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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12117 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14797/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.14797/2024 R.G.A.C.
Avv. Roberto Avallone, (C.F.: , rappresentato e difeso in virtù C.F._1 di procura in calce al ricorso LA GA, presso il cui studio in Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1 elettivamente domicilia ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato ROBERTO AVALLONE chiedeva liquidarsi in suo favore, a titolo di compenso
€ 4.917,23 oltre accessori per aver assistito nel procedimento per A.T.P. R.G. 15603/2021, Controparte_1
Lavoro di questo Tribunale. Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, preferiva non costituirsi. Dopo breve trattazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 ritualmente citato e non comparso. Non vi è dubbio che l'avv.AVALLONE abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da provvedimenti di questo Tribunale, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in fa nso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come precisata in ricorso. Controparte_1
Il rsi i valori medi “con esclusione della fase decisionale, rimasta inesitata”. Nella specie trattasi, tuttavia, di procedimento di accertamento tecnico preventivo (destinato normalmente a concludersi, come in concreto avvenuto, con un provvedimento di omologa) per il quale, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività concretamente svolta dal ricorrente, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, pari a complessivi € 1.170,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.GALIANO CARMELA che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. M. condanna a pagare, in favore del ricorrente Controparte_1 avv.ROBE pettivo dell'attività professionale oggetto del ricorso, la complessiva somma di € 1.170,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. enso); condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 avv.AVAL di lite che si liquidano in € 126,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.GALIANO CARMELA, per dichiarato anticipo. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 18/12/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.14797/2024 R.G.A.C.
Avv. Roberto Avallone, (C.F.: , rappresentato e difeso in virtù C.F._1 di procura in calce al ricorso LA GA, presso il cui studio in Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1 elettivamente domicilia ATTORE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato ROBERTO AVALLONE chiedeva liquidarsi in suo favore, a titolo di compenso
€ 4.917,23 oltre accessori per aver assistito nel procedimento per A.T.P. R.G. 15603/2021, Controparte_1
Lavoro di questo Tribunale. Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, preferiva non costituirsi. Dopo breve trattazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 ritualmente citato e non comparso. Non vi è dubbio che l'avv.AVALLONE abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da provvedimenti di questo Tribunale, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta che l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in fa nso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di , come precisata in ricorso. Controparte_1
Il rsi i valori medi “con esclusione della fase decisionale, rimasta inesitata”. Nella specie trattasi, tuttavia, di procedimento di accertamento tecnico preventivo (destinato normalmente a concludersi, come in concreto avvenuto, con un provvedimento di omologa) per il quale, stante la non particolare complessità della controversia e l'attività concretamente svolta dal ricorrente, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, pari a complessivi € 1.170,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.GALIANO CARMELA che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. M. condanna a pagare, in favore del ricorrente Controparte_1 avv.ROBE pettivo dell'attività professionale oggetto del ricorso, la complessiva somma di € 1.170,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. enso); condanna al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 avv.AVAL di lite che si liquidano in € 126,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.GALIANO CARMELA, per dichiarato anticipo. Si comunichi. Così deciso in Napoli il 18/12/2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo