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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2410/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2410 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già in persona del Parte_1 CP_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grandinetti Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice/opposta –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
12.08.1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lo Burgio Dalia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta/opponente –
, cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_1
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
NO EP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
giusta procura in atti;
CP_3
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– parte convenuta/terzo – CP_4
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, ha proposto Controparte_2
opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi effettuato da Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate –
Riscossione), nei confronti dell' procedura iscritta al n. 992/2019 R.G. Es.. CP_3
L'opponente ha riferito di avere ricevuto in data 2.09.2019 la notificazione dell'atto di pignoramento, avente ad oggetto le somme dovute dall' in suo favore, CP_3
fino alla concorrenza dell'importo di € 27.410,38, oltre interessi di mora, in relazione a una pluralità di partite iscritte a ruolo.
In particolare, il pignoramento trae origine dal mancato pagamento di due avvisi di addebito (contraddistinti dai numeri 59620130001944671000 e CP_3
59620130003996133000), nonché da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione a seguito dell'omesso versamento di crediti di diversa natura.
Nel ricorso introduttivo l'opponente ha anzitutto dedotto che, anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento, l' avrebbe già provveduto ad accreditare CP_3
sul suo conto corrente le somme dovute a titolo di trattamento NASPI anticipata, sicché il credito sottoposto a vincolo non sarebbe stato, al momento del pignoramento, più nella disponibilità dell'ente previdenziale e la procedura esecutiva dovrebbe, pertanto, ritenersi inefficace.
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Ha inoltre rappresentato che il credito azionato dall'agente della riscossione troverebbe origine in estratti di ruolo confluiti in cartelle di pagamento e avvisi di intimazione che non gli sarebbero mai stati ritualmente notificati ovvero che, comunque, hanno ad oggetto crediti prescritti.
Ha infine sostenuto che le somme oggetto di pignoramento, in quanto riconducibili all'erogazione della NASPI anticipata, sarebbero impignorabili, o, comunque, pignorabili nei soli limiti del quinto.
Sulla base di tali allegazioni, il ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del CP_2
pignoramento presso terzi e l'intervenuta prescrizione dei crediti, nonché accertarsi l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione, ovvero, in via subordinata, disporsi la limitazione della pignorabilità entro il quinto;
ha altresì domandato la condanna dell'agente della riscossione al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
Nel giudizio introdotto dinanzi al Giudice dell'esecuzione si è costituita
Riscossione Sicilia S.p.a., la quale, ricostruiti i presupposti della procedura, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Successivamente alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.06.2020, ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, ravvisati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Riscossione Sicilia S.p.a. ha quindi introdotto il giudizio di merito che qui ci occupa, notificando l'atto di citazione a ed all' Controparte_2 CP_3
L'agente della riscossione ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione articolati dal debitore, evidenziando, in particolare, come le deduzioni relative
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all'asserita inesistenza o irregolarità delle notificazioni degli atti prodromici all'esecuzione non trovassero riscontro nella documentazione in atti, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nel pignoramento risultavano, ad avviso dell'ente, correttamente notificati e, laddove necessario, seguiti da intimazioni di pagamento o da ulteriori atti idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto, infine, al profilo concernente la pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione e alla misura del pignoramento, ha contestato la fondatezza delle allegazioni dell'opponente, rilevando l'assenza di specifiche prove sulla natura delle somme e sostenendo la pignorabilità della NASPI anticipata.
L'agente della riscossione ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato, sia con riguardo alla fase di formazione e notificazione degli atti presupposti, sia con riferimento alla successiva attivazione della procedura esecutiva, concludendo per il rigetto integrale delle domande proposte dal per la conferma della CP_2
validità ed efficacia del pignoramento presso terzi e per la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura adottata dal Giudice dell'esecuzione.
Il nel costituirsi in giudizio, ha ribadito le censure già articolate con CP_2
l'atto di opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
L' invece, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_3
in ordine alle censure sollevate dall'opponente con riferimento all'attività svolta dall'agente della riscossione, sottolineando come tali doglianze non potessero essere utilmente indirizzate nei confronti dell'ente previdenziale.
L' ha, al contempo, rivendicato la piena legittimità dell'operato ad esso CP_3
riconducibile, con specifico riferimento ai due avvisi di addebito oggetto di
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contestazione, chiedendo che ne fosse confermata la validità e che il CP_2
fosse conseguentemente condannato al pagamento delle somme in essi determinate.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza fissata per il 12.06.2025, sicché la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Alcune doglianze articolate dall'opponente investono profili che attengono, in via principale, alla notificazione e alla definitività delle cartelle di pagamento poste a fondamento della procedura esecutiva, poiché l'interessato contesta tanto la ritualità delle relative notifiche quanto la prescrizione del credito, prospettata sia nell'ipotesi di inesistenza delle notifiche sia, in via alternativa, anche nell'eventualità della loro ritenuta sussistenza e validità.
Con riguardo a tali aspetti, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il contribuente rimette al giudizio del giudice non già questioni inerenti alla fase esecutiva, ma la stessa stabilità ed efficacia degli atti impositivi presupposti, difettando una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Ciò vale non soltanto per le vicende estintive anteriori alla notificazione della cartella asseritamente invalida, ma anche per le questioni attinenti alla prescrizione maturata successivamente alla cartella che venga ritenuta validamente notificata, permanendo in ogni caso la natura tributaria della controversia (v. Cass., Sez. Un., 25.05.2022, n. 16986).
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Alla luce di tali principi, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per quanto concerne i motivi di opposizione relativi ai crediti iscritti a ruolo per omesso versamento di tributi, e segnatamente con riferimento alle somme richieste mediante le cartelle di pagamento nn. 29620060126862718; 29620070010377163; 29620070161177875;
29620150048144420; 29620160006951564 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo n. 0250050/2016).
Per quanto concerne le residue questioni, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione proposta dal CP_2
trattandosi, nella specie, di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
2, c.p.c., atteso che i motivi dedotti hanno ad oggetto l'an della pretesa esecutiva e non la mera regolarità formale degli atti della procedura.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' dovendosi ribadire il principio, ormai pacifico, secondo cui nei giudizi CP_3
di opposizione esecutiva relativi ad espropriazione presso terzi si configura un litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato (Cass., Sez. III, 18.05.2021, n. 13533).
Chiarito ciò, il primo motivo di opposizione — con il quale l'opponente ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per asserito previo pagamento delle somme da parte dell' — deve essere rigettato. Tale deduzione, infatti, non trova riscontro CP_3
nella documentazione versata in atti, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta corresponsione delle somme in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento;
inoltre, la dichiarazione resa dal terzo non attesta l'estinzione del credito, ma, al contrario, conferma l'esistenza delle somme e l'accantonamento di
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una quota parte. Difettando, pertanto, la dimostrazione dell'insussistenza del credito al momento della notifica del pignoramento, il motivo deve essere rigettato.
Con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59620130001944671000 e
59620130003996133000, emessi dall' deve premettersi che i crediti per CP_3
contributi previdenziali (IVS) in essi indicati sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(Cass., Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Occorre, pertanto, verificare se la documentazione prodotta in giudizio consenta di ritenere dimostrata la notifica degli avvisi medesimi e l'eventuale interruzione del decorso prescrizionale.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59620130001944671000, reso esecutivo il 22.03.2013, risulta depositata copia dell'atto spedito a mezzo raccomandata n. 65015086413-6 in data 18.04.2013, nonché la prova del perfezionamento della notificazione, essendo stato il plico ritirato dalla moglie dell'opponente in data 24.04.2013 (v. atti denominati “ava 650150864136” e “ar
650150864136”).
Diversamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620130003996133000, reso esecutivo il 23.11.2013, l'Istituto previdenziale non ha fornito prova del perfezionamento della notificazione mediante raccomandata n. 65016779878-2 spedita in data 19.12.2013 (v. atti denominati “ava 650167798782” e “ar
650167798782”).
Per entrambi gli avvisi di addebito, l'agente della riscossione ha poi notificato l'intimazione di pagamento n. 29620199001033063000, perfezionatasi ai sensi
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dell'art. 140 c.p.c. in conseguenza del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un
“familiare non qualificato” avvenuto in data 17.06.2019.
Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi che, anche a voler ritenere perfezionate le notificazioni di entrambi gli avvisi di addebito, tra la data della loro notificazione
(avvenuta nell'anno 2013) e l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento notificata nel 2019, è decorso un periodo di tempo superiore al termine quinquennale previsto dalla legge.
Ne consegue che i crediti contributivi recati dai suddetti avvisi devono ritenersi definitivamente estinti per intervenuta prescrizione.
Passando all'esame dei crediti derivanti dai ruoli formati dalla Polizia Municipale dei Comuni di Palermo e Napoli, nonché dalle Prefetture di Palermo e di Trapani, occorre preliminarmente evidenziare che, laddove l'agente della riscossione alleghi la prova della notifica di una cartella di pagamento a mezzo raccomandata, egli non
è tenuto a depositare in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella, atteso che la consegna del plico al destinatario, come risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto; spetta, pertanto, al destinatario dimostrare che il plico conteneva un documento diverso da quello indicato o che non conteneva alcun atto (v., ex plurimis, Comm. trib. prov. Milano, 18 giugno 2021, n. 2777; v. anche Cass. n. 12464/2022, secondo cui, nel recepire l'orientamento consolidato della Suprema Corte, afferma che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”).
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Siffatta conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla lettura del comma 5 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, secondo cui “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Il dettato normativo, dunque, contempla tre modalità alternative (per l'uso della disgiuntiva “o”) e fra loro equivalenti per dimostrare l'avvenuta notifica.
Tali argomentazioni sono state ampiamente confermate della giurisprudenza di legittimità , secondo cui “dalla previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4 secondo cui “l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”, si desume che (…) ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (...).
L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria” (così Cass. n.
20769/2021; v. anche Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017).
Tanto chiarito, per ciascuna cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada occorre verificare se l'agente della riscossione abbia prodotto atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale prevista
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dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29620130053060619000 — relativa ai ruoli formati dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo (ruolo n.
0004110/2013) e dalla Prefettura di Trapani (ruolo n. 0004152/2013), entrambi per sanzioni irrogate a seguito di violazioni del codice della strada — l'agente della riscossione ha depositato copia conforme della relata di notifica, recante, in alto, il numero della cartella, l'indicazione del destinatario ( , la data Controparte_2
di notificazione (29.11.2013) nonché la sottoscrizione del familiare convivente
(sorella) che ha ricevuto l'atto.
Analoga documentazione è stata prodotta per la cartella di pagamento n.
29620130053060720000, relativa al ruolo della Prefettura di Trapani n.
0004152/2013 per sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2012: anche in questo caso la relata di notifica riporta il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data del 29.11.2013 e la sottoscrizione del familiare convivente che ha ricevuto la notificazione.
Parimenti, per la cartella di pagamento n. 29620130056853302001 relativa al ruolo n. 0004110/2013 formato dalla Polizia Urbana del Comune di Palermo per violazioni del codice della strada avvenute nel 2012, l'agente della riscossione ha depositato la copia conforme della relata di notifica, che riporta, in alto, il numero della suddetta cartella, il destinatario ( , la data (29.11.2013), Controparte_2
nonché la sottoscrizione del familiare convivente (sorella) che ha ricevuto la notifica.
Alle predette cartelle di pagamento (nn. 29620130053060619000,
29620130053060720000 e 29620130056853302001) ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 29620199001031952000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in
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data 17.06.2019 in conseguenza del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un “familiare non qualificatosi”.
Ne deriva che anche il credito recato da tali cartelle deve ritenersi prescritto, essendo l'intimazione intervenuta a distanza di oltre cinque anni dalle notifiche eseguite nel novembre 2013, ossia quando il termine quinquennale risultava ormai decorso.
Non può, invece, ritenersi maturata la prescrizione in relazione alle cartelle di seguito indicate.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29620160006951564000 — limitatamente al ruolo n. 0000577/2016 formato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo, per sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, per complessivi €
3.794,62 — l'agente della riscossione ha prodotto copia conforme della relata di notifica, riportante il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data del 13.10.2016, nonché l'estratto del attestante il deposito Controparte_5
presso la Casa comunale e la data di affissione (24.10.2016).
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620160071419972000, relativa al ruolo n. 0003716/2016 formato dalla per sanzioni riferite a Controparte_6
violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2013, per € 620,47, l'agente della riscossione ha prodotto copia conforme della relata di notifica, indicante il numero della cartella, il destinatario, la data del 20.01.2017, nonché l'estratto del recante il deposito presso la Casa comunale e l'affissione in Controparte_5
data 25.01.2017.
Per la cartella di pagamento n. 29620160083123016000, relativa al ruolo n.
0004503/2016 formato dal Comune di Palermo per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2015, per € 788,16, l'agente della riscossione ha
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depositato copia conforme della relata di notifica recante il numero della cartella, il destinatario, la data del 21.02.2017, nonché l'estratto del Controparte_5
attestante il deposito presso la Casa comunale e l'affissione in data 24.02.2017.
Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 29620170014985535000 (ruolo n.
0001072/2017, esecutivo dal 14.12.2016, formato dal per Controparte_7
mancato pagamento di sanzioni relative a violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2012), dell'importo di € 313,86, è stata prodotta copia conforme della relata di notifica, riportante il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data dell'8.05.2017, nonché l'estratto del Controparte_5
attestante il deposito presso la Casa comunale e la data di affissione (12.05.2017).
Per le indicate cartelle nn. 29620160006951564000, 29620160071419972000,
29620160083123016000 e 29620170014985535000 è seguita l'intimazione di pagamento n. 29620199001031952000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
17.06.2019, a seguito del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un “familiare non qualificatosi”.
Alla luce di quanto sopra, deve dunque ritenersi non prescritto il credito residuo relativo alle predette cartelle, pari, rispettivamente, ad € 3.794,62, € 620,47, €
788,16 ed € 313,86, per un importo complessivo di € 5.517,11.
Con riguardo all'eccezione di impignorabilità sollevata dal occorre CP_2
premettere alcune considerazioni di ordine sistematico.
È pacifico — e non contestato dalle parti — che il credito oggetto di pignoramento concerne somme dovute dall' in favore dell'opponente a titolo di NASPI CP_3
anticipata, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Incentivo all'autoimprenditorialità”).
Orbene, tali somme devono ritenersi pienamente pignorabili.
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L'erogazione in unica soluzione, infatti, comporta la perdita della tipica funzione assistenziale e di sostegno al reddito propria della prestazione periodica, assumendo invece la connotazione di contributo finanziario volto a favorire l'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale.
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'analoga ipotesi dell'anticipazione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, ha chiarito che tale anticipazione risponde alla finalità di indirizzare il più possibile il disoccupato verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come contributo finanziario destinato a sostenere le spese iniziali dell'attività che il lavoratore svolgerà in proprio (v. Cass.,
Sez. Lav., 25.05.2010, n. 12746).
Proprio perché l'erogazione anticipata in unica soluzione determina un mutamento strutturale della funzione dell'emolumento, esso non è più destinato al soddisfacimento di esigenze primarie collegate allo stato di disoccupazione, bensì assume la diversa natura di finanziamento finalizzato all'autoimprenditorialità.
Tali principi, per identità di funzione e di ratio, devono ritenersi applicabili anche alla NASPI erogata in forma anticipata. Essa, infatti, è espressamente configurata dal legislatore quale misura di sostegno finalizzata all'avvio di attività autonome o imprenditoriali, consentendo al beneficiario di percepire in un'unica soluzione l'intero importo residuo del trattamento, proprio al fine di porlo nella disponibilità delle risorse economiche necessarie alla fase iniziale dell'iniziativa lavorativa.
Ne consegue che la NASPI riconosciuta in forma anticipata perde la propria natura di prestazione assistenziale periodica, non è destinata alla copertura immediata del
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fabbisogno alimentare e, pertanto, non è soggetta ai limiti di impignorabilità previsti per le indennità aventi funzione di sostentamento. Essa deve, dunque, considerarsi integralmente pignorabile fino alla concorrenza del credito azionato.
Quanto, infine, alle spese di lite, l'esito del giudizio — caratterizzato dall'accoglimento solo parziale delle domande dell'opponente e dal riconoscimento della fondatezza di una parte delle pretese dell'agente della riscossione — configura una situazione di reciproca soccombenza e costituisce giusto motivo per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine ai motivi di opposizione concernenti i crediti iscritti a ruolo per omesso versamento di tributi e, in particolare, con riferimento alle pretese recate dalle cartelle di pagamento nn. 29620060126862718; 29620070010377163;
29620070161177875; 29620150048144420; 29620160006951564 (limitatamente al ruolo n. 0250050/2016);
DICHIARA prescritti: (i) i crediti recati dagli avvisi di addebito nn. CP_3
59620130001944671000 e 59620130003996133000; (ii) i crediti recati dalle cartelle di pagamento nn. 29620130053060619000, 29620130053060720000 e
29620130056853302001;
DICHIARA, per contro, non prescritti i crediti recati dalle cartelle di pagamento nn. 29620160006951564000 (limitatamente al ruolo n. 0000577/2016),
Pag. 14 di 15 R.G. n. 2410/2020
29620160071419972000, 29620160083123016000 e 29620170014985535000, per complessivi € 5.517,11;
DICHIARA, dunque, l'efficacia del pignoramento oggetto di causa nei limiti dell'importo di € 5.517,11 (oltre interessi e accessori, come per legge), revocando, per l'effetto, l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa dal
Giudice dell'esecuzione in data 30.06.2020 (R.G. Es. n. 992/2019) nella parte in cui ha disposto la sospensione anche con riferimento a tali crediti non prescritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/12/2025.
Il Giudice
RD LA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD LA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2410 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già in persona del Parte_1 CP_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grandinetti Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice/opposta –
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
12.08.1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lo Burgio Dalia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta/opponente –
, cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_1
in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
NO EP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
giusta procura in atti;
CP_3
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– parte convenuta/terzo – CP_4
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2019, ha proposto Controparte_2
opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi effettuato da Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate –
Riscossione), nei confronti dell' procedura iscritta al n. 992/2019 R.G. Es.. CP_3
L'opponente ha riferito di avere ricevuto in data 2.09.2019 la notificazione dell'atto di pignoramento, avente ad oggetto le somme dovute dall' in suo favore, CP_3
fino alla concorrenza dell'importo di € 27.410,38, oltre interessi di mora, in relazione a una pluralità di partite iscritte a ruolo.
In particolare, il pignoramento trae origine dal mancato pagamento di due avvisi di addebito (contraddistinti dai numeri 59620130001944671000 e CP_3
59620130003996133000), nonché da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione a seguito dell'omesso versamento di crediti di diversa natura.
Nel ricorso introduttivo l'opponente ha anzitutto dedotto che, anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento, l' avrebbe già provveduto ad accreditare CP_3
sul suo conto corrente le somme dovute a titolo di trattamento NASPI anticipata, sicché il credito sottoposto a vincolo non sarebbe stato, al momento del pignoramento, più nella disponibilità dell'ente previdenziale e la procedura esecutiva dovrebbe, pertanto, ritenersi inefficace.
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Ha inoltre rappresentato che il credito azionato dall'agente della riscossione troverebbe origine in estratti di ruolo confluiti in cartelle di pagamento e avvisi di intimazione che non gli sarebbero mai stati ritualmente notificati ovvero che, comunque, hanno ad oggetto crediti prescritti.
Ha infine sostenuto che le somme oggetto di pignoramento, in quanto riconducibili all'erogazione della NASPI anticipata, sarebbero impignorabili, o, comunque, pignorabili nei soli limiti del quinto.
Sulla base di tali allegazioni, il ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del CP_2
pignoramento presso terzi e l'intervenuta prescrizione dei crediti, nonché accertarsi l'impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione, ovvero, in via subordinata, disporsi la limitazione della pignorabilità entro il quinto;
ha altresì domandato la condanna dell'agente della riscossione al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
Nel giudizio introdotto dinanzi al Giudice dell'esecuzione si è costituita
Riscossione Sicilia S.p.a., la quale, ricostruiti i presupposti della procedura, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Successivamente alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30.06.2020, ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e, ravvisati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Riscossione Sicilia S.p.a. ha quindi introdotto il giudizio di merito che qui ci occupa, notificando l'atto di citazione a ed all' Controparte_2 CP_3
L'agente della riscossione ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione articolati dal debitore, evidenziando, in particolare, come le deduzioni relative
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all'asserita inesistenza o irregolarità delle notificazioni degli atti prodromici all'esecuzione non trovassero riscontro nella documentazione in atti, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nel pignoramento risultavano, ad avviso dell'ente, correttamente notificati e, laddove necessario, seguiti da intimazioni di pagamento o da ulteriori atti idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto, infine, al profilo concernente la pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione e alla misura del pignoramento, ha contestato la fondatezza delle allegazioni dell'opponente, rilevando l'assenza di specifiche prove sulla natura delle somme e sostenendo la pignorabilità della NASPI anticipata.
L'agente della riscossione ha quindi ribadito la legittimità del proprio operato, sia con riguardo alla fase di formazione e notificazione degli atti presupposti, sia con riferimento alla successiva attivazione della procedura esecutiva, concludendo per il rigetto integrale delle domande proposte dal per la conferma della CP_2
validità ed efficacia del pignoramento presso terzi e per la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura adottata dal Giudice dell'esecuzione.
Il nel costituirsi in giudizio, ha ribadito le censure già articolate con CP_2
l'atto di opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
L' invece, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_3
in ordine alle censure sollevate dall'opponente con riferimento all'attività svolta dall'agente della riscossione, sottolineando come tali doglianze non potessero essere utilmente indirizzate nei confronti dell'ente previdenziale.
L' ha, al contempo, rivendicato la piena legittimità dell'operato ad esso CP_3
riconducibile, con specifico riferimento ai due avvisi di addebito oggetto di
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contestazione, chiedendo che ne fosse confermata la validità e che il CP_2
fosse conseguentemente condannato al pagamento delle somme in essi determinate.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il procedimento ad altro Giudice, le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza fissata per il 12.06.2025, sicché la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Alcune doglianze articolate dall'opponente investono profili che attengono, in via principale, alla notificazione e alla definitività delle cartelle di pagamento poste a fondamento della procedura esecutiva, poiché l'interessato contesta tanto la ritualità delle relative notifiche quanto la prescrizione del credito, prospettata sia nell'ipotesi di inesistenza delle notifiche sia, in via alternativa, anche nell'eventualità della loro ritenuta sussistenza e validità.
Con riguardo a tali aspetti, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il contribuente rimette al giudizio del giudice non già questioni inerenti alla fase esecutiva, ma la stessa stabilità ed efficacia degli atti impositivi presupposti, difettando una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Ciò vale non soltanto per le vicende estintive anteriori alla notificazione della cartella asseritamente invalida, ma anche per le questioni attinenti alla prescrizione maturata successivamente alla cartella che venga ritenuta validamente notificata, permanendo in ogni caso la natura tributaria della controversia (v. Cass., Sez. Un., 25.05.2022, n. 16986).
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Alla luce di tali principi, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per quanto concerne i motivi di opposizione relativi ai crediti iscritti a ruolo per omesso versamento di tributi, e segnatamente con riferimento alle somme richieste mediante le cartelle di pagamento nn. 29620060126862718; 29620070010377163; 29620070161177875;
29620150048144420; 29620160006951564 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo n. 0250050/2016).
Per quanto concerne le residue questioni, deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione proposta dal CP_2
trattandosi, nella specie, di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma
2, c.p.c., atteso che i motivi dedotti hanno ad oggetto l'an della pretesa esecutiva e non la mera regolarità formale degli atti della procedura.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' dovendosi ribadire il principio, ormai pacifico, secondo cui nei giudizi CP_3
di opposizione esecutiva relativi ad espropriazione presso terzi si configura un litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato (Cass., Sez. III, 18.05.2021, n. 13533).
Chiarito ciò, il primo motivo di opposizione — con il quale l'opponente ha dedotto l'inefficacia del pignoramento per asserito previo pagamento delle somme da parte dell' — deve essere rigettato. Tale deduzione, infatti, non trova riscontro CP_3
nella documentazione versata in atti, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta corresponsione delle somme in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento;
inoltre, la dichiarazione resa dal terzo non attesta l'estinzione del credito, ma, al contrario, conferma l'esistenza delle somme e l'accantonamento di
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una quota parte. Difettando, pertanto, la dimostrazione dell'insussistenza del credito al momento della notifica del pignoramento, il motivo deve essere rigettato.
Con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59620130001944671000 e
59620130003996133000, emessi dall' deve premettersi che i crediti per CP_3
contributi previdenziali (IVS) in essi indicati sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(Cass., Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Occorre, pertanto, verificare se la documentazione prodotta in giudizio consenta di ritenere dimostrata la notifica degli avvisi medesimi e l'eventuale interruzione del decorso prescrizionale.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59620130001944671000, reso esecutivo il 22.03.2013, risulta depositata copia dell'atto spedito a mezzo raccomandata n. 65015086413-6 in data 18.04.2013, nonché la prova del perfezionamento della notificazione, essendo stato il plico ritirato dalla moglie dell'opponente in data 24.04.2013 (v. atti denominati “ava 650150864136” e “ar
650150864136”).
Diversamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 59620130003996133000, reso esecutivo il 23.11.2013, l'Istituto previdenziale non ha fornito prova del perfezionamento della notificazione mediante raccomandata n. 65016779878-2 spedita in data 19.12.2013 (v. atti denominati “ava 650167798782” e “ar
650167798782”).
Per entrambi gli avvisi di addebito, l'agente della riscossione ha poi notificato l'intimazione di pagamento n. 29620199001033063000, perfezionatasi ai sensi
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dell'art. 140 c.p.c. in conseguenza del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un
“familiare non qualificato” avvenuto in data 17.06.2019.
Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi che, anche a voler ritenere perfezionate le notificazioni di entrambi gli avvisi di addebito, tra la data della loro notificazione
(avvenuta nell'anno 2013) e l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione, costituito dall'intimazione di pagamento notificata nel 2019, è decorso un periodo di tempo superiore al termine quinquennale previsto dalla legge.
Ne consegue che i crediti contributivi recati dai suddetti avvisi devono ritenersi definitivamente estinti per intervenuta prescrizione.
Passando all'esame dei crediti derivanti dai ruoli formati dalla Polizia Municipale dei Comuni di Palermo e Napoli, nonché dalle Prefetture di Palermo e di Trapani, occorre preliminarmente evidenziare che, laddove l'agente della riscossione alleghi la prova della notifica di una cartella di pagamento a mezzo raccomandata, egli non
è tenuto a depositare in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella, atteso che la consegna del plico al destinatario, come risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto; spetta, pertanto, al destinatario dimostrare che il plico conteneva un documento diverso da quello indicato o che non conteneva alcun atto (v., ex plurimis, Comm. trib. prov. Milano, 18 giugno 2021, n. 2777; v. anche Cass. n. 12464/2022, secondo cui, nel recepire l'orientamento consolidato della Suprema Corte, afferma che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”).
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Siffatta conclusione risulta vieppiù avvalorata dalla lettura del comma 5 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, secondo cui “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Il dettato normativo, dunque, contempla tre modalità alternative (per l'uso della disgiuntiva “o”) e fra loro equivalenti per dimostrare l'avvenuta notifica.
Tali argomentazioni sono state ampiamente confermate della giurisprudenza di legittimità , secondo cui “dalla previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4 secondo cui “l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”, si desume che (…) ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (...).
L'estratto di ruolo è l'equipollente della matrice: la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria” (così Cass. n.
20769/2021; v. anche Cass. 16121/2019; Cass. 3356372018; Cass. 23902/2017).
Tanto chiarito, per ciascuna cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada occorre verificare se l'agente della riscossione abbia prodotto atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale prevista
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dall'art. 28 della legge n. 689/1981.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29620130053060619000 — relativa ai ruoli formati dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo (ruolo n.
0004110/2013) e dalla Prefettura di Trapani (ruolo n. 0004152/2013), entrambi per sanzioni irrogate a seguito di violazioni del codice della strada — l'agente della riscossione ha depositato copia conforme della relata di notifica, recante, in alto, il numero della cartella, l'indicazione del destinatario ( , la data Controparte_2
di notificazione (29.11.2013) nonché la sottoscrizione del familiare convivente
(sorella) che ha ricevuto l'atto.
Analoga documentazione è stata prodotta per la cartella di pagamento n.
29620130053060720000, relativa al ruolo della Prefettura di Trapani n.
0004152/2013 per sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2012: anche in questo caso la relata di notifica riporta il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data del 29.11.2013 e la sottoscrizione del familiare convivente che ha ricevuto la notificazione.
Parimenti, per la cartella di pagamento n. 29620130056853302001 relativa al ruolo n. 0004110/2013 formato dalla Polizia Urbana del Comune di Palermo per violazioni del codice della strada avvenute nel 2012, l'agente della riscossione ha depositato la copia conforme della relata di notifica, che riporta, in alto, il numero della suddetta cartella, il destinatario ( , la data (29.11.2013), Controparte_2
nonché la sottoscrizione del familiare convivente (sorella) che ha ricevuto la notifica.
Alle predette cartelle di pagamento (nn. 29620130053060619000,
29620130053060720000 e 29620130056853302001) ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 29620199001031952000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in
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data 17.06.2019 in conseguenza del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un “familiare non qualificatosi”.
Ne deriva che anche il credito recato da tali cartelle deve ritenersi prescritto, essendo l'intimazione intervenuta a distanza di oltre cinque anni dalle notifiche eseguite nel novembre 2013, ossia quando il termine quinquennale risultava ormai decorso.
Non può, invece, ritenersi maturata la prescrizione in relazione alle cartelle di seguito indicate.
Quanto alla cartella di pagamento n. 29620160006951564000 — limitatamente al ruolo n. 0000577/2016 formato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo, per sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, per complessivi €
3.794,62 — l'agente della riscossione ha prodotto copia conforme della relata di notifica, riportante il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data del 13.10.2016, nonché l'estratto del attestante il deposito Controparte_5
presso la Casa comunale e la data di affissione (24.10.2016).
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620160071419972000, relativa al ruolo n. 0003716/2016 formato dalla per sanzioni riferite a Controparte_6
violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2013, per € 620,47, l'agente della riscossione ha prodotto copia conforme della relata di notifica, indicante il numero della cartella, il destinatario, la data del 20.01.2017, nonché l'estratto del recante il deposito presso la Casa comunale e l'affissione in Controparte_5
data 25.01.2017.
Per la cartella di pagamento n. 29620160083123016000, relativa al ruolo n.
0004503/2016 formato dal Comune di Palermo per violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2015, per € 788,16, l'agente della riscossione ha
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depositato copia conforme della relata di notifica recante il numero della cartella, il destinatario, la data del 21.02.2017, nonché l'estratto del Controparte_5
attestante il deposito presso la Casa comunale e l'affissione in data 24.02.2017.
Infine, quanto alla cartella di pagamento n. 29620170014985535000 (ruolo n.
0001072/2017, esecutivo dal 14.12.2016, formato dal per Controparte_7
mancato pagamento di sanzioni relative a violazioni del codice della strada commesse nell'anno 2012), dell'importo di € 313,86, è stata prodotta copia conforme della relata di notifica, riportante il numero della cartella, l'indicazione del destinatario, la data dell'8.05.2017, nonché l'estratto del Controparte_5
attestante il deposito presso la Casa comunale e la data di affissione (12.05.2017).
Per le indicate cartelle nn. 29620160006951564000, 29620160071419972000,
29620160083123016000 e 29620170014985535000 è seguita l'intimazione di pagamento n. 29620199001031952000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
17.06.2019, a seguito del rifiuto a ricevere l'atto da parte di un “familiare non qualificatosi”.
Alla luce di quanto sopra, deve dunque ritenersi non prescritto il credito residuo relativo alle predette cartelle, pari, rispettivamente, ad € 3.794,62, € 620,47, €
788,16 ed € 313,86, per un importo complessivo di € 5.517,11.
Con riguardo all'eccezione di impignorabilità sollevata dal occorre CP_2
premettere alcune considerazioni di ordine sistematico.
È pacifico — e non contestato dalle parti — che il credito oggetto di pignoramento concerne somme dovute dall' in favore dell'opponente a titolo di NASPI CP_3
anticipata, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Incentivo all'autoimprenditorialità”).
Orbene, tali somme devono ritenersi pienamente pignorabili.
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L'erogazione in unica soluzione, infatti, comporta la perdita della tipica funzione assistenziale e di sostegno al reddito propria della prestazione periodica, assumendo invece la connotazione di contributo finanziario volto a favorire l'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale.
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'analoga ipotesi dell'anticipazione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, ha chiarito che tale anticipazione risponde alla finalità di indirizzare il più possibile il disoccupato verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come contributo finanziario destinato a sostenere le spese iniziali dell'attività che il lavoratore svolgerà in proprio (v. Cass.,
Sez. Lav., 25.05.2010, n. 12746).
Proprio perché l'erogazione anticipata in unica soluzione determina un mutamento strutturale della funzione dell'emolumento, esso non è più destinato al soddisfacimento di esigenze primarie collegate allo stato di disoccupazione, bensì assume la diversa natura di finanziamento finalizzato all'autoimprenditorialità.
Tali principi, per identità di funzione e di ratio, devono ritenersi applicabili anche alla NASPI erogata in forma anticipata. Essa, infatti, è espressamente configurata dal legislatore quale misura di sostegno finalizzata all'avvio di attività autonome o imprenditoriali, consentendo al beneficiario di percepire in un'unica soluzione l'intero importo residuo del trattamento, proprio al fine di porlo nella disponibilità delle risorse economiche necessarie alla fase iniziale dell'iniziativa lavorativa.
Ne consegue che la NASPI riconosciuta in forma anticipata perde la propria natura di prestazione assistenziale periodica, non è destinata alla copertura immediata del
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fabbisogno alimentare e, pertanto, non è soggetta ai limiti di impignorabilità previsti per le indennità aventi funzione di sostentamento. Essa deve, dunque, considerarsi integralmente pignorabile fino alla concorrenza del credito azionato.
Quanto, infine, alle spese di lite, l'esito del giudizio — caratterizzato dall'accoglimento solo parziale delle domande dell'opponente e dal riconoscimento della fondatezza di una parte delle pretese dell'agente della riscossione — configura una situazione di reciproca soccombenza e costituisce giusto motivo per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine ai motivi di opposizione concernenti i crediti iscritti a ruolo per omesso versamento di tributi e, in particolare, con riferimento alle pretese recate dalle cartelle di pagamento nn. 29620060126862718; 29620070010377163;
29620070161177875; 29620150048144420; 29620160006951564 (limitatamente al ruolo n. 0250050/2016);
DICHIARA prescritti: (i) i crediti recati dagli avvisi di addebito nn. CP_3
59620130001944671000 e 59620130003996133000; (ii) i crediti recati dalle cartelle di pagamento nn. 29620130053060619000, 29620130053060720000 e
29620130056853302001;
DICHIARA, per contro, non prescritti i crediti recati dalle cartelle di pagamento nn. 29620160006951564000 (limitatamente al ruolo n. 0000577/2016),
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29620160071419972000, 29620160083123016000 e 29620170014985535000, per complessivi € 5.517,11;
DICHIARA, dunque, l'efficacia del pignoramento oggetto di causa nei limiti dell'importo di € 5.517,11 (oltre interessi e accessori, come per legge), revocando, per l'effetto, l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa dal
Giudice dell'esecuzione in data 30.06.2020 (R.G. Es. n. 992/2019) nella parte in cui ha disposto la sospensione anche con riferimento a tali crediti non prescritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/12/2025.
Il Giudice
RD LA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD LA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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