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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490421 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'Avviso di accertamento per omessa dichiarazione, numero documento
112401490421, Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2022, per € 3.448,00 notificato in data 11 novembre 2024.
Deduceva in via preliminare il decorso del termine di prescrizione per l'annualità 2018. Lamentava l'illegittimo addebito del tributo per di 5 (cinque) occupanti, quando invece gli stessi erano 3 (tre), ovvero la Signora Ricorrente_1 e le figlie, Nominativo_1 e Nominativo 2 come documentato dagli atti di separazione e divorzio ed avendo l'ex marito della ricorrente sottoscritto il contratto solo nella sua qualità di garante e senza aver mai occupato la relativa unità immobiliare risiedendo in altro luogo.
Chiedeva infine la riduzione della sanzione ad un terzo.
Concludeva chiedendo l'accertamento della prescrizione per il 2018 e la riduzione nel resto in funzione degli occupanti effettivi con riduzione delle sanzioni.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla decadenza per il tributo richiesto per il 2018 va evidenziato che la dichiarazione TaRi, ai sensi dall'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o della detenzione, dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
In caso di omissione tale obbligo vale ogni anno.
Pertanto, per il 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 dispone poi che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. “.
Il termine quinquennale di prescrizione, in caso di omessa dichiarazione, partiva quini per il 2018 dal
30/06/2019 ed il 31 dicembre del quinto anno successivo spirava il 31/12/2024.
Pertanto la notifica intervenuta nel novembre 2024 è tempestiva.
La censura va quindi respinta.
Quanto alla riduzione del numero degli occupanti da 5 a 3 va evidenziato come il numero degli occupanti non venga in alcun modo documentato dalla ricorrente, e ciò atteso che gli atti prodotti non sono idonei ad attestare il numero di persone presenti nell'immobile, che la ricorrente da atto di condurre e di non aver dichiarato ai fini TaRi.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa l'integrale soccombenza della ricorrente, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Roma, che liquida in Euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490421 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'Avviso di accertamento per omessa dichiarazione, numero documento
112401490421, Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2022, per € 3.448,00 notificato in data 11 novembre 2024.
Deduceva in via preliminare il decorso del termine di prescrizione per l'annualità 2018. Lamentava l'illegittimo addebito del tributo per di 5 (cinque) occupanti, quando invece gli stessi erano 3 (tre), ovvero la Signora Ricorrente_1 e le figlie, Nominativo_1 e Nominativo 2 come documentato dagli atti di separazione e divorzio ed avendo l'ex marito della ricorrente sottoscritto il contratto solo nella sua qualità di garante e senza aver mai occupato la relativa unità immobiliare risiedendo in altro luogo.
Chiedeva infine la riduzione della sanzione ad un terzo.
Concludeva chiedendo l'accertamento della prescrizione per il 2018 e la riduzione nel resto in funzione degli occupanti effettivi con riduzione delle sanzioni.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla decadenza per il tributo richiesto per il 2018 va evidenziato che la dichiarazione TaRi, ai sensi dall'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o della detenzione, dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
In caso di omissione tale obbligo vale ogni anno.
Pertanto, per il 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 dispone poi che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. “.
Il termine quinquennale di prescrizione, in caso di omessa dichiarazione, partiva quini per il 2018 dal
30/06/2019 ed il 31 dicembre del quinto anno successivo spirava il 31/12/2024.
Pertanto la notifica intervenuta nel novembre 2024 è tempestiva.
La censura va quindi respinta.
Quanto alla riduzione del numero degli occupanti da 5 a 3 va evidenziato come il numero degli occupanti non venga in alcun modo documentato dalla ricorrente, e ciò atteso che gli atti prodotti non sono idonei ad attestare il numero di persone presenti nell'immobile, che la ricorrente da atto di condurre e di non aver dichiarato ai fini TaRi.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa l'integrale soccombenza della ricorrente, queste vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Roma, che liquida in Euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino