Art. 6. (Modifica di norme sulla presentazione
delle candidature).
1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e suc- cessive modificazioni, sono soppresse le parole: " i certificati di nascita, o documenti equipollenti,".
delle candidature).
1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e suc- cessive modificazioni, sono soppresse le parole: " i certificati di nascita, o documenti equipollenti,".