di 16 capacità lavorativa( legata all'età ) e alla mancanza di qualificazioni spendibili.
Inoltre, giova aggiungere che, come indicato dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970, nel prevedere l'obbligo dell'assegno divorzile, il Tribunale deve tenere conto anche delle ragioni della decisione. In merito, non si può mancare di specificare che per un verso che i comportamenti tenuti dal coniuge in costanza di matrimonio ed anteriori alla separazione sono assorbiti e superati dalla valutazione effettuata a riguardo dal giudice della separazione (cfr.
Cass. 15055/2000, Cass. 10210/2005) e nel caso di specie nel giudizio di separazione è stata rigettata la domanda di addebito formulata da e, per altro verso, che quali Parte_1
ragioni della decisione (di divorzio ) rilevano le anche condotte dei coniugi successive alla pronuncia di separazione. Orbene, circa tale ultimo aspetto non si può mancare di considerare quali siano state le condizioni interne al rapporto coniugale che hanno portato alla definitiva cesura dello stesso. Invero, le violenze psicologiche e fisiche, coeve e successive alla separazione, subite dalla convenuta da parte del marito, diffusamente allegate dalla resistente e provate sulla base di sentenze penali passate in giudicato(cfr. docc. 12-30 della resistente) hanno sicuramente inciso in maniera determinate alla definitiva rottura del rapporto matrimoniale.
Vanno da ultimo poste in rilievo la durata del matrimonio, la nascita di tre figli dall'unione delle parti (il primo nato nell'anno 1996, data in cui era evidentemente già iniziata la convivenza, di cui bisogna tenere conto ai fini dell'assegno divorzile – cfr. Cass SU
35385/2023 )
Per tali ragioni, tenuto conto di una pur limitata capacità lavorativa / economica della convenuta, si stima congruo fissare in euro 500,00 mensili l'importo che il signor dovrà versare a favore della RA a titolo di assegno divorzile. Parte_1 CP_1
Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 6) delle conclusioni della convenuta ( ex art. 156 comma 6 cod. civ. , si osserva quanto segue.
pagina 14 di 16 La previsione di cui all'articolo 473 bis-37 c.p.c., introdotta con decreto legislativo n. 149 del
2022 ,secondo cui spetta al creditore notificare al terzo obbligato al pagamento diretto il titolo esecutivo vantato nei confronti del debitore moroso, non trova applicazione nel caso in esame.
Infatti, ai sensi dell'art. 35 co. 1 d.lgs. 149/2022 le nuove disposizioni introdotte dal citato testo normativo, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023; ne consegue che nel presente procedimento instaurato con ricorso di data 07.10.2020, può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 156 co 6 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda della convenuta, si ordina, ai sensi dell'art. 156, co 6,
c.c., all' di Trento, quale ente erogatore degli assegni pensionistici Controparte_3
in favore di di versare direttamente l'importo di euro 500,00 stabilito a Parte_1
titolo di assegno divorzile a favore della RA . Controparte_1
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, atteso l'esito del giudizio si condanna il signor al pagamento delle spese di lite, che si liquidano secondo i Parte_1
parametri di cui al DM 55/2014 , ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità, in complessivi euro 6164,00 per onorari (Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale); oltre 15% spese generali , IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di ET, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in OR (TN) il 05.10.2004; CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 15 di 16 3. Il IGnor verserà un importo mensile pari a euro 500,00 a titolo di Parte_1
assegno divorzile in favore della RA Detto importo dovrà essere Controparte_1
corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
4. ORDINA, ai sensi dell'art. 156, co 6, c.c., all' , quale ente Controparte_8
erogatore degli assegni pensionistici in favore di di versare direttamente Parte_1 ad l'assegno divorzile previsto al punto 3 del dispositivo;
Controparte_1
5. CONDANNA il signor al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in euro complessivi euro 6.164,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in ET nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ET
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 911/2022 promossa da:
, c.f. , nato a [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
ET (TN) in via Damiano Chiesa n. 38, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso contenuto nella busta telematica di deposito, dall'Avv. Michele Massella, c.f.
, con studio in Verona, Viale Nino Bixio n. 22/A, email C.F._2
pec presso il cui studio elegge Email_1 Email_2 domicilio
RICORRENTE/ATTORE contro
, c.f. , nata il [...] a [...] residente in Controparte_1 C.F._3
OR (TN) Località San Marco 2/A, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Nicoletti (c.f.
), pec: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 Email_3 studio della medesima in ET (TN) via Pasqui, 28 n. di fax 0464414677 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
e contro
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._5
GI (BA) in via Molfetta n. 19
TERZA CHIAMATA- CONTUMACE
con l'intervento di P.M. – sede pagina 1 di 16 OGGETTO: divorzio- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Omnis contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 05/10/2004 tra i IG.ri e Parte_1 CP_1
a OR (TN), trascritto al n. 11 p. 1 s. - anno 2004
[...]
- rigettare la domanda avversaria di disporre che il IG. versi alla IG.ra a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della medesima un assegno mensile di € 700;
- accertare e dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto alla IG.ra da parte CP_1 dell'odierno istante;
- per l'effetto, revocare l'ordine a di Trento, disposto con la sentenza di Controparte_3
separazione n. 71/2020, quale Ente erogatore del trattamento pensionistico del IG. , di Parte_1 versare direttamente alla IG.ra l'assegno di mantenimento in favore della medesima. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA – Si chiede al Giudice adito di voler disporre le necessarie indagini di polizia tributaria, al fine di verificare l'effettivo reddito e patrimonio della IG.ra CP_1
- Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie n. 2 e 3 ex art. 183
VI comma cp.c., di seguito integralmente riportate:
- Ammettere prova per testi e interrogatorio formale della convenuta IG.ra sulle Controparte_1 seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
1. Nell'anno 2019 la IG.ra Controparte_1
ha dichiarato di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 2.953,85, come da documento che si rammostra (DOC 25).
2. Nell'anno 2020 la IG.ra ha dichiarato Controparte_1 di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 7.015,40, come da documento che si rammostra (DOC 25).
3. Nell'anno 2019 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. CP_3 [...]
la somma di € 9.600 per assegno di mantenimento della IG.ra e Parte_1 Controparte_1 della LI , erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra Controparte_2 [...]
come da documento che si rammostra (DOC. 26) 4. Nell'anno 2020 l' ha trattenuto sulla CP_1 CP_3 pensione del IG. la somma di € 14.000 per assegno di mantenimento della Parte_1
IG.ra e della LI , erogando per intero l'assegno sul Controparte_1 Controparte_2 conto corrente della IG.ra come da documento che si rammostra (DOC. 26) 5. Nell'anno CP_1
2021 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. la somma di € 13.200 per CP_3 Parte_1
pagina 2 di 16 assegno di mantenimento della IG.ra e della LI , Controparte_1 Controparte_2 erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra come da documento che si CP_1 rammostra (DOC. 26) 6. Nell'anno 2022 l' ha trattenuto sulla pensione del IG. CP_3 [...]
la somma di € 12.800 per assegno di mantenimento della IG.ra e Parte_1 Controparte_1 della LI , erogando per intero l'assegno sul conto corrente della IG.ra Controparte_2 [...]
come da documento che si rammostra (DOC. 26) 7. Nell'anno 2021 la sig.ra CP_1 Controparte_1 ha percepito un reddito da attività lavorativa ammontante ad € 8.489,00 come da documento che si rammostra (DOC. 22) 8. Nell'anno 2021 la sig.ra ha dichiarato di aver percepito Controparte_1
un reddito da assegno di mantenimento pari ad € 7.754, come da documento che si rammostra (DOC.
22) 9. Nell'anno 2022 la sig.ra ha percepito un reddito da attività lavorativa Controparte_1 ammontante ad € 10.980,44, come da documento che si rammostra (DOC. 23) 10. Nell'anno 2022 la sig.ra ha dichiarato di aver percepito un reddito da assegno di mantenimento pari Controparte_1 ad € 7.753, come da documento che si rammostra (DOC. 23) 11. Nel 2022 la sig.ra Controparte_1
riceveva sulla propria Postepay un accredito di € 30.000, come da documento che si rammostra (DOC.
24) 12. La IG.ra nell'anno 2021 era impiegata con contratto di lavoro dipendente Controparte_1 in OR (TN). 13. La sig.ra nell'anno 2022 era impiegata con contratto di lavoro Controparte_1 dipendente in OR (TN). 14. La sig.ra nell'anno 2023 era impiegata con contratto Controparte_1 di lavoro dipendente in OR (TN). 15. Durante le festività natalizie dell'anno 2023 la sig.ra CP_1 lavorava presso un museo in OR (TN) 16. La sig.ra nell'inverno 2024
[...] Controparte_1 percepiva l'indennità di disoccupazione. 17. La sig.ra nel marzo 2024 svolgeva Controparte_1
attività di lavoro dipendente in OR (TN) 18. Da ottobre 2022 la sig.ra ha iniziato Controparte_1
a convivere con il suo nuovo compagno in OR (TN). 19. Con contratto del 15/07/2023 la sig.ra
concedeva in locazione al sig. l'immobile sito in Parte_2 Parte_1
Brentonico (TN), Loc. Polsa, Piazza Grande n. 1 convenendo il canone di Euro 600 mensili, come da documento che si rammostra (DOC. 27). 20. Nel contratto di locazione del 15/07/2023 stipulato dalla sig.ra e dal sig. il locatore ometteva di indicare un'esigenza per uso foresteria, Pt_2 Parte_1
come da documento che si rammostra (DOC. 27). Si citano a testi: - la sig.ra , Parte_2 nata ilò 16/06/1977 in Romania, - la sig.ra , all'epoca dei fatti presidente di Testimone_1
con sede in Arco (TN), Loc. Chiarano, Via S. Marello n. 1/C - Il legale Controparte_4
rappresentante p.t. di con sede in Arco (TN), Loc. Chiarano, Via S. Controparte_4
Marello n. 1/C - il IG. all'epoca dei fatti presidente di con Testimone_2 Controparte_5 pagina 3 di 16 sede in Dro (TN), Loc. Matoni n.
1 - il legale rappresentate p.t. di con sede Controparte_5
in Dro (TN), Loc. Matoni n. 1
- Ammettersi prova contraria indiretta mediante interrogatorio formale della resistente e prova per testi, premesse le parole “Vero che” 21. Nel mese di dicembre 2023 la sig.ra Controparte_1
rifiutava di trasferirsi in un appartamento in ET, Borgo Sacco, offerto in locazione per e 600 mensili dall'agenzia Tecnocasa di ET, zona Borgo Sacco. 22. Nel mese di gennaio 2024 la sig.ra rifiutava di trasferirsi in un appartamento in Brentonico (TN), con canone fissato a Controparte_1
€ 450,00 mensili. Si cita a teste il sig c/o Studio ET Snc Viale Della Vittoria, 15/A Tes_3
38068 ET (TN). Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati dalle altre parti ed eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi indicati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2.
IN OGNI CASO - Spese e compensi della presente causa interamente rifusi, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ET adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti: CONDIZIONI
• Disporre che il signor versi, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1 assegno divorzile a favore della moglie, un assegno mensile di € 700,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT.
• Con vittoria di spese competenze e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: La RA insiste nella richiesta di ammissione delle Controparte_1 istanze istruttorie richieste e non ammesse e chiede pertanto in via istruttoria l'ammissione di interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi: 1) Vero che la RA in costanza di matrimonio si è dedicata esclusivamente alla CP_1 cura e all'accudimento dei suoi tre figli? (si indica quale testimone il signor
[...]
, ; 2) Vero che, in costanza di matrimonio, la RA ha Testimone_4 Testimone_5 CP_1
dedicato tutto il proprio tempo alla famiglia, facendo la casalinga? (si indica quale testimone il signor
, ; 3) Vero che la RA per Testimone_4 Testimone_5 Controparte_1
dedicarsi alla famiglia, ha interrotto gli studi e sospeso le proprie aspirazioni professionali? (si indica quale testimone il signor , ; 4) Vero che la RA Testimone_4 Testimone_5 [...]
successivamente alla separazione ha svolto solo attività lavorativa precaria e provvisoria, CP_1 pagina 4 di 16 alternata a periodi di disoccupazione? (si indica quale testimone il signor , Testimone_4
; 5) Vero che negli ultimi tre anni la RA ha svolto solo attività lavorativa Testimone_5 CP_1
precaria e provvisoria esclusivamente grazie agli interventi previsti dalla Provincia Autonoma di
Trento in favore delle persone in difficoltà, c.d. “progettone”? (si indica quale testimone il signor
, ; 6) Vero che la RA nell'ambito dei lavori Testimone_4 Testimone_6 CP_1
socialmente utili in Provincia di Trento, svolge attività lavorativa presso la Movitrento Società
Cooperativa con contratto di lavoro a tempo determinato? ( ); 7) Vero che Testimone_4
il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla RA ha avuto inizio in data CP_1
12.03.2024 e cesserà il giorno 11.06.2024? (si indica quale testimone il signor
[...]
) 8) Vero che nel 2021 la RA ha percepito un reddito lordo di € 8.489,00? Testimone_4 CP_1
(si indica quale testimone il signor ); 9) Vero che nel 2020 la RA Testimone_4 [...] ha percepito esclusivamente l'assegno di mantenimento da parte del marito? (si indica quale CP_1
testimone il signor ,) 10) Vero che la RA dal giorno Testimone_4 CP_1
15.12.2023 si è vista costretta a lasciare la casa famigliare e recarsi, assieme ai figli
[...]
e , presso un B&B spendendo l'importo di € 90,00 per Testimone_7 Testimone_4
ciascuna notte? (si indica quale testimone il signor , 11) Testimone_4 Testimone_6
Vero che il signor percepisce oggi una pensione INPS ed una pensione INAIL, Parte_1
Parte per un importo complessivo di € 2.514,00? 12) Vero che la RA è oggi ospite del CP_1
assieme ai figli e ? (teste 13) Vero Testimone_4 Testimone_7 Testimone_6
che il figlio è invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura Testimone_4
superiore a 2/3 e che ha una invalidità del 75%? (teste ; 14) Vero che il figlio Testimone_6
percepisce esclusivamente una pensione di invalidità civile di € 324,00 Testimone_4
mensili? (teste ) Si indicano quali testimoni i signori Testimone_4 [...]
, Testimone_4 Testimone_6 Testimone_5
Si chiede che il Giudice Istruttore voglia acquisire o comunque ordinare ex art. 210 c.p.c. al marito la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni del matrimonio oltre alle copie degli estratti dei conti dei rapporti bancari e finanziari a suo nome nel medesimo periodo, o quanto meno negli ultimi tre anni, nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati. Si chiede ammissione a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.” pagina 5 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in OR (TN) il 05.10.2004, allegando che dal matrimonio sono nati tre figli, tutti CP_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato il Testimone_4
17.09.1996, , nato il [...] e , nata il Persona_1 Controparte_2
17.01.2002. Il ricorrente ha altresì dedotto che in data 10.03.2020, con sentenza n. 71/2020, il
Tribunale di ET ha pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, prevedendo le seguenti condizioni:
“1) pone a carico di l'obbligo di mantenimento della moglie Parte_1 CP_1 versando la somma di € 700,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
tale
[...]
importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
2) pone a carico di l'obbligo di mantenimento della LI Parte_1 [...]
versando ad la somma di € 400,00 da corrispondersi entro CP_2 Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese;
tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT;
3) pone le spese straordinarie sostenute per a carico di ciascun genitore Controparte_2
nella misura del 50% ciascuno;
4) dispone che gli assegni ed i contributi previsti dalla legge per il sostegno della famiglia siano conseguiti da;
Controparte_6
5) dispone che le detrazioni previste dalla legge siano usufruite al 100% da
[...]
; Parte_1
6) ordina, ai sensi dell'art. 156, co. 6 c.c., all' Direzione Provinciale di Trento, quale CP_3
ente erogatore degli assegni pensionistici in favore di , di versare Parte_1
direttamente ad gli assegni di mantenimento previsti a favore della moglie e Controparte_1
della LI;
7) assegna la casa familiare pp.mm. 6 e 64 della p.ed. 1903 in C.C. OR ad CP_1
”
[...]
Il ricorrente ha rappresentato che da tale data la convivenza non era più ripresa.
1. Il ricorrente ha chiesto:
pagina 6 di 16 - pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
- accertare La sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della RA CP_1
e dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore a titolo
[...]
assegno divorzile;
- per l'effetto, revocare l'ordine a di Trento, disposto con la Controparte_3
sentenza di separazione n. 71/2020, di versare direttamente alla resistente l'assegno di mantenimento.
2. La convenuta si è costituita per l'udienza presidenziale del 15.12.2022; aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha richiesto:
- disporre l'obbligo in capo al signor di versare la somma mensile di Parte_1
euro 700,00, a titolo di assegno divorzile.
3. Con decreto del 17.11.2022, il Presidente del Tribunale di ET, in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore, al fine di rinnovare la notifica alla RA , ha fissato l'udienza di comparizione del 16.02.2023. Controparte_2
4. A tale udienza, il Presidente, rilevata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della RA ne ha dichiarato la contumacia. Espletato con esito negativo il Controparte_2
tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente ha, altresì, emesso provvedimenti provvisori, con i quali ha confermato le condizioni di cui alla sentenza di separazione, revocando tuttavia l'obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della LI e per l'effetto ha revocato l'ordine di pagamento Controparte_2 diretto disposto nei confronti dell' – Direzione Provinciale di Trento. Il Presidente ha, CP_3
infine, rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore per l'udienza del 17.05.2023, in trattazione scritta.
5. A tale udienza, il Giudice Dottoressa Mariateresa Dieni, letta l'istanza di ricusazione avanzata nei suoi confronti dal ricorrente, ha dichiarato la sospensione del procedimento sino alla decisione sull'istanza medesima.
5.1 Con richiesta depositata in data 31.05.2023, il ricorrente ha avanzato istanza di ricusazione nei confronti del Dott. , quale giudice relatore nel subprocedimento di CP_7
ricusazione.
pagina 7 di 16 5.2 Con ordinanza del 06.06.2023 è stata rigettata l'istanza di ricusazione nei confronti del Dott.
, con contestuale condanna dell'istante al pagamento della somma di euro CP_7
250,00.
5.3 Con ordinanza del 10.06.2023 è stata, altresì, rigettata l'istanza di ricusazione nei confronti della Dott.ssa Mariateresa Dieni, con condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00.
5.4 In data 20.07.2023, il ricorrente ha riassunto la controversia nei Parte_1 confronti della RA ai sensi dell'art. 54 comma 4 c.p.c., e Controparte_1
richiamandosi all'esito del giudizio sub 1077/22 r.g. pendente innanzi al Tribunale di
ET, ha rinunciato contestualmente alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della LI Controparte_2
6. Con ordinanza di data 05.12.2023 è stata fissata l'udienza del 24.01.2024, sostituendola con il deposito di note scritte.
7. A tale udienza, assegnati i termini ex 183, comma 6 c.p.c., il Giudice ha fissato l'udienza del
22.05.2024 per la prosecuzione del giudizio in trattazione scritta.
8. Con ordinanza del 29.05.2024, il giudice istruttore, ritenendo che le prove richieste dalle parti fossero superflue e rilevando che parte ricorrente non aveva provveduto a depositare l'atto integrale di matrimonio, ha concesso termine sino al 15.07.2024 per i deposito di detto documento e ha fissato l'udienza del 11.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 26.06.2024, preso atto delle istanze di parte ricorrente, il Giudice istruttore ha formulato richiesta di astensione ai sensi dell'art. 51, ultimo comma. c.p.c.
9.1 Con decreto di pari data, il Presidente del Tribunale di ET ha rigettato la richiesta.
10. Con ordinanza del 09.10.2024, il Giudice ha assegnato termini di legge ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 8 di 16 Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto il 05.10.2004 presso il Comune di OR (TN).
Invero, la domanda avanzata dall'attore, alla quale la convenuta ha dichiarato di aderire, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n.
898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
In particolare, risulta dagli atti che in data 10.03.2020, con sentenza n. 71/2020, è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (il cui passaggio in giudicato può trarsi dall'annotazione del medesimo provvedimento sull'atto di matrimonio).
Può ritenersi provato, alla luce di quanto argomentato dall'attore, che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione la convivenza non sia più ripresa e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno;
e ciò tenuto conto del fatto che la convenuta si è associata alla domanda dell'attore.
Quanto sopra rappresentato lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Assegno di mantenimento in favore della LI Controparte_2
In sede di ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versamento della somma mensile di euro 400,00 quale mantenimento della LI maggiorenne
[...]
previsto in sede di separazione giudiziale, deducendo che la stessa lavora come CP_2
barista, ed è divenuta economicamente autosufficiente.
La resistente si è associata a tale richiesta.
In data 09.10.2022 la stessa ha effettuato una comunicazione via e-mail, Controparte_2
con cui ha formalmente rinunciato a tale assegno di mantenimento.
Nelle more del presente giudizio, inoltre, si è concluso il procedimento sub 1077/22 r.g., instaurato dal ricorrente in data 29.06.2022, per la modifica delle condizioni di mantenimento della LI, così come previste in sede di separazione giudiziale. In particolare, con decreto del
23.02.2023 è stata disposta la revoca del predetto assegno di mantenimento.
Alla luce di tale provvedimento, in data 20.07.2023 il ricorrente ha espressamente rinunciato alla suddetta domanda, dedotta nel presente procedimento tramite il ricorso introduttivo.
pagina 9 di 16
3. Assegno divorzile
Il ricorrente ritiene che nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della convenuta, e chiede che venga revocato l'ordine diretto di pagamento di di Controparte_3
Trento, disposto con la sentenza di separazione n. 71/2020.
La resistente ha formulato domanda di condanna al versamento in suo favore della somma mensile di euro 700,00, a titolo di assegno divorzile.
In sede di separazione giudiziale era stato previsto l'obbligo per il signor di Parte_1
effettuare un versamento mensile pari a euro 700,00, quale assegno di mantenimento nei confronti della RA CP_1
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva
(an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso pagina 10 di 16 e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa
– compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
pagina 11 di 16 I giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì, proprio alla luce della funzione anche assistenziale dell'assegno divorzile, come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica e una vita dignitosa (cfr. cass.3015/2018 e cass.
21234/2019).
Alla luce di tali principi, sussiste il diritto della convenuta all'assegno divorzile, sia sotto il profilo assistenziale, sia sotto il profilo perequativo-compensativo.
Circa le condizioni economiche delle parti, infatti, emerge dagli atti quanto segue.
Il signor è attualmente pensionato e percepisce una pensione pari a circa Parte_1
euro 573,96 al mese, da cui viene decurtata la somma di euro 63,00 quale recupero obbligatorio
(cfr. doc. 19 del ricorrente), oltre alla somma mensile di euro 863,30, quale indennità integrativa speciale (cfr. doc. 19 del ricorrente). L'attore percepisce, altresì, l'importo di circa
1.490,00 euro al mese a titolo di rendita INAIL (che, pur non costituendo una voce di reddito ai fini fiscali, rappresenta una somma nell'effettiva disponibilità dello stesso) a seguito di infortunio sul lavoro (cfr. doc. 8 del ricorrente). Lo stesso non è proprietario di beni immobili ed è gravato dal pagamento mensile della somma di euro 600,00 quale canone di locazione (cfr. doc. 35 del ricorrente), della somma di euro 700,00 quale assegno di mantenimento a favore dell'odierna resistente (cfr. doc. 3 del ricorrente) e della somma di euro 200,00 quale riparazione risarcitoria determinata all'esito di un procedimento penale, a favore della RA
(cfr. doc. 31 del ricorrente). Infine, a causa delle sue condizioni di Persona_2 salute, il signor affronta l'esborso mensile di circa 268,00 euro per l'acquisto di Parte_1
medicinali non mutuabili (cfr. doc. 30 del ricorrente).
Lo stesso ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito complessivo pari a euro 13.681,88 (cfr. doc.
7 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 9.548,70 (cfr. Certificazione
Unica 2020), per l'anno 2021 un reddito complessivo di euro 9.565,47 (cfr. Certificazione
Unica 2021), per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 9.389,40 (cfr. Certificazione
Unica 2022) e per l'anno 2023 un reddito complessivo di euro 9.389,40 (cfr. doc. 21 del ricorrente).
La RA , cinquantaquattrenne, risulta attualmente disoccupata e dichiara Controparte_1
pagina 12 di 16 di aver svolto saltuariamente, a far data dal 2018, attività lavorative nell'ambito del
“Progettone”, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. docc. 5-7-8 della resistente). La resistente non è allo stato proprietaria di beni immobili, in quanto la casa familiare- in precedenza, di sua proprietà- è stata oggetto di pignoramento e successivamente aggiudicata in data 20.07.2023 (cfr. doc. 26 della resistente). La stessa percepisce la somma mensile gli assegni previsti per il nucleo familiare (cfr. doc. 3 del ricorrente) ed è gravata dal pagamento della somma di euro 750,00 quale canone di locazione (cfr. doc. 29 della resistente).
La stessa ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito complessivo di euro 4.877,42 (euro 310,52 più euro 2.345,27 più euro 900,11 più euro 1.226,18 più euro 95,34; cfr. doc. 25 del ricorrente), per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 7.200,00 (cfr. doc. 7 della resistente), per l'anno
2021 un reddito complessivo di euro 16.270,00 (cfr. doc. 6 della resistente), per l'anno 2022 un reddito complessivo di euro 18.734,24 (di cui euro 4.753,09 più euro 6.227,35 quali reddito da lavoro dipendente, ed euro 7.753,80 quale assegno corrisposto dal coniuge;
cfr. doc. 23 del ricorrente).
Alla luce delle risultanze sin qui esposte, appare sussistere un forte divario tra i redditi facenti capo alle parti. Invero, le entrate dichiarate dalla resistente consistono unicamente negli assegni rivolti al nucleo familiare. Tali somme, eventualmente integrate dagli emolumenti per le attività lavorative saltuariamente svolte, non paiono comunque soddisfare il requisito di adeguatezza dei mezzi economici all'autosufficienza, così come richiesto dal costante orientamento della Suprema Corte.
Inoltre, la resistente ha allegato di aver interrotto i propri studi e di aver rinunciato a lavorare in costanza di matrimonio, per potersi dedicare alla cura della famiglia, circostanze che possono ritenersi provate in quanto trovano conforto nelle statuizioni della sentenza di separazione e non sono state contestate dalla controparte.
La stessa ha, altresì, rappresentato l'esistenza di un clima di vessazioni fisiche e psicologiche instaurato dal signor tale da impedirle di autodeterminarsi ed intraprendere un Parte_1
percorso lavorativo. Lo svolgimento di attività saltuarie a partire dal 2018 dimostra, inoltre, la volontà della convenuta, non più giovanissima, di inserirsi nel mondo del lavoro (non versando, così, in una situazione di inerzia colposa), pur con evidenti difficoltà legate ad una limitata pagina 13 di 16 capacità lavorativa( legata all'età ) e alla mancanza di qualificazioni spendibili.
Inoltre, giova aggiungere che, come indicato dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970, nel prevedere l'obbligo dell'assegno divorzile, il Tribunale deve tenere conto anche delle ragioni della decisione. In merito, non si può mancare di specificare che per un verso che i comportamenti tenuti dal coniuge in costanza di matrimonio ed anteriori alla separazione sono assorbiti e superati dalla valutazione effettuata a riguardo dal giudice della separazione (cfr.
Cass. 15055/2000, Cass. 10210/2005) e nel caso di specie nel giudizio di separazione è stata rigettata la domanda di addebito formulata da e, per altro verso, che quali Parte_1
ragioni della decisione (di divorzio ) rilevano le anche condotte dei coniugi successive alla pronuncia di separazione. Orbene, circa tale ultimo aspetto non si può mancare di considerare quali siano state le condizioni interne al rapporto coniugale che hanno portato alla definitiva cesura dello stesso. Invero, le violenze psicologiche e fisiche, coeve e successive alla separazione, subite dalla convenuta da parte del marito, diffusamente allegate dalla resistente e provate sulla base di sentenze penali passate in giudicato(cfr. docc. 12-30 della resistente) hanno sicuramente inciso in maniera determinate alla definitiva rottura del rapporto matrimoniale.
Vanno da ultimo poste in rilievo la durata del matrimonio, la nascita di tre figli dall'unione delle parti (il primo nato nell'anno 1996, data in cui era evidentemente già iniziata la convivenza, di cui bisogna tenere conto ai fini dell'assegno divorzile – cfr. Cass SU
35385/2023 )
Per tali ragioni, tenuto conto di una pur limitata capacità lavorativa / economica della convenuta, si stima congruo fissare in euro 500,00 mensili l'importo che il signor dovrà versare a favore della RA a titolo di assegno divorzile. Parte_1 CP_1
Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Con riferimento alla richiesta di cui al punto 6) delle conclusioni della convenuta ( ex art. 156 comma 6 cod. civ. , si osserva quanto segue.
pagina 14 di 16 La previsione di cui all'articolo 473 bis-37 c.p.c., introdotta con decreto legislativo n. 149 del
2022 ,secondo cui spetta al creditore notificare al terzo obbligato al pagamento diretto il titolo esecutivo vantato nei confronti del debitore moroso, non trova applicazione nel caso in esame.
Infatti, ai sensi dell'art. 35 co. 1 d.lgs. 149/2022 le nuove disposizioni introdotte dal citato testo normativo, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023; ne consegue che nel presente procedimento instaurato con ricorso di data 07.10.2020, può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 156 co 6 c.c.
Pertanto, in accoglimento della domanda della convenuta, si ordina, ai sensi dell'art. 156, co 6,
c.c., all' di Trento, quale ente erogatore degli assegni pensionistici Controparte_3
in favore di di versare direttamente l'importo di euro 500,00 stabilito a Parte_1
titolo di assegno divorzile a favore della RA . Controparte_1
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, atteso l'esito del giudizio si condanna il signor al pagamento delle spese di lite, che si liquidano secondo i Parte_1
parametri di cui al DM 55/2014 , ritenuta la causa di valore indeterminato e di non particolare complessità, in complessivi euro 6164,00 per onorari (Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.806,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale); oltre 15% spese generali , IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di ET, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in OR (TN) il 05.10.2004; CP_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 15 di 16 3. Il IGnor verserà un importo mensile pari a euro 500,00 a titolo di Parte_1
assegno divorzile in favore della RA Detto importo dovrà essere Controparte_1
corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
4. ORDINA, ai sensi dell'art. 156, co 6, c.c., all' , quale ente Controparte_8
erogatore degli assegni pensionistici in favore di di versare direttamente Parte_1 ad l'assegno divorzile previsto al punto 3 del dispositivo;
Controparte_1
5. CONDANNA il signor al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Parte_1
in euro complessivi euro 6.164,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in ET nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 16 di 16