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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 17508 DELL'ANNO 2022
FRA
CORNAREDO GARDEN S.R.L. (C.F. 04944890963), con il patrocinio dell'avv. AUREA ISABELLA
PATRIZIA e dell'avv. AUREA PAOLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAULLO, 10 20135
MILANO presso il difensore avv. AUREA ISABELLA PATRIZIA ATTORE
E
SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO (C.F. 93548790158), con il patrocinio dell'avv. GRASSI DANIELA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 18
20011 CORBETTA presso il difensore avv. GRASSI DANIELA MARIA CONVENUTO
Oggi 11/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 12,00 sono comparsi:
Per CORNAREDO GARDEN S.R.L., l'avv.to AUREA ISABELLA PATRIZIA;
Per SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO, l'avv.to GRASSI
DANIELA MARIA.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro (collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa precisano le conclusioni in conformità e discutono la causa in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17508/2022 R.G. promossa da:
CORNAREDO GARDEN S.R.L. (C.F. 04944890963), con il patrocinio dell'avv. AUREA ISABELLA
PATRIZIA e dell'avv. AUREA PAOLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAULLO, 10 20135
MILANO presso il difensore avv. AUREA ISABELLA PATRIZIA ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO (C.F. 93548790158), con il patrocinio dell'avv. GRASSI DANIELA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 18
20011 CORBETTA presso il difensore avv. GRASSI DANIELA MARIA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022 dal Tribunale di
Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'11/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della Cornaredo Garden srl al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda, sito un Cornaredo (MI), Via Grazia Deledda
16/22, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.489,61 oltre agli interessi di mora ai sensi del combinato disposto dell' art.1284 cc e del D.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali riportate nel consuntivo della gestione 2020/2021 e nel preventivo della gestione 2021/2022 approvati rispettivamente con la delibera del 13.12.2021 e quella del 2.3.2022.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della esecuzione delle suddette delibere, nonché di eventuali altre precedenti deliberazioni e la sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Nel merito poi chiedeva dichiararsi la nullità delle suddette delibere, nonché di tutte le altre precedenti delibere di approvazione di consuntivi di spesa riportanti addebiti particolari a carico di Cornaredo
Garden s.r.l.; nonché la revoca del decreto opposto e la condanna del Supercondominio a restituire a
Cornaredo Garden s.r.l. le somme da essa versate o che verranno versate in forza della provvisoria esecutività del decreto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il Supercondominio opposto chiedendo, in via preliminare, di autorizzarsi la chiamata in causa della precedente amministratrice per essere tenuto indenne dagli eventuali danni che potessero derivargli dalla erronea redazione di bilanci consuntivi e preventivi e dall'omesso recupero delle morosità dell'attrice; nonché respingersi la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
e, nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano rigettate sia la istanza di chiamata in causa del terzo che quella di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito di alcuni rinvii veniva trattata la causa e, quindi, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Precisate le conclusioni e discussa la causa oralmente, all'esito della camera di consiglio, la stessa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento degli incombenti istruttori orali richiesti da parte convenuta.
Svolta la prova testimoniale e disattese all'esito, nuovamente, le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che differita la udienza per i medesimi incombenti e, all'esito della sua trattazione, la differiva per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite.
Non concretizzatesi possibilità conciliative della stessa, parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrivono: “Piaccia al G.U. del Tribunale di
Milano, volere così provvedere e giudicare : 1) Dichiarare nulle le delibere del 13.12.2021 di approvazione del consuntivo 2020/2021 e del relativo riparto , del 2.3.2022 di approvazione del preventivo 2021/2022 e relativo riparto, nonché le delibere del 3.2.21 di approvazione del consuntivo 2019/2020 e riparto e del 25.9.2019 di approvazione del consuntivo 2018/2019 e riparto, riportanti addebiti particolari a carico di Cornaredo Garden s.r.l. ingiustificati e illegittimi. 2) Revocare il decreto opposto per i motivi di cui in narrativa. 3) Condannare il Supercondominio I Giardini di via Deledda a restituire a
Cornaredo Garden s.r.l. l'importo di € 8.771,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, invece del maggiore importo di € 10.771,40 versato in forza della provvisoria esecuzione del decreto, in considerazione dell'intervenuto riconoscimento della debenza della somma di € 2000,00. 4) Spese ed onorari rifusi. 5) In via istruttoria : ammettere prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli : - omissis - ”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: In via principale e nel merito 1) Rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto. 2) Confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 5751/2022 del 04.04.2022 (R.G.
n. 12120/2022) opposto comprensivo di capitale, interessi e spese monitorio. Confermare, in ogni caso, il credito capitale di euro 8.489,61= vantato dal Supercondominio I Giardini di Via Deledda 16/22 nei confronti di Cornaredo Garden s.r.l. o, in subordine, della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. Il Supercondominio I Giardini di Via Deledda di Cornaredo dà atto che Cornaredo Garden s.r.l. ha saldato l'importo precettato di euro 10.771,40. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso delle spese generali del 15% e oneri di legge.”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che il Supercondominio I Giardini di Via Deledda, ha richiesto la emissione e poi la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto nei confronti della Cornaredo
Garden s.r.l., società già costruttrice delle palazzine che compongono il Supercondominio, assumendo che:
- la stessa sarebbe debitrice di diversi importi a titolo di spese condominiali e conguagli maturati dal 2018 in avanti, come risulterebbe dai bilanci approvati nei verbali prodotti sub docc. 6, 7 e 8 e mai impugnati dall'odierna attrice opponente, nonché dalle comunicazioni mail a quest'ultima inviate dalla precedente amministratrice, Dott.ssa Ceschia, allegate ai docc. 10 e 11;
- il debito complessivamente accumulato da Cornaredo Garden s.r.l. nei confronti del Supercondominio sarebbe pari ad €.8.489,61, oltre a spese di monitorio ed interessi moratori.
La società Cornaredo Garden s.r.l., agendo in opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccepisce invece che:
- non è più condomina dal 2019, avendo venduto, nel settembre e nel dicembre di quell'anno, le ultime due unità immobiliari contraddistinte dai nn. 76 e 77 e che invece le stesse sarebbero ancora ad essa intestate;
- per effetto di tali vendite le spese condominiali delle quali il Supercondominio chiede il pagamento sarebbero da addebitare ai nuovi proprietari dei suddetti immobili;
- gli importi comunque non sarebbero dovuti perché essendo riferiti a conguagli precedenti riguarderebbero addebiti personali privi di giustificazione;
- gli interessi moratori non sarebbero dovuti nella misura richiesta perché non sarebbe applicabile ai rapporti condominiali il D.lgs. n. 231/2002.
Per questi motivi
l'opponente ha impugnato con l'atto di citazione in opposizione tutte le delibere di approvazione dei consuntivi di spesa riportanti addebiti personali a suo carico e ne ha chiesto la declaratoria di nullità.
La stessa opponente ha però anche riconosciuto in atti di essere debitrice nei confronti del Supercondominio della sola somma di €.2.000,00 (cfr. da ultimo note del 7/5/2024).
E' poi pacifico in atti che in data 15.12.2022, a seguito del rigetto dalla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dalla società opponente, quest'ultima ha pagato al Supercondominio i Giardini,
l'importo precettato, pari ad €.10.771,40, del quale ora domanda la restituzione.
Di contro il Supercondominio convenuto ha eccepito che:
- le comunicazioni relative ai passaggi di proprietà non risulterebbero essere state tempestivamente comunicate dalla società opponente alla precedente amministratrice del supercondominio;
- in ogni caso la società opponente risulterebbe ancora essere titolare di diverse altre unità all'interno del supercondominio;
- la morosità dell'odierna attrice opponente oggetto di ingiunzione sarebbe maturata comunque in epoca precedente alle vendite;
- nessuno dei verbali assembleari di approvazione dei bilanci e dei riparti sarebbe mai stato impugnato dalla società opponente;
- le somme contestate perché relative a fatture inerenti lavori addebitati esclusivamente alla opponente sarebbero comunque dovute dalla stessa;
- gli interessi richiesti sarebbero corretti atteso il dettato dell'articolo 1284, IV comma cc.
Atteso il pagamento degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo successivamente alla opposizione, come pacifico in atti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez.
II, 27/03/2007, n. 7526).
Dovrà però esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli importi oggetto di ingiunzione, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria ( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, preliminarmente vanno disattese nuovamente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice, atteso che i capitoli di prova attengono circostanze in parte da provare documentalmente, in parte meramente valutative e come tali non demandabili ai testimoni e tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito delle domande formulate dall'opponente va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto, in base alla stessa prospettazione del Supercondominio, riguarda per buona parte spese condominiali maturate comunque in epoca precedente alle vendite di cui la opponente ha allegato e provato la esistenza.
Tale circostanza è pacifica in atti così da rendere in parte irrilevante se e quando la precedente amministratrice abbia avuto conoscenza di dette vendite ai fini della maturazione del debito in capo alla opponente atteso che l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022).
Non è provato in atti invece l'assunto dell'opposto per il quale la società opponente risulterebbe ancora essere titolare di diverse altre unità all'interno del Supercondominio.
Derivano da quanto rilevato e ritenuto le seguenti conseguenze in punto di diritto, come precisate dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022):
- il condomino che vende la propria unità immobiliare è tenuto al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario (Cass. n. 14531 del 2022; Cass. n. 11199 del 2021; Cass. n. 15547 del 2017;
Cass. n. 1956 del 2000; Cass. n. 981 del 1998);
- inoltre, ai sensi dell'art. 63, comma 4 e 5, disp. att. cod. civ., per i contributi maturati nell'anno in corso ed in quello precedente la vendita, l'ex condomino ha una obbligazione principale, propter rem, nei confronti del condominio e l'acquirente ha una obbligazione solidale autonoma, non propter rem (Cass. n. 21860 del
2020); mentre l'ex proprietario ha l'obbligo, in via solidale, per i contributi maturati fino “al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”;
- il condomino che vende non può più considerarsi tale, ma diventa soggetto estraneo al condominio e la posizione di condomino è assunta, per effetto della cessione, dal nuovo proprietario (Cass. n. 23345 del
2008; Cass. n. 9 del 1990);
- il cedente, non essendo più condomino, se non ha alcun titolo per partecipare alle assemblee condominiali, neppure può considerarsi vincolato dalle sue deliberazioni, ma non può impugnarle;
- la delibera che ha approvato dunque le spese condominiali dopo la perdita della qualità di condomino ed in sua assenza, se non è vincolante nei confronti dell'ex condomino ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. perché è pur sempre un documento ricognitivo e quindi rappresentativo della maturazione delle partite di debito prima della perdita della qualità di condomino;
- nei confronti dell'ex condomino è inapplicabile l'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., che consente all'amministratore, sulla base dello stato di ripartizione della spese approvato dall'assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma potrà sempre avvalersi della procedura monitoria, ai sensi della norma generale posta dall'art. 633 cod. proc. civ.;
- in quest'ultima l'amministratore di condominio potrà sempre avvalersi della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, che per quanto sopra ritenuto ha valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino, sia pure suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc.
Ne consegue che l'ex condomino non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del condominio, in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il fondamento della propria pretesa.
Tenuto conto di tali principi va osservato in punto di fatto che la società opponente ha contestato specificamente le seguenti spese condominiali poste a suo carico e con riferimento ad esse è stato provato in atti quanto segue.
Con riferimento alla somma di €.642,40 relativa alla fattura n 1180/20202 della ditta Safelide s.r.l. è pacifico in atti che si tratti di un addebito personale alla attrice, che lo ha contestato, mentre il convenuto non ha provato o chiesto di accertarne la debenza a carico della opponente.
Per quanto riguarda poi le somme di €.1.643,40 relativa alla fattura della ditta Safelide s.r.l. n. 635/2018 e quella di €.1218,80 relativa alla fattura della ditta Safelide s.r.l. n. 462/2019, è pacifico che le stesse, rispettivamente, riguardano la rimozione e il ripristino della pavimentazione autobloccante del cortile che è pacifico essere un bene del Supercondominio.
Ugualmente dicasi per la fattura n. 2721/2018 di €. 61,00 per la verifica delle porte tagliafuoco, anch'esse pacificamente beni condominiali.
Per tali somme il convenuto non ha provato o chiesto di accertarne la debenza a carico della opponente.
Tali importi, quindi, per un totale di €.3.565,60 (come da un semplice calcolo: 642,40 + 1.643,40 + 1218,80
+ 61 =3.565,60) non sono dovuti dall'attore perché gli stessi, in mancanza di accertamento e condanna giudiziale non potevano essere posti a suo esclusivo carico dall'assemblea condominiale che li ha approvati, bensì dovevano essere posti e ripartiti a carico di tutti i condomini.
Con la conseguenza che per esse va accolta la opposizione della attrice.
Quanto invece alle spese relative al consuntivo 2020/2001 ed al preventivo 2021/2022 riguardanti le posizioni 76 e 77 relative ai box che la società opponente ha venduto in data 13/09/2019 e 16/12/2019, per un totale di €.990 (come da un semplice calcolo: 767,11 + 25,48 + 149,51+ 47,9 = 990 ) non vi è prova in atti che prima del presente giudizio sia stata “trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto” come prescrive l'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ..
Quanto poi alla somma di €.2000,00 ricompresa negli importi oggetto di ingiunzione la stessa è stata riconosciuta come dovuta dalla attrice nei confronti del Supercondominio, come in atti.
Tenuto conto delle difese dell'attrice tale somma deve quindi imputarsi alle gestioni antecedenti alle vendite effettuate nel 2019.
Cosicché deve ritenersi che essa ricomprenda l'importo di €.1.938,47 addebitato quale “conguaglio precedente” rinveniente dal riparto consuntivo 2018/2019 approvato con la delibera 25/09/2019 e dunque la contestazione di detto importo va rigettata in presenza dell'intervenuto riconoscimento del debito.
Infine per la residua somma pari ad €.1.934,01, determinata per detrazione dal complessivo importo ingiunto di €.8489,61 di tutte le somme sopra richiamate, non vi è stata contestazione specifica da parte della attrice.
In definitiva, quindi per le dette somme, pari a complessivi €. 4.924,01 (come da un semplice calcolo: 990,00
+ 2000,00 + 1943,01 = 4.924,01) la opponente è tenuta al loro pagamento a termini dell'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ. ed in applicazione dei sopra richiamati principi e legittimamente il Supercondominio poteva richiederle con la domanda monitoria introduttiva del presente giudizio.
Va quindi rigettata la opposizione con riferimento a detti importi e va dichiarato che parte attrice era debitrice nei confronti del Supercondominio convenuto per spese condominiali della somma di €. 4.924,01.
Va poi ritenuto, disattendendo la opposizione di parte attrice sul punto, che su tale importo maturano gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.4.924,01 per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme va dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Condominio relativamente ad esse.
Infine, per effetto di quanto sopra rilevato e ritenuto, va accolta la domanda di restituzione delle somme per spese condominiali richieste in via monitoria e riconosciute come non dovute e indebitamente pagate dalla attrice in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pari ad €.3.565,60.
Conseguentemente il convenuto Supercondominio va condannato al pagamento di detta somma alla attrice maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti dalla data dell'esborso e fino all'effettivo soddisfo.
Non è dovuta invece la richiesta di rivalutazione monetaria in mancanza di prova del ricorrere dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a favore dell'attore ed a carico del Condominio convenuto. Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022 dal
Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attrice Cornaredo Garden srl nei confronti del
Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda, convenuto, per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella minor somma di €.4.924,01.
- Accerta l'esistenza del debito della attrice Cornaredo Garden srl nei confronti del Supercondominio I
GIARDINI di Via Deledda, opposto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di
€.145,50 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva.
- Per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda.
- Accerta come non dovuta dalla attrice Cornaredo Garden srl al Supercondominio I GIARDINI di Via
Deledda la minor somma di €.3.565,60 di cui alla domanda monitoria e per effetto del suo pagamento condanna il convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda al pagamento della stessa alla attrice Cornaredo Garden srl, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti dalla data dell'esborso e fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna il convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda a corrispondere alla attrice
Cornaredo Garden srl la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.250,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il convenuto.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 17508 DELL'ANNO 2022
FRA
CORNAREDO GARDEN S.R.L. (C.F. 04944890963), con il patrocinio dell'avv. AUREA ISABELLA
PATRIZIA e dell'avv. AUREA PAOLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAULLO, 10 20135
MILANO presso il difensore avv. AUREA ISABELLA PATRIZIA ATTORE
E
SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO (C.F. 93548790158), con il patrocinio dell'avv. GRASSI DANIELA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 18
20011 CORBETTA presso il difensore avv. GRASSI DANIELA MARIA CONVENUTO
Oggi 11/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 12,00 sono comparsi:
Per CORNAREDO GARDEN S.R.L., l'avv.to AUREA ISABELLA PATRIZIA;
Per SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO, l'avv.to GRASSI
DANIELA MARIA.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro (collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa precisano le conclusioni in conformità e discutono la causa in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17508/2022 R.G. promossa da:
CORNAREDO GARDEN S.R.L. (C.F. 04944890963), con il patrocinio dell'avv. AUREA ISABELLA
PATRIZIA e dell'avv. AUREA PAOLO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA PAULLO, 10 20135
MILANO presso il difensore avv. AUREA ISABELLA PATRIZIA ATTORE contro
SUPERCONDOMINIO I GIARDINI DI VIA DELEDDA - CORNAREDO (C.F. 93548790158), con il patrocinio dell'avv. GRASSI DANIELA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 18
20011 CORBETTA presso il difensore avv. GRASSI DANIELA MARIA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022 dal Tribunale di
Milano.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'11/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della Cornaredo Garden srl al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda, sito un Cornaredo (MI), Via Grazia Deledda
16/22, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.489,61 oltre agli interessi di mora ai sensi del combinato disposto dell' art.1284 cc e del D.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole rate al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali riportate nel consuntivo della gestione 2020/2021 e nel preventivo della gestione 2021/2022 approvati rispettivamente con la delibera del 13.12.2021 e quella del 2.3.2022.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della esecuzione delle suddette delibere, nonché di eventuali altre precedenti deliberazioni e la sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Nel merito poi chiedeva dichiararsi la nullità delle suddette delibere, nonché di tutte le altre precedenti delibere di approvazione di consuntivi di spesa riportanti addebiti particolari a carico di Cornaredo
Garden s.r.l.; nonché la revoca del decreto opposto e la condanna del Supercondominio a restituire a
Cornaredo Garden s.r.l. le somme da essa versate o che verranno versate in forza della provvisoria esecutività del decreto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il Supercondominio opposto chiedendo, in via preliminare, di autorizzarsi la chiamata in causa della precedente amministratrice per essere tenuto indenne dagli eventuali danni che potessero derivargli dalla erronea redazione di bilanci consuntivi e preventivi e dall'omesso recupero delle morosità dell'attrice; nonché respingersi la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
e, nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada Lorenza di questa sezione del Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano rigettate sia la istanza di chiamata in causa del terzo che quella di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito di alcuni rinvii veniva trattata la causa e, quindi, venivano disattese le istanze istruttorie delle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Precisate le conclusioni e discussa la causa oralmente, all'esito della camera di consiglio, la stessa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento degli incombenti istruttori orali richiesti da parte convenuta.
Svolta la prova testimoniale e disattese all'esito, nuovamente, le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che differita la udienza per i medesimi incombenti e, all'esito della sua trattazione, la differiva per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite.
Non concretizzatesi possibilità conciliative della stessa, parte attrice opponente precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica che qui si trascrivono: “Piaccia al G.U. del Tribunale di
Milano, volere così provvedere e giudicare : 1) Dichiarare nulle le delibere del 13.12.2021 di approvazione del consuntivo 2020/2021 e del relativo riparto , del 2.3.2022 di approvazione del preventivo 2021/2022 e relativo riparto, nonché le delibere del 3.2.21 di approvazione del consuntivo 2019/2020 e riparto e del 25.9.2019 di approvazione del consuntivo 2018/2019 e riparto, riportanti addebiti particolari a carico di Cornaredo Garden s.r.l. ingiustificati e illegittimi. 2) Revocare il decreto opposto per i motivi di cui in narrativa. 3) Condannare il Supercondominio I Giardini di via Deledda a restituire a
Cornaredo Garden s.r.l. l'importo di € 8.771,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, invece del maggiore importo di € 10.771,40 versato in forza della provvisoria esecuzione del decreto, in considerazione dell'intervenuto riconoscimento della debenza della somma di € 2000,00. 4) Spese ed onorari rifusi. 5) In via istruttoria : ammettere prova per interrogatorio e per testi sui seguenti capitoli : - omissis - ”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: In via principale e nel merito 1) Rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto. 2) Confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 5751/2022 del 04.04.2022 (R.G.
n. 12120/2022) opposto comprensivo di capitale, interessi e spese monitorio. Confermare, in ogni caso, il credito capitale di euro 8.489,61= vantato dal Supercondominio I Giardini di Via Deledda 16/22 nei confronti di Cornaredo Garden s.r.l. o, in subordine, della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. Il Supercondominio I Giardini di Via Deledda di Cornaredo dà atto che Cornaredo Garden s.r.l. ha saldato l'importo precettato di euro 10.771,40. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso delle spese generali del 15% e oneri di legge.”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che il Supercondominio I Giardini di Via Deledda, ha richiesto la emissione e poi la conferma del decreto ingiuntivo oggi opposto nei confronti della Cornaredo
Garden s.r.l., società già costruttrice delle palazzine che compongono il Supercondominio, assumendo che:
- la stessa sarebbe debitrice di diversi importi a titolo di spese condominiali e conguagli maturati dal 2018 in avanti, come risulterebbe dai bilanci approvati nei verbali prodotti sub docc. 6, 7 e 8 e mai impugnati dall'odierna attrice opponente, nonché dalle comunicazioni mail a quest'ultima inviate dalla precedente amministratrice, Dott.ssa Ceschia, allegate ai docc. 10 e 11;
- il debito complessivamente accumulato da Cornaredo Garden s.r.l. nei confronti del Supercondominio sarebbe pari ad €.8.489,61, oltre a spese di monitorio ed interessi moratori.
La società Cornaredo Garden s.r.l., agendo in opposizione al citato decreto ingiuntivo, eccepisce invece che:
- non è più condomina dal 2019, avendo venduto, nel settembre e nel dicembre di quell'anno, le ultime due unità immobiliari contraddistinte dai nn. 76 e 77 e che invece le stesse sarebbero ancora ad essa intestate;
- per effetto di tali vendite le spese condominiali delle quali il Supercondominio chiede il pagamento sarebbero da addebitare ai nuovi proprietari dei suddetti immobili;
- gli importi comunque non sarebbero dovuti perché essendo riferiti a conguagli precedenti riguarderebbero addebiti personali privi di giustificazione;
- gli interessi moratori non sarebbero dovuti nella misura richiesta perché non sarebbe applicabile ai rapporti condominiali il D.lgs. n. 231/2002.
Per questi motivi
l'opponente ha impugnato con l'atto di citazione in opposizione tutte le delibere di approvazione dei consuntivi di spesa riportanti addebiti personali a suo carico e ne ha chiesto la declaratoria di nullità.
La stessa opponente ha però anche riconosciuto in atti di essere debitrice nei confronti del Supercondominio della sola somma di €.2.000,00 (cfr. da ultimo note del 7/5/2024).
E' poi pacifico in atti che in data 15.12.2022, a seguito del rigetto dalla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dalla società opponente, quest'ultima ha pagato al Supercondominio i Giardini,
l'importo precettato, pari ad €.10.771,40, del quale ora domanda la restituzione.
Di contro il Supercondominio convenuto ha eccepito che:
- le comunicazioni relative ai passaggi di proprietà non risulterebbero essere state tempestivamente comunicate dalla società opponente alla precedente amministratrice del supercondominio;
- in ogni caso la società opponente risulterebbe ancora essere titolare di diverse altre unità all'interno del supercondominio;
- la morosità dell'odierna attrice opponente oggetto di ingiunzione sarebbe maturata comunque in epoca precedente alle vendite;
- nessuno dei verbali assembleari di approvazione dei bilanci e dei riparti sarebbe mai stato impugnato dalla società opponente;
- le somme contestate perché relative a fatture inerenti lavori addebitati esclusivamente alla opponente sarebbero comunque dovute dalla stessa;
- gli interessi richiesti sarebbero corretti atteso il dettato dell'articolo 1284, IV comma cc.
Atteso il pagamento degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo successivamente alla opposizione, come pacifico in atti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Cass. S.U. del 7.7.1993 n. 7448; Cass. civ., Sez.
II, 27/03/2007, n. 7526).
Dovrà però esaminarsi comunque nel merito la domanda della opposta formulata con il ricorso monitorio relativamente a tutti gli importi oggetto di ingiunzione, nonchè la opposizione della attrice con riferimento agli stessi perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria ( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Ciò posto, preliminarmente vanno disattese nuovamente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice, atteso che i capitoli di prova attengono circostanze in parte da provare documentalmente, in parte meramente valutative e come tali non demandabili ai testimoni e tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito delle domande formulate dall'opponente va rilevato che il decreto ingiuntivo opposto, in base alla stessa prospettazione del Supercondominio, riguarda per buona parte spese condominiali maturate comunque in epoca precedente alle vendite di cui la opponente ha allegato e provato la esistenza.
Tale circostanza è pacifica in atti così da rendere in parte irrilevante se e quando la precedente amministratrice abbia avuto conoscenza di dette vendite ai fini della maturazione del debito in capo alla opponente atteso che l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione e sorge quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022).
Non è provato in atti invece l'assunto dell'opposto per il quale la società opponente risulterebbe ancora essere titolare di diverse altre unità all'interno del Supercondominio.
Derivano da quanto rilevato e ritenuto le seguenti conseguenze in punto di diritto, come precisate dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. II sez. n. 24069/2022):
- il condomino che vende la propria unità immobiliare è tenuto al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario (Cass. n. 14531 del 2022; Cass. n. 11199 del 2021; Cass. n. 15547 del 2017;
Cass. n. 1956 del 2000; Cass. n. 981 del 1998);
- inoltre, ai sensi dell'art. 63, comma 4 e 5, disp. att. cod. civ., per i contributi maturati nell'anno in corso ed in quello precedente la vendita, l'ex condomino ha una obbligazione principale, propter rem, nei confronti del condominio e l'acquirente ha una obbligazione solidale autonoma, non propter rem (Cass. n. 21860 del
2020); mentre l'ex proprietario ha l'obbligo, in via solidale, per i contributi maturati fino “al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”;
- il condomino che vende non può più considerarsi tale, ma diventa soggetto estraneo al condominio e la posizione di condomino è assunta, per effetto della cessione, dal nuovo proprietario (Cass. n. 23345 del
2008; Cass. n. 9 del 1990);
- il cedente, non essendo più condomino, se non ha alcun titolo per partecipare alle assemblee condominiali, neppure può considerarsi vincolato dalle sue deliberazioni, ma non può impugnarle;
- la delibera che ha approvato dunque le spese condominiali dopo la perdita della qualità di condomino ed in sua assenza, se non è vincolante nei confronti dell'ex condomino ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. perché è pur sempre un documento ricognitivo e quindi rappresentativo della maturazione delle partite di debito prima della perdita della qualità di condomino;
- nei confronti dell'ex condomino è inapplicabile l'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., che consente all'amministratore, sulla base dello stato di ripartizione della spese approvato dall'assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma potrà sempre avvalersi della procedura monitoria, ai sensi della norma generale posta dall'art. 633 cod. proc. civ.;
- in quest'ultima l'amministratore di condominio potrà sempre avvalersi della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, che per quanto sopra ritenuto ha valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino, sia pure suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc.
Ne consegue che l'ex condomino non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del condominio, in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il fondamento della propria pretesa.
Tenuto conto di tali principi va osservato in punto di fatto che la società opponente ha contestato specificamente le seguenti spese condominiali poste a suo carico e con riferimento ad esse è stato provato in atti quanto segue.
Con riferimento alla somma di €.642,40 relativa alla fattura n 1180/20202 della ditta Safelide s.r.l. è pacifico in atti che si tratti di un addebito personale alla attrice, che lo ha contestato, mentre il convenuto non ha provato o chiesto di accertarne la debenza a carico della opponente.
Per quanto riguarda poi le somme di €.1.643,40 relativa alla fattura della ditta Safelide s.r.l. n. 635/2018 e quella di €.1218,80 relativa alla fattura della ditta Safelide s.r.l. n. 462/2019, è pacifico che le stesse, rispettivamente, riguardano la rimozione e il ripristino della pavimentazione autobloccante del cortile che è pacifico essere un bene del Supercondominio.
Ugualmente dicasi per la fattura n. 2721/2018 di €. 61,00 per la verifica delle porte tagliafuoco, anch'esse pacificamente beni condominiali.
Per tali somme il convenuto non ha provato o chiesto di accertarne la debenza a carico della opponente.
Tali importi, quindi, per un totale di €.3.565,60 (come da un semplice calcolo: 642,40 + 1.643,40 + 1218,80
+ 61 =3.565,60) non sono dovuti dall'attore perché gli stessi, in mancanza di accertamento e condanna giudiziale non potevano essere posti a suo esclusivo carico dall'assemblea condominiale che li ha approvati, bensì dovevano essere posti e ripartiti a carico di tutti i condomini.
Con la conseguenza che per esse va accolta la opposizione della attrice.
Quanto invece alle spese relative al consuntivo 2020/2001 ed al preventivo 2021/2022 riguardanti le posizioni 76 e 77 relative ai box che la società opponente ha venduto in data 13/09/2019 e 16/12/2019, per un totale di €.990 (come da un semplice calcolo: 767,11 + 25,48 + 149,51+ 47,9 = 990 ) non vi è prova in atti che prima del presente giudizio sia stata “trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto” come prescrive l'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ..
Quanto poi alla somma di €.2000,00 ricompresa negli importi oggetto di ingiunzione la stessa è stata riconosciuta come dovuta dalla attrice nei confronti del Supercondominio, come in atti.
Tenuto conto delle difese dell'attrice tale somma deve quindi imputarsi alle gestioni antecedenti alle vendite effettuate nel 2019.
Cosicché deve ritenersi che essa ricomprenda l'importo di €.1.938,47 addebitato quale “conguaglio precedente” rinveniente dal riparto consuntivo 2018/2019 approvato con la delibera 25/09/2019 e dunque la contestazione di detto importo va rigettata in presenza dell'intervenuto riconoscimento del debito.
Infine per la residua somma pari ad €.1.934,01, determinata per detrazione dal complessivo importo ingiunto di €.8489,61 di tutte le somme sopra richiamate, non vi è stata contestazione specifica da parte della attrice.
In definitiva, quindi per le dette somme, pari a complessivi €. 4.924,01 (come da un semplice calcolo: 990,00
+ 2000,00 + 1943,01 = 4.924,01) la opponente è tenuta al loro pagamento a termini dell'art. 63, comma V, disp. att. cod. civ. ed in applicazione dei sopra richiamati principi e legittimamente il Supercondominio poteva richiederle con la domanda monitoria introduttiva del presente giudizio.
Va quindi rigettata la opposizione con riferimento a detti importi e va dichiarato che parte attrice era debitrice nei confronti del Supercondominio convenuto per spese condominiali della somma di €. 4.924,01.
Va poi ritenuto, disattendendo la opposizione di parte attrice sul punto, che su tale importo maturano gli interessi determinati ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti da ogni rata di debito e fino alla domanda e quelli moratori di cui al IV comma di detta norma, determinati ex D.l.g.s. n. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.4.924,01 per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.800,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa.
Per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme va dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Condominio relativamente ad esse.
Infine, per effetto di quanto sopra rilevato e ritenuto, va accolta la domanda di restituzione delle somme per spese condominiali richieste in via monitoria e riconosciute come non dovute e indebitamente pagate dalla attrice in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, pari ad €.3.565,60.
Conseguentemente il convenuto Supercondominio va condannato al pagamento di detta somma alla attrice maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti dalla data dell'esborso e fino all'effettivo soddisfo.
Non è dovuta invece la richiesta di rivalutazione monetaria in mancanza di prova del ricorrere dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, i compensi del giudizio di opposizione e di mediazione vanno parzialmente compensati tra le parti, per la metà, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. e la rimanente metà dei compensi e tutte le spese vive di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. e vanno posti a favore dell'attore ed a carico del Condominio convenuto. Tale sola metà dei compensi di giudizio e di mediazione, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, e tutte le spese di giudizio e di mediazione vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°5751/2022 emesso in data 04/04/2022 dal
Tribunale di Milano.
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attrice Cornaredo Garden srl nei confronti del
Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda, convenuto, per spese condominiali dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella minor somma di €.4.924,01.
- Accerta l'esistenza del debito della attrice Cornaredo Garden srl nei confronti del Supercondominio I
GIARDINI di Via Deledda, opposto, per le spese di procedura monitoria determinate nella misura di
€.145,50 per esborsi e €.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed Iva.
- Per effetto dell'intervenuto pagamento di dette somme dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna formulata dal convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda.
- Accerta come non dovuta dalla attrice Cornaredo Garden srl al Supercondominio I GIARDINI di Via
Deledda la minor somma di €.3.565,60 di cui alla domanda monitoria e per effetto del suo pagamento condanna il convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda al pagamento della stessa alla attrice Cornaredo Garden srl, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284, I comma cc, decorrenti dalla data dell'esborso e fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna il convenuto Supercondominio I GIARDINI di Via Deledda a corrispondere alla attrice
Cornaredo Garden srl la metà dei compensi del giudizio di opposizione e della mediazione che liquida per tale sola parte in €.2.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché tutte le spese di lite e di mediazione determinate in €.250,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di giudizio e della mediazione tra l'attrice ed il convenuto.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani