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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1736/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL UR, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7409/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M303925 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1252/1/2024 con cui la CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2016, accertava maggiori imposte conseguenti all'accertamento di maggior reddito.
Il contribuente esercitava attività di promotore finanziario e l'Ufficio, in particolare, ha ritenuto che, per l'anno
2016, a fronte del dichiarato pari ad euro 52.670,00, dalla Certificazione unica trasmessa dal sostituto di imposta, erano comunicati redditi per euro 107.966,03. Venivano, cioè, computati nell'anno 2016 redditi che il contribuente imputava all'annualità 2015 in quanto contenuti in una fattura emessa nel gennaio 2016 e non sufficiente a provare l'imputazione delle provvigioni, in base al principio di competenza, all'anno precedente.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse la imputabilità delle provvigioni all'anno 2015. Tanto emergerebbe non solo dalla fattura stessa ma anche dallo statino che determina la produzione personale del promotore finanziario rilasciato dalla Banca_1.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato. Ha lamentato che i dubbi sulla imputazione delle somme di cui alla prima fattura del 2016 rimarrebbero alla luce della certificazione unica del sostituto di imposta e non essendo sufficiente il riferimento alla causale della fattura.
Si costituiva in giudizio il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello infondato.
E' assorbente la genericità delle censure mosse dall'Ufficio.
Questo, infatti, si limita a rinviare alla certificazione Unica del sostituto e alla pretesa insufficienza della causale della fattura senza spendere argomentazioni sul complesso dell'impianto motivazionale della sentenza che, invece, valorizza anche la coincidenza delle allegazioni attoree con le risultanze dello statino che determina la produzione personale del promotore finanziario rilasciato dalla Banca_1.
Alla luce di quanto premesso l'appello va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 con distrazione. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo
Buono)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OL UR, AT
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7409/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1252/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M303925 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 1252/1/2024 con cui la CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2016, accertava maggiori imposte conseguenti all'accertamento di maggior reddito.
Il contribuente esercitava attività di promotore finanziario e l'Ufficio, in particolare, ha ritenuto che, per l'anno
2016, a fronte del dichiarato pari ad euro 52.670,00, dalla Certificazione unica trasmessa dal sostituto di imposta, erano comunicati redditi per euro 107.966,03. Venivano, cioè, computati nell'anno 2016 redditi che il contribuente imputava all'annualità 2015 in quanto contenuti in una fattura emessa nel gennaio 2016 e non sufficiente a provare l'imputazione delle provvigioni, in base al principio di competenza, all'anno precedente.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse la imputabilità delle provvigioni all'anno 2015. Tanto emergerebbe non solo dalla fattura stessa ma anche dallo statino che determina la produzione personale del promotore finanziario rilasciato dalla Banca_1.
Ha proposto appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato. Ha lamentato che i dubbi sulla imputazione delle somme di cui alla prima fattura del 2016 rimarrebbero alla luce della certificazione unica del sostituto di imposta e non essendo sufficiente il riferimento alla causale della fattura.
Si costituiva in giudizio il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello infondato.
E' assorbente la genericità delle censure mosse dall'Ufficio.
Questo, infatti, si limita a rinviare alla certificazione Unica del sostituto e alla pretesa insufficienza della causale della fattura senza spendere argomentazioni sul complesso dell'impianto motivazionale della sentenza che, invece, valorizza anche la coincidenza delle allegazioni attoree con le risultanze dello statino che determina la produzione personale del promotore finanziario rilasciato dalla Banca_1.
Alla luce di quanto premesso l'appello va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.800,00 con distrazione. Salerno, li 19.1.2026 Il AT IL PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo
Buono)