Articolo 7 della Legge 26 settembre 1985, n. 482
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 ottobre 1985
Art. 7.
La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, sara' effettuata nell'anno 1986 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo 4; nell'anno 1987 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennita' e le altre somme percepite negli anni successivi.
Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1 gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1985
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