Articolo 17 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 16Articolo 18
Versione
22 gennaio 1963
>
Versione
14 gennaio 1967
Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravita' delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle societa' finanziarie, delle societa' fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, dall' articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531 , e dall' articolo 59 della legge 20 marzo 1943, n. 272 . ((3a)) ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1967