Articolo 2 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7
Articolo 1Articolo 3
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2 febbraio 2006
Art. 2. (Attivita' di promozione e coordinamento) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2006
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