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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13038/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290174228145 CANONE TV 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290174228145 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3623/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della signora Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e due cartelle sottese n.09720110049635365000 per IRAP Irpef annualità 2007 e la n. 09720110086444159000 per registro canoni RAI-TV 2010 e Camera di commercio 2008. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso in quanto le cartelle erano state notificate nel 2011 e non vi erano stati atti interruttivi prima del maggio
2022. Pertanto hanno ritenuto la pretesa prescritta. L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto si dichiarasse la cessata materia del contendere relativamente al canone televisione che era inserito nella cartella n.
09720110086444159000 per prescrizione.
Appella la sentenza l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ritiene non prescritto il credito in virtù della sospensione dei termini di prescrizione da CO 19 di cui all'art. 68 del DL 18/2020 con il quale si è introdotta la sospensione dei della riscossione delle entrate tributaria e non tributarie dall' 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021.
Sì è costituita la ricorrente rileva che Il ricorso in appello è inammissibile perché non notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
Poi rileva che la proroga è efficace solo per i carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Il carico alla riscossione è stato affidato nel 2011 come si rileva dalla data delle cartelle.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello parzialmente fondato.
In primo luogo si valuta che il credito della cartella n. 09720110049635365 notificata il 29 aprile 2011 si sarebbe prescritto il 29 aprile 2021 , pertanto applicando la proroga di 542 giorni si sarebbe prescritto il
15 ottobre 2022 ed è stato notificato l'intimazione di pagamento il 30 maggio 2022 e quindi nei termini;
anche il credito della cartella n.097201100864444159000 notificata il 5 maggio del 2011 si sarebbe dovuto notificare il 5 maggio 2021 ed è stata notificata 30 maggio 2022 entro il 29 ottobre del 2022.
I termini relativi alla intimazione di pagamento rientrano nelle intimazioni che scadono nel 2020 e nel
2021 cosi come previste dalla normativa CO .
L'art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia), ha introdotto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono stati sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il successivo comma 4-bis dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 ha stabilito: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del D.
L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
• a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
• b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Pertanto l'intimazione in questione è stata notificata nei termini.
In quanto alla eccezione proposta da parte appellata circa la necessità di notificare l'appello a tutte le parti in causa la causa in questione è scindibile e non sussiste obbligo in tale senso.
Pertanto la prescrizione delle cartelle per i crediti IRPEF e IRAP non si è maturata mentre per le sanzioni e gli interessi l'atto interruttivo andava notificato entro 5 anni e pertanto gli stessi devono essere esclusi dal computo. Così come vanno esclusi i crediti relativi a cartelle per violazione codice della strada e diritti camerali anche loro con scadenza dei termini quinquennali.
L'appello alla sentenza della Corte di Giustizia di primo grado va parzialmente accolto esclusivamente in riferimento ai crediti IRPEF e IRAP esclusi sanzioni e interessi. In considerazione del parziale accoglimento le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello dell'agenzia. spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2085/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13038/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290174228145 CANONE TV 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290174228145 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3623/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso della signora Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento e due cartelle sottese n.09720110049635365000 per IRAP Irpef annualità 2007 e la n. 09720110086444159000 per registro canoni RAI-TV 2010 e Camera di commercio 2008. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso in quanto le cartelle erano state notificate nel 2011 e non vi erano stati atti interruttivi prima del maggio
2022. Pertanto hanno ritenuto la pretesa prescritta. L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto si dichiarasse la cessata materia del contendere relativamente al canone televisione che era inserito nella cartella n.
09720110086444159000 per prescrizione.
Appella la sentenza l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ritiene non prescritto il credito in virtù della sospensione dei termini di prescrizione da CO 19 di cui all'art. 68 del DL 18/2020 con il quale si è introdotta la sospensione dei della riscossione delle entrate tributaria e non tributarie dall' 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021.
Sì è costituita la ricorrente rileva che Il ricorso in appello è inammissibile perché non notificato a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
Poi rileva che la proroga è efficace solo per i carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Il carico alla riscossione è stato affidato nel 2011 come si rileva dalla data delle cartelle.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello parzialmente fondato.
In primo luogo si valuta che il credito della cartella n. 09720110049635365 notificata il 29 aprile 2011 si sarebbe prescritto il 29 aprile 2021 , pertanto applicando la proroga di 542 giorni si sarebbe prescritto il
15 ottobre 2022 ed è stato notificato l'intimazione di pagamento il 30 maggio 2022 e quindi nei termini;
anche il credito della cartella n.097201100864444159000 notificata il 5 maggio del 2011 si sarebbe dovuto notificare il 5 maggio 2021 ed è stata notificata 30 maggio 2022 entro il 29 ottobre del 2022.
I termini relativi alla intimazione di pagamento rientrano nelle intimazioni che scadono nel 2020 e nel
2021 cosi come previste dalla normativa CO .
L'art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia), ha introdotto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono stati sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il successivo comma 4-bis dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 ha stabilito: "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del D.
L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
• a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
• b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021. Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Pertanto l'intimazione in questione è stata notificata nei termini.
In quanto alla eccezione proposta da parte appellata circa la necessità di notificare l'appello a tutte le parti in causa la causa in questione è scindibile e non sussiste obbligo in tale senso.
Pertanto la prescrizione delle cartelle per i crediti IRPEF e IRAP non si è maturata mentre per le sanzioni e gli interessi l'atto interruttivo andava notificato entro 5 anni e pertanto gli stessi devono essere esclusi dal computo. Così come vanno esclusi i crediti relativi a cartelle per violazione codice della strada e diritti camerali anche loro con scadenza dei termini quinquennali.
L'appello alla sentenza della Corte di Giustizia di primo grado va parzialmente accolto esclusivamente in riferimento ai crediti IRPEF e IRAP esclusi sanzioni e interessi. In considerazione del parziale accoglimento le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello dell'agenzia. spese compensate