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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1698/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento n. 3613/24 del 18/10/2024, PROT. 35004 , per un importo pari ad
€ 739,00, di cui € 509,00 per tributo, € 69,45 per interessi, € 152,50 per sanzioni ed € 7,83 per costo notifica atti;
relativo ad IMU anno di rif. 2019, notificato in data 11/12/2024, limitatamente agli immobili indicati al foglio 62 del Catasto del Comune di Paternò.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
-errata identificazione del soggetto debitore;
ruolo mai costituito;
mancata allegazione dell'atto propromico e difetto di motivazione, ciò in quanto l'accertamento sarebbe stato eseguito su dei terreni che all'epoca dei fatti, non sarebbero più stati di proprietà della ricorrente, precisando, in particolare, che la cessione volontaria sarebbe l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, alternativo al decreto di esproprio, mediante il quale viene trasferita la proprietà del bene espropriato all'ente espropriante e che la ricorrente avrebbe provveduto con rogito notarile del 15/11/2009 a cedere le unità immobiliari indicate nell'avviso di accertamento impugnato, nello specifico quelle appartenenti al Foglio 62 del catasto del
Comune di Paternò, ad altro soggetto autorizzato dal Comune di Paternò, versando agli atti di causa relativa documentazione;
-intervenuta prescrizione quinquennale del termine di riscossione previsto;
-incerta determinazione delle somme intimate e mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Pertanto la ricorrente concludeva per la declaratoria di nullità dell'impugnato avviso di accertamento e per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1
Con atto di costituzione in giudizio del 29.1.2026 il Comune di Paternò controdeduceva ai motivi del ricorso contestandone tutte le censure e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'asserita non debenza del tributo in quanto non sarebbe più proprietaria dei terreni oggetto di impugnazione già dall'anno 2009, in virtù di una asserita cessione volontaria in luogo di esproprio per pubblica utilità, posto che, al contrario l'atto impugnato è stato emesso sulla base delle risultanze catastali in possesso dell'ente locale, come emerge dalla visura di ispezione ipotecaria dei singoli immobili oggetto di accertamento versata in atti dall'ente impositore, ragion per cui la ricorrente risulta essere ancora intestataria catastale dei beni indicati nell'atto impugnato e nessuna voltura catastale risulta essere stata tempestivamente presentata o comunque resa conoscibile dal Comune.
Pertanto la documentazione allegata dalla ricorrente non può ritenersi idonea a provare il perfezionamento e la piena opponibilità del trasferimento della proprietà nei confronti dell'ente impositore, né tantomeno la sua rilevanza fiscale per l'anno d'imposta contestato. In altri termini, gravando sul contribuente l'onere di comunicare tempestivamente la variazione soggettiva ai fini tributari, la ricorrente non ha provato, a sostegno dell'eccepita cessione volontaria in luogo di esproprio, l'aggiornamento catastale necessario ai fini impositivi e non ha neppure comunicato al Comune impositore l'eventuale avvenuta variazione della proprietà e del possesso dell'immobile.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che la ricorrente ha impugnato proprio l'avviso di accertamento che non necessita di alcuna notifica di precedente atto impositivo.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione quinquennale del credito richiesto a titolo di IMU anno d'imposta 2019, posto che l'atto impugnato è stato regolarmente notificato in data 11.12.2024, come peraltro dichiarato dalla stessa ricorrente, ovvero entro il previsto termine quinquennale.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, posto che nell'atto impugnato sono indicati con precisione tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, quali il soggetto creditore, il soggetto debitore, la tipologia dell'entrata, l'annualità, nonché la puntuale indicazione degli ulteriori interessi, dell'aggio e delle maggiorazioni di legge, ove applicabili in sede di emissione.
Pertanto il ricorso è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Paternò che liquida in complessivi € 150,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento n. 3613/24 del 18/10/2024, PROT. 35004 , per un importo pari ad
€ 739,00, di cui € 509,00 per tributo, € 69,45 per interessi, € 152,50 per sanzioni ed € 7,83 per costo notifica atti;
relativo ad IMU anno di rif. 2019, notificato in data 11/12/2024, limitatamente agli immobili indicati al foglio 62 del Catasto del Comune di Paternò.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
-errata identificazione del soggetto debitore;
ruolo mai costituito;
mancata allegazione dell'atto propromico e difetto di motivazione, ciò in quanto l'accertamento sarebbe stato eseguito su dei terreni che all'epoca dei fatti, non sarebbero più stati di proprietà della ricorrente, precisando, in particolare, che la cessione volontaria sarebbe l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, alternativo al decreto di esproprio, mediante il quale viene trasferita la proprietà del bene espropriato all'ente espropriante e che la ricorrente avrebbe provveduto con rogito notarile del 15/11/2009 a cedere le unità immobiliari indicate nell'avviso di accertamento impugnato, nello specifico quelle appartenenti al Foglio 62 del catasto del
Comune di Paternò, ad altro soggetto autorizzato dal Comune di Paternò, versando agli atti di causa relativa documentazione;
-intervenuta prescrizione quinquennale del termine di riscossione previsto;
-incerta determinazione delle somme intimate e mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Pertanto la ricorrente concludeva per la declaratoria di nullità dell'impugnato avviso di accertamento e per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore Avv. Difensore_1
Con atto di costituzione in giudizio del 29.1.2026 il Comune di Paternò controdeduceva ai motivi del ricorso contestandone tutte le censure e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'asserita non debenza del tributo in quanto non sarebbe più proprietaria dei terreni oggetto di impugnazione già dall'anno 2009, in virtù di una asserita cessione volontaria in luogo di esproprio per pubblica utilità, posto che, al contrario l'atto impugnato è stato emesso sulla base delle risultanze catastali in possesso dell'ente locale, come emerge dalla visura di ispezione ipotecaria dei singoli immobili oggetto di accertamento versata in atti dall'ente impositore, ragion per cui la ricorrente risulta essere ancora intestataria catastale dei beni indicati nell'atto impugnato e nessuna voltura catastale risulta essere stata tempestivamente presentata o comunque resa conoscibile dal Comune.
Pertanto la documentazione allegata dalla ricorrente non può ritenersi idonea a provare il perfezionamento e la piena opponibilità del trasferimento della proprietà nei confronti dell'ente impositore, né tantomeno la sua rilevanza fiscale per l'anno d'imposta contestato. In altri termini, gravando sul contribuente l'onere di comunicare tempestivamente la variazione soggettiva ai fini tributari, la ricorrente non ha provato, a sostegno dell'eccepita cessione volontaria in luogo di esproprio, l'aggiornamento catastale necessario ai fini impositivi e non ha neppure comunicato al Comune impositore l'eventuale avvenuta variazione della proprietà e del possesso dell'immobile.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che la ricorrente ha impugnato proprio l'avviso di accertamento che non necessita di alcuna notifica di precedente atto impositivo.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione quinquennale del credito richiesto a titolo di IMU anno d'imposta 2019, posto che l'atto impugnato è stato regolarmente notificato in data 11.12.2024, come peraltro dichiarato dalla stessa ricorrente, ovvero entro il previsto termine quinquennale.
Infondata è la censura di parte ricorrente relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, posto che nell'atto impugnato sono indicati con precisione tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, quali il soggetto creditore, il soggetto debitore, la tipologia dell'entrata, l'annualità, nonché la puntuale indicazione degli ulteriori interessi, dell'aggio e delle maggiorazioni di legge, ove applicabili in sede di emissione.
Pertanto il ricorso è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato avviso di accertamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Paternò che liquida in complessivi € 150,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)