TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7411/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato esteso su foglio separat ed allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in Salerno alla Piazza della Libertà, ang. via Biagio Garofalo n. 9, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice speciale
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2
generale alle liti conferita in data 29/9/2015 autenticata dal Notaio
Rep. n. 1616, Racc. n. 1161, dall'Avv. Elena Frascino, Persona_1
elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv.
Intorcia e dell'Avv. Fabio Moliterno, sito in Salerno alla via F. Crispi n. 1/30;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 17/10/2024 Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1662/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
14.468,38, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento personale n. 35161478, da questi stipulato con la oltre Controparte_3
interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere il credito azionato in via monitoria, poiché a fronte di numerose cessioni del credito stesso (segnatamente: in data 10/12/2013, la cedeva Controparte_3
alla ; in data 30/11/2015, la cedeva Controparte_4 Controparte_4
lo stesso credito a e in data 13/12/2016 la Banca Ifis CP_5 Parte_2
S.P.A. cedeva tale credito alla l'opposta non ha Controparte_1
depositato i contratti di cessione del credito con cui ha acquistato, appunto, quello oggetto di ingiunzione;
che, inoltre, non essendo stata dimostrata l'avvenuta comunicazione di tali cessioni nei suoi confronti, esse sarebbero comunque inefficaci ai sensi dell'articolo 1264 c.c.; quale secondo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, non essendo stato espletato il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale terzo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato attivato in via monitoria è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all'articolo
117, comma 1, T.U.B., trattandosi di una mera richiesta di prestito, oltre a non essere intelleggibile circa le condizioni economiche pattuite, essendo egli “consumatore”; quale quarto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento oggetto di causa sono stati pattuiti ed applicati interessi
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza usurari, con conseguente nullità parziale del prestito e conversione da feneratizio in gratuito ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, c.c.; quale quinto motivo di opposizione, che la clausola di cui all'articolo 1.3 delle condizioni generali di contratto – NEI PAGAMENTI, che prevede, Pt_3
in ipotesi di mancato o ritardato pagamento, il pagamento di interessi moratori sulle rate scadute nella misura pari al 10,00% annuo oltre ad ulteriori spese e penali è abusiva e, dunque, nulla;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento contestato non è stato rispettato l'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, non essendo stato indicato nel T.A.E., che tiene conto della periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi;
che la condotta dell'opposta integra gli estremi della lite temeraria, come tale sanzionabile ai sensi dell'articolo
96 c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1662/2019; condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice onerava le parti di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ed a tanto provvedeva parte opponente
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
05/8/2020 da parte opponente).
Si costituiva tardivamente in giudizio la e per essa la Controparte_1
procuratrice speciale deducendo: Controparte_2
che la domanda monitoria è procedibile, essendo stato espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo;
che risulta provato ed incontestato che il sig. ha concluso con la Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza in data 28/10/2008 il contratto di prestito finalizzato Controparte_3
dell'importo di € 15.000,00 da estinguere con il pagamento di n. 72 rate, di cui le prime n. 24 da € 150,00 e le successive da € 356,00, che il contratto veniva sottoscritto per l'acquisto di un veicolo targato DJ657TX che, come si evince dalla visura storica acquisita presso il pubblico registro automobilistico, veniva effettivamente trasferita nella titolarità del sig.
, di talché il finanziamento è stato concretamente erogato ed il veicolo Pt_1
al cui acquisto era funzionale, consegnato, che come risulta dalla lista movimenti aggiornata al 31/8/2013, il mutuatario Controparte_3
rimborsava n. 31 rate del piano di rientro e, successivamente, interrompeva i pagamenti, tanto che in data 28/06/2012, a fronte di uno scaduto di n. 13 rate, interveniva la decadenza dal beneficio del termine;
che, perciò, il mutuatario diveniva debitore di € 4.628,00 per n. 13 rate scadute, €
8.906,80 per capitale a scadere, € 159,44 per spese di insoluto ed € 128,12 per interessi di mora;
che a fronte della prova da essa fornita dei fatti costitutivi della domanda, consistenti nel contratto di finanziamento e nei conteggi analitici, è onere dell'opponente, quale debitore, fornire la dimostrazione di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria;
che essa ha fornito la prova della propria titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria, avendo depositato gli estratti delle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale delle singole cessioni “in blocco” effettuate ai sensi dell'articolo 58 T.U.B.; che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca (come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza cessione;
che, inoltre, laddove come nel caso di specie le cessioni dei crediti
“in blocco” siano state effettuate ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., non occorre la notificazione o comunicazione ai singoli debitori ceduti, essendo sufficiente la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale;
che la circostanza che è stata prodotta soltanto una richiesta di prestito è irrilevante, essendo stato chiarito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n.
898 del 2018 che i contratti cc.dd. “monofirma”, sottoscritti dal solo cliente, rispettano il requisito della forma scritta “ad substantiam” di cui all'articolo
117, co. 1, T.U.B., potendo la volontà della Banca di concludere il contratto desumersi anche da comportamenti concludenti, come nel caso di specie l'accettazione e la successiva erogazione del finanziamento, che trovano conferma nella parziale esecuzione del contratto con il rimborso di alcune rate stornate in favore del mutuatario e da questi stesso riconosciute;
che eventuali vicende relative alla validità del contratto di prestito sono irrilevanti, essendo essa estranea allo stesso, ed essendosi resa solo cessionaria del credito, non anche del contratto di finanziamento;
che la clausola che prevede gli interessi moratori non è vessatoria o abusiva e, in ogni caso, è stata approvata specificamente anche ai sensi degli articoli
1341 e 1342 c.c. dal sig. ; che la contestazione circa la presunta Pt_1
capitalizzazione composta di interessi debitori è del tutto generica e sfornita di prova, al pari di quella di usurarietà degli interessi, fondata peraltro sull'erronea tecnica della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
che anche la domanda di parte opponente di condanna al risarcimento dei danni è del tutto generica e, dunque, va rigettata;
che la parte opponente va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'articolo
96, comma 3, c.p.c., avendo proposto un'opposizione dilatoria, con atteggiamento processuale connotato da “colpa grave”.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice speciale ha Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1662/2019; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il sig. al Parte_1
pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 14.468,38 a titolo di capitale e interessi di mora maturati dalla data di risoluzione al
13/12/2016, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi della L. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
condannare parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria di spese di lite ed accessori di legge.
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 17/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 05/8/2020).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il credito azionato in via monitoria, atteso che non avrebbe dimostrato l'esistenza dei contratti di cessione del credito
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza stipulato con l'originaria contraente Controparte_3
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione,
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nella fattispecie concreta parte opponente ha contestato la prova stessa della titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla
eccependo fin dall'atto di citazione in opposizione Controparte_1
che l'opposta non avesse fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti di cessione del credito asseritamente sipulati dapprima in data 10/12/2013 dalla con la , Controparte_3 Controparte_4
poi in data 30/11/2015, dalla con la Banca Ifis Controparte_4
S.P.A. ed infine in data 13/12/2016 dalla Banca Ifis S.P.A. con la
Controparte_1
A fronte di tale doglianza l'opposta non ha depositato il documento comprovante la cessione dei crediti “in blocco” dalla originaria mutante
[...]
alla essendosi limitata a ribadire – CP_3 Controparte_4
erroneamente per quanto qui rileva – che la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. consentirebbe di ritenere assolto l'onere della prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in suo favore. Tanto impone invece di ritenere non provata la titolarità attiva della posizione sostanziale di credito fatta valere dalla
[...]
e per essa dalla procuratrice speciale CP_1 Controparte_2
difettando la dimostrazione dell'esistenza della prima
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza vicenda traslativa della sequenza degli acquisti a titolo derivativo, ovvero quella dalla alla Controparte_3 Controparte_4
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1662/2019 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, poiché l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico di e per essa della procuratrice Controparte_1 [...]
e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_2
14.468,38, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 27,00 (per marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Quanto alle reciproche domande di condannarsi la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo
96, comma 3, c.p.c., per avere rispettivamente agito e resistito in giudizio in modo temerario, esse sono infondate e vanno rigettate,
Per quanto riguarda la domanda dell'opposta di condannarsi l'opponente, infatti, difetta il presupposto primario ed imprescindibile per la comminatoria dei danni punitivi di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c. (così
Corte Cost. n. 152/2016), ovvero la soccombenza totale della stessa, essendo risultata, al contrario, la parte opponente vittoriosa all'esito del giudizio.
Relativamente alla posizione della opposta invece, non Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza appaiono sussistere nè la “mala fede” nè “la colpa grave” nell'avere chiesto ed ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo in danno dell'opponente, ragion per cui anche tale domanda va respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1662/2019;
2) Condanna la e per essa la procuratrice speciale Controparte_1
al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad
€ 27,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta le domande di condanna per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 28/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7411/2019 - Sentenza