Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 8156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8156 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01894/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio Isabel De Lima in Giugliano, via Ripuaria 185;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ginestra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 04/07/2024 (n. R.G. 36366/2022), passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 04/07/2024 (n. R.G. 36366/2022), passata in giudicato come da certificazione in atti, con la quale, all’esito di procedimento ex art. 702- bis c.p.c., in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, i medesimi venivano dichiarati cittadini italiani, con pedissequo ordine al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, “ di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” .
I ricorrenti hanno esposto, in fatto, di aver inutilmente chiesto all’ufficiale dello stato civile dell’intimato Comune di Ginestra (PZ), competente ratione loci , di provvedere alle trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile inviando tutta la documentazione necessaria, senza tuttavia ottenere l’adempimento dovuto.
Hanno dedotto, altresì, che in data 24.04.2025 veniva altresì inoltrata una diffida ad adempiere, la quale tuttavia non sortiva alcun effetto pur essendo regolarmente protocollata.
Gli interessati hanno quindi proposto l’odierno ricorso chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) ordinare al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginestra (PZ) di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/07/2024 (n. R.G. 36366/2022) e passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge tutte nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
b) fissare alle Amministrazioni intimate un termine per provvedere;
c) nominare fin d’ora un commissario ad acta affinché, qualora le Amministrazioni intimate dovessero assumere un comportamento omissivo nel termine assegnato sub b) , provveda ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della ordinanza;
d) condannare le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per il Commissario ad acta , con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
In data 8 aprile 2026 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Si ritiene, infatti, che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, avendo peraltro la giurisprudenza ribadito la possibilità di esperire il rito dell’ottemperanza anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702- ter c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702- bis del codice di procedura civile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 2 marzo 2023, n. 3553 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò posto, rileva il Collegio che la parte ricorrente ha, innanzitutto, prodotto in giudizio la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza decisoria ex art. 702- ter c.p.c. pronunciata dal giudice ordinario della quale si chiede l’ottemperanza.
Per contro, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata ordinanza e, in particolare, non risulta aver compiuto l’attività amministrativa imposta dal GO in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis .
Accertata, dunque, l’inottemperanza dell’Amministrazione, deve ordinarsi alla medesima l’esecuzione al giudicato, tenendo conto delle statuizioni chiaramente enunciate nella motivazione, assegnando per l’adempimento termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario a d acta, che provvederà a dare esecuzione alla citata ordinanza decisoria entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) ordina alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nell’ordinanza del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Prefettura di Potenza, il quale provvederà, anche a mezzo di un funzionario delegato, a dare esecuzione alla ordinanza in oggetto nel caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni previa richiesta dell’interessato;
3) condanna il Ministero resistente e il Comune di Ginestra (PZ), in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | AN ZZ |
IL SEGRETARIO