Sentenza 6 ottobre 2022
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Tammaro Maiello Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
n. 60376 del registro di segreteria, promosso da:
- Procura presso Sezione giurisdizionale la Corte dei conti
-appellantecontro
-DE AU EN,
[...], residente a [...]del Grappa (BL) in Via Col dei Bof,
[...]), che la rappresenta e difende nel presente giudizio
AR LU
che lo rappresenta e emilio.bafile@pecordineavvocatilaquila.it;
RO TI, nato a [...] il [...], c.f.
[...];
-AG RL
[...],
AN IO
c.f.[...],
, che li rappresenta e difende nel giudizio giusta procura a margine p.e.c.: marco.castellani@pecordineavvocatilaquila.it;
-appellatiavverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 108/2022;
VISTI
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, Segretario, dott.ssa Simonetta Colonnello - data per letta la relazione del Relatore, Cons. Paola Briguori -
TI MO, RL FA e IO AN, e in sostituzione
ER AD
su delega scritta s; il V.P.G., Cons. Arturo Iadecola, per la Procura generale.
FATTO
1. Con atto di citazione, depositato in data 31 agosto 2021, la Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Abruzzo conveniva in giudizio EN De AU, LU NA, TI MO, RL FA e IO AN, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore 46.187,69 (o della diversa somma accertata in corso di causa), oltre accessori come richiesti in citazione, nonché delle spese del giudizio in favore dello Stato.
La citazione individuava le posizioni dei convenuti in relazione agli incarichi
- De AU EN, dirigente (fino al 27 novembre 2015) del Settore ricostruzione pubblica e patrimonio, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- NA LU, dirigente (fino al 31 gennaio 2018) del Settore ambiente e patrimonio, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- MO TI, dirigente (dal 1° febbraio 2018) del Settore bilancio e razionalizzazione, presso il quale era allocato il Servizio patrimonio;
- FA RL, responsabile del Servizio patrimonio (dal 22 luglio 2013 al 31 dicembre 2014);
- AN IO, responsabile del Servizio patrimonio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019).
e sviluppo) per omessa riscossione di canoni e altre voci (percentuale delle riscossioni dei parcheggi) connesse alla concessione del servizio di gestione e parte dei chiamati in giudizio.
1.2. Questi, in sintesi, pubblica il raggruppamento di imprese costituito da soc. coop. GE a r.l. e soc. MP poi costituito in s.c.a.r.l. M&P Mobilità e Parcheggi risultò aggiudicatario del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi del dieci anni.
In data 22 febbraio 2002 le parti stipulavano in forza della quale la concessionaria era tenuta al pagamento di una somma mensile (corrispondente al 20% degli incassi dei parcheggi) nonché di un canone annuo fisso.
A seguito del sisma del 9 aprile 2009, le condizioni cambiavamo, in quanto il rapporto con il concessionario veniva sospeso fino alla sua riattivazione , sia pure limitatamente agli stalli di sosta posti nel parcheggio del vallone di Collemaggio.
Successivamente alla riattivazione del servizio la società aveva, peraltro, sistematicamente omesso il rispetto degli obblighi di pagamento del canone annuale e della percentuale sulle riscossioni dei parcheggi.
Di poi, il Comune , con atto 10 aprile 2019, revocava e disponeva la decadenza della concessione, ingiungendo alla società il pagamento di 277.477,82 di cui 7.267,83 a titolo di canone concessorio dovuto e non pagato per il mese di marzo 2009 e 270.209,99 a titolo di corrispettivi delle soste di spettanza del Comune. Tuttavia, l comunale.
2. In relazione ai fatti riferiti la Procura individuava due diversi profili di danno:
- uno relativo al mancato riversamento delle riscossioni dei parcheggi;
- e Quanto al primo profilo, il requirente avviava autonoma azione risarcitoria nei confronti della società concessionaria e dei suoi amministratori pro-tempore per quanto attiene al primo profilo.
Quanto al secondo profilo, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, riteneva sussistente la responsabilità in capo ai funzionari e dirigenti preposti -
odierni appellati - e responsabilità - nei confronti degli stessi, ritenendo che, in base alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., fossero perduti (per quanto qui interessa) i canoni relativi al periodo dal 2011 al giugno 2014, individuando il danno risarcibile nella somma di 46.187,69 2.1. In particolare, la Procura richiamava la relazione della Guardia di Finanza, NPEF d Aquila del 3 marzo 2020, recante gli esiti delle indagini svolte della società, dalla quale risultavano le vicende intercorse tra la società stessa e il predetto Comune in merito alla riattivazione della predetta convenzione e alla definizione dei conseguenti rapporti patrimoniali.
Risultava, in particolare, che il Comune aveva effettuato una Il debito della società nei confronti del Comune era quantificato in 1.740.076,65 (di cui 1.385.161,49 per Tarsu, Tares, Tari e Tasi; 277.477,82 per quota parte delle tariffe dei parcheggi; 77.437,34 per il canone fisso annuale).
alla riattivazione del rapporto concessorio, su mandato della Giunta comunale
(d.g.c. n. 95 del 4 aprile 2019), con provvedimento del 10 aprile 2019, il dirigente del Settore rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo disponeva la risoluzione del rapporto concessorio e ingiungeva alla società ai sensi del r.d.
n. 639/1910 il pagamento di 277.447,82 (di cui 7.267,83 per canone fisso per il mese di marzo 2009 e 270.179,99 per quota parte delle riscossioni dei parcheggi).
Con successivo atto del 14 giugno 2019, il Comune costituiva in mora la M&P Parcheggi, diffidandola al pagamento della somma di 77.437,34 a titolo di canone fisso per il periodo 2009 2017.
Con atto del 12 febbraio 2020 (constatato che il precedente conteneva somme rettificato in 74.957,22, a cui aggiungere 7.267,83 per il mese di marzo 2009, per un totale di 82.225,05.
Considerate le date degli atti di messa in mora e la prescrizione quinquennale periodo dal 2010 al giugno 2014 fossero perduti, in quanto prescritti tra il 2014 e il 2019.
causato dalla condotta dei dirigenti e dei funzionari preposti agli Uffici con competenza in materia di riscossione di tali canoni concessori, che avevano omesso di chiederne il pagamento.
Tuttavia riteneva il requirente - l canoni relativi al periodo dal 2011 al giugno 2014, prescritti tra il 2016 e il danno risarcibile era individuato, come detto in premessa, nella somma corrispondente ai crediti per i canoni dovuti per tale periodo, pari a 46.187,69.
configurabilità del danno non fosse condizionata alla necessaria eccezione di prescrizione del debitore, ritenendo che la lesione patrimoniale si verificasse con la scadenza del termine quinquennale; contestava la validità della nota prot.
requisiti della costituzione in mora e non riferibile alle partite creditorie in contestazione. Si trattava, in vero, di una nota con la quale la dirigente aveva chiesto alla società i rendiconti della gestione del parcheggio dal 2010.
La responsabilità veniva prospettata sia per i titolari pro tempore delle posizioni
(RL FA e IO AN), sia per i dirigenti per omessa vigilanza
(EN De AU, LU NA, TI MO), con imputazione a titolo di colpa grave e riparto in parti uguali.
Nel corso del giudizio gli appellati riferivano che, a seguito della dichiarazione di fallimento di M&B Mobilità e Parcheggi, il Comune aveva La Sezione , pertanto, con pendente dinanzi al Tribunale fallimentare, con particolare riferimento delegato.
La Procura regionale depositava, dunque, la nota in data 28 giugno 2022, con la quale il curatore fallimentare della società aveva affermato di non aver ma di aver chiesto una parziale compensazione delle somme insinuate con altri crediti vantati dalla società.
Il medesimo curatore aveva, altresì, depositato il verbale del 21 marzo 2022 di esame e di formazione dello stato passivo del Giudice delegato del Tribunale dell
opposizione da parte del Comune, cui seguiva il ricorso in opposizione e la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.
sussistenza del danno come sopra descritto, a carico di tutti i convenuti.
giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo respingeva la , poiché
(fallimento della ex concessionaria e insinuazione al passivo da parte del risultava che il Comune aveva agito per la tutela del credito, che la prescrizione non era stata eccepita dalla curatela e che il credito era stato interamente ammesso al passivo.
Pertanto, la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo della Corte dei conti così disponeva:
- respingeva la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale ,
- liquidava il compenso spettante alla difesa dei convenuti De AU e NA 2.000,00 (duemila/00) ciascuno e il compenso spettante alla 3.000,00
(tremila/00), da maggiorarsi di oneri fiscali e previdenziali secondo legge, con
.
3.Avverso tale pronuncia proponeva appello la Procura regionale per nei termini già formulati in citazione (condanna in parti uguali per 46.187,69, oltre accessori).
Il Procuratore regionale censurava integralmente la sentenza n. 108/2022, articolando una serie di motivi fondati su principi consolidati della giurisprudenza contabile in tema di danno da mancata entrata e di prescrizione dei crediti della pubblica amministrazione.
il curatore fallimentare non avesse eccepito la prescrizione dei crediti fatti crediti alla massa passiva.
Inoltre, l della prescrizione civilistica e dei suoi effetti sulla responsabilità amministrativa, avrebbe così disatteso i principi consolidati e ignorato le puntuali allegazioni svolte dalla Proc ampiamente consolidato nella giurisprudenza di vertice secondo cui, nei casi di danno da mancata entrata, del termine prescrizion giudiziale che la dichiari.
La perdita definitiva della possibilità fisiologica di riscossione, derivante dalla
- secondo il requirente - la Pubblico Ministero contabile.
In tale quadro, la Procura erariale evidenziava come la sentenza impugnata avesse indebitamente attribuito rilevanza ad atti sopravvenuti in particolare, 20 gennaio 2022 che non potevano incidere sulla consumazione del danno, essendosi tali iniziative collocate temporalmente dopo la maturazione della prescrizione dei canoni relativi agli esercizi 2011 giugno 2014.
sulla verifica del fatto dannoso, potendo semmai rilevare unicamente sul distinto piano della eventuale emendabilità del danno già verificatosi.
La Procura contabile contestava, inoltre, che potessero ritenersi inidonei a interrompere la prescrizione gli atti e le interlocuzioni richiamati dalle difese dei convenuti e valorizzati dalla sentenza appellata.
In particolare, la nota del 17 luglio 2015 - predisposta dalla dirigente arch.
EN De AU - non avrebbe contenuto alcuna intimazione di pagamento, limitandosi a richiedere la trasmissione dei rendiconti necessari alla liquidazione del corrispettivo, e sarebbe risultata priva della prova di avvenuta ricezione.
La stessa sarebbe, peraltro, riferita a partite creditorie diverse da quelle oggetto qualificate come ric trattandosi di mere interlocuzioni prive di valore interruttivo.
Ne conseguiva - secondo la Procura appellante - che il primo e unico atto idoneo a interrompere la prescrizione sarebbe stato la diffida del 14 giugno 2019, manifestamente tardiva rispetto alle annualità 2011 2014, i cui crediti risultavano già definitivamente estinti per decorso del quinquennio.
Il medesimo appellante sottolineava, altresì, che la sentenza non aveva considerato gli effetti contabili derivanti dalla prescrizione dei crediti.
In applicazione dei principi di armonizzazione contabile, i crediti prescritti devono essere cancellati o svalutati e incidono negativamente sul risultato di amministrazione, determinando una concreta diminuzione della capacità di Procura concludeva che il danno erariale doveva ritenersi certo e attuale, essendosi consumato al momento della prescrizione dei canoni concessori, e chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente accertamento della responsabilità per colpa grave degli appellati e la loro condanna al pagamento, 46.187,69 oltre accessori.
4. Si costituiva in giudizio - con memoria depositata in data 25.11.2025 -
e De AU EN osservava che la sentenza di primo grado aveva correttamente escluso la prescrizione del credito del Comune, rilevando che:
- il curatore fallimentare non aveva eccepito la prescrizione della pretesa comunale;
- il credito era stato integralmente ammesso al passivo della procedura;
-
(compensazione), non la sussistenza del credito.
In tale quadro, la pretesa creditoria del Comune risulterebbe tuttora attuale ed esigibile, e pertanto nessun danno erariale può dirsi verificato.
II.
per inutile decorso del termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi De AU EN evidenziava, ancora, che la prescrizione non poteva ritenersi maturata, essendo stati posti in essere, negli anni, plurimi atti interruttivi:
- la nota del 17 luglio 2015, con la quale il Comune, per il tramite del medesimo canoni dovuti e fissava un termine di 15 giorni per trasmettere i rendiconti necessari alla quantificazione del corrispettivo;
-la risposta della M\&P del 1° settembre 2015, che dimostra la piena conoscenza della diffida;
- ulteriori atti successivi (2015 2018) volti alla ricostruzione dei rapporti e alla definizione delle somme dovute.
Secondo la difesa, tali atti integravano gli estremi della costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c. e avevano impedito il decorso del termine prescrizionale.
insisteva che la nota del 17 luglio 2015 era atto idoneo ad interrompere la prescrizione, poiché:
a) conteneva una chiara pretesa creditoria ( );
b) richiamava espressamente il rapporto concessorio e le somme dovute;
c) era funzionale a ottenere i dati necessari alla esatta rideterminazione del canone, non essendo un mero sollecito documentale;
III. Il comportamento della M\&P come fatto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
La medesima appellata De AU EN evidenziava, inoltre, che la società aveva più volte riconosciuto il debito nel corso degli anni nelle seguenti circostanze:
a) in relazione alla risposta del 1.9.2015, chiedendo un incontro per definire
;
b) in diversi verbali di riunione;
c) nel verbale del 23.10.2018, ove il legale della società ha riconosciuto i canoni dovuti;
Tali comportamenti costituivano, a suo avviso, riconoscimento idoneo a far decorrere nuovamente il termine prescrizionale, escludendo la perdita del credito.
De AU EN sosteneva che, anche qualora si ritenesse maturata la prescrizione, la M\&P non aveva mai inteso avvalersene, poiché non aveva dato riscontro alla diffida del 14.06.2019, non lo aveva fatto nel rna pretesa) e non lo aveva fatto nella procedura fallimentare.
Al contrario, aveva mantenuto condotte incompatibili con la volontà di eccepire la prescrizione (art. 2937 c.c.), riconoscendo in più occasioni il debito.
rideterminazione delle quote di responsabilità dei convenuti, in caso di riforma La medesima appellata, infine, contestava ogni profilo di colpa grave.
Evidenziava che si era attivata immediatamente, appena venuta a conoscenza della vicenda e aveva inviato il primo atto di diffida del Comune ;
aveva, poi, promosso la ripresa delle trattative, che si erano protratte per anni.
limitato e dopo anni di inerzia altrui.
Evidenziava, ancora, in via subordinata, la necessità di una rideterminazione delle quote di responsabilità, ove si si fosse ritenuto comunque un danno sussistente, poiché il suo apporto causale sarebbe stato minimo rispetto a quello degli altri convenuti.
Pertanto, l EN rigetto integrale dello stesso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
5. Si costituivano, altresì, in giudizio - con memoria depositata il 26.11.2025 -
i sigg. MO TI, FA RL e AN IO, rappresentati e della Procura regionale e la conferma della sentenza di primo grado.
I predetti contestano in via automatica, a prescindere da una sua formale eccezione da parte del debitore M&P Mobilità e Parcheggi e da una specifica statuizione in tal senso del giudice ordinario o fallimentare.
Gli appellati richiamavano, in fatto, la copiosa documentazione già prodotta in primo grado e le attività svolte dal Comune fin dal 2009, evidenziando come il credito per i canoni e per la quota del 20% degli incassi fosse stato dapprima azionato in via stragiudiziale (richieste, solleciti, prescrizione) ; e infine fatto valere nella procedura fallimentare conclusasi con 2017 per di ripristino post-sisma.
Al riguardo, sottolineavano che né il Tribunale ordinario , né il prescrizione del credito, essendosi la curatela limitata ad opporre la mera compensazione.
Richiamavano, inoltre, il verbale di incontro del 5.9.2009, con cui le parti avevano rideterminato in via pattizia il canone collegandolo ai ricavi dei parcheggi e subordinandone la precisa quantificazione alla preventiva comunicazione, da parte della concessionaria, dei rendiconti degli incassi, poi Da tali circostanze gli appellati desumevano che, anche per le annualità 2010 2014, il termine di prescrizione non sarebbe mai decorso, poiché il credito del Comune sarebbe stato e costantemente coltivato attraverso richieste di dati, diffide (tra cui la messa in mora del 14.6.2019 per i canoni 2010 fallimentare.
In tale contesto essi negavano qualsiasi inerzia colpevole o colpa grave, sottolineando di avere agito con diligenza in un periodo segnato
-
danno erariale imputabile alle loro condotte.
Pertanto, gli appellati MO TI, FA RL e AN IO c
conseguente statuizione, anche in esito al rimborso delle spese e competenze
NA
della sentenza n. 108/2022.
NA si soffermava preliminarmente sulle funzioni svolte nel dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del Comune dal 30 novembre 2015 al 30 novembre 2018, subentrando In tale veste aveva competenza di direzione e controllo su più servizi e uffici, autonome, ciascuna affidata a propri responsabili, tra cui il geom. RL FA (responsabile NA sottolineava di non avere avuto una conoscenza immediata e la materia già da anni gestita dal servizio e caratterizzata da un contenzioso risalente.
Rammentava di avere appreso della questione solo a seguito di una nota del 16 novembre 2016, con la quale il geom. FA segnalava la sospensione della gestione dei parcheggi a raso e la mancata corresponsione dei canoni fissi, chiedendo istruzioni operative.
In riscontro, il medesimo NA afferma di avere immediatamente disposto la ricognizione della documentazione contrattuale e contabile, accertando o.
Aggiungeva che, proprio al fine di superare la questione e definire in modo del 23 ottobre 2018 tra il Comune e la M&P, incontro verbalizzato e sottoscritto dalle parti, nel quale il legale della società riconobbe la debenza dei canoni fissi e della quota del 20% sugli incassi, proponendo di compensare tali importi con il controcredito vantato dalla società per i lavori post-sisma.
Tale circostanza - a suo avviso -
prescrizione, poiché la M&P non ha mai negato il debito, né opposto eccezioni formali.
NA precisava, inoltre, che, dopo il suddetto incontro, la questione fu oggetto di ulteriori valutazioni e che, a seguito della dichiarazione di fallimento di M&P, il Comune dell del giudice fallimentare, senza che la curatela sollevasse eccezioni di prescrizione. NA deduceva che nessun danno erariale era ravvisabile, essendo il credito comunale tuttora esistente e azionato nelle sedi competenti, e che in ogni caso nessuna inerzia colpevole poteva essergli imputata, avendo egli agito con tempestività e diligenza, proseguendo le iniziative già intraprese dai suoi predecessori.
Contestava, quindi, recisamente la ricostruzione della Procura, la quale avrebbe ignorato le attività istruttorie e le iniziative di sollecito effettivamente svolte.
Il NA c improcedibile ed infondato per le ragioni esposte e la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, oltre IVA e CPA.
atti, preliminarmente sottolineava di aver depositato attestazione del Comune compensazione operata dal Giudice delegato tra i crediti del Comune e quelli inerenti i canoni concessori.
Nel merito, insisteva sulla sussistenza del danno e ribadiva che i crediti vantati nei confronti del Comune dagli odierni appellati erano prescritti in contrariis rejectis, assumeva che i propri assistiti avevano avanzato una formale richiesta di pagamento degli oneri concessori idonea a l rigetto s), riportandosi agli scritti difensivi, richiamava la La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L è infondato e va respinto e, , la sentenza impugnata merita di essere confermata requirente, si sarebbero prescritti per fatto degli odierni appellati, nelle loro rispettive vesti di dirigenti (De AU, NA, Amoroso) e responsabili/titolati di P.O. (FA, AN) del servizio competente in materia.
Questo Collegio non ignora la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Procura a sostegno delle proprie argomentazioni, secondo cui nel caso di mancata entrata il danno erariale si verifica quando matura la prescrizione del trazione, poiché tale evento comporta la perdita definitiva del diritto e determina la deminutio patrimonii La Corte dei conti ha, infatti, più volte chiarito che, in ipotesi di entrate non riscosse, il nocumento assume i connotati della certezza, attualità e concretezza in virtù del solo compiersi della prescrizione civilistica del credito vantato in essere dal titolare del credito essere irreversibile né occorre una formale declaratoria di prescrizione, essendo sufficiente che il termine prescrizionale sia decorso senza atti interruttivi, poiché in tal caso certa ed attuale (fra le altre, Sez. II Centr. App. . 205/2021; Sez. III Centr. App.
n. 182/2007; Sez. I Centr. App. n. 313/1999).
riconosciuto che gli atti interruttivi validamente posti in essere poiché mantengono In particolare, la richiamata giurisprudenza ha affermato la piena efficacia interruttiva delle costituzioni in mora e degli atti formali di richiesta svolti ex artt. 1219 e 2943 c.c., evidenziandone la legittimità e la compatibilità e ed evitare la maturazione della prescrizione (Sez. I Centr. App. n. 211/2021)
nelle ipotesi di rapporti concessori o di altre obbligazioni patrimoniali verso la pubblica amministrazione, la condotta del debitore che non eccepisce la prescrizione e, anzi, rateizzazione o effettuando pagamenti parziali, integra un vero e proprio riconoscimento del debito, idoneo a interrompere il termine prescrizionale e a mantenere integro il credito, con conseguente insussistenza del danno da 9242/2024; n. 3414/2024, 11338/2023 n.19401/2022).
Tali pronunce confermano, dunque, in modo inequivoco che, laddove il debitore non abbia opposto la prescrizione e abbia anzi posto in essere atti collaborativi non può ritenersi maturata la prescrizione del credito, venendo meno il presupposto oggettivo del danno da mancata entrata.
2. Quanto alla fattispecie in esame, non si può ignorare che la ex concessionaria è stata sottoposta a procedura fallimentare, che è ancora pendente.
Risulta, in particolare, che pendente iudicio il Comune ha presentato istanza tempestiva di insinuazione nel passivo del fallimento della ex concessionaria (Fallimento mobilità e parcheggi s.c.a.r.l.).
Risulta, altresì, che il curatore fallimentare non ha eccepito la prescrizione e, anzi, ha proposto la compensazione di controcrediti vantati dal fallimento a cui il Comune ha fatto opposizione.
Infine, con nota 16 dicembre n.2025 del medesimo depositata dalla Procura Generale in udienza, si rappresenta che:
a) è tuttora pendente dinanzi la Suprema Corte di cassazione il ricorso ex art.99, L.F. proposto dal Comune avverso il decreto del giudice delegato;
b) il giudizio verte intorno alla parziale compensazione operata dal giudice delegato tra i crediti azionati dal Comune , tra i quali si annoverano anche quelli inerenti i canoni concessori annuali e le quote delle riscossioni incombenti sulla fallita MP s.c.a.r.l.;
c) non sono state eseguite ripartizioni provvisorie delle somme realizzate dalla curatela, né a favore del Comune, né dei creditori ammessi in privilegio.
2.1. Da ciò emerge che i crediti vantati dal Comune sono in fase di recupero, sebbene non sia certo in quale misura, data la pendenza del giudizio innanzi alla Corte Suprema di c compensazione proposta dal Comune.
Ne deriva che la fattispecie di danno contestata nella domanda risarcitoria -
danno da mancata riscossione di canoni lasciati prescrivere non si è realizzata Nel caso descritto, la responsabilità dei dirigenti e funzionari comunali per aver lasciato prescrivere i canoni concessori si configura solo se la perdita patrimoniale per il Comune si è già concretizzata.
Mutatis mutandis, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di azione risarcitoria nei confronti degli amministratori di società, ha osservato che il danno non è attuale finché il credito non è definitivamente perso (Cass.
Civ., Sez. I, 28 luglio 2023, n. 23052; Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n.
24715; art. 2394 c.c.; art. 2949 c.c.).
Il danno si considera attuale solo quando sia certo che il credito non potrà più essere recuperato, ad esempio per esclusione dal passivo o per mancata soddisfazione dopo la chiusura della procedura concorsuale.
Fino a quel momento, il danno resta potenziale e non è azionabile una responsabilità risarcitoria (Cass. Civ., Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 830; art. 2935 c.c.).
Sulla base di tali principi si può affermare che il decorso della semplice prescrizione del credito non basta, se il Comune ha ancora la possibilità di recuperare il credito insinuandosi nel passivo fallimentare del concessionario
Pertanto, nel caso di specie la fattispecie di danno da mancata entrata risulta essere accolto; inoltre, considerato quanto sopra, restano assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni proposte dalle parti.
sentenza n. 108/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per In ragione di ciò, quanto alle spese legali, restano confermate quelle liquidate in prime cure in favore delle parti appellate e, quanto a quelle relative al presente grado, deve disporsi in loro favore la liquidazione, con onere a carico degli appellati, ossia Comune In applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della giustizia di: 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per la difesa De AU; 2.500,00
(duemilacinquecento ; 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per la difesa dei dott. MO, FA e AN, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, come in motivazione,
RIGETTA
G 60376 del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo.
CONFERMA
la sentenza n.108/22 della Sezione territoriale della Corte dei conti per l DE AU EN, DI LU, OR TI, AG RL, UC IO.
dei dott. MO, FA e AN oltre oneri di legge. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 17 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori Dr. Tammaro Maiello f.to digitalmente f.to digitalmente Il Dirigente f.to digitalmente