Art. 37. (Contributi ad enti ed istituti). 1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall' articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560 , per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni.
2. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato, per i servizi telefonici.
Nota all'art. 37:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato, per i servizi telefonici.
Nota all'art. 37:
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