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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2777/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(CF: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
– Polonia – il 27/09/1955, residente in [...] alla Via Vignarola
n. 6, rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Roberto Federici
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 legale sito in Roma, alla Via Calabria n 56, 00187, il quale dichiara di voler di ricevere tutte le comunicazioni e notificazione relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
Email_1
appellante
E
1 (C.F. Controparte_1
) - in persona del suo Presidente e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il
Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F.
), in forza di procura generale alle liti per atto C.F._3
Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024. INDIRIZZO E-MAIL - indirizzo PEC: Email_2
t, elett.te domiciliato – ai fini del Email_3 presente giudizio - in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
337/2024 pubblicata il 22/4/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“-Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(28.02.2023), oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori dalla maturazione sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Condannare al pagamento a favore del ricorrente dei ratei CP_1 arretrati della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa – quantificati alla data odierna in €
10.880,07, o nella diversa misura di giustizia - oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale, che si dichiara antistatario.
2 In via istruttoria: Si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler ammettere nel presente giudizio la produzione della documentazione afferente la domanda amministrativa presentata dal Sig. il Pt_1
28.02.2023 per l'ottenimento dell'assegno sociale, corredata di tutta la documentazione allegata.”.
Per l'appellato:
“…dichiarare l'appello - inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
e art. 437 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna specifica richiesta per la prima volta in appello - infondato nel merito e non provato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato in data 5.6.2024, l'odierno appellante ha proposto opposizione avverso la delibera n. 233797 dell'11.5.2023 con la quale il Comitato provinciale dell' di Viterbo CP_1 aveva rigettato il ricorso amministrativo del 3.5.2023 avente ad oggetto l'istanza per il riconoscimento della spettanza dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995.
In particolare, l' aveva Controparte_1 motivato la reiezione del ricorso di in Parte_1 considerazione del fatto che in sede di separazione tra lo stesso e l'ex coniuge, il primo aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente e non aveva richiesto l'assegno di mantenimento a carico dell'altra parte.
Pertanto, secondo l' , essendo lo stato di bisogno conseguente a CP_1 un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito - quale l'assegno di mantenimento - la prestazione assistenziale non poteva essere riconosciuta.
3 ha quindi adito il Tribunale di Roma, proponendo Parte_1 opposizione avverso la suddetta delibera al fine di ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'assegno sociale.
Si è costituito l' , insistendo per il rigetto delle domande attoree in CP_1 ragione della non spettanza del sussidio assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato lo stato di bisogno del ricorrente sia in ragione dell'insufficienza della documentazione allegata, sia in forza della dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione.
Con appello depositato in data 8.10.2024, ha Parte_1 promosso gravame in forza di due motivi:
I) Sulla presunta insussistenza dei requisiti di cui all'art 3, comma 6, e
7 L 335/1995. Erronea e/o omessa valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Erronea e/o omessa valutazione dell'orientamento giurisprudenziale in materia - Violazioni di legge degli artt. 113, 115 e 116 cpc e dell'art 3 c 6 della L 335/1995.
II) Sulla presunta carenza probatoria inidonea a provare lo stato di bisogno. Erronea e/o omessa valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Violazioni di legge degli artt. 115 e 116 cpc.
Ha resistito al gravame l' , contestando quanto ex adverso dedotto CP_1 ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la parte lamenta l'erronea applicazione dei principi in materia di assegno assistenziale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa – pur postulando l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento ai
4 fini di cui si discute – ha tuttavia ritenuto dimostrata l'insussistenza dello stato di bisogno anche in forza della dichiarazione di autosufficienza economica resa dall'istante in sede di separazione.
Ancora l'appellante, nel dolersi del fatto che il giudice abbia attenzionato i requisiti economici, ha evidenziato come gli stessi non siano stati contestati dall' nella fase amministrativa, avendo CP_1
l'Istituto argomentato l'originario diniego solo in forza della rinunzia al mantenimento resa in sede di separazione;
ciò secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare la non valutabilità dei requisiti economici in sede di giudizio, in quanto al di fuori del perimetro della materia del contendere.
1.1. Per quanto concerne il primo profilo di doglianza racchiuso nel motivo di appello in esame, occorre evidenziare come il giudice di prime cure - pur avendo correttamente premesso in sentenza l'irrilevanza della rinunzia all'assegno di mantenimento del coniuge ai fini della richiesta dell'assegno sociale – abbia però ritenuto non condivisibilmente che la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione, fosse idonea a escludere lo stato di bisogno economico presupposto per la prestazione assistenziale.
1.2. Difatti, l'assegno sociale, disciplinato dall'art. 3, comma 6, della
L. 8 agosto 1995 n. 335 e successive modifiche, è una prestazione di natura assistenziale, legata esclusivamente alla verifica dei requisiti stabiliti dalla legge. Tra essi rientrano il compimento dell'età anagrafica, la residenza stabile ed effettiva sul territorio nazionale, la cittadinanza o il titolo di soggiorno richiesto dalla normativa vigente, nonché il possesso di redditi inferiori ai limiti annualmente fissati.
Pertanto, la verifica operata in punto di sussistenza del requisito reddituale deve necessariamente riguardare la situazione economica attuale del richiedente, accertata mediante i redditi effettivamente percepiti nel periodo di riferimento.
5 1.3. Ciò considerato, non risulta possibile escludere la spettanza della prestazione assistenziale de quo solo in quanto - in sede di divorzio - il richiedente aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente.
Tale dichiarazione, infatti, anzitutto è resa con riferimento a una situazione reddituale che potrebbe medio tempore essere mutata e, inoltre, è riferita ad un oggetto – quello dell'autosufficienza economica
- certamente non pienamente sovrapponibile con i parametri oggettivi di reddito richiesti dalla normativa sull'assegno sociale.
1.4. Ne deriva che una dichiarazione di autosufficienza resa in sede di divorzio non può avere efficacia preclusiva nei confronti dell' , CP_1 né costituire elemento sufficiente per un diniego della prestazione;
pertanto, l'Amministrazione è tenuta a valutare la condizione reddituale dell'interessato al momento della presentazione dell'istanza, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
1.5. Proseguendo sulla scorta di tale ragionamento, nondimeno, diviene evidente – contrariamente a quanto asserito dall'appellante – la necessità che la verifica giudiziale si estenda anche al requisito reddituale.
Difatti, la domanda formulata dal ricorrente è finalizzata a una declaratoria sul diritto dello stesso ad ottenere la tutela assistenziale che la legge riconosce, non trattandosi quindi di un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca.
Conseguentemente, contrariamente alle prospettazioni della parte, il giudice è chiamato ad accertare se sussistano, o meno, i requisiti richiesti ex lege e ciò a prescindere dai termini della contestazione dell'Istituto erogante.
1.6. Sul punto, questa Corte – in linea con le valutazioni del
Tribunale - osserva come le allegazioni di parte appellante non consentano di ritenere provate le condizioni economiche per l'accesso all'assegno. 6 Difatti, in punto di requisito reddituale, la parte si è limitata alla produzione della documentazione attestante la percezione di una pensione erogata dallo Stato polacco che non esclude la titolarità di altri redditi e non consente di rappresentare in maniera chiara la situazione economica del ricorrente, dimostrabile esclusivamente sulla base della certificazione dei competenti uffici finanziari.
1.7. In conclusione, la domanda formulata dalla parte risulta sfornita della prova degli elementi di fatto posti a sostegno della medesima.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura ancora la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre unicamente in ordine all'effetto della rinunzia al mantenimento sulla spettanza dell'assegno sociale, senza valutare la sussistenza o meno dello stato di bisogno di;
ciò in quanto, viene ribadito, l' Pt_1 CP_1 non aveva mai contestato nella fase amministrativa la sussistenza dei requisiti reddituali.
2.1. Gli argomenti di tale censura appaiono sovrapponibili a quelle riferite con il primo motivo di appello, alle cui motivazioni esposte nel paragrafo 1 si rimanda.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, non possono essere dichiarate irripetibili e sono regolate secondo soccombenza, stante l'assenza di idonea autocertificazione reddituale, ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo la dichiarazione prodotta sub all. n. 5 dell'appello riferita alla differente situazione reddituale richiesta per l'esonero dal pagamento del contributo unificato.
5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
7
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre oneri accessori;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
AT CA
Si dà atto che il presento provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2777/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
(CF: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
– Polonia – il 27/09/1955, residente in [...] alla Via Vignarola
n. 6, rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Roberto Federici
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 legale sito in Roma, alla Via Calabria n 56, 00187, il quale dichiara di voler di ricevere tutte le comunicazioni e notificazione relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
Email_1
appellante
E
1 (C.F. Controparte_1
) - in persona del suo Presidente e Legale P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il
Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F.
), in forza di procura generale alle liti per atto C.F._3
Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024. INDIRIZZO E-MAIL - indirizzo PEC: Email_2
t, elett.te domiciliato – ai fini del Email_3 presente giudizio - in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
337/2024 pubblicata il 22/4/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“-Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(28.02.2023), oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori dalla maturazione sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Condannare al pagamento a favore del ricorrente dei ratei CP_1 arretrati della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa – quantificati alla data odierna in €
10.880,07, o nella diversa misura di giustizia - oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale, che si dichiara antistatario.
2 In via istruttoria: Si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler ammettere nel presente giudizio la produzione della documentazione afferente la domanda amministrativa presentata dal Sig. il Pt_1
28.02.2023 per l'ottenimento dell'assegno sociale, corredata di tutta la documentazione allegata.”.
Per l'appellato:
“…dichiarare l'appello - inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
e art. 437 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna specifica richiesta per la prima volta in appello - infondato nel merito e non provato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato in data 5.6.2024, l'odierno appellante ha proposto opposizione avverso la delibera n. 233797 dell'11.5.2023 con la quale il Comitato provinciale dell' di Viterbo CP_1 aveva rigettato il ricorso amministrativo del 3.5.2023 avente ad oggetto l'istanza per il riconoscimento della spettanza dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995.
In particolare, l' aveva Controparte_1 motivato la reiezione del ricorso di in Parte_1 considerazione del fatto che in sede di separazione tra lo stesso e l'ex coniuge, il primo aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente e non aveva richiesto l'assegno di mantenimento a carico dell'altra parte.
Pertanto, secondo l' , essendo lo stato di bisogno conseguente a CP_1 un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito - quale l'assegno di mantenimento - la prestazione assistenziale non poteva essere riconosciuta.
3 ha quindi adito il Tribunale di Roma, proponendo Parte_1 opposizione avverso la suddetta delibera al fine di ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'assegno sociale.
Si è costituito l' , insistendo per il rigetto delle domande attoree in CP_1 ragione della non spettanza del sussidio assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato lo stato di bisogno del ricorrente sia in ragione dell'insufficienza della documentazione allegata, sia in forza della dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione.
Con appello depositato in data 8.10.2024, ha Parte_1 promosso gravame in forza di due motivi:
I) Sulla presunta insussistenza dei requisiti di cui all'art 3, comma 6, e
7 L 335/1995. Erronea e/o omessa valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Erronea e/o omessa valutazione dell'orientamento giurisprudenziale in materia - Violazioni di legge degli artt. 113, 115 e 116 cpc e dell'art 3 c 6 della L 335/1995.
II) Sulla presunta carenza probatoria inidonea a provare lo stato di bisogno. Erronea e/o omessa valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Violazioni di legge degli artt. 115 e 116 cpc.
Ha resistito al gravame l' , contestando quanto ex adverso dedotto CP_1 ed eccepito e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la parte lamenta l'erronea applicazione dei principi in materia di assegno assistenziale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa – pur postulando l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento ai
4 fini di cui si discute – ha tuttavia ritenuto dimostrata l'insussistenza dello stato di bisogno anche in forza della dichiarazione di autosufficienza economica resa dall'istante in sede di separazione.
Ancora l'appellante, nel dolersi del fatto che il giudice abbia attenzionato i requisiti economici, ha evidenziato come gli stessi non siano stati contestati dall' nella fase amministrativa, avendo CP_1
l'Istituto argomentato l'originario diniego solo in forza della rinunzia al mantenimento resa in sede di separazione;
ciò secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare la non valutabilità dei requisiti economici in sede di giudizio, in quanto al di fuori del perimetro della materia del contendere.
1.1. Per quanto concerne il primo profilo di doglianza racchiuso nel motivo di appello in esame, occorre evidenziare come il giudice di prime cure - pur avendo correttamente premesso in sentenza l'irrilevanza della rinunzia all'assegno di mantenimento del coniuge ai fini della richiesta dell'assegno sociale – abbia però ritenuto non condivisibilmente che la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione, fosse idonea a escludere lo stato di bisogno economico presupposto per la prestazione assistenziale.
1.2. Difatti, l'assegno sociale, disciplinato dall'art. 3, comma 6, della
L. 8 agosto 1995 n. 335 e successive modifiche, è una prestazione di natura assistenziale, legata esclusivamente alla verifica dei requisiti stabiliti dalla legge. Tra essi rientrano il compimento dell'età anagrafica, la residenza stabile ed effettiva sul territorio nazionale, la cittadinanza o il titolo di soggiorno richiesto dalla normativa vigente, nonché il possesso di redditi inferiori ai limiti annualmente fissati.
Pertanto, la verifica operata in punto di sussistenza del requisito reddituale deve necessariamente riguardare la situazione economica attuale del richiedente, accertata mediante i redditi effettivamente percepiti nel periodo di riferimento.
5 1.3. Ciò considerato, non risulta possibile escludere la spettanza della prestazione assistenziale de quo solo in quanto - in sede di divorzio - il richiedente aveva dichiarato di essere economicamente autosufficiente.
Tale dichiarazione, infatti, anzitutto è resa con riferimento a una situazione reddituale che potrebbe medio tempore essere mutata e, inoltre, è riferita ad un oggetto – quello dell'autosufficienza economica
- certamente non pienamente sovrapponibile con i parametri oggettivi di reddito richiesti dalla normativa sull'assegno sociale.
1.4. Ne deriva che una dichiarazione di autosufficienza resa in sede di divorzio non può avere efficacia preclusiva nei confronti dell' , CP_1 né costituire elemento sufficiente per un diniego della prestazione;
pertanto, l'Amministrazione è tenuta a valutare la condizione reddituale dell'interessato al momento della presentazione dell'istanza, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
1.5. Proseguendo sulla scorta di tale ragionamento, nondimeno, diviene evidente – contrariamente a quanto asserito dall'appellante – la necessità che la verifica giudiziale si estenda anche al requisito reddituale.
Difatti, la domanda formulata dal ricorrente è finalizzata a una declaratoria sul diritto dello stesso ad ottenere la tutela assistenziale che la legge riconosce, non trattandosi quindi di un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca.
Conseguentemente, contrariamente alle prospettazioni della parte, il giudice è chiamato ad accertare se sussistano, o meno, i requisiti richiesti ex lege e ciò a prescindere dai termini della contestazione dell'Istituto erogante.
1.6. Sul punto, questa Corte – in linea con le valutazioni del
Tribunale - osserva come le allegazioni di parte appellante non consentano di ritenere provate le condizioni economiche per l'accesso all'assegno. 6 Difatti, in punto di requisito reddituale, la parte si è limitata alla produzione della documentazione attestante la percezione di una pensione erogata dallo Stato polacco che non esclude la titolarità di altri redditi e non consente di rappresentare in maniera chiara la situazione economica del ricorrente, dimostrabile esclusivamente sulla base della certificazione dei competenti uffici finanziari.
1.7. In conclusione, la domanda formulata dalla parte risulta sfornita della prova degli elementi di fatto posti a sostegno della medesima.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura ancora la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre unicamente in ordine all'effetto della rinunzia al mantenimento sulla spettanza dell'assegno sociale, senza valutare la sussistenza o meno dello stato di bisogno di;
ciò in quanto, viene ribadito, l' Pt_1 CP_1 non aveva mai contestato nella fase amministrativa la sussistenza dei requisiti reddituali.
2.1. Gli argomenti di tale censura appaiono sovrapponibili a quelle riferite con il primo motivo di appello, alle cui motivazioni esposte nel paragrafo 1 si rimanda.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, non possono essere dichiarate irripetibili e sono regolate secondo soccombenza, stante l'assenza di idonea autocertificazione reddituale, ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo la dichiarazione prodotta sub all. n. 5 dell'appello riferita alla differente situazione reddituale richiesta per l'esonero dal pagamento del contributo unificato.
5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre oneri accessori;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
AT CA
Si dà atto che il presento provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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