Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 27/03/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.55/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice RA DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30561 del registro di segreteria, proposto da S. M., nato a [...] il MI, (C.F. MI) elettivamente domiciliato alla pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it dell'Avv. Isabella Rago (C.F.RGASLL7IM46GS35I) con studio in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, che lo rappresenta e difende unitamente con l'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona (Abogado iscritto al. N. 1140 dell'Illustre Colegio des Abogados di Lorca —Spagna) in virtù di delega in calce al ricorso,
CONTRO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, Guardia di Finanza, Ufficio contenzioso trattamento economico, via Rodolfo Lanciani 11, Roma, pec rm0450000@pec.gdf.it;
FATTO
Il ricorrente, in data 19 settembre 2023, proponeva ricorso chiedendo di accertare che la patologia " MI diffusa con riduzione degli spazi interapofisari … MI… con … MI …" fosse dipendente da causa di servizio e, conseguentemente, ascriverla a categoria tabellare che comportasse il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata ordinaria.
Il Ministero, con atto del 26 settembre 2023, si costituiva in giudizio avvalendosi della difesa del dirigente ai sensi dell’art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c..
Con successiva memoria del 12 dicembre 2023, il convenuto aveva, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, nonché nel merito aveva contestato la fondatezza del ricorso.
All’udienza del 17 gennaio 202, veniva disposto rinvio per acquisire dall’Amministrazione una relazione sul servizio svolto.
In adempimento di detta disposizione, l’Amministrazione con nota del 4 marzo 2024 aveva depositato i seguenti documenti afferenti ai servizi svolti dal Luogotenente C.S. S. M.: relazione datata 21 febbraio MI del Comando Regionale Lombardia, attestazione datata 20 febbraio MI del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di MI e relazione datata 7 febbraio 2024 del Gruppo di MI.
Con memoria del 10 maggio 2024, il ricorrente rinnovava la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Con l’ordinanza n. MI del MI, assunta successivamente all’udienza del 15 maggio 2024, questo Giudice, aveva chiesto un parere medico-legale all’Ufficio Medico Legale, istituito presso il Ministero della Salute, formulando i seguenti quesiti: «1. Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di richiedere, se si possa affermare che la patologia “MI diffusa con riduzione degli spazi interapofisari … MI… con … MI…”, sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto; 2. Specificare, la classificazione tabellare delle riscontrate menomazioni pertinenti alla pensione privilegiata ordinaria, di cui alle tabelle allegate al d.p.r. n. MI, e succ. mod. e int.».
Alla successiva udienza del 27 novembre 2024, vista la comunicazione dell’UML nominato (prot. n. I2cb/2024/121203) in cui si rappresentava che «in correlazione alla campagna nazionale di vaccinazione anti-COVID19 si è registrato un incremento di richieste amministrative e giudiziarie di indennizzo e risarcimento per danno da vaccino obbligatorio, in capo esclusivamente alle competenze dell’UML, che rappresenta un ulteriore incremento lavorativo dell’ufficio, oltre alle attività di CTP per il Ministero della Salute, stante la necessità di difesa in giudizio per evitare l’eventuale soccombenza dell’Amministrazione. Pertanto, tenuto conto delle motivazioni esposte, si comunica che il parere medico-legale richiesto potrà essere redatto presumibilmente entro il terzo trimestre 2025», questo Giudice, «stante le difficoltà rappresentate dall’UML presso il Ministero della Salute per l’espletamento dell’incarico», questo Giudice, con l’ordinanza n. MI del MI, riteneva opportuno avvalersi del Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti in Roma (C.M.L.), in sostituzione della U.M.L., al quale venivano formulati i medesimi quesiti.
In data 2 dicembre 2025, la C.M.L. incaricata depositava nota (Prot. n. 7860) contenente il “Parere medico legale preliminare”.
In data 18 dicembre 2025, la medesima C.M.L., a fronte delle contestazioni mosse dal CTP del ricorrente, depositava il Parere medico legale definitivo.
Con memoria del 13 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente contestava il parere medico legale e chiedeva di «disporre un supplemento istruttorio volto ad approfondire, alla luce dei rilievi svolti, la possibile dipendenza delle infermità da causa di servizio considerando anche l’intera attività di servizio svolta dal dipendente, così come documentata in atti ed anche alla luce della circolare allegata».
Nell’odierna udienza del 24 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente, riportandosi alla propria CTP, ha insistito in un di supplemento C.T.U. al fine di verificare una eventuale connessione tra la patologia e il servizio prestato.
Il rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze ha confermato quanto depositato in atti ai fini del rigetto del ricorso e di condanna alle spese del ricorrente.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, al termine della camera di consiglio ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, questo Giudice osserva che, nella fattispecie sussiste la giurisdizione della Corte dei conti alla quale è devoluta «non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato» (ex multis: Cass. SS.UU. sent. n. 1306/2017, n. 4245/2014, n. 5467/2009).
2. Nel merito, la domanda di riconoscimento della “causa di servizio” finalizzata al riconoscimento del trattamento di pensione diretta di privilegio, in astratto, spetta quando il dipendente pubblico sia divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato. In altre parole, il diritto alla pensione di privilegio sorge, quando ricorre un duplice presupposto: in primis, che il ricorrente abbia contratto malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio o malattie professionali (sotto il profilo eziologico è anche sufficiente che il servizio prestato sia una concausa della patologia purché detta efficienza causale sia necessaria e preponderante) e, in secundis, che l’evento patologico abbia reso il ricorrente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro (d.P.R. 1092/73 e Legge n. 9/1980).
Da un punto di vista procedimentale, la domanda proposta dal ricorrente deve essere ricondotta alla disciplina dettata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’INPDAP ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici”. Detta normativa opera un distinguo tra le competenze relative al procedimento di accertamento clinico della patologia e quelle relative all’accertamento del nesso di causalità tra il servizio prestato e la patologia accertata.
Solo nell’ipotesi di esito positivo di queste due fasi interviene l’ente previdenziale con decreto di liquidazione concessivo dell’emolumento. Se le lesioni o infermità riconducibili ad una “causa di servizio” sono ascrivibili a una delle categorie della tabella A (di cui al d.P.R. 915/1978 e s.m.i.), il ricorrente ha diritto alla pensione se esse non sono soggette a miglioramento (art. 67 d.p.r. 1092/1973) oppure ad un assegno rinnovabile se le medesime sono soggette a miglioramento (art. 68 d.p.r. 1092/1973). Diversamente, se le infermità o lesioni causate dal servizio sono ascrivibili alla tabella B (di cui al d.P.R. 915/1978 e s.m.i.), il ricorrente ha solo diritto a un’indennità una tantum.
Dunque, per procedere in concreto alla valutazione della spettanza o meno della pensione privilegiata invocata dal ricorrente nei confronti dell’INPS, deve essere accertata in concreto la sussistenza di una duplice valutazione di natura tecnico –discrezionale da parte di due distinti organi tecnici: una prima valutazione compiuta da un collegio medico (CMO) e una seconda valutazione compiuta dal comitato di verifica delle cause di servizio (CVCS) sulla sussistenza della c.d. “causa di servizio”.
Fatta questa premessa di carattere generale, la specifica domanda di accertamento che la patologia " MI diffusa con riduzione degli spazi interapofisari … MI… con … MI …" sia dipendente da causa di servizio con conseguenziale ascrizione alla categoria tabellare che costituisce il presupposto per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, presuppone una ricostruzione delle principali circostanze fattuali che hanno caratterizzato il rapporto di servizio tra l’Amministrazione di appartenenza (in particolare, il Corpo della Guardia di Finanza) e l’odierno ricorrente.
Con istanze del 23 giugno 2004 e del 20 luglio 2004, il Luogotenente C.S. S. M. ha chiesto di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " MI diffusa con riduzione degli spazi interapofisari … MI… con …MI …", nonché per la contestuale liquidazione dell'equo indennizzo.
A) L’accertamento della patologia.
La prima fase, più nello specifico, attiene all’accertamento della patologia addotta dal ricorrente demandata nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, alle Commissioni mediche ospedaliere, individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente (Decreto del Ministero dell’economia e Finanze del 12 febbraio 2004). Gli accertamenti sanitari oltre ad essere prodromici al successivo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, sono altresì finalizzati a verificare l’ascrivibilità della patologia alla tabella per il riconoscimento, con giudizio ugualmente vincolante per l’Amministrazione.
La Commissione Medica Ospedaliera 1^ Sezione di MI, con verbale modello ML/AB n. 450, in data MI, ha giudicato l'interessato affetto dalla patologia "segni di MI diffusa con riduzione dello spazio MI ", ritenendola ascrivibile alla 8° categoria della Tabella A ai fini dell'equo indennizzo.
Questa Corte in merito a detto accertamento, non essendoci specifiche contestazioni sul punto, si rimette alla valutazione tecnica compiuta dalla competente Commissione Medico Ospedaliera (CMO).
Il parere medico legale definitivo reso dalla CML ed acquisito nel corso del presente giudizio (nota Prot. n. 7860 del 18 dicembre 2025), in proposito, relaziona come segue: «Non si è ritenuto necessario ai fini della presenta valutazione convocare il Sig. S. a visita diretta, né di disporre la stessa per delega, trattandosi di ordinanza vertente in primis circa la sussistenza di un eventuale nesso causale tra i documentati fatti di servizio e le denunciate lesioni\infermità già all’epoca obiettivate clinicamente e strumentalmente a carico dell’interessato, da potersi quindi espletare sulla base dei relativi atti (ampiamente bastevoli per la confezione del presente parere)».
Ne consegue che è irrilevante l’eccezione formulata dalla difesa laddove osserva che «il ricorrente non è mai stato oggetto di visita in sede di CTU e pertanto questo dato non è mai stato oggetto di accertamento». Questo Giudice si limita ad osservare che la sussistenza della patologia non è in contestazione, bensì è in contestazione che la stessa sia “eziologicamente” riferibile al servizio prestato dal medesimo ricorrente.
In questo senso del tutto ultroneo sarebbe un supplemento di CTU medico-legale in quanto la CML dà per accertata «la patologia patita: " MI diffusa con riduzione degli spazi interapofisari MI e MI con … MI …"» (“Diagnosi formulata sulla base degli atti, con specifico riferimento all’epoca della valutazione della CMO avvenuta nell’aprile del 2006”).
B) L’accertamento che la patologia sia eziologicamente riconducibile ad una “causa di servizio”.
La seconda fase dell’accertamento, invece, investe l’accertamento del nesso di causalità tra le patologie riscontrate dalla Commissione Medica e l’attività di servizio prestata. Con riferimento a questa seconda fase, questa Corte deve tenere conto del parere del comitato di verifica delle cause di servizio (CVCS) operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia l’unico organo deputato all’esame della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dall’interessato che in quanto tale si pronuncia in via amministrativa con una valutazione tecnica sul nesso di causalità (c.d. “causa di servizio).
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n. 50017/2006, in data 25 settembre 2007, ha giudicato l'infermità «segni di MI diffusa con riduzione dello spazio MI » non dipendente da fatti di servizio «trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall'anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All'insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato, nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere il ruolo di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti».
L'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Comando Generale, con la determinazione dirigenziale n. MI del MI, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l'infermità di " MI diffusa con riduzione dello spazio MI " e, pertanto, non ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorrente (sia in sede di memoria di costituzione sia in sede di CTP) ha contestato nel merito la valutazione compiuta dal Comitato di Verifica delle cause di servizio e, in questa fase processuale, confermata dal parere medico legale della CML. In buona sostanza, il ricorrente sostiene che la ripetuta attività operativa diurna e notturna, esplicata nei numerosi anni di servizio, era “caratterizzata da pattugliamenti, intercettazioni, sequestri, perquisizioni in qualsiasi condizione meteoclimatica”. Sulla scorta di detto assunto, la difesa del ricorrente ritiene che il servizio possa essere considerato, quantomeno come “concausa”, eziologicamente connesso alla patologia accertata.
La difesa dell’Amministrazione contesta detta affermazione e il CTP di parte sostiene che «dallo studio dei rapporti informativi e delle relazioni di servizio non appaiano in alcun modo compiti lavorativi straordinari ed eccedenti il servizio di Istituto tali da validare il nesso causale finanche concausalmente avendo lo stesso esercitato lavoro amministrativo di controllo spesso di ufficio in qualità di Comandante».
In ragione delle contrapposte ragioni esposte negli atti di causa, questo Giudice, prima di affidare l’incarico peritale alla CML, ha disposto l’acquisizione, da parte della Amministrazione di appartenenza, di una relazione sul servizio svolto dal ricorrente. In adempimento di detta disposizione, sono stati acquisiti i seguenti documenti afferenti ai servizi svolti dal Luogotenente C.S. S. M.: relazione -datata MI - del Comando Regionale Lombardia, attestazione -datata MI - del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di MI e relazione -datata MI - del Gruppo di MI. Documentazione esaminata anche dalla CML.
La CML, nel parere medico legale reso, formula il suo giudizio diagnostico confermando la valutazione compiuta dalla CMO di MI.
Questo Giudice ritiene che la valutazione tecnica medico-legale compiuta in questa fase processuale sia esente da vizi logici. In particolare, la valutazione tecnica compiuta dalla CML è esente da vizi logici laddove afferma (pagg. 6 e ss.) che «nel caso in esame si sta valutando l’origine lavorativa di una spondilosi, patologia artrosica a carico del rachide che, secondo ormai decennale e consolidata letteratura scientifica, etiopatogeneticamente riconosce l’invecchiamento, fattori eredocostituzionali e l’ MI delle … MI… quali meccanismi orizzontali e diluiti nel tempo in grado di provocare l’infermità.
Viste tali premesse, è quantomeno palese che un ruolo causale assoluto del servizio prestato nell’insorgenza dell’artrosi è genericamente da escludersi (salvo casi di franca artrosi precoce post-traumatica), mentre volendo valutare una possibile correlazione concausale tra il servizio e tale affezione degenerativa, gli unici agenti lesivi che avrebbero le proprietà di “concausa efficiente e determinante” andrebbero ricercati in eventi traumatici o almeno micro-traumatici ripetuti (come anche giustamente affermato dal CVCS all’epoca della valutazione sopra citata), associati quindi a particolari lavorazioni che implichino il sussistere non meramente occasionale di un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide (e.g. mantenimento di posture incongrue obbligate o movimentazione manuale dei carichi).
Quanto sopra non trova, nella documentazione disponibile agli atti, alcun riscontro in relazione al caso concreto in cui invece si enfatizza il ruolo di fattori climatici ed ambientali che non sono però dotati dell’efficienza lesiva tale da renderli concause efficienti e determinanti nell’insorgenza della spondilosi oggetto della presente valutazione».
La valutazione compiuta dalla CML, oltre ad essere ben argomentata e logica da un punto di vista medico legale, deve essere confermata anche alla luce delle regole processuali che governano questo giudizio: il ricorrente non ha fornito elementi probatori per disattendere la valutazione tecnica in discorso.
In primo luogo, questo Giudice osserva che, come già affermato da questa Sezione, «la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio, quindi, anche se l’infermità lamentata è insorta nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 90 del 14 luglio 2020).
In secondo luogo, il ricorrente non può contestare la valutazione medico legale limitandosi ad affermare genericamente di essere stato impiegato in servizi diurni e notturni, anche in condizioni climatico-ambientali sfavorevoli. Detta affermazione, oltre che generica in quanto facente riferimento alle mansioni tipiche dell’attività lavorativa per la quale era stato assunto, non appare nemmeno fondata in quanto lo stesso ricorrente afferma di aver svolto attività d’ufficio (ossia, mansioni amministrative di controllo) che non possono, nemmeno in astratto, giustificare il “mantenimento di posture incongrue obbligate o movimentazione manuale dei carichi”.
In altri termini, il ricorrente non ha provato di aver superato quali-quantitativamente le normali mansioni connesse al servizio prestato e, quindi, non ha provato fatti attinenti allo svolgimento del rapporto di servizio che possano essere ritenuti idonei a condurre al convincimento che la patologia accertata dalla C.M.O. possa essere qualificata, anche solo a titolo di concausa, come una infermità dipendente da causa di servizi In terzo luogo, con riferimento all’assolvimento dell’onere della prova, va posto in evidenza che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, gli asseriti disagi subiti durante il rapporto di servizio e gli encomi ricevuti per il lodevole svolgimento del servizio medesimo, ancor prima di non soddisfare il riparto di detto onere che grava sul ricorrente medesimo, non costituiscono nemmeno una idonea allegazione fattuale apprezzabile ai fini dell’accertamento della sussistenza della “causa di servizio” in quanto non sono qualificabili come fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso delle infermità indicata in ricorso.
In altri termini, il ricorrente non solo non ha provato la sussistenza del nesso causa tra le mansioni svolte e la patologia accertata, ma non ha nemmeno allegato quali sarebbero state le specifiche ed eccezionali mansioni svolte che gli avrebbero causato la patologia inabilitante.
In conclusione, nel merito, questa Corte afferma che il ricorrente non ha allegato fatti circostanziati tali da poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti l’infermità; conseguentemente, come affermato dalla CTU, l’evento patologico non è imputabile all’attività lavorativa che aveva svolto nel corso del rapporto di servizio.
La Giurisprudenza contabile, in questo senso, ha affermato che in ricorso devono essere indicate «situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche, che possano aver influito — anche solo in forma concausale — sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere, nel tipo di prestazioni di lavoro rese, elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi» (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 154 del 12 febbraio 2020).
Dunque, il ricorso per l’accertamento del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata deve essere rigettato in quanto le infermità accertate dal C.M.O. non sono dipendenti da causa di servizio.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.
Nel caso di specie, la Guardia di Finanza si è costituita in giudizio in persona del dirigente ai sensi dell’art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., chiedendo la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Ne consegue che la liquidazione delle spese, in applicazione della regola della soccombenza, deve avvenire alla stregua dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, che stabilisce che la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, è disposta in misura pari al compenso spettante agli avvocati, ridotto del venti per cento. Detta norma, tra l’altro, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Ente previdenziale o l’Amministrazione statale si avvalgano della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, «in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti» (Cass., sent. 9 aprile 2019, n. 9878).
Spese liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.100,00 per diritti ed onorari.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice monocratico RA De II
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 27/03/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente