Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/06/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 81-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da nata a [...] il [...], res.te a Parte_1
Pistoia, via Nazario Sauro n. 125, c.f. , per l'apertura della C.F._1
liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 6.6.2025, il debitore ha chiesto l'apertura della Parte_1
procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi degli anni 2021-2023 e
Certificazione Unica relativa ai redditi anno 2024 - relazione del gestore della crisi dott.
nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Persona_1
Prato, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
A seguito di richiesta del GD, è stata integrata la documentazione mediante deposito, in data 12 e 13 giugno del 2025, degli allegati alla relazione del gestore della crisi e della
Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata e di determinare in euro 1.800,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al mantenimento proprio e del nucleo familiare.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.
2. La ricorrente non svolge attività di impresa. E' stata socia e amministratrice della cancellata dal registro delle imprese il 10.3.2025. Essendo, quella partecipata, CP_1
una società a responsabilità limitata, la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di euro 281.953,79, derivante per euro 191.834,07 dalla garanzia personale prestata per finanziamenti assunti da La sig.ra CP_1 Pt_1
svolge attività di lavoro dipendente, a tempo indeterminato, ed ha una retribuzione annua, al netto delle imposte, di euro 26.000,00 circa. La ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione, con un canone mensile di euro 700,00; è proprietaria di una vettura acquistata nel 2022 e valutata euro 9.486,00. Il nucleo familiare
è composto solo dal figlio maggiorenne, Il rapporto coniugale è Persona_2
cessato, a seguito di sentenza del 6.3.2025 del Trib. di Pistoia di scioglimento del matrimonio, senza la previsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente né di un contributo alle spese di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del figlio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita dell'autovettura; le modeste somme liquide presenti nei c/c (circa 800 euro). Nella sua relazione, il gestore della crisi ha valutato le spese di sostentamento mensile esposte dalla debitrice ed ha indicato in 10.050,00 euro la somma che, nell'arco di tre anni dall'apertura della liquidazione, la debitrice metterà a disposizione della procedura quale differenza tra il reddito lavorativo e dette spese di sostentamento.
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. contiene l'illustrazione della Persona_1
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso positivo giudizio sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni. Sebbene non risulti adeguata documentazione a conforto dell'affermazione secondo cui la rinuncia all'eredità paterna, in data 23.6.2021, trovi giustificazione nella prevalenza dei debiti ereditari rispetto all'attivo, ciò non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ma si profila destinato a ridondare, eventualmente, in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Quanto al veicolo di proprietà della ricorrente, Lancia Ypsilon tg. GD274CG, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e del figlio non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice ovvero della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], res.te a Pistoia, via Nazario C.F._1
Sauro n. 125.
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura tg. GD275CG, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale); g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 18.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo