Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da ER FE e NN AT LO, rappresentate e difese dall'avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 565 del 2024, depositata il 22 marzo 2024, notificata il 22 marzo 2024 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 4 novembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza con cui l’adito Tribunale: “ accerta e dichiara il diritto di FE RI di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021 /2022 per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.3.000,00, oltre interessi legali come per legge” -“accerta e dichiara il diritto di TR NN AT di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L. 107/2015 per l’anno scolastico2021 /2022 per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di € 500,00 oltre interessi legali come per legge ”.
La sentenza in parola, pubblicata il 22 marzo 2024, è stata notificata al Ministero resistente in pari data, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30, ed è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dalla parte ricorrente.
L’intimato Ministero si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di mero stile.
Con memoria depositata in data 20 marzo 2026 il difensore delle ricorrenti ha fatto presente che dopo la notifica del ricorso, ed in corso di causa l’Amministrazione, alla fine del mese di gennaio 2026, ha eseguito la sentenza per cui è causa, chiedendo la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore medesimo già dichiaratosi antistatario.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto precisato in fatto, il Collegio deve prendere atto delle dichiarazioni rese dal difensore della parte ricorrente, ma non suffragate da corredo documentale, da cui, pertanto, non può essere valutata la piena satisfattività della pretesa fatta valere.
È noto, infatti, che la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto, nelle more del giudizio, assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, e come tale non più revocabile in dubbio. Pertanto, potendo la cessazione della materia del contendere essere dichiarata solo quando interviene in pendenza del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, questa deve risultare in modo cristallino in atti.
Il Collegio, tuttavia, in mancanza di documentazione attestante l’integrale esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si tratta, ritiene, nondimeno, essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso ed alle domande in esso contenute, per cui non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale, tenuto conto che le ricorrenti per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe hanno dovuto esperire il rimedio in esame che è stato ritualmente proposto; le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, anche tenuto conto della natura del contenzioso e della sua serialità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL AL, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL AL |
IL SEGRETARIO