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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3230, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Angela Laterza), Parte_1
e
(Avv. Armando Ciecatiello), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009).
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.03.2024 premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con iniziata Controparte_1 nel 2017 e terminata nel 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 27.8.2021 nei Paesi Bassi il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- nei Paesi Bassi e in ragione della disciplina vigente al momento del riconoscimento del figlio da parte del padre (in data antecedente l'1.1.2023), ella aveva la responsabilità genitoriale esclusiva sul minore;
- nel luglio 2024, in occasione di un soggiorno in Puglia, le parti decidevano di trasferirsi in Italia al fine di garantire al figlio un migliore stile di vita, attesa la difficoltà di coltivare in Olanda rapporti amicali e parentali;
- in data 17.7.2024 i genitori iscrivevano il figlio alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024-2025;
1 - in data 22.8.2024 sottoscriveva un contratto di locazione della durata di tre anni in relazione ad un immobile sito in Bari, con canone di €580,00 mensili;
- in data 13.9.2024 le parti si trasferivano definitivamente a Bari;
- in data 29.10.2024 era inoltrata al Comune di Bari richiesta di cambio di residenza per essa istante e per il piccolo alla quale era allegata dichiarazione Per_1 sottoscritta dal resistente che riconosceva di essere a conoscenza di tale trasferimento del minore;
- il manteneva la propria residenza nei Paesi Bassi;
CP_1
- il 22.11.2024 il faceva rientro nei Paesi Bassi per motivi lavorativi e il CP_1 successivo 24.11.2024, con un messaggio, comunicava l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale;
- ella aveva cessato la propria attività nei Paesi Bassi, lavorando attualmente in Italia e svolgendo la professione di regista, montatrice e scenografa;
- il resistente, dalla cessazione della relazione, aveva incontrato il figlio una volta al mese, anche grazie alla sua collaborazione, avendo accompagnato il minore in Olanda per alcuni giorni nel mese di febbraio;
- dalla cessazione della relazione sentimentale, il non aveva contribuito al CP_1 mantenimento ordinario del minore;
- il resistente era operaio specializzato con reddito annuo di €70.000,00; tutto quanto premesso, chiedeva di affidare in via esclusiva il minore alla madre, con collocamento presso di sé, di regolamentare il diritto di visita e di mantenimento;
in subordine, chiedeva di prevedere l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, confermando il collocamento presso di sé del minore. Con decreto del 21.03.2024, veniva fissata l'udienza del 24.9.2025 per la comparizione personale delle parti, con assegnazione di termini per la notifica del ricorso e del suddetto decreto al resistente e per la costituzione di quest'ultimo. Con comparsa del 25.7.2025 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 ogni avverso assunto e fornendo una differente ricostruzione degli eventi che avevano portato alla rottura della relazione delle parti. In particolare, il resistente assumeva che:
- le parti avevano concordato solo un trasferimento momentaneo in Italia, al fine di recuperare la serenità familiare a seguito di un duro periodo vissuto nei Paesi Bassi, conseguente al lungo ricovero del piccolo al momento della Per_1 nascita e delle difficoltà lavorative e di salute che lo avevano colpito;
- sin dalla nascita del minore, anche in ragione delle esigenze di lavoro della ricorrente, egli si era occupato in via pressoché esclusiva del minore, facendo altresì fonte alle esigenze economiche della famiglia;
- egli non aveva rinunciato all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, avendo appreso della non sufficienza a tali fini del riconoscimento secondo la disciplina dei Paesi Bassi solo a seguito della rottura della relazione sentimentale con la ricorrente;
- aveva provveduto ad inoltrare richiesta per il riconoscimento nei Paesi Bassi della responsabilità genitoriale sul piccolo Per_1
- nei Paesi Bassi, la famiglia era supportata da una fitta rete di amici e parenti;
2 - che aveva accettato il trasferimento della residenza del minore in via meramente momentanea al fine di agevolare vari aspetti della vita quotidiana;
- la relazione sentimentale delle parti terminava a causa, in particolare, dei costanti impegni di lavoro della ricorrente;
- egli aveva difficoltà ad intraprendere un'attività lavorativa in Italia, anche a causa della non buona conoscenza della lingua italiana;
- egli nel 2024, in ragione di gravi problemi di salute, aveva dovuto cessare l'attività lavorativa, che era in procinto di riprendere;
- dalla fine della relazione sentimentale con la ricorrente, aveva incontrato il figlio circa una settimana al mese, adeguandosi sovente alle esigenze lavorative della ricorrente, la quale, allorquando si recava nei Paesi Bassi, gli affidava il minore per l'intero periodo;
- egli provvedeva al mantenimento del figlio in via diretta;
- versava in difficoltà economiche tanto che, per affrontare le spese di viaggio e soggiorno per esercitare il suo diritto di visita, aveva fatto ricorso a prestiti familiari;
tutto quanto premesso, chiedeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé del figlio e regolamentazione del diritto di visita della madre e degli obblighi di mantenimento;
in subordine, chiedeva di regolamentare il diritto di visita del padre e il contributo da egli dovuto nei termini indicati nella memoria di costituzione. Con la memoria del 12.9.2025 parte resistente, a fronte delle ulteriori deduzioni di controparte, contestava le avverse allegazioni circa l'abuso di psicofarmaci e di alcool, evidenziando di aver assunto un medicinale prescritto dal medico e per il periodo indicato. La causa era istruita a mezzo della documentazione depositata dalle parti e di audizione delle parti. All'udienza del 5.11.2025, tenutasi in forma cartolare, il Giudice, esaminati gli atti di causa e lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. era reso edotto del procedimento ed interveniva con nota del 24.03.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c.
SULL'AFFIDAMENTO DEL MINORE. Quanto all'affidamento del figlio della coppia, non sono emerse ragioni in Per_1 concreto ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Al riguardo occorre considerare che l'affido condiviso dei figli minori rappresenta il regime ordinario, derogabile, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., soltanto qualora risulti
3 pregiudizievole per l'interesse dei figli, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 5108/2012). In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo ed il Giudice adito provvederà in conformità alla richiesta, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337-ter c.c. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che «la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c. deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 21425/2022; Cass. n. 1645/2022; 6535/2019). Sottolinea in particolare la Corte di legittimità che «In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore» (cfr. Cass. n. 4056/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022. Occorre, pertanto, valutare il materiale istruttorio in atti per verificare se, alla luce dei suddetti principi e soprattutto nel superiore interesse del figlio minore sussista Per_1 un potenziale pregiudizio nel mantenimento dell'affido condiviso dei genitori, l'idoneità della madre ricorrente ai compiti educativi e di cura e l'eventuale inidoneità paterna ad assolvere al proprio ruolo di genitore. Ebbene, parte ricorrente fonda la propria richiesta di affido esclusivo sulla incapacità del padre di prendersi cura del figlio, specie nelle ore notturne, e sulle difficoltà di comunicazione, legate anche alla distanza tra le residenze dei due genitori (l'una in Italia e l'altra nei Paesi Bassi). Ebbene, ritiene questo Tribunale che gli assunti della ricorrente non hanno trovato alcun riscontro in atti, essendo per contro emerso che, dalla cessazione della relazione sentimentale tra le parti, il padre ha incontrato il figlio tutti i mesi, recandosi in Italia, e che talvolta la madre ha condotto il figlio in Olanda;
in sede di audizione delle parti, all'udienza del 24.9.2025, la ha invero dichiarato che 'il padre e il figlio Parte_1
4 hanno un bel rapporto' e che 'talvolta è rimasto anche dieci giorni consecutivi da Per_1 solo con il padre'. La circostanza per cui la madre abbia affidato il figlio per lunghi periodi alle cure esclusive del padre appare in contraddizione con l'assunto sostenuto in questa sede dalla ricorrente relativo all'inidoneità del a prendersi cura del piccolo CP_1 Per_1
Oltretutto, non appare esservi tra le parti una conflittualità tale da recare pregiudizio al minore;
ed invero, all'esito dell'audizione delle parti è emerso che il padre incontra con regolarità il figlio, sia in Italia sia nei Paesi Bassi, ove la ricorrente ha condotto il figlio anche per lunghi periodi, e che il partecipa al pagamento delle spese straordinarie, CP_1 pur assumendo, quando al mantenimento ordinario, di provvedervi in via diretta nei periodi in cui tiene con sé il minore. Non emergono ragioni, pertanto, per derogare al regime di affido condiviso, a nulla rilevando che nei Paesi Bassi necessita attivare altra ulteriore procedura, oltre a quella del riconoscimento, per ottenere l'affido del minore ad entrambi i genitori. Quanto al collocamento del piccolo la tenera età dello stesso (4 anni) e la Per_1 circostanza per cui questi, sin dal luglio 2024, vive ininterrottamente in Italia, ove frequenta la scuola dell'infanzia, giustificano il collocamento dello stesso presso la madre, con la quale già coabita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarlo. Gli assunti di parte resistente, secondo cui la ricorrente sarebbe impegnata assiduamente nella propria attività lavorativa, non giustificano una diversa collocazione del minore, in assenza di una prova concreta di un pregiudizio per il minore in relazione all'organizzazione quotidiana della Parte_1
SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA PATERNO. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, le posizioni delle parti rimangono confliggenti e i genitori, nonostante la sollecitazione del Tribunale, non sono pervenute ad accordo che fosse maggiormente rispondente alle loro esigenze e a quelle del figlio minore.
Attesa la notevole distanza fra le residenze dei genitori, deve prevedersi che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore:
- per due week end al mese (in assenza di accordo, il primo e il terzo), dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica;
- nel periodo natalizio, un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio e così di seguito;
- nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
- nel periodo estivo per 20 giorni (anche non consecutivi) in luglio o in agosto, ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- il minore trascorrerà, inoltre, il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi.
5 Al fine di favorire gli incontri tra il padre e il figlio (nonché i rapporti del piccolo con i nonni paterni), la madre provvederà ad accompagnare il figlio minore presso l'abitazione paterna per un week end ogni due mesi, provvedendo a prelevarlo la domenica sera nonché consentirà i contatti telefonici, anche quotidiani, tra il minore e il padre. Il Tribunale evidenzia che tale calendario di incontri è puramente indicativo e che le parti potranno declinare, previo accordo, gli incontri del figlio con il padre in maniera maggiormente rispondente agli impegni del minori e dei genitori e in modo da poter recuperare gli incontri in altri giorni in presenza di concrete ragioni di impedimento (quali salute, studio/attività extrascolastiche e impegni lavorativi). Si osserva, inoltre, che non appare rispondente all'interesse del figlio minore una diversa modulazione del diritto di visita: una maggiore permanenza del piccolo durante la settimana nei Paesi Per_1
Bassi sarebbe di pregiudizio alla frequenza scolastica e delle ulteriori attività svolte dal minore, oltre che sulle sue abitudini di vita, fermo restando che, nei casi in cui il si CP_1 recherà a fare visita al minore in Italia, potrà vedere e tenere con sé il minore, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, tutti i giorni, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 e, a giorni alterni, sino al mattino successivo, allorquando provvederà ad accompagnarlo a scuola. SUL MANTENIMENTO DEL MINORE Venendo alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, il resistente ha documentato di aver percepito redditi pari a €0 per l'anno di imposta 2022, pari a €45.598,00 per l'anno di imposta 2023, pari a €13.349,00 per l'anno di imposta 2024; in sede di audizione ha dichiarato di aver di recente reperito un'attività lavorativa con retribuzione (presumibile) di circa €2.000,00 mensili. Il ha, inoltre, documentato di essere gravato nei Paesi Bassi dal pagamento del CP_1 canone di locazione pari a circa €500,00 mensili e ha allegato di sopportare ingenti costi per l'esercizio del suo diritto di visita allorquando si reca in Italia. Quanto ai redditi della ricorrente, la stessa ha dichiarato di percepire un reddito annuo tra i 18.000,00 e i 20.000,00 e di essere gravata dal pagamento del canone di locazione pari a €620,00 mensili. Alla luce della documentazione versata in atti, delle attuali condizioni economiche delle parti, delle verosimili esigenze di vita del piccolo (di anni 4) e delle spese di Per_1 viaggio che dovranno affrontare le parti per garantire il diritto del minore di incontrare il padre (le quali spese graveranno nella gran parte sul resistente), il Tribunale ritiene congruo stabilire nella misura di €250,00 mensili il contributo dovuto dal resistente al mantenimento del figlio minore. Tale somma, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, è soggetta a rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico universale, ove previsto, sarà percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore collocatario in via prevalente.
SULLE SPESE PROCESSUALI. Le spese processuali, attesa la reciproca soccombenza delle parti in relazione a talune domande (la ricorrente in relazione alla domanda principale di affido esclusivo e il
6 resistente in relazione alla domanda principale di collocamento presso di sé del minore) ed essendo le ulteriori statuizioni state adottate nell'interessi della prole minore d'età, devono essere integralmente compensate tra le parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e conclusione, così provvede:
1) affida il figlio minore (n. il 27.8.2021) ad entrambi i genitori che Per_1 su di lui eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza del minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che il minore resti collocato presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo il calendario indicato in parte motiva (pagg. 5 e 6) da Per_1 intendersi qui trascritto, con onere in capo alla di accompagnare Parte_1 il figlio minore presso l'abitazione paterna per un week end ogni due mesi, provvedendo a prelevarlo la domenica sera nonché a consentire i contatti telefonici, anche quotidiani, tra il minore e il padre;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione alla ricorrente, entro il giorno 10 di ciascun mese, della somma di €250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
5) pone il pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella Per_1 misura del 50% a carico di ciascun genitore, in conformità al Protocollo in materia di spese straordinarie familiari sottoscritto dal Tribunale di Bari d'intesa col C.O.A. dell'08.07.2019;
6) dispone che l'assegno unico universale relativo al figlio delle parti, ove previsto, sia percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore collocatario;
7) dichiara compensate le spese del presente giudizio;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 2 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
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