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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3043/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
TT UC, OR
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5897/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 427 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3335/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (il difensore del ricorrente si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, alla
SOGES spa e al Comune di San Giuseppe Vesuviano;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la Resistente_1;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la decisione l'odierna udienza dopo la rinuncia alla richiesta di sospensiva;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento n. 427 del 23/10/2024 per omesso/parziale/tardivo versamento Imu 2019 notificato in data 30/12/2024, con cui si ordina il pagamento di una somma pari ad euro 10.462,00.
Il Ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione al pagamento dell'IMU atteso che assume di essere proprietaria solo di 1/9 dell'immobile “de quo”.
La parte Resistente SOGES si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il giudice rileva che la parte ricorrente produceva agli atti istanza a firma congiunta di tutte le parti del giudizio con la quale si chiede l'estinzione del giudzio avendo le parti stesse raggiunto un accordo.
Sulla scorta di tale documentazione il giudizio va dichairato estinto perché cessata la materia del contendere.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Spese compensate
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
TT UC, OR
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5897/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Società Gestione Resistente_2 S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 427 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3335/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (il difensore del ricorrente si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli, alla
SOGES spa e al Comune di San Giuseppe Vesuviano;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva la Resistente_1;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la decisione l'odierna udienza dopo la rinuncia alla richiesta di sospensiva;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento n. 427 del 23/10/2024 per omesso/parziale/tardivo versamento Imu 2019 notificato in data 30/12/2024, con cui si ordina il pagamento di una somma pari ad euro 10.462,00.
Il Ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione al pagamento dell'IMU atteso che assume di essere proprietaria solo di 1/9 dell'immobile “de quo”.
La parte Resistente SOGES si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il giudice rileva che la parte ricorrente produceva agli atti istanza a firma congiunta di tutte le parti del giudizio con la quale si chiede l'estinzione del giudzio avendo le parti stesse raggiunto un accordo.
Sulla scorta di tale documentazione il giudizio va dichairato estinto perché cessata la materia del contendere.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Spese compensate