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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 858 – 2/2023
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XIV civile, in composizione collegiale, in persona EI seguenti magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 858 - 2/2023 proposto da:
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Roma, Via Castellina in Chianti n. 7, 00189, in
[...] P.IVA_1 persona del Suo Amministratore unico e, pertanto, legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti già allegata al ricorso introduttivo della
[...] presente procedura, ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e dell'art. 10, DPR 123/2001, dal Prof.
Avv. Daniele Umberto Santosuosso;
nei confronti del Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo, dott.
[...]
Per_1
PREMESSA
a) con ricorso depositato in data 9 novembre 2023 la Società presentava domanda di concordato “in bianco”, cui è seguito il deposito della domanda completa in data 8 gennaio
2024;
b) con memoria di integrazione del 27 maggio 2025 la Società ha da ultimo integrato il piano e la proposta concordataria;
Pag. 1 di 11 c) il piano e la proposta concordataria, come da ultimo integrata, è stata sottoposta al voto EI creditori, con votazione che si è chiusa in data 23 giugno 2025;
d) con la relazione ex art. 110, co. 2, CCII, il Commissario giudiziale ha così concluso: “In conclusione, per quanto sopra riferito e considerato, si informa la S.V. che ai sensi dell'art.
109 co.5 CCII la proposta concordataria non è stata approvata dai creditori aventi diritto di voto, non essendo stata raggiunta la maggioranza in tutte le tredici classi di creditori ammesse al voto ma soltanto nelle classi 3, 11, 14 e 15. La Società debitrice è peraltro nelle condizioni di poter richiedere al Tribunale l'omologazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera d) CCII che la consente qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, come nel caso di specie, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori”.
In particolare, il Commissario giudiziale ha ammesso al voto n. 13 classi e ha evidenziato il seguente risultato: (i) Classe 3 (ha approvato la proposta con il 99,46% EI crediti a favore); (ii)
Classe 4 (non ha approvato la proposta); (iii) Classe 5 (non ha approvato la proposta); (iv) Classe 6
(non ha approvato la proposta); (v) Classe 7 (non ha approvato la proposta); (vi) Classe 8 (non ha approvato la proposta); (vii) Classe 9 (non ha approvato la proposta); (viii) Classe 10 (non ha approvato la proposta); (ix) Classe 11 (ha approvato la proposta con il 100% EI crediti a favore);
(x) Classe 12 (non ha approvato la proposta); (xi) Classe 13 (non ha approvato la proposta); (xii)
Classe 14 (ha approvato la proposta con il 67,55% EI crediti a favore); (xiii) Classe 15 (ha approvato la proposta con il 67,63% EI crediti a favore).
Ad avviso del Commissario la proposta è stata quindi approvata da n. 4 Classi su n. 13 Classi. Nella propria relazione il Commissario Giudiziale ha quindi concluso che: (a) non si sono realizzate ai fini dell'omologazione le condizioni di cui all'art. 109, co. 5, CCII in quanto non è stata raggiunta la maggioranza nella totalità delle Classi votanti (13); (b) la Società è “nelle condizioni di poter richiedere al Tribunale l'omologazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera d) CCII che la consente qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, come nel caso di specie, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori”. Ad avviso del Commissario, si sono quindi realizzate – ai fini dell'omologa – le condizioni previste dall'art. 112, co. 2, lett. d) ultimo periodo.
In data 3 luglio 2025 la società ha depositato istanza ex artt. 112, comma 2, 111, comma 1, secondo periodo e 48, comma 1, CCII per ottenere dal tribunale una pronuncia di omologa cd. Trasversale.
Pag. 2 di 11 Nella predetta istanza la società ha sostenuto che, a proprio parere, si sono realizzate (anche) le condizioni ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) primo periodo, e cioè l'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (congiuntamente alle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 112, co.
2, CCII).
Con decreto del 30 luglio 2025, il Tribunale, visto l'art. 48 comma primo CCII e 112 comma secondo CCII ha fissato per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale dinanzi a sé
l'udienza in camera di consiglio del 1 ottobre 2025;
Il decreto è stato comunicato al P.M. e pubblicato a cura della Cancelleria, ed è stato altresì notificato al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti a cura della Società debitrice.
Il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato il suo motivato parere favorevole all'omologa cd. Trasversale, ricorrendone a suo avviso tutti presupposti.
La Società proponente si è costituita regolarmente, chiedendo omologarsi il concordato.
Non sono state proposte opposizioni all'omologazione del concordato da nessuno EI creditori, neppure tra quelli componenti le classi cd. dissenzienti.
Ritiene il Collegio che, nonostante la mancanza di unanimità del voto favorevole, sia possibile addivenire all'omologa cd. trasversale per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII
“nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore…….omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'art.87, comma 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art.84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
Pag. 3 di 11 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore di liquidazione”
Nel caso di specie ricorrono le suddette condizioni ai sensi dell'art.112, comma 2, lett. a, b, c,
d) in quanto:
i) è intervenuta l'approvazione dalla maggioranza delle classi, ovvero sei classi su undici. Ed in ogni caso la proposta è stata approvata da almeno una classe avente le caratteristiche sopra evidenziate;
ii) in applicazione dell'art.88, comma 4, CCII, il trattamento degli Enti Pubblici non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
iii) Il valore di liquidazione è distribuito secondo le cause legittime di prelazione iv) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art.84, comma 7
In ordine al punto i) è necessario effettuare alcune precisazioni, in quanto in merito il Collegio intende discostarsi dal parere espresso dal Commissario Giudiziale ed aderire di contro alla ricostruzione proposta dalla società proponente il concordato.
Come sopra anticipato, nella propria relazione ex art. 110 CCII il Commissario Giudiziale rileva che non sarebbe stata raggiunta la maggioranza delle classi ma sarebbe comunque possibile richiede l'omologa ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) secondo periodo. Il Commissario è infatti dell'avviso che il presupposto applicativo della cd. omologa trasversale si fondi, nel caso di specie, esclusivamente sull'esistenza di una classe consenziente di creditori 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse
l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore di liquidazione. Per il Commissario
Giudiziale, difatti, delle n. 13 Classi ammesse al voto solo n. 4 hanno votato a favore della proposta concordataria sottoposta. Quindi non sarebbe raggiunta la maggioranza delle classi.
Ad avviso della Società, differentemente da quanto rilevato dal Commissario Giudiziale, sussisterebbe anche il presupposto di cui all'art. 112 co 2 lett. d) prima parte, ovvero il voto favorevole della maggioranza delle classi aventi diritto al voto. Secondo la proposta ricostruzione, le classi costituitesi ai fini del voto dovrebbero ritenersi n. 11 e non 13 come indicato dal
Commissario. Infatti, le Classi n. 6 e n. 9 non sarebbero da conteggiare in quanto non costituitesi.
Pag. 4 di 11 Tale ricostruzione è meritevole di essere condivisa atteso che le dette classi n. 6 e n. 9 sono formate da un Fondo Rischi ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998, previsto nella mera eventualità in cui fossero state escusse le garanzie statali da parte delle banche (con il pagamento EI relativi importi). Il riferimento è agli importi garantiti da MCC nei confronti di ON EI PA di IE e
[...]
non avendosi contezza dell'escussione da parte delle banche nei confronti dell'ente CP_1 statale e del relativo pagamento, le due classi di cui si discute non possono ritenersi costituite. La classi rilevanti ai fini del voto sono dunque soltanto undici.
Ciò premesso, sulle n. 11 Classi costituitesi ai fini del voto, ai fini della maggioranza delle classi servirebbero n. 6 Classi (di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione) così da permettere l'omologa ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d).
Sul punto il Commissario Giudiziale ha rilevato che le Classi a favore della proposta concordataria sarebbero solo 4 e cioè: la Classe n. 3 (formata da creditori titolari di diritti di prelazione e in particolare da creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c.); la Classe n. 11 (formata da creditori titolari di diritti di prelazione e in particolare dal creditore erariale, degradato a chirografo); la Classe n. 14 e n. 15 (creditori chirografi puri). In particolare, la Classe n. 11 (i.e.
l'Erario) è risultata votante a favore della proposta concordataria in virtù della dichiarazione di voto positiva pervenuta dalla Direzione Provinciale I di Roma (su parere della Direzione regionale del
Lazio). Il Commissario Giudiziale, in virtù della dichiarazione di voto ricevuta, ha ritenuto di conteggiare detta dichiarazione positiva solo rispetto agli importi di cui alla Classe n. 11, e non anche rispetto agli ulteriori crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate di cui alle Classi n. 5, 8
(credito dell'erario ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 in super privilegio).
Tale ricostruzione non è condivisibile. La dichiarazione positiva di voto pervenuta dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Roma) deve invece computarsi anche (almeno e per quel che qui interessa ai fini della maggioranza delle classi, v. infra) rispetto agli importi di cui alle
Classi n. 5 e 8 (importi sempre di competenza del medesimo ente). Dal tenore letterale del voto espresso, non emergano elementi inequivoci che consentano di sostenere che quella votazione positiva sia favorevole esclusivamente ad una specifica partita creditoria e non a tutte le posizioni riconducibili a quel soggetto votante. Difatti, come si legge dalle ultime righe della dichiarazione di voto trasmessa viene evidenziato che “questa Direzione provinciale, su parere della Direzione regionale del Lazio, esprime voto favorevole alla proposta concordataria avanzata dalla
[...]
” Parte_1
Dovendo pertanto conteggiarsi la dichiarazione di voto positiva dell'Agenzia delle Entrate
(Direzione Provinciale I di Roma) anche rispetto agli importi di cui alle Classi n. 5 e 8 (formate, per
Pag. 5 di 11 l'appunto, dal solo creditore erariale rispetto agli importi in super privilegio), anche tali Classi devono ritenersi positive ai fini della proposta concordataria.
Alla luce di quanto sopra può ritenersi raggiunta la maggioranza delle Classi formatesi per il voto. In particolare, sulle n. 11 classi formatesi per il voto, le classi positive alla proposta sono n. 6: classe n. 3, classe n. 5; classe n. 8; classe n. 11; classe n. 14; classe n. 15, in cui le classi n. 3, 5, 8 e
11 sono classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione.
In ogni caso il presupposto dell'art. 112 co 2 lettera d) può ritenersi realizzato anche in ragione di quanto indicato dal Commissario nella propria relazione per l'esistenza di una classe consenziente avente le caratteristiche indicate dalla norma richiamata.
Per le valutazioni di cui ai punti III e IV rilevano poi i seguenti dati:
- il valore di liquidazione (pari ad € 492.648) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (secondo la regola della priorità assoluta);
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito secondo le regole della priorità relativa (in modo tale che alle classi di grado superiore tale valore è assegnato in percentuale superiore rispetto alle classi di grado inferiore come si evince dalla esposizione che segue.
La proposta ed il piano
Il piano concordatario della Società: (i) avrà durata di quattro anni;
(ii) i termini di pagamento nei confronti EI creditori saranno collegati alla data di omologazione (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento di omologa); e avrà le seguenti linee di intervento: i. componente di continuità diretta composta da: a) i flussi derivanti dalla attività di hospitality per il tramite della gestione della
SS LE curata direttamente dalla Società; b) i flussi derivanti dall'attività agricola eseguita dalla Società; ii. componente di continuità indiretta composta da: a) i flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di affitto del “ramo commerciale” sottoscritto tra la e la Parte_1 società ( ; b) i flussi derivanti dal canone di affitto di cui al Parte_3 Pt_3 contratto di sublocazione della “sala degustazione” tra la e la stessa iii. Parte_1 Pt_3 componente liquidatoria composta dal prezzo di vendita del bene “multiproprietà”; iv. incasso EI crediti commerciali;
v. uso della liquidità esistente;
vi. indennizzo da parte della per i Pt_3 contratti di leasing e/o finanziamento e relativi beni sottostanti;
vii. “nuova finanza” messa a disposizione da parte EI soci;
viii. “nuova finanza potenziale” messa a disposizione solo qualora dovesse risultare definitivo il debito di cui all'accertamento n. TK3036401555/2025 In particolare, risorse nette derivanti dalle linee di intervento di cui sopra sono suscettibili di procurare in favore EI creditori la cifra pari ad € 999.211,547 così divisa:
1) componente di continuità diretta e indiretta, composta da:
Pag. 6 di 11 (a) flussi di continuità diretta: (a.1.) flussi derivanti dalla attività di hospitality;
(a.2.) flussi derivanti dall'attività agricola;
(b) flussi di continuità indiretta: (b.1.) flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di affitto del “ramo commerciale”; (b.2.) flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di sublocazione della “sala degustazione”. Il tutto pari ad € 640.645; 2) componente liquidatoria: incasso vendita della “multiproprietà” pari ad € 73.077;
3) incasso EI crediti commerciali alla data del deposito della domanda in bianco (9 novembre
2023) e pari ad € 140.387;
4) uso della liquidità esistente alla data del deposito della domanda in bianco (9 novembre 2023) e pari ad € 9.002;
5) indennizzo da parte della per i contratti di leasing e/o finanziamento e relativi beni Pt_3 sottostanti pari ad € 8.000 con previsione di pagamento (a) quanto ad € 4.000,00 entro il 31 dicembre 2025; (b) quanto ad € 2.000,00 entro il 31 dicembre 2026; (c) quanto ad € 2.000,00 entro il 31 dicembre 2027;
6) “nuova finanza” messa a disposizione da parte EI soci pari € 50.000,00 da corrispondere entro il sessantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione;
7) “nuova finanza potenziale”, pari ad € 78.100,54, che verrà messa a disposizione solo qualora dovesse risultare definitivo il debito di cui all'accertamento n. TK3036401555/2025 e solo per soddisfare, in misura percentuale del 9%, tale specifico debito.
La proposta concordataria. Il passivo concordatario ammonta ad € 5.920.823 (comprensivo del debito potenziale di € 867.783,76 di cui al nuovo fondo rischi – debito potenziale)8 oltre spese prededucibili (i.e. compenso Commissario giudiziale, 75% compenso EI professionisti della procedura) per € 185.068. L'attivo concordatario è pari ad € 999.211,54 (comprensivo della
“nuova finanza potenziale” pari ad € 78.100,54 messa a disposizione qualora il debito potenziale di cui all'accertamento dovesse ritenersi definitivo).
Il piano di concordato prevede il ricorso all'istituto di cui all'art. 88 del CCII, per la definizione sia dell'esposizione previdenziale maturata nei confronti degli enti previdenziali, sia dell'esposizione tributaria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Società ha infatti contestualmente proposto una transazione fiscale e previdenziale ex art. 88 c.c.i.i.
Come rilevato anche dalla relazione ex art. 84, co. 5, CCII) e confermata dal Commissario
Giudiziale nelle proprie relazioni (da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII) il trattamento del debito previdenziale ed erariale nello scenario concordatario è nettamente migliorativo rispetto allo scenario di cui alla liquidazione giudiziale.
Pag. 7 di 11 Va rilevata la corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 85, comma 3, c.c.i.i., in base alla quale la proponente ha proceduto alle divisioni in classi, degradando i privilegiati non coperti dal valore di liquidazione a chirografo e distribuendoli in differenti classi, a seconda dell'originario grado di prelazione nel rispetto delle indicazioni contenute nella norma citata.
La suddivisione delle classi EI creditori è, più in dettaglio, la seguente:
CLASSE 1: composta dai creditori prededucibili. In particolare dai crediti derivanti dal compenso degli organi della procedura (Commissario giudiziale, coadiutori) e EI professionisti della procedura per il 75% dell'importo. Per essi si prevede la soddisfazione del credito al 100% e alla scadenza della relativa obbligazione (esclusi dal voto);
CLASSE 2: composta dai creditori privilegiati soddisfatti entro 180 giorni dall'omologa (esclusi dal voto): i) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 (crediti EI lavoratori dipendenti della
Società) ii) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 (crediti EI professionisti autonomi e prestatori d'opera intellettuale); iii) il residuo 25% del credito privilegiato EI professionisti della procedura di cui alla Classe 1.; iv) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 (provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo); v) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 (crediti delle imprese artigiane e delle società e di enti cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi EI servizi prestati e della vendita di manufatti);
CLASSE 3: composta dai creditori privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa (entro un anno dall'omologa) - ammessi al voto ex art. 109, co. 5, CCII: i) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 bis (crediti delle società cooperative agricole e EI loro consorzi per i corrispettivi della vendita EI prodotti);
CLASSE 4: composta dai creditori privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa e nei limiti del valore di liquidazione (i.e. valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) - ammessi al voto: i) creditori privilegiati ex art. art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1989 . Per essi si prevede la soddisfazione del credito pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe 7 (ammessi al voto);
CLASSE 5: i) crediti erariali ex art. art. art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 (“super privilegio”). Per essi si prevede la soddisfazione del credito pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe 8 (ammessi al voto).
CLASSE 6: Fondo Rischi in virtù della garanzia statale vantata da alcuni istituti di credito su
Pag. 8 di 11 importi concessi alla Società. Per l'eventualità in cui il debito privilegiato venisse ad esistenza, si prevede la soddisfazione del credito nella stessa percentuale delle classi di cui sopra (essendo il privilegio eventuale il medesimo) e quindi pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe
CLASSE 7: composta dai crediti di cui alla Classe 4 (i.e. privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998) degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista. Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al 18,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 8: composta dai crediti di cui alla Classe 5 (crediti erariali in “super privilegio” ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998), degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista.
Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al 18,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto).
CLASSE 9: composta dai crediti di cui alla Classe 6 (Fondo Rischi privilegio ex art. 9 d.lgs. n.
123/1998), degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista nel caso in cui il debito venisse ad esistenza. Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al
18,5% entro due anni dall'omologa.
CLASSE 10: composta dai crediti previdenziali (INAIL, INPS ecc.) ex artt. 2753, 2778 n. 1, degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito al 9,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 11: Si prevede la soddisfazione del credito al 9% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto) composta da: i) i crediti erariali ex art. 2758 c.c. e art. 2778, n. 7, c.c., degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII. ii) i crediti erariali privilegiati ex art. 2752, co. 1, c.c. e art. 2778 n. 18 c.c. degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII.; iii) i crediti erariali ex art. 2752, co. 3, c.c. e art. 2778, n. 19, c.c., degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII.; iv) Fondo Rischi – Debito
Potenziale per i crediti erariali privilegiati ex art. 2752, co. 3 e art. 2778 n. 19 – IVA c.c in virtù dell'accertamento n. TK3036401555/2025 ricevuto dalla Società.
CLASSE 12: composta dai crediti per tributi locali privilegiati ex art. 2752, co. 4, c.c. e art. 2778 n.
20 c.c. degradati a chirografo per l'intero. Si prevede per tali crediti la soddisfazione al 8,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 13: composta dai crediti chirografari vantati dagli istituti di credito garantiti da terzi. Per
Pag. 9 di 11 tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all'8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa) (ammessi al voto)
CLASSE 14: composta dai crediti chirografi derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi appartenenti ad imprese che, nell'ultimo esercizio, non hanno superato i requisiti di cui all'art. 85, co. 3, CCII. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all' 8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa)
(ammessi al voto);
CLASSE 15: composta dagli altri crediti chirografi. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all' 8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa) (ammessi al voto);
La formazione delle suddette classi e la relativa soddisfazione sono state previste nel rispetto della posizione giuridica e interessi economici omogenei e delle regole di absolute priority rule e relative priority rule, con degradamento a chirografo per i crediti muniti di cause di prelazione per la parte che nello scenario liquidatorio non riceverebbe soddisfacimento.
La proposta concordataria, in virtù del maggiore attivo concordatario da ripartire in favore EI creditori, risulta essere maggiormente conveniente rispetto allo scenario di cui alla liquidazione giudiziale, come rilevato sia dalla relazione del dott. (relazione ex art. 84, co. 5, CCII) che Per_2 dalle relazioni del Commissario Giudiziale nelle (da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII).
Come confermato dal Commissario Giudiziale da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII, “la convenienza della soluzione concordataria si evince dal raffronto tra i seguenti scenari”
Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta e ricorrono le condizioni di cui all'art. 112 co 2 CCII.
Non essendo state proposte opposizioni deve, conseguentemente, procedersi all'omologa del concordato.
Va infine precisato che la esecuzione della componente liquidatoria del concordato è stata anticipata, con autorizzazione del tribunale, in fase antecedente alla espressione di voto. In particolare, in data 12.11.2024 il giudice delegato., ai sensi dell'art. 91, co. 3 e ss. CCII, ha autorizzato la procedura di vendita asincrona con modalità telematiche, in un unico lotto, del bene
“multiproprietà nell'Hotel Alaska, sito in Cortina d'Ampezzo, cui è seguita la aggiudicazione e il trasferimento della proprietà della quota nella multiproprietà alberghiera Hotel Alaska, come indicato nel piano.
Non si rende pertanto necessaria la nomina di un liquidatore.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1
(' ' (c.f. ), con sede legale in Roma,
[...] Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Via Castellina in Chianti n. 7, 00189, in persona dell'amministratore p.t.
STABILISCE le seguenti modalità di attuazione del Piano e di sorveglianza dell'adempimento: dispone che il Commissario Giudiziale:
a) depositi in cancelleria entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco EI creditori con indicazione delle cause di prelazione, sulla cui scorta la proponente dovrà eseguire i pagamenti nelle misure e con i tempi indicati nella Proposta e nel Piano;
b) depositi nel termine di 30 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa, una prima relazione sul corretto assolvimento degli obblighi da parte della proponente, con riferimento al pagamento delle prededuzioni e delle spese di giustizia;
c) depositi nel termine di 180 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa, e poi con cadenza semestrale una relazione sul corretto assolvimento degli obblighi da parte della proponente con riferimento al pagamento Parte_1 EI crediti secondo le scansioni temporali previste nel piano omologato;
d) provveda a comunicare senza ritardo, dopo il visto del Giudice Delegato, a tutti i creditori l'avvenuto adempimento EI pagamenti previsti nel Piano.
MANDA alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società debitrice, al
Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dalle disposizioni del Codice della Crisi
MANDA
Al Commissario Giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il giudice estensore
Dr.ssa Barbara Perna
Il presidente del collegio dr Giorgio Jachia
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TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XIV civile, in composizione collegiale, in persona EI seguenti magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 858 - 2/2023 proposto da:
Parte_1
(c.f. , con sede legale in Roma, Via Castellina in Chianti n. 7, 00189, in
[...] P.IVA_1 persona del Suo Amministratore unico e, pertanto, legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti già allegata al ricorso introduttivo della
[...] presente procedura, ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. e dell'art. 10, DPR 123/2001, dal Prof.
Avv. Daniele Umberto Santosuosso;
nei confronti del Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo, dott.
[...]
Per_1
PREMESSA
a) con ricorso depositato in data 9 novembre 2023 la Società presentava domanda di concordato “in bianco”, cui è seguito il deposito della domanda completa in data 8 gennaio
2024;
b) con memoria di integrazione del 27 maggio 2025 la Società ha da ultimo integrato il piano e la proposta concordataria;
Pag. 1 di 11 c) il piano e la proposta concordataria, come da ultimo integrata, è stata sottoposta al voto EI creditori, con votazione che si è chiusa in data 23 giugno 2025;
d) con la relazione ex art. 110, co. 2, CCII, il Commissario giudiziale ha così concluso: “In conclusione, per quanto sopra riferito e considerato, si informa la S.V. che ai sensi dell'art.
109 co.5 CCII la proposta concordataria non è stata approvata dai creditori aventi diritto di voto, non essendo stata raggiunta la maggioranza in tutte le tredici classi di creditori ammesse al voto ma soltanto nelle classi 3, 11, 14 e 15. La Società debitrice è peraltro nelle condizioni di poter richiedere al Tribunale l'omologazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera d) CCII che la consente qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, come nel caso di specie, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori”.
In particolare, il Commissario giudiziale ha ammesso al voto n. 13 classi e ha evidenziato il seguente risultato: (i) Classe 3 (ha approvato la proposta con il 99,46% EI crediti a favore); (ii)
Classe 4 (non ha approvato la proposta); (iii) Classe 5 (non ha approvato la proposta); (iv) Classe 6
(non ha approvato la proposta); (v) Classe 7 (non ha approvato la proposta); (vi) Classe 8 (non ha approvato la proposta); (vii) Classe 9 (non ha approvato la proposta); (viii) Classe 10 (non ha approvato la proposta); (ix) Classe 11 (ha approvato la proposta con il 100% EI crediti a favore);
(x) Classe 12 (non ha approvato la proposta); (xi) Classe 13 (non ha approvato la proposta); (xii)
Classe 14 (ha approvato la proposta con il 67,55% EI crediti a favore); (xiii) Classe 15 (ha approvato la proposta con il 67,63% EI crediti a favore).
Ad avviso del Commissario la proposta è stata quindi approvata da n. 4 Classi su n. 13 Classi. Nella propria relazione il Commissario Giudiziale ha quindi concluso che: (a) non si sono realizzate ai fini dell'omologazione le condizioni di cui all'art. 109, co. 5, CCII in quanto non è stata raggiunta la maggioranza nella totalità delle Classi votanti (13); (b) la Società è “nelle condizioni di poter richiedere al Tribunale l'omologazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera d) CCII che la consente qualora la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, come nel caso di specie, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori”. Ad avviso del Commissario, si sono quindi realizzate – ai fini dell'omologa – le condizioni previste dall'art. 112, co. 2, lett. d) ultimo periodo.
In data 3 luglio 2025 la società ha depositato istanza ex artt. 112, comma 2, 111, comma 1, secondo periodo e 48, comma 1, CCII per ottenere dal tribunale una pronuncia di omologa cd. Trasversale.
Pag. 2 di 11 Nella predetta istanza la società ha sostenuto che, a proprio parere, si sono realizzate (anche) le condizioni ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) primo periodo, e cioè l'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (congiuntamente alle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 112, co.
2, CCII).
Con decreto del 30 luglio 2025, il Tribunale, visto l'art. 48 comma primo CCII e 112 comma secondo CCII ha fissato per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale dinanzi a sé
l'udienza in camera di consiglio del 1 ottobre 2025;
Il decreto è stato comunicato al P.M. e pubblicato a cura della Cancelleria, ed è stato altresì notificato al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti a cura della Società debitrice.
Il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato il suo motivato parere favorevole all'omologa cd. Trasversale, ricorrendone a suo avviso tutti presupposti.
La Società proponente si è costituita regolarmente, chiedendo omologarsi il concordato.
Non sono state proposte opposizioni all'omologazione del concordato da nessuno EI creditori, neppure tra quelli componenti le classi cd. dissenzienti.
Ritiene il Collegio che, nonostante la mancanza di unanimità del voto favorevole, sia possibile addivenire all'omologa cd. trasversale per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art.112, comma 2, CCII
“nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore…….omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'art.87, comma 1, lett. c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art.84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
Pag. 3 di 11 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore di liquidazione”
Nel caso di specie ricorrono le suddette condizioni ai sensi dell'art.112, comma 2, lett. a, b, c,
d) in quanto:
i) è intervenuta l'approvazione dalla maggioranza delle classi, ovvero sei classi su undici. Ed in ogni caso la proposta è stata approvata da almeno una classe avente le caratteristiche sopra evidenziate;
ii) in applicazione dell'art.88, comma 4, CCII, il trattamento degli Enti Pubblici non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
iii) Il valore di liquidazione è distribuito secondo le cause legittime di prelazione iv) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art.84, comma 7
In ordine al punto i) è necessario effettuare alcune precisazioni, in quanto in merito il Collegio intende discostarsi dal parere espresso dal Commissario Giudiziale ed aderire di contro alla ricostruzione proposta dalla società proponente il concordato.
Come sopra anticipato, nella propria relazione ex art. 110 CCII il Commissario Giudiziale rileva che non sarebbe stata raggiunta la maggioranza delle classi ma sarebbe comunque possibile richiede l'omologa ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) secondo periodo. Il Commissario è infatti dell'avviso che il presupposto applicativo della cd. omologa trasversale si fondi, nel caso di specie, esclusivamente sull'esistenza di una classe consenziente di creditori 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse
l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore di liquidazione. Per il Commissario
Giudiziale, difatti, delle n. 13 Classi ammesse al voto solo n. 4 hanno votato a favore della proposta concordataria sottoposta. Quindi non sarebbe raggiunta la maggioranza delle classi.
Ad avviso della Società, differentemente da quanto rilevato dal Commissario Giudiziale, sussisterebbe anche il presupposto di cui all'art. 112 co 2 lett. d) prima parte, ovvero il voto favorevole della maggioranza delle classi aventi diritto al voto. Secondo la proposta ricostruzione, le classi costituitesi ai fini del voto dovrebbero ritenersi n. 11 e non 13 come indicato dal
Commissario. Infatti, le Classi n. 6 e n. 9 non sarebbero da conteggiare in quanto non costituitesi.
Pag. 4 di 11 Tale ricostruzione è meritevole di essere condivisa atteso che le dette classi n. 6 e n. 9 sono formate da un Fondo Rischi ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998, previsto nella mera eventualità in cui fossero state escusse le garanzie statali da parte delle banche (con il pagamento EI relativi importi). Il riferimento è agli importi garantiti da MCC nei confronti di ON EI PA di IE e
[...]
non avendosi contezza dell'escussione da parte delle banche nei confronti dell'ente CP_1 statale e del relativo pagamento, le due classi di cui si discute non possono ritenersi costituite. La classi rilevanti ai fini del voto sono dunque soltanto undici.
Ciò premesso, sulle n. 11 Classi costituitesi ai fini del voto, ai fini della maggioranza delle classi servirebbero n. 6 Classi (di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione) così da permettere l'omologa ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d).
Sul punto il Commissario Giudiziale ha rilevato che le Classi a favore della proposta concordataria sarebbero solo 4 e cioè: la Classe n. 3 (formata da creditori titolari di diritti di prelazione e in particolare da creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c.); la Classe n. 11 (formata da creditori titolari di diritti di prelazione e in particolare dal creditore erariale, degradato a chirografo); la Classe n. 14 e n. 15 (creditori chirografi puri). In particolare, la Classe n. 11 (i.e.
l'Erario) è risultata votante a favore della proposta concordataria in virtù della dichiarazione di voto positiva pervenuta dalla Direzione Provinciale I di Roma (su parere della Direzione regionale del
Lazio). Il Commissario Giudiziale, in virtù della dichiarazione di voto ricevuta, ha ritenuto di conteggiare detta dichiarazione positiva solo rispetto agli importi di cui alla Classe n. 11, e non anche rispetto agli ulteriori crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate di cui alle Classi n. 5, 8
(credito dell'erario ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 in super privilegio).
Tale ricostruzione non è condivisibile. La dichiarazione positiva di voto pervenuta dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Roma) deve invece computarsi anche (almeno e per quel che qui interessa ai fini della maggioranza delle classi, v. infra) rispetto agli importi di cui alle
Classi n. 5 e 8 (importi sempre di competenza del medesimo ente). Dal tenore letterale del voto espresso, non emergano elementi inequivoci che consentano di sostenere che quella votazione positiva sia favorevole esclusivamente ad una specifica partita creditoria e non a tutte le posizioni riconducibili a quel soggetto votante. Difatti, come si legge dalle ultime righe della dichiarazione di voto trasmessa viene evidenziato che “questa Direzione provinciale, su parere della Direzione regionale del Lazio, esprime voto favorevole alla proposta concordataria avanzata dalla
[...]
” Parte_1
Dovendo pertanto conteggiarsi la dichiarazione di voto positiva dell'Agenzia delle Entrate
(Direzione Provinciale I di Roma) anche rispetto agli importi di cui alle Classi n. 5 e 8 (formate, per
Pag. 5 di 11 l'appunto, dal solo creditore erariale rispetto agli importi in super privilegio), anche tali Classi devono ritenersi positive ai fini della proposta concordataria.
Alla luce di quanto sopra può ritenersi raggiunta la maggioranza delle Classi formatesi per il voto. In particolare, sulle n. 11 classi formatesi per il voto, le classi positive alla proposta sono n. 6: classe n. 3, classe n. 5; classe n. 8; classe n. 11; classe n. 14; classe n. 15, in cui le classi n. 3, 5, 8 e
11 sono classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione.
In ogni caso il presupposto dell'art. 112 co 2 lettera d) può ritenersi realizzato anche in ragione di quanto indicato dal Commissario nella propria relazione per l'esistenza di una classe consenziente avente le caratteristiche indicate dalla norma richiamata.
Per le valutazioni di cui ai punti III e IV rilevano poi i seguenti dati:
- il valore di liquidazione (pari ad € 492.648) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (secondo la regola della priorità assoluta);
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito secondo le regole della priorità relativa (in modo tale che alle classi di grado superiore tale valore è assegnato in percentuale superiore rispetto alle classi di grado inferiore come si evince dalla esposizione che segue.
La proposta ed il piano
Il piano concordatario della Società: (i) avrà durata di quattro anni;
(ii) i termini di pagamento nei confronti EI creditori saranno collegati alla data di omologazione (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento di omologa); e avrà le seguenti linee di intervento: i. componente di continuità diretta composta da: a) i flussi derivanti dalla attività di hospitality per il tramite della gestione della
SS LE curata direttamente dalla Società; b) i flussi derivanti dall'attività agricola eseguita dalla Società; ii. componente di continuità indiretta composta da: a) i flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di affitto del “ramo commerciale” sottoscritto tra la e la Parte_1 società ( ; b) i flussi derivanti dal canone di affitto di cui al Parte_3 Pt_3 contratto di sublocazione della “sala degustazione” tra la e la stessa iii. Parte_1 Pt_3 componente liquidatoria composta dal prezzo di vendita del bene “multiproprietà”; iv. incasso EI crediti commerciali;
v. uso della liquidità esistente;
vi. indennizzo da parte della per i Pt_3 contratti di leasing e/o finanziamento e relativi beni sottostanti;
vii. “nuova finanza” messa a disposizione da parte EI soci;
viii. “nuova finanza potenziale” messa a disposizione solo qualora dovesse risultare definitivo il debito di cui all'accertamento n. TK3036401555/2025 In particolare, risorse nette derivanti dalle linee di intervento di cui sopra sono suscettibili di procurare in favore EI creditori la cifra pari ad € 999.211,547 così divisa:
1) componente di continuità diretta e indiretta, composta da:
Pag. 6 di 11 (a) flussi di continuità diretta: (a.1.) flussi derivanti dalla attività di hospitality;
(a.2.) flussi derivanti dall'attività agricola;
(b) flussi di continuità indiretta: (b.1.) flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di affitto del “ramo commerciale”; (b.2.) flussi derivanti dal canone di affitto di cui al contratto di sublocazione della “sala degustazione”. Il tutto pari ad € 640.645; 2) componente liquidatoria: incasso vendita della “multiproprietà” pari ad € 73.077;
3) incasso EI crediti commerciali alla data del deposito della domanda in bianco (9 novembre
2023) e pari ad € 140.387;
4) uso della liquidità esistente alla data del deposito della domanda in bianco (9 novembre 2023) e pari ad € 9.002;
5) indennizzo da parte della per i contratti di leasing e/o finanziamento e relativi beni Pt_3 sottostanti pari ad € 8.000 con previsione di pagamento (a) quanto ad € 4.000,00 entro il 31 dicembre 2025; (b) quanto ad € 2.000,00 entro il 31 dicembre 2026; (c) quanto ad € 2.000,00 entro il 31 dicembre 2027;
6) “nuova finanza” messa a disposizione da parte EI soci pari € 50.000,00 da corrispondere entro il sessantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione;
7) “nuova finanza potenziale”, pari ad € 78.100,54, che verrà messa a disposizione solo qualora dovesse risultare definitivo il debito di cui all'accertamento n. TK3036401555/2025 e solo per soddisfare, in misura percentuale del 9%, tale specifico debito.
La proposta concordataria. Il passivo concordatario ammonta ad € 5.920.823 (comprensivo del debito potenziale di € 867.783,76 di cui al nuovo fondo rischi – debito potenziale)8 oltre spese prededucibili (i.e. compenso Commissario giudiziale, 75% compenso EI professionisti della procedura) per € 185.068. L'attivo concordatario è pari ad € 999.211,54 (comprensivo della
“nuova finanza potenziale” pari ad € 78.100,54 messa a disposizione qualora il debito potenziale di cui all'accertamento dovesse ritenersi definitivo).
Il piano di concordato prevede il ricorso all'istituto di cui all'art. 88 del CCII, per la definizione sia dell'esposizione previdenziale maturata nei confronti degli enti previdenziali, sia dell'esposizione tributaria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Società ha infatti contestualmente proposto una transazione fiscale e previdenziale ex art. 88 c.c.i.i.
Come rilevato anche dalla relazione ex art. 84, co. 5, CCII) e confermata dal Commissario
Giudiziale nelle proprie relazioni (da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII) il trattamento del debito previdenziale ed erariale nello scenario concordatario è nettamente migliorativo rispetto allo scenario di cui alla liquidazione giudiziale.
Pag. 7 di 11 Va rilevata la corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 85, comma 3, c.c.i.i., in base alla quale la proponente ha proceduto alle divisioni in classi, degradando i privilegiati non coperti dal valore di liquidazione a chirografo e distribuendoli in differenti classi, a seconda dell'originario grado di prelazione nel rispetto delle indicazioni contenute nella norma citata.
La suddivisione delle classi EI creditori è, più in dettaglio, la seguente:
CLASSE 1: composta dai creditori prededucibili. In particolare dai crediti derivanti dal compenso degli organi della procedura (Commissario giudiziale, coadiutori) e EI professionisti della procedura per il 75% dell'importo. Per essi si prevede la soddisfazione del credito al 100% e alla scadenza della relativa obbligazione (esclusi dal voto);
CLASSE 2: composta dai creditori privilegiati soddisfatti entro 180 giorni dall'omologa (esclusi dal voto): i) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 (crediti EI lavoratori dipendenti della
Società) ii) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 (crediti EI professionisti autonomi e prestatori d'opera intellettuale); iii) il residuo 25% del credito privilegiato EI professionisti della procedura di cui alla Classe 1.; iv) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 3 (provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo); v) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 (crediti delle imprese artigiane e delle società e di enti cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi EI servizi prestati e della vendita di manufatti);
CLASSE 3: composta dai creditori privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa (entro un anno dall'omologa) - ammessi al voto ex art. 109, co. 5, CCII: i) creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 bis (crediti delle società cooperative agricole e EI loro consorzi per i corrispettivi della vendita EI prodotti);
CLASSE 4: composta dai creditori privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa e nei limiti del valore di liquidazione (i.e. valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) - ammessi al voto: i) creditori privilegiati ex art. art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1989 . Per essi si prevede la soddisfazione del credito pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe 7 (ammessi al voto);
CLASSE 5: i) crediti erariali ex art. art. art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998 (“super privilegio”). Per essi si prevede la soddisfazione del credito pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe 8 (ammessi al voto).
CLASSE 6: Fondo Rischi in virtù della garanzia statale vantata da alcuni istituti di credito su
Pag. 8 di 11 importi concessi alla Società. Per l'eventualità in cui il debito privilegiato venisse ad esistenza, si prevede la soddisfazione del credito nella stessa percentuale delle classi di cui sopra (essendo il privilegio eventuale il medesimo) e quindi pari a 11,4% (soddisfazione nei limiti del valore risultante dalla Relazione ex art. 84, co. 5, CCII) entro un anno dall'omologa. Il restante importo è degradato a chirografo e seguirà la sorte prevista dalla successiva classe
CLASSE 7: composta dai crediti di cui alla Classe 4 (i.e. privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998) degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista. Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al 18,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 8: composta dai crediti di cui alla Classe 5 (crediti erariali in “super privilegio” ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998), degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista.
Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al 18,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto).
CLASSE 9: composta dai crediti di cui alla Classe 6 (Fondo Rischi privilegio ex art. 9 d.lgs. n.
123/1998), degradata a chirografo in virtù della parziale soddisfazione prevista nel caso in cui il debito venisse ad esistenza. Si prevede per la parte degradata la relativa soddisfazione del credito al
18,5% entro due anni dall'omologa.
CLASSE 10: composta dai crediti previdenziali (INAIL, INPS ecc.) ex artt. 2753, 2778 n. 1, degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito al 9,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 11: Si prevede la soddisfazione del credito al 9% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto) composta da: i) i crediti erariali ex art. 2758 c.c. e art. 2778, n. 7, c.c., degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII. ii) i crediti erariali privilegiati ex art. 2752, co. 1, c.c. e art. 2778 n. 18 c.c. degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII.; iii) i crediti erariali ex art. 2752, co. 3, c.c. e art. 2778, n. 19, c.c., degradati a chirografo per l'intero e oggetto di transazione ex art. 88 CCII.; iv) Fondo Rischi – Debito
Potenziale per i crediti erariali privilegiati ex art. 2752, co. 3 e art. 2778 n. 19 – IVA c.c in virtù dell'accertamento n. TK3036401555/2025 ricevuto dalla Società.
CLASSE 12: composta dai crediti per tributi locali privilegiati ex art. 2752, co. 4, c.c. e art. 2778 n.
20 c.c. degradati a chirografo per l'intero. Si prevede per tali crediti la soddisfazione al 8,5% entro due anni dall'omologa (ammessi al voto);
CLASSE 13: composta dai crediti chirografari vantati dagli istituti di credito garantiti da terzi. Per
Pag. 9 di 11 tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all'8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa) (ammessi al voto)
CLASSE 14: composta dai crediti chirografi derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi appartenenti ad imprese che, nell'ultimo esercizio, non hanno superato i requisiti di cui all'art. 85, co. 3, CCII. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all' 8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa)
(ammessi al voto);
CLASSE 15: composta dagli altri crediti chirografi. Per tale classe si prevede la relativa soddisfazione del credito all' 8% in due tranches di pari importo (la prima entro tre anni dall'omologa; la seconda entro quattro anni dall'omologa) (ammessi al voto);
La formazione delle suddette classi e la relativa soddisfazione sono state previste nel rispetto della posizione giuridica e interessi economici omogenei e delle regole di absolute priority rule e relative priority rule, con degradamento a chirografo per i crediti muniti di cause di prelazione per la parte che nello scenario liquidatorio non riceverebbe soddisfacimento.
La proposta concordataria, in virtù del maggiore attivo concordatario da ripartire in favore EI creditori, risulta essere maggiormente conveniente rispetto allo scenario di cui alla liquidazione giudiziale, come rilevato sia dalla relazione del dott. (relazione ex art. 84, co. 5, CCII) che Per_2 dalle relazioni del Commissario Giudiziale nelle (da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII).
Come confermato dal Commissario Giudiziale da ultimo nella relazione ex art. 107, co. 6, CCII, “la convenienza della soluzione concordataria si evince dal raffronto tra i seguenti scenari”
Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta e ricorrono le condizioni di cui all'art. 112 co 2 CCII.
Non essendo state proposte opposizioni deve, conseguentemente, procedersi all'omologa del concordato.
Va infine precisato che la esecuzione della componente liquidatoria del concordato è stata anticipata, con autorizzazione del tribunale, in fase antecedente alla espressione di voto. In particolare, in data 12.11.2024 il giudice delegato., ai sensi dell'art. 91, co. 3 e ss. CCII, ha autorizzato la procedura di vendita asincrona con modalità telematiche, in un unico lotto, del bene
“multiproprietà nell'Hotel Alaska, sito in Cortina d'Ampezzo, cui è seguita la aggiudicazione e il trasferimento della proprietà della quota nella multiproprietà alberghiera Hotel Alaska, come indicato nel piano.
Non si rende pertanto necessaria la nomina di un liquidatore.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società Parte_1
(' ' (c.f. ), con sede legale in Roma,
[...] Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
Via Castellina in Chianti n. 7, 00189, in persona dell'amministratore p.t.
STABILISCE le seguenti modalità di attuazione del Piano e di sorveglianza dell'adempimento: dispone che il Commissario Giudiziale:
a) depositi in cancelleria entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco EI creditori con indicazione delle cause di prelazione, sulla cui scorta la proponente dovrà eseguire i pagamenti nelle misure e con i tempi indicati nella Proposta e nel Piano;
b) depositi nel termine di 30 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa, una prima relazione sul corretto assolvimento degli obblighi da parte della proponente, con riferimento al pagamento delle prededuzioni e delle spese di giustizia;
c) depositi nel termine di 180 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa, e poi con cadenza semestrale una relazione sul corretto assolvimento degli obblighi da parte della proponente con riferimento al pagamento Parte_1 EI crediti secondo le scansioni temporali previste nel piano omologato;
d) provveda a comunicare senza ritardo, dopo il visto del Giudice Delegato, a tutti i creditori l'avvenuto adempimento EI pagamenti previsti nel Piano.
MANDA alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società debitrice, al
Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dalle disposizioni del Codice della Crisi
MANDA
Al Commissario Giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il giudice estensore
Dr.ssa Barbara Perna
Il presidente del collegio dr Giorgio Jachia
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