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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2733/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ANDRICCIOLA in sost. avv. FOCARETA FRANCO per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , l'avv. RONDO ANDREA.
[...] Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2733/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FOCARETA FRANCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RONDO ANDREA e dall'Avv. RETUS ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: mansioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di essere dipendente a tempo indeterminato della Società resistente dal giugno 1997, inquadrata fin dall'inizio quale operaia 3° categoria del
CCNL Metalmeccanici, dal novembre 2007 nella 4° categoria e dal maggio 2017 nel pagina 2 di 15 superiore 3° Gruppo professionale 1° fascia del CCSL (corrispondente alla 5° categoria del CCNL Metalmeccanici).
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, lamenta che parte resistente avrebbe operato illegittimamente già dal maggio 2010, in quanto la lavoratrice avrebbe sempre svolto mansioni riferibili alle superiori qualifiche (5° categoria fino a novembre 2015 e 6° nel periodo successivo), oltre ad aver acquisito la categoria impiegatizia.
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni chiedeva al giudice di
«1) accertare e dichiarare la violazione sistematica dell'art. 2103 c.c. (nella versione vigente ratione temporis), da parte della (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della sig.ra
[...]
in tutto il periodo dal maggio 2010 a tutt'oggi; 2) in via principale: Parte_1
accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di seguito indicate per i diversi periodi: 2.1) delle superiori mansioni corrispondenti alla 5° categoria del CCNL Metalmeccanici – poi transitate con l'introduzione dei CCSL
2012/2015 nel 3° Gruppo Professionale 1° Fascia) e quindi nell'Area Professionale 2 del CCSL 2019 e da ultimo confluite con il CCNL Metalmeccanici 2021 nell'inquadramento C3 - dal maggio 2010 in avanti, e quindi il diritto ad essere inquadrata come appena sopra rivendicato e richiesto dal maggio 2010 o dalla diversa data che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia. Per l'effetto, condannare la in persona del rappresentante legale pro tempore, ad Controparte_1
inquadrare la sig.ra nella 5° categoria del CCNL Metalmeccanici – poi Parte_3
transitata con l'introduzione dei CCSL nel 3° Gruppo Professionale 1° Fascia del CCSL
2012/2015 e quindi nell'Area Professionale 2 del CCSL 2019 e da ultimo confluite con il nell'inquadramento C3 applicato ai lavoratori dipendenti Controparte_3
Cont di azienda appartenenti ai Gruppi - dal maggio 2010 in avanti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Tribunale. 2.2) delle superiori mansioni corrispondenti alla 6° categoria del CCNL Metalmeccanici – poi transitate con l'introduzione dei CCSL
2012/2015 nel 2° Gruppo Professionale e quindi nell'Area Professionale 3 del CCSL
2019 e da ultimo confluite con il CCNL Metalmeccanici 2021 nell'inquadramento B2 -
pagina 3 di 15 dal novembre 2015 in avanti, e quindi il diritto ad essere inquadrata come appena sopra rivendicato e richiesto dal novembre 2015 o dalla diversa data che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia. Per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, ad inquadrare la sig.ra
[...]
nella 6° categoria del CCNL Metalmeccanici – poi transitata con Parte_3
l'introduzione dei CCSL nel 2° Gruppo Professionale del CCSL 2012/2015 e quindi nell'Area Professionale 3 del CCSL 2019 e da ultimo confluite con il CCNL
Metalmeccanici 2021 nell'inquadramento B2 applicato ai lavoratori dipendenti di Cont azienda appartenenti ai Gruppi - dal novembre 2015 in avanti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Tribunale. 2.3) in via subordinata e salvo gravame , delle superiori mansioni corrispondenti al 2° Gruppo Professionale del CCSL 2012/2015 e quindi nell'Area Professionale 3 del CCSL 2019 e da ultimo confluite con il CCNL
Metalmeccanici 2021 nell'inquadramento B2 (ove è transitata la ex 6° categoria del
CCNL Metalmeccanici), dall'agosto 2020 in avanti, e quindi il diritto ad essere inquadrata come appena sopra rivendicato e richiesto dall'agosto 2020 o dalla diversa data che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia. Per l'effetto, condannare la in persona del rappresentante legale pro tempore, ad Controparte_1
inquadrare la sig.ra nel 2° Gruppo Professionale del CCSL 2012/2015 Parte_3
e quindi nell'Area Professionale 3 del CCSL 2019 e da ultimo confluite con il CCNL
Metalmeccanici 2021 nell'inquadramento B2 (ove è transitata la ex 6° categoria del
CCNL Metalmeccanici), dall'agosto 2020 in avanti o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal ritenuta di giustizia dal Tribunale.
3) Accertare e dichiarare, pertanto per ciascuno dei periodi che precedono, il diritto della sig.ra alla corresponsione di tutte le differenze retributive correnti Parte_3
e differite tra il trattamento economico percepito e quello dovuto in conseguenza dei superiori accertamenti, anche con riferimento all'accantonamento del TFR. Per l'effetto, condannare la in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente la differenza tra il trattamento economico percepito e quanto dovuto come trattamento retributivo in ragione dell'esito dei superiori accertamenti, anche con riferimento alle differenze retributive differite o da accantonare, con condanna generica al versamento del dovuto e con riserva di pagina 4 di 15 quantificazione delle somme in separato giudizio. 4) Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto della sig.ra all'inquadramento nella categoria degli impiegati in Parte_3
luogo di quella degli operai, per tutte le motivazioni indicate in ricorso. Per l'effetto, condannare la in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, a modificare la categoria di inquadramento della lavoratrice da operaia a impiegata».
Si costituiva contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando, nel merito, come in realtà le mansioni svolte dalla ricorrente non avrebbero mai integrato gli estremi delle qualifiche superiori rivendicate e, come, dunque, le richieste non potrebbero trovare accoglimento.
Al tempo stesso, evidenziano l'irrilevanza della qualificazione come operaia, ovvero impiegata della stante il sistema di classificazione unitario della Pt_1
contrattazione collettiva di settore.
Svolta istruttoria orale, il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla parte ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie dei Contratti collettivi di settore applicati (cfr., doc. 2, da 5
a 9 e 11 fasc. ricorrente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale la ricorrente risulta essere stata inquadrata dal novembre 2007 fino al maggio 2017 (4° categoria CCNL
Metalmeccanici; 4° Gruppo 2° fascia CCSL FIAT), le relative declaratorie, per la parte che interessa in questa sede rispettivamente recitano:
«i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo linea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica pagina 5 di 15 del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente»;
«i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate».
Entrambe le declaratorie, poi, individuano tra i profili professionali quello di
«Addetto prove di laboratorio», mansioni concretamente svolta dalla fino al Pt_1
novembre 2015, definendo il profilo come quello in cui rientrano i «Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze» (così il CCNL Metalmeccanici).
Considerando la 5° categoria (corrispondente al 3° Gruppo Professionale 1° fascia del CCSL), raggiunta dalla ricorrente dal maggio 2017, le declaratorie prevedono «i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo linea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere pagina 6 di 15 i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza»;
«i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della seconda fascia della declaratoria del 4° gruppo professionale, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi. - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza».
Anche in questo caso vi è l'indicazione della figura di «Addetto prove di laboratorio», che riceve, però, un'implementazione definitoria nel senso di individuare quei «Lavoratori che, sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l'ausilio di strumenti e/o apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le eventuali discordanze».
2. Invece, per quanto riguarda le varie qualifiche di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, oltre a quella relativa alla 5° categoria di cui sopra, vi è quella del 3° Gruppo professionale 2° fascia (5° categoria S, del CCNL Metalmeccanici) che comprende «i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate al primo alinea della prima fascia della declaratoria del 3° gruppo professionale, possono pagina 7 di 15 svolgere la propria attività con elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico- pratico ed operano unicamente sulla base degli obiettivi da raggiungere, proponendo e realizzando, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, per ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità e agiscono inoltre con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini» e, poi, quella della 6° categoria (2° Gruppo 1° fascia del CCSL) che comprende
«i lavoratori, sia tecnici sia amministrativi, che, con specifica collaborazione, svolgono mansioni che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite».
3. Per quanto riguarda il primo periodo oggetto di ricorso (2010-2015), durante il quale la ha svolto le mansioni di addetto prove di laboratorio, come è agevole Pt_1
verificare, tra le due categorie interessante (4° e 5°) vi è un elevato grado di consequenzialità graduale, tanto che entrambe comprendono il profilo professionale in parola, con la conseguenza che risulta necessario individuare in maniera precisa gli elementi differenziali che intercorrono tra le stesse.
In particolare, l'addetto di superiore livello non solo esegue prove di natura complessa, ma deve farlo attraverso una interpretazione critica delle specifiche e dei disegni, scegliendo la successione delle operazioni, in relazione a prove di elevato grado di difficoltà.
Dunque, il vero profilo differenziale è da ricercarsi nel concetto di autonomia operativa.
Sul punto, mentre l'autonomia esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata con responsabilità limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui pagina 8 di 15 demandata, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende anche, alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione.
Le allegazioni in ricorso e le relative prove in merito a questo specifico aspetto non risultano precise e indicative, con la conseguenza che la domanda correlata non può trovare accoglimento.
Con riferimento al periodo successivo, in cui la ricorrente si è trovata a svolgere mansioni prettamente impiegatizie, quale gestore del magazzino ausiliari e poi addetta alla logistica degli approvvigionamenti, il superiore livello di inquadramento
(la 6° categoria), prevede un'autonomia non solo operativa (come la 5° categoria), ma di tipo gestionale, in quanto espressamente si richiede che il dipendente operi «con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite».
Al contrario, la categoria 5° S (3° gruppo 2° fascia), si distingue dalla 5° categoria per un significativo innalzamento del livello di complessità delle operazioni, per una più incisiva attività che arriva fino a modificare autonomamente le procedure da seguire nel caso concreto e per risultati significativi da raggiungere.
Così ricostruita preliminarmente la base dell'indagine, occorre volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla così come emerse Pt_1
dall'istruttoria testimoniale e dalla documentazione, al fine di pervenire al corretto inquadramento per il periodo successivo al novembre 2015.
4. I testi ascoltati in corso di giudizio hanno tutti escluso che le varie mansioni svolte dalla ricorrente potessero avere una qualsiasi connotazione decisionale, con relativa responsabilità, sottolineando come la stessa svolgesse in prevalenza compiti operativi, sulla base di atti di gestione provenienti da altri uffici, con riferimento, in particolare, agli aspetti relativi alla scelta dei fornitori, alle trattative sui prezzi (cfr., teste Tes_1
– ud. 11.3.2025; teste – ud. 11.3.2025; teste – ud. 25.3.2025: «il Tes_2 Tes_3
pagina 9 di 15 compito della ricorrente era distribuire i materiali che le venivano richiesti dai vari utilizzatori dei servizi di stabilimento. Poi registrava l'uscita del materiale consegnato, giornalmente verificava le assenze di materiali che le venivano riproposte dal sistema informatico, non posso sapere se questo controllo avveniva a seguito di una specifica interrogazione della dipendente al sistema, o tramite una sorta di alert del sistema. In caso di necessità di ripristinare le scorte di magazzino, se ne occupava la ricorrente.
Preciso che il costo dei materiali era prestabilito dall'ufficio competente. Per ogni prodotto vi era un fornitore già individuato dall'ufficio acquisti e, dunque, la ricorrente tramite il sistema faceva partire un ordine di acquisto verso quello specifico fornitore alle condizioni economiche già da trattate a monte. Poi la ricorrente inseriva nuovi prodotti nel sistema. La richiesta poteva arrivare direttamente da me, ovvero da altri utilizzatori. Tendenzialmente per prodotti tecnici la ricerca del prodotto e dell'offerta dai fornitori era direttamente mia all'ufficio acquisti che trattava con il fornitore e pattuiva i costi, poi davo l'ok alla ricorrente per inserire il nuovo prodotto nell'anagrafica del sistema e poi la stessa ricorrente provvedeva a fare la richiesta di acquisto sulla base delle quantità che venivano rappresentate. Invece per prodotti più semplici, come ad esempio, prodotti di cancelleria, oppure anche strumenti non tecnologici, come ad esempio quelli per le pulizie, la ricorrente provvedeva in autonomia a cercare sul mercato il prodotto e poi provvedeva ad inviare all'ufficio acquisti l'offerta (o le offerte, se erano richieste) che poi provvedeva a contrattare con il fornitore e poi a dare il via libera per la richiesta di acquisto che veniva effettuata dalla »; teste – ud. 25.3.2025: «il reparto utilizzatore formula una Pt_1 Tes_4
richiesta di componenti all''ufficio acquisti, il quale si interfaccia con i fornitori per trattare e ricevuta un'offerta ritenuta congrua dallo stesso ufficio acquisti, detta offerta viene inviata al mio team che prepara la richiesta di acquisto a quel determinato fornitore per quel determinato componente a quel determinato prezzo. La richiesta è redatta dal sistema informatico dagli addetti, tra cui la ricorrente. La richiesta poi non va direttamente al fornitore, ma prima passa il vaglio di più manager se solo alla fine viene trasformata ed elaborata in vero e proprio ordine di acquisto da parte dell'ufficio acquisti. Questa è la regola. Poi vi sono eccezioni in cui noi ci interfacciamo direttamente con il fornitore ad esempio per sollecitare la consegna di un ordine, a pagina 10 di 15 quel punto se il fornitore ci dice di non aver ricevuto l'ordine, lo segnaliamo all'ufficio acquisti ma contestualmente lo inviamo anche al fornitore per non perdere tempo. Si tratta però di un ordine già creato e che già ha fatto tutto l'iter di approvazione di cui ho parlato prima. Invece per quanto riguarda i materiali indiretti, trattandosi di componenti già prezzati e a catalogo, la procedura è più semplici e dunque prepariamo direttamente l'ordine di acquisto sulla base della richiesta a sistema. Per il materiale indiretto di cui ho parlato, vi è un portale che contiene più fornitori già individuati dall'Ufficio acquisti, dal quale la ricorrente o gli altri colleghi, sceglie il prodotto, inserisce le quantità e invia l'ordine di acquisto, si chiama portale e-procurement. Tutti gli ordini devono essere approvati dai gestori dei centri di costo»; teste – ud. Tes_5
2.4.2025: «La ricorrente riceveva le richieste dal circa i materiali. La ricorrente CP_5
doveva avere il controllo della presenza in magazzino dei materiali, poi aveva il contatto con i fornitori, che però erano individuati dalla Direzione, dunque quando il responsabile chiedeva materiali normalmente indicava anche il fornitore da contattare.
Generalmente il prezzo era già stabilito dall'ufficio acquisti. Quindi la ricorrente, tramite sistema Appian, faceva la richiesta di ordine, poi gestita dagli uffici amministrativi che la trasformavano in un ordine di acquisto, poi però era la ricorrente a tenere i contatti con il fornitore per controllare le tempistiche di consegna per indicare le date in cui consegnare, sulla base delle esigenze rappresentate dai vari reparti di costruzione. Poi con l'aiuto dei magazzinieri si faceva carico di controllare le giacenze di materiali di sua competenza. Per una serie di materiali, nello specifico quelli contenuti in uno specifico portale (poteva essere minuteria di cancelleria o di officina, come viti e bulloni), la ricorrente, su richiesta del reparto interessato, poteva provvedere direttamente all'ordine di acquisto, in quanto autorizzata ad operare sul portale di cui ho parlato. La fatturazione non era fatta da noi, la ricorrente riceveva la bolla e una copia la tratteneva lei e una copia rimaneva nell'archivio del magazzino»; teste
– ud. 2.4.2025: «La ricorrente si occupava della gestione dei materiali di Tes_6 consumo, nel senso che emetteva le richieste di acquisto sulla base dell'offerta che riceveva dall'ufficio acquisti. Poteva capitare che per particolari ordini (soprattutto quelli ripetuti) fosse lei stessa a contattare il fornitore per il prezzo, ma non era una vera e propria trattativa sul prezzo, si trattava di confermare per vie brevi il prezzo già fatto in pagina 11 di 15 passato. Poi ricordo che vi era la questione della gestione della benzina e degli olii, so che vi erano delle misurazioni dei serbatoi che la ricorrente effettuava con il collega e dei registri da compilare, ma non ricordo la procedura e dunque i compiti specifici della ricorrente. Per il resto confermo che era l'ufficio acquisti ad emettere l'ordine e a trattare, a monte, con i fornitori»).
Le circostanze emerse, che coprono l'intero periodo dal novembre 2015 e, dunque, tutte le diverse adibizioni della nel corso del tempo, conducono ad Pt_1
escludere che la ricorrente possa rivendicare la categoria 6°, considerando che non è emersa alcuna potenzialità decisionale nelle sue attività, circostanza che esclude il tratto principale dell'inquadramento richiesto in via principale.
5. Al contrario, non vi sono dubbi che, fin dal momento in cui la ricorrente è stata addetta al magazzino ausiliari, la stessa si sia trovata ad operare con una spiccata autonomia operativa, gestendo, come visto, le richieste di acquisto, interfacciandosi operativamente con i fornitori per tutte le attività di consegna dei materiali, così come nei confronti degli utilizzatori interni (cfr., testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e cit.). Tes_7 Tes_6
In altre parole, non siamo certo, dal novembre 2015, in un ambito nel quale la ricorrente si è limitata ad un mero apporto esecutivo, con la conseguenza che, da tale data deve esserle riconosciuto sicuramente almeno l'inquadramento immediatamente superiore, inquadramento che, a conferma di quanto detto, le è stato peraltro assegnato dal datore nel maggio 2017, senza che la natura delle sue mansioni sia cambiata nei tratti principali.
Al tempo stesso, fin dal novembre 2015, dunque già nel magazzino ausiliari, la ricorrente ha dimostrato di possedere un'autonomia operativa in grado di adeguarsi alle singole situazioni che si potevano verificare, modificando anche le procedure aziendali, nel momento in cui provvedeva direttamente all'approvvigionamento di alcuni tipi di materiali, gestiva dal punto amministrativo (certo senza responsabilità) settori delicati come gli idrocarburi, restituiva una prestazione di grado sicuramente pagina 12 di 15 elevato, dal momento che nessun particolare controllo era necessario all'esito della sua prestazione.
Sono tutte caratteristiche emerse in modo effettivo dall'istruttoria sopra richiamata e riportata e da detta valutazione ne consegue un pieno raggiungimento della prova in ordine alle continue e prevalenti mansioni superiori in capo alla ricorrente dal novembre 2015, corrispondenti alla categoria 5° S del CCNL
Metalmeccanici e 3° gruppo professionale 2° fascia del CCSL FIAT (cfr., Tribunale,
Bergamo, sez. lav., 14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale
Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima,
l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano pagina 13 di 15 mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr., Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n.
5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»).
La domanda di superiore inquadramento, dunque, può essere accolta limitatamente a quanto evidenziato, con condanna della parte resistente al pagamento della differenza eventuale tra quanto percepito e in concreto e quanto la stessa avrebbe ricevuto se inquadrata da novembre 2015 nella categoria 5° S citata, oltre accessori e incidenza sugli elementi differiti della retribuzione.
Non sono maturate prescrizioni, considerando il rapporto ancora in corso e l'orientamento recente della Suprema Corte in merito al decorso dei termini, che si ritiene di condividere.
Non può trovare accoglimento la domanda circa il riconoscimento della qualifica di impiegato, in quanto, pur essendo emerso che, in effetti, le mansioni svolte rientrano in tale ambito, nel caso di specie espressamente siamo in presenza di una classificazione unica articolata solo su categorie professionali.
pagina 14 di 15 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50% alla luce del solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento corrispondente alla categoria 5°S del CCNL Metalmeccanici (e 3°
Gruppo professionale 2° fascia del CCSL gruppo FIAT), a partire dal novembre 2015;
B) condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle eventuali differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto la lavoratrice avrebbe ottenuto in forza del superiore inquadramento, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente e oltre alle differenze maturate sul TFR.
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 4.350,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 19/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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