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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1133/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Vendita di cose mobili – Opposizione a decreto ingiuntivo; fra
, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. ANDREA FUCCI del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 29 marzo 2023;
parte attrice in opposizione e rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO CANTA del Foro di Controparte_1
Alessandria presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 20 gennaio 2023; parte convenuta in opposizione
ha così concluso: << Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine alla fase monitoria ed al presente giudizio di opposizione rimettendo le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Torino, con ogni opportuno provvedimento consequenziale;
in ossequio all'art. 649 c.p.c., ravvisati i gravi motivi di legge, sospendere con ordinanza non impugnabile concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese legali di tutte le fasi di causa compreso il monitorio, oltre a rimborso spese pag. 1 di 5 generali 15,00%, oltre IVA e CPA 4% come per legge.>>. ha così concluso: < Controparte_1
eccezione e deduzione e previe le declaratorie di legge piaccia a Codesto ill.mo
Tribunale di Asti, IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del presente Tribunale adito e per l'inverso voler confermare la propria competenza per i motivi sopra espressi;
confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto nel caso in esame non rilevano le eccezioni di controparte non essendovi né il fumus boni iuris né tanto meno il periculum in mora
(con riduzione, in forza degli eventi sopravvenuti richiamati in premessa, della somma a sorte capitale da euro 7.800,00 ad euro 5.800,00, per versamento della somma di euro 2.000,00 in corso della proposta conciliativa) NEL MERITO voler rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 193\2023 emesso in data
15.02.2023 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica nel procedimento monitorio n. 200\2023. Si chiede altresì che, sussistendo nella presente vertenza i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., l'Ill.mo Giudicante condanni la
[...]
oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni per lite Parte_2
temeraria alla cui valutazione ci si rimette. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge del presente giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la deducendo l'inadempimento della Controparte_1
ad un contratto preliminare del Parte_2
4 agosto 2022 per la fornitura di stampante industriale “Mimaki 3D” del valore di €
39.000,00, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 193/2023 per il pagamento di € 7.800,00 a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione Parte_2 proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto per incompetenza territoriale del Tribunale di Asti, ritenendo competente il Tribunale di Torino, per inesistenza di un vincolo contrattuale, sostenendo che la scrittura del 4 agosto 2022 fosse mera minuta priva di efficacia vincolante, formulando domanda di restituzione dell'assegno rilasciato in bianco per finalità di blocco dell'offerta condizionato al pag. 2 di 5 buon esito di un leasing che non si era perfezionato.
Si costituiva la ontestando le eccezioni avversarie, deduceva Controparte_1
che il documento del 4 agosto 2022 integrava un vero e proprio contratto preliminare con consegna di caparra confirmatoria di € 7.800,00 mediante assegno bancario e rilevava la piena competenza del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 1182, comma III
c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida e determinata.
All'udienza del 12 dicembre 2023, a seguito di proposta conciliativa di questo
Giudice, le parti accettavano la riduzione pro bono pacis del debito ad € 3.500,00, da versarsi ratealmente;
tuttavia, l'opponente eseguiva solo parziale pagamento di €
2.000,00, risultando inadempiente per la restante parte.
In data 21 maggio 2024 il difensore dell'opponente rinunciava formalmente al mandato, senza che intervenisse la sua sostituzione. La hiedeva, Controparte_1
quindi, la prosecuzione del giudizio con conferma del decreto ingiuntivo per la residua somma di € 5.800,00, pari alla differenza tra l'importo originario di € 7.800,00
e quanto versato pari ad € 2.000,00.
All'udienza cartolare del 27 febbraio 2025, non essendovi ulteriori difese dell'opponente, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, ritenendo competente Torino quale luogo di conclusione del contratto e di esecuzione dell'obbligazione.
L'eccezione è infondata.
L'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto il pagamento di somma di denaro liquida e determinata in quanto risultante da contratto preliminare con caparra confirmatoria indicata nel suo preciso ammontare.
Ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c., le obbligazioni pecuniarie liquide sono da adempiersi al domicilio del creditore e poiché la ha sede in Controparte_1 provincia di Asti, il Foro competente è quello di Asti. Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso dal Tribunale adito.
L'opponente ha sostenuto che la scrittura del 4 agosto 2022 fosse mera minuta, priva di vincolo.
pag. 3 di 5 Dalla documentazione versata in atti risulta che il documento reca precisa individuazione del bene -stampante industriale Mimaki 3D-, il prezzo e le condizioni;
vi è stata consegna contestuale di assegno bancario di € 7.800,00 espressamente qualificato come caparra confirmatoria e la ha dato CP_1
corso all'ordine alla casa produttrice, ricevendo fattura del 27 ottobre 2022.
La predetta scrittura, pertanto, integra un contratto preliminare pienamente vincolante, con effetti obbligatori e non meramente preparatori.
All'udienza del 12 dicembre 2023, questo Giudice ha formulato proposta conciliativa riducendo il debito ad € 3.500,00, accettata da entrambe le parti. Tale accordo aveva natura transattiva condizionata all'integrale pagamento. Poiché
l'opponente ha versato solo € 2.000,00, l'accordo non si è perfezionato ed è tornata operativa la pretesa originaria. In base al principio di imputazione dei pagamenti, la somma corrisposta va detratta dal credito monitorio, residuando € 5.800,00.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore della parte opponente con PEC del 21 maggio 2024, non è intervenuta nuova nomina e non sono state proposte ulteriori difese.
L'opposizione è, pertanto, infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riduzione dell'importo dovuto da € 7.800,00 a € 5.800,00, detratto quanto già versato.
L'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, ritenendo che l'opposizione fosse temeraria e dilatoria.
La giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, 30.10.2019 n. 27755) chiarisce che la condanna ex art. 96, comma I c.p.c., presuppone la prova di mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda o dell'eccezione. Nel caso di specie l'opposizione, pur infondata, non è apparsa pretestuosa, essendo fondata su ricostruzione alternativa sostenuta da argomentazioni giuridiche;
vi è stata parziale esecuzione dell'accordo conciliativo con il pagamento di € 2.000,00, sintomo della volontà di definire bonariamente la controversia e l'inadempimento residuo è dipeso evidentemente da difficoltà economiche e non da strategia dilatoria accertata. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e la relativa domanda va respinta.
pag. 4 di 5 In punto spese si tiene conto sia della soccombenza prevalente dell'opponente e sia del rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. formulata e coltivata dall'opposta, che determinano questo Tribunale ad una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 con i restanti 2/3 a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'importo dovuto ad € 5.800,00, oltre interessi di cui al titolo esecutivo dalla data del ricorso monitorio sino al saldo;
b) rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta;
c) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando a rifondere alla Parte_2 CP_1
i restanti 2/3 che liquida in € 2.040,00 per compenso professionale, oltre oneri
[...]
ed accessori (15%) come per legge.
Così deciso in Asti il 17 luglio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 5 di 5
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1 nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1133/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Vendita di cose mobili – Opposizione a decreto ingiuntivo; fra
, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. ANDREA FUCCI del Foro di Torino presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 29 marzo 2023;
parte attrice in opposizione e rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO CANTA del Foro di Controparte_1
Alessandria presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 20 gennaio 2023; parte convenuta in opposizione
ha così concluso: << Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine alla fase monitoria ed al presente giudizio di opposizione rimettendo le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Torino, con ogni opportuno provvedimento consequenziale;
in ossequio all'art. 649 c.p.c., ravvisati i gravi motivi di legge, sospendere con ordinanza non impugnabile concessa a norma dell'articolo 642 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese legali di tutte le fasi di causa compreso il monitorio, oltre a rimborso spese pag. 1 di 5 generali 15,00%, oltre IVA e CPA 4% come per legge.>>. ha così concluso: < Controparte_1
eccezione e deduzione e previe le declaratorie di legge piaccia a Codesto ill.mo
Tribunale di Asti, IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del presente Tribunale adito e per l'inverso voler confermare la propria competenza per i motivi sopra espressi;
confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto nel caso in esame non rilevano le eccezioni di controparte non essendovi né il fumus boni iuris né tanto meno il periculum in mora
(con riduzione, in forza degli eventi sopravvenuti richiamati in premessa, della somma a sorte capitale da euro 7.800,00 ad euro 5.800,00, per versamento della somma di euro 2.000,00 in corso della proposta conciliativa) NEL MERITO voler rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 193\2023 emesso in data
15.02.2023 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica nel procedimento monitorio n. 200\2023. Si chiede altresì che, sussistendo nella presente vertenza i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., l'Ill.mo Giudicante condanni la
[...]
oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni per lite Parte_2
temeraria alla cui valutazione ci si rimette. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge del presente giudizio.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la deducendo l'inadempimento della Controparte_1
ad un contratto preliminare del Parte_2
4 agosto 2022 per la fornitura di stampante industriale “Mimaki 3D” del valore di €
39.000,00, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 193/2023 per il pagamento di € 7.800,00 a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione Parte_2 proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto per incompetenza territoriale del Tribunale di Asti, ritenendo competente il Tribunale di Torino, per inesistenza di un vincolo contrattuale, sostenendo che la scrittura del 4 agosto 2022 fosse mera minuta priva di efficacia vincolante, formulando domanda di restituzione dell'assegno rilasciato in bianco per finalità di blocco dell'offerta condizionato al pag. 2 di 5 buon esito di un leasing che non si era perfezionato.
Si costituiva la ontestando le eccezioni avversarie, deduceva Controparte_1
che il documento del 4 agosto 2022 integrava un vero e proprio contratto preliminare con consegna di caparra confirmatoria di € 7.800,00 mediante assegno bancario e rilevava la piena competenza del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 1182, comma III
c.c., trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida e determinata.
All'udienza del 12 dicembre 2023, a seguito di proposta conciliativa di questo
Giudice, le parti accettavano la riduzione pro bono pacis del debito ad € 3.500,00, da versarsi ratealmente;
tuttavia, l'opponente eseguiva solo parziale pagamento di €
2.000,00, risultando inadempiente per la restante parte.
In data 21 maggio 2024 il difensore dell'opponente rinunciava formalmente al mandato, senza che intervenisse la sua sostituzione. La hiedeva, Controparte_1
quindi, la prosecuzione del giudizio con conferma del decreto ingiuntivo per la residua somma di € 5.800,00, pari alla differenza tra l'importo originario di € 7.800,00
e quanto versato pari ad € 2.000,00.
All'udienza cartolare del 27 febbraio 2025, non essendovi ulteriori difese dell'opponente, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Asti, ritenendo competente Torino quale luogo di conclusione del contratto e di esecuzione dell'obbligazione.
L'eccezione è infondata.
L'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto il pagamento di somma di denaro liquida e determinata in quanto risultante da contratto preliminare con caparra confirmatoria indicata nel suo preciso ammontare.
Ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c., le obbligazioni pecuniarie liquide sono da adempiersi al domicilio del creditore e poiché la ha sede in Controparte_1 provincia di Asti, il Foro competente è quello di Asti. Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso dal Tribunale adito.
L'opponente ha sostenuto che la scrittura del 4 agosto 2022 fosse mera minuta, priva di vincolo.
pag. 3 di 5 Dalla documentazione versata in atti risulta che il documento reca precisa individuazione del bene -stampante industriale Mimaki 3D-, il prezzo e le condizioni;
vi è stata consegna contestuale di assegno bancario di € 7.800,00 espressamente qualificato come caparra confirmatoria e la ha dato CP_1
corso all'ordine alla casa produttrice, ricevendo fattura del 27 ottobre 2022.
La predetta scrittura, pertanto, integra un contratto preliminare pienamente vincolante, con effetti obbligatori e non meramente preparatori.
All'udienza del 12 dicembre 2023, questo Giudice ha formulato proposta conciliativa riducendo il debito ad € 3.500,00, accettata da entrambe le parti. Tale accordo aveva natura transattiva condizionata all'integrale pagamento. Poiché
l'opponente ha versato solo € 2.000,00, l'accordo non si è perfezionato ed è tornata operativa la pretesa originaria. In base al principio di imputazione dei pagamenti, la somma corrisposta va detratta dal credito monitorio, residuando € 5.800,00.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore della parte opponente con PEC del 21 maggio 2024, non è intervenuta nuova nomina e non sono state proposte ulteriori difese.
L'opposizione è, pertanto, infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riduzione dell'importo dovuto da € 7.800,00 a € 5.800,00, detratto quanto già versato.
L'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, ritenendo che l'opposizione fosse temeraria e dilatoria.
La giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, 30.10.2019 n. 27755) chiarisce che la condanna ex art. 96, comma I c.p.c., presuppone la prova di mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda o dell'eccezione. Nel caso di specie l'opposizione, pur infondata, non è apparsa pretestuosa, essendo fondata su ricostruzione alternativa sostenuta da argomentazioni giuridiche;
vi è stata parziale esecuzione dell'accordo conciliativo con il pagamento di € 2.000,00, sintomo della volontà di definire bonariamente la controversia e l'inadempimento residuo è dipeso evidentemente da difficoltà economiche e non da strategia dilatoria accertata. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e la relativa domanda va respinta.
pag. 4 di 5 In punto spese si tiene conto sia della soccombenza prevalente dell'opponente e sia del rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. formulata e coltivata dall'opposta, che determinano questo Tribunale ad una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 con i restanti 2/3 a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'importo dovuto ad € 5.800,00, oltre interessi di cui al titolo esecutivo dalla data del ricorso monitorio sino al saldo;
b) rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta;
c) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando a rifondere alla Parte_2 CP_1
i restanti 2/3 che liquida in € 2.040,00 per compenso professionale, oltre oneri
[...]
ed accessori (15%) come per legge.
Così deciso in Asti il 17 luglio 2025.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
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