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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1608/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, AT
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3636/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2014
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO ILOR 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'istanza di rimborso presentata il 17/09/2008 da Ricorrente_1, erede dei defunti genitori, per il recupero del 90% delle imposte (IRPEF e ILOR) versate per l'anno 1991, ai sensi della normativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
A seguito del silenzio rifiuto dell'Ufficio, la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso con sentenza n. 767/02/14.
La CTR Sicilia confermava tale decisione con sentenza n. 3430/2017.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con l'ordinanza n. 08514/2021, la quale cassava la sentenza d'appello con rinvio.
La Suprema Corte aveva stabilito che il giudice di merito doveva verificare se il beneficio fosse compatibile con il regolamento de minimis o se sussistavano le condizioni di compatibilità ai sensi dell'art. 107 TFUE
(aiuti per calamità naturali), gravando sul contribuente l'onere della prova circa il rispetto di tali limiti e l'assenza di sovracompensazione dei danni .
La sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio insistendo nella richiesta di rimborso (limitata a € 26.346,43, previo scorporo dell'IVA inizialmente richiesta).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio, ritenendo insufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta .
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, osserva che l'appellante ha diritto al rimborso per i seguenti motivi:
-Sulla natura del beneficio: L'agevolazione di cui alla L. 289/2002 costituisce aiuto di Stato se concessa a soggetti che svolgono attività economica. Dagli atti risulta che i danti causa della ricorrente svolgevano attività lavorativa e risiedevano nell'area colpita dal sisma.
-Sull'onere della prova: Secondo il dictum della Cassazione, il contribuente deve provare che l'aiuto non superi la soglia de minimis o che sia destinato a compensare i danni effettivi senza sovracompensazione.
-Sulla documentazione prodotta: La ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando la residenza e l'attività nel Comune di Siracusa, nonché il mancato godimento di altre agevolazioni o aiuti di Stato.
-Valutazione del limite de minimis: L'importo richiesto a rimborso (€ 26.346,43) appare ampiamente contenuto entro le soglie previste dai regolamenti UE applicabili (Reg. CE n. 1407/2013).
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'onere probatorio in sede di rinvio può essere assolto anche tenendo conto della difficoltà di reperire documentazione contabile dopo oltre dieci anni dal sisma (punto 134 Decisione UE 2015/5549), le prove offerte dalla contribuente risultano sufficienti a dimostrare la spettanza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, conferma il diritto di Ricorrente_1
al rimborso del 90% dell'IRPEF e dell'ILOR versati per l'anno 1991, pari a €.26.346,43.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio della Corte di Cassazione che liquida in €. 2.700,00 e al pagamento delle spese del presente giudizio di riassunzione che liquida in
€.2.000,00, in favore dell'appellante oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, AT
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3636/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 767/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/04/2014
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO ILOR 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'istanza di rimborso presentata il 17/09/2008 da Ricorrente_1, erede dei defunti genitori, per il recupero del 90% delle imposte (IRPEF e ILOR) versate per l'anno 1991, ai sensi della normativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
A seguito del silenzio rifiuto dell'Ufficio, la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso con sentenza n. 767/02/14.
La CTR Sicilia confermava tale decisione con sentenza n. 3430/2017.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con l'ordinanza n. 08514/2021, la quale cassava la sentenza d'appello con rinvio.
La Suprema Corte aveva stabilito che il giudice di merito doveva verificare se il beneficio fosse compatibile con il regolamento de minimis o se sussistavano le condizioni di compatibilità ai sensi dell'art. 107 TFUE
(aiuti per calamità naturali), gravando sul contribuente l'onere della prova circa il rispetto di tali limiti e l'assenza di sovracompensazione dei danni .
La sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio insistendo nella richiesta di rimborso (limitata a € 26.346,43, previo scorporo dell'IVA inizialmente richiesta).
L'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo il mancato assolvimento dell'onere probatorio, ritenendo insufficiente la dichiarazione sostitutiva prodotta .
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, osserva che l'appellante ha diritto al rimborso per i seguenti motivi:
-Sulla natura del beneficio: L'agevolazione di cui alla L. 289/2002 costituisce aiuto di Stato se concessa a soggetti che svolgono attività economica. Dagli atti risulta che i danti causa della ricorrente svolgevano attività lavorativa e risiedevano nell'area colpita dal sisma.
-Sull'onere della prova: Secondo il dictum della Cassazione, il contribuente deve provare che l'aiuto non superi la soglia de minimis o che sia destinato a compensare i danni effettivi senza sovracompensazione.
-Sulla documentazione prodotta: La ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando la residenza e l'attività nel Comune di Siracusa, nonché il mancato godimento di altre agevolazioni o aiuti di Stato.
-Valutazione del limite de minimis: L'importo richiesto a rimborso (€ 26.346,43) appare ampiamente contenuto entro le soglie previste dai regolamenti UE applicabili (Reg. CE n. 1407/2013).
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'onere probatorio in sede di rinvio può essere assolto anche tenendo conto della difficoltà di reperire documentazione contabile dopo oltre dieci anni dal sisma (punto 134 Decisione UE 2015/5549), le prove offerte dalla contribuente risultano sufficienti a dimostrare la spettanza del diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, conferma il diritto di Ricorrente_1
al rimborso del 90% dell'IRPEF e dell'ILOR versati per l'anno 1991, pari a €.26.346,43.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio della Corte di Cassazione che liquida in €. 2.700,00 e al pagamento delle spese del presente giudizio di riassunzione che liquida in
€.2.000,00, in favore dell'appellante oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale