Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2001, n. 10102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10102 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A 5 A 4 I . / R R 6 N T 2 NO S . A . I T R B . G U P . E . L R B D L I L A R A E . T D D 10102/01 B I A 7299/00; ud. 3/4/01; oggetto: iva, processo;
E S T T N A E 1 N I S 3 E R 1 I S A E E T № LIA ITALIANA A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA спом. 22710 7 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Antonio Merone Francesco Tirelli 66 Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ME PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 107/6, presso l'avv. Umberto Scatozza, che lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
1 W 8 3 7 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 108/14 del 15 giugno-23 luglio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Scatozza, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. La Corte, considerato: -che l'Ufficio-iva di Roma, con riferimento agli anni dal 1990 al 1994, ha contestato a ME PA di non aver presentato le prescritte dichiarazioni e di aver evaso l'imposta sui corrispettivi inerenti alla propria attività di amministratore di condominio;
-che i relativi avvisi sono stati impugnati dal PA;
-che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione del 6 maggio 1998, ha respinto l'impugnazione; -che il contribuente ha proposto appello, con atto depositato il 26 gennaio 1999 presso la Commissione tributaria regionale del Lazio;
-che l'Ufficio si è costituito, pregiudizialmente rilevando la mancata notificazione dell'atto di gravame, deducendo che ne aveva M 2 avuto notizia a seguito della notificazione dell'istanza di discussione orale;
-che la Commissione regionale ha dichiarato inammissibile l'appello, in ragione dell'omissione della sua notificazione, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; -che il PA, con ricorso notificato il 27 marzo 2000 presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, rispettivamente con quattro motivi, di non aver disposto la rinnovazione della notificazione dell'appello, di non aver rilevato che il mero deposito di tate atto determinava una situazione d'inesistenza del procedimento ostativa ad ogni pronuncia, di non aver tenuto conto che il proprio errore era stato sanato dalla costituzione in giudizio dell'Ufficio, e di non essere passata all'esame del merito, da cui sarebbe emersa l'illegittimità della rettifica;
-che l'Amministrazione finanziaria non ha presentato controricorso, ma soltanto depositato “atto di costituzione"; -che il ricorrente ha depositato memoria;
-che l'omessa notificazione del ricorso introduttivo del giudizio d'appello, preclusiva della costituzione del rapporto processuale, non è emendabile con iniziative del giudice, il quale non può sostituirsi alla parte attrice nella vocatio in ius, né in particolare può esercitare il potere-dovere di ordinare la rinnovazione (riguardante il diverso caso della notificazione nulla, non inesistente), e nemmeno è 3 superabile in base alla costituzione della parte convenuta, quando, come nella specie, sia posteriore alla scadenza del termine d'impugnazione ed al conseguenziale passaggio in giudicato della decisione di primo grado;
-che detta omissione imponeva dunque al Giudice di secondo grado, investito di potestas iudicandi in dipendenza del deposito del gravame, di dichiarane l'inammissibilità; -che i rilievi svolti evidenziano l'infondatezza del ricorso e ne impongono la reiezione;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza d'attività difensiva dell'Amministrazione;
p.q.m.
-rigetta il ricorso. Roma, 3 aprile 2001 il presidente il consigliere rel. est. Jowo hou r IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 LUG. 2001 . Oggi IL CANCELERE C1 Innocen tista E N REGISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA TAB. ALL. B 4 SENSI DEL IA SENTE R TA U 131 IB IA TR TER A