Art. 7.
La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, sara' effettuata nell'anno 1986 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo 4; nell'anno 1987 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennita' e le altre somme percepite negli anni successivi.
Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1 gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.
La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, sara' effettuata nell'anno 1986 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo 4; nell'anno 1987 per le indennita' e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennita' e le altre somme percepite negli anni successivi.
Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1 gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.