Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1698
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per errata identificazione del soggetto debitore

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia stato emesso sulla base delle risultanze catastali in possesso dell'ente locale, in assenza di voltura catastale o comunicazione di variazione della proprietà da parte della ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché l'avviso di accertamento non necessita di notifica di precedente atto impositivo.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del termine di riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché l'atto impugnato è stato notificato entro il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Incerta determinazione delle somme intimate e mancata indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché nell'atto sono indicati tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione della pretesa creditoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1698
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1698
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo