CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38390 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MA KO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere TA SE;
sentite le conclusioni dell’Avvocato Generale, GABRIELE MAZZOTTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti;
udite le conclusioni dell'avvocato Turrisi Antonio che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di RA MA KO avverso l’ordinanza del G.i.p. del 30 gennaio 2025, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di cui al capo 14 – danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. – ritenendo insussistenti le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali previste dall’art. 280 cod. proc. pen. in relazione al fatto contestato, qualificato come Penale Sent. Sez. 5 Num. 38390 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 25/09/2025 2 danneggiamento seguito da pericolo d’incendio ai sensi dell’art. 424, comma 1, cod. pen., per il quale la pena edittale massima, anche computando l’aumento derivante dall’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non consente l’applicazione di misura custodiale. Nel resto, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa armata “Cosa Nostra”, segnatamente alla famiglia di Santa IA di SÙ (capo 1), è stata confermata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo – con unico motivo, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio di motivazione, per essere la motivazione manifestamente illogica e carente in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il ricorrente censura, in primo luogo, l’interpretazione data dal Tribunale alla frase pronunciata da LI AN nel corso di una videochiamata con RA – «appena esco devo cresimare a mio figlioccio» – ritenuta indicativa di una prossima affiliazione del prevenuto in “Cosa Nostra”. Tale conclusione, secondo la difesa, è priva di fondamento, atteso che era stata prodotta memoria con motivi nuovi, allegando la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 29 aprile 2022, divenuta definitiva, che condanna LI AN alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato, con la conseguenza che la sua uscita dal carcere non è imminente ma prevedibile tra circa vent’anni. La difesa, pertanto, non si era limitata a un “labiale assunto difensivo”, come affermato dal Tribunale, ma aveva fornito documentazione probatoria. A ciò si aggiunge che dal frame della videochiamata e dalla trascrizione emerge come LI AN e RA stessero palesemente ridendo, circostanza incompatibile con la gravità attribuita alla frase. Quanto alla somma di euro 400 fatta pervenire dal RA alla moglie di LI BR, la difesa ne ha evidenziato la natura di gesto di amicizia, piuttosto che di manifestazione di solidarietà mafiosa, come invece ritenuto dal Tribunale. Il ricorrente sottolinea, inoltre, la contraddizione logica tra la tesi del rapporto fiduciario con LI AN e quanto affermato dal Tribunale in altra parte dell’ordinanza, ove si dà atto di un contrasto interno tra TT SE, spalleggiato da LI AN, e AN NZ, sostenuto da LI BR e dal reggente UB UG, insorto a seguito del sequestro di due partite di stupefacenti nel settembre 2023. In tale contesto, LI AN aveva preso le parti di TT, mentre RA è accusato dell’attentato incendiario 3 del 24 novembre 2023 ai danni dell’esercizio commerciale “L’Acquolina in bocca”, gestito dal padre di TT, episodio che il Tribunale ha interpretato come rappresaglia ordinata da LI BR ed eseguita da RA, il quale si sarebbe così schierato
contro
LI AN, definito dallo stesso Tribunale il “padrino mafioso” del ricorrente. La difesa, in udienza camerale, ha prodotto memoria e motivi nuovi, richiamando specifici atti processuali e evidenziando le discrasie logiche della tesi accusatoria sull’attentato incendiario, senza che il Tribunale fornisse risposta critica, limitandosi ad affermare che «il mandato illecito proveniente dai vertici mafiosi LI BR e UB veniva prontamente portato a compimento la notte del 24.11.2023 dal RA, immortalato dalle immagini del servizio di videosorveglianza e riconosciuto con certezza dagli operanti di P.G. alla guida di una Citroen Berlingo mentre appiccava il fuoco, verosimilmente con un liquido accelerante, all’esercizio commerciale ed all’autovettura di TT OR prima di dileguarsi». Secondo il ricorrente, il Tribunale ha dato per scontato che uno dei soggetti ripresi fosse RA, basandosi solo sulla sua andatura claudicante, e ha parimenti presunto, senza elementi affidabili, che il mandante fosse LI BR e la causale riconducibile a un debito di TT SE per una fornitura di stupefacente, sebbene il locale colpito fosse di TT OR, estraneo ai traffici. Ulteriori doglianze riguardano l’episodio dell’incendio della Smart ForTwo di PE SO, per il quale la motivazione è ritenuta illogica e lacunosa in punto di gravità indiziaria, trattandosi di fatto contestato al capo 14, escluso dal titolo cautelare ma valorizzato ai fini della valutazione della partecipazione associativa. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e dell’art. 127 cod. proc. pen., su richiesta della difesa, con intervento delleparti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità. 1. Preliminarmente, va ribadito il principio generale, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per 4 cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica della conformità delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, questa Corte, anche riguardo ai provvedimenti “de libertate”, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Anche la valutazione e l’interpretazione delle conversazioni intercettate incontrano, in sede di legittimità, i limiti suindicati. Tali attività costituiscono, infatti, questioni di fatto rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 2. Ciò posto, quanto al contenuto e al rilievo della videochiamata del 4 gennaio 2024, intervenuta dal carcere ove era ristretto il vertice mafioso LI AN, oggetto di contestazione in ricorso, si deve evidenziare che il ricorrente non eccepisce tanto l’erronea percezione del significante delle frasi captate – il cui tenore letterale non è in discussione – quanto il significato probatorio di esse, il che esclude in radice la configurabilità del vizio di motivazione per travisamento, residuando da verificare se ricorra il vizio di manifesta illogicità o carenza. 5 Ebbene, l’interpretazione del significato probatorio di tale conversazione operata dal giudice di merito è tutt’altro che illogica, avendo il Tribunale inteso trarre da essa – come emerge dalla lettura dell’intera motivazione e dalla complessiva ricostruzione svolta nel provvedimento impugnato – un elemento idoneo a corroborare la posizione del RA rispetto al vertice mafioso LI AN. Il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, che al dialogo in argomento, avvenuto in videochiamata tra il detenuto LI AN e la moglie, aveva preso parte anche il RA, in palese violazione dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, limitata ai soli familiari del detenuto. Tale partecipazione ad un colloquio con un detenuto di tale calibro è stata ritenuta circostanza indicativa del rapporto esistente tra i due. A tale rapporto è stata ricondotta la frase pronunciata da LI AN, rivolgendosi al RA: «appena esco devo cresimare a mio figlioccio». Frase che, al di là del significato letterale e della effettiva praticabilità di quanto prospettato, suona come attestato di vicinanza e stima nei confronti del RA da parte del vertice mafioso. Il Tribunale, nel conferire a tale frase il significato di promessa di formale investitura futura, ha sottolineato come essa dovesse essere correlata all’intraprendenza criminale manifestata dal RA nella fedele esecuzione di delicati mandati illeciti per conto dei vertici del sodalizio mafioso (vertici che non coincidevano solo con i LI, ma anche con i UB). Sicché, la frase si risolveva in un riconoscimento nei confronti di un soggetto che, per come delineato nel provvedimento impugnato sulla base degli altri elementi emersi, aveva posto in essere varie condotte nell’interesse del clan. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che uno stretto rapporto fiduciario avvinceva il RA, in posizione subalterna, tanto al vertice mafioso detenuto LI AN (appellato con deferenza “parrinu” o “elefante”, cui il RA dedicava video-tributi sui social, come quello del 10 ottobre 2022, contenente giuramenti di fedeltà), quanto al figlio detenuto LI BR, anche occupandosi del sostentamento economico della moglie SA TT (si richiama la conversazione del 4 luglio 2024 relativa ai 400 euro per il colloquio). Tale obbligo di contribuzione economica, lungi dal trovare giustificazione in un generico rapporto amicale, è stato ritenuto indicativo di uno dei compiti associativi di natura servente svolti dall’indagato su incarico dei vertici della famiglia mafiosa di Santa IA di SÙ. Il provvedimento impugnato richiama, inoltre, il contributo servente- logistico-informativo ed esecutivo prestato dal RA in favore del reggente UB, specie dopo la sottoposizione agli arresti domiciliari (7 settembre 2024), 6 evidenziando l’episodio del 9 settembre 2024, quando l’indagato, immortalato dalle telecamere, accedeva al magazzino di via Carlo Greca per prelevare un’utenza “citofono” da recapitare al UB, provvedendo poi all’installazione di applicazioni per comunicazioni criptate (Proton VPN e Signal) e alla creazione di una chat riservata tra sodali mafiosi. In tale contesto si inserisce la videochiamata del 4 gennaio 2024, criticata dalla difesa sulla base di argomenti che risultano superati alla luce del contenuto del provvedimento impugnato. Ed è sempre nel contesto complessivo delineato – stante il ruolo servente assunto dal RA rispetto ai vertici dell’associazione – che va inquadrata anche la vicenda del contrasto interno creatosi nell’associazione a seguito del sequestro di stupefacente, che il ricorso pone a base della dedotta contraddizione. Tale vicenda, lungi dal risolversi in un motivo di incoerenza, è stata ritenuta ulteriore elemento indicativo della partecipazione del RA, il quale assumeva ruoli operativi in base agli ordini impartiti dai vertici, ordini che egli prontamente eseguiva perché a disposizione del clan. Il Tribunale conclude che le solide e convergenti emergenze indiziarie, che hanno messo in luce anche relazioni e contatti illeciti con associati mafiosi di rango, danno ampio conto dello stabile inserimento dell’indagato nella famiglia mafiosa di Santa IA di SÙ, disvelando il contributo associativo offerto, di natura servente-esecutiva e logistico-informativa, funzionale agli scopi del sodalizio. In definitiva, i vizi denunciati in ordine alla gravità indiziaria sono insussistenti. 3. Quanto alle deduzioni sul coinvolgimento del RA negli eventi incendiari che avevano riguardato l’esercizio commerciale “L’Acquolina in bocca” e l’autovettura, esse sono inammissibili per aspecificità, poiché la dinamica di entrambe le vicende è stata puntualmente tratteggiata nel provvedimento impugnato ed è stata ritenuta indicativa del pieno coinvolgimento del ricorrente alla stregua delle riprese delle videocamere e dei dialoghi intercettati (cfr. pagg. 8-10 del provvedimento impugnato). Il motivo adombra valutazioni in fatto che non competono a questa Corte di legittimità. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. 7 pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 25/9/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TA SE GR OS NA LI
sentite le conclusioni dell’Avvocato Generale, GABRIELE MAZZOTTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti;
udite le conclusioni dell'avvocato Turrisi Antonio che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di RA MA KO avverso l’ordinanza del G.i.p. del 30 gennaio 2025, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di cui al capo 14 – danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. – ritenendo insussistenti le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali previste dall’art. 280 cod. proc. pen. in relazione al fatto contestato, qualificato come Penale Sent. Sez. 5 Num. 38390 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 25/09/2025 2 danneggiamento seguito da pericolo d’incendio ai sensi dell’art. 424, comma 1, cod. pen., per il quale la pena edittale massima, anche computando l’aumento derivante dall’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non consente l’applicazione di misura custodiale. Nel resto, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa armata “Cosa Nostra”, segnatamente alla famiglia di Santa IA di SÙ (capo 1), è stata confermata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo – con unico motivo, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio di motivazione, per essere la motivazione manifestamente illogica e carente in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il ricorrente censura, in primo luogo, l’interpretazione data dal Tribunale alla frase pronunciata da LI AN nel corso di una videochiamata con RA – «appena esco devo cresimare a mio figlioccio» – ritenuta indicativa di una prossima affiliazione del prevenuto in “Cosa Nostra”. Tale conclusione, secondo la difesa, è priva di fondamento, atteso che era stata prodotta memoria con motivi nuovi, allegando la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 29 aprile 2022, divenuta definitiva, che condanna LI AN alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato, con la conseguenza che la sua uscita dal carcere non è imminente ma prevedibile tra circa vent’anni. La difesa, pertanto, non si era limitata a un “labiale assunto difensivo”, come affermato dal Tribunale, ma aveva fornito documentazione probatoria. A ciò si aggiunge che dal frame della videochiamata e dalla trascrizione emerge come LI AN e RA stessero palesemente ridendo, circostanza incompatibile con la gravità attribuita alla frase. Quanto alla somma di euro 400 fatta pervenire dal RA alla moglie di LI BR, la difesa ne ha evidenziato la natura di gesto di amicizia, piuttosto che di manifestazione di solidarietà mafiosa, come invece ritenuto dal Tribunale. Il ricorrente sottolinea, inoltre, la contraddizione logica tra la tesi del rapporto fiduciario con LI AN e quanto affermato dal Tribunale in altra parte dell’ordinanza, ove si dà atto di un contrasto interno tra TT SE, spalleggiato da LI AN, e AN NZ, sostenuto da LI BR e dal reggente UB UG, insorto a seguito del sequestro di due partite di stupefacenti nel settembre 2023. In tale contesto, LI AN aveva preso le parti di TT, mentre RA è accusato dell’attentato incendiario 3 del 24 novembre 2023 ai danni dell’esercizio commerciale “L’Acquolina in bocca”, gestito dal padre di TT, episodio che il Tribunale ha interpretato come rappresaglia ordinata da LI BR ed eseguita da RA, il quale si sarebbe così schierato
contro
LI AN, definito dallo stesso Tribunale il “padrino mafioso” del ricorrente. La difesa, in udienza camerale, ha prodotto memoria e motivi nuovi, richiamando specifici atti processuali e evidenziando le discrasie logiche della tesi accusatoria sull’attentato incendiario, senza che il Tribunale fornisse risposta critica, limitandosi ad affermare che «il mandato illecito proveniente dai vertici mafiosi LI BR e UB veniva prontamente portato a compimento la notte del 24.11.2023 dal RA, immortalato dalle immagini del servizio di videosorveglianza e riconosciuto con certezza dagli operanti di P.G. alla guida di una Citroen Berlingo mentre appiccava il fuoco, verosimilmente con un liquido accelerante, all’esercizio commerciale ed all’autovettura di TT OR prima di dileguarsi». Secondo il ricorrente, il Tribunale ha dato per scontato che uno dei soggetti ripresi fosse RA, basandosi solo sulla sua andatura claudicante, e ha parimenti presunto, senza elementi affidabili, che il mandante fosse LI BR e la causale riconducibile a un debito di TT SE per una fornitura di stupefacente, sebbene il locale colpito fosse di TT OR, estraneo ai traffici. Ulteriori doglianze riguardano l’episodio dell’incendio della Smart ForTwo di PE SO, per il quale la motivazione è ritenuta illogica e lacunosa in punto di gravità indiziaria, trattandosi di fatto contestato al capo 14, escluso dal titolo cautelare ma valorizzato ai fini della valutazione della partecipazione associativa. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e dell’art. 127 cod. proc. pen., su richiesta della difesa, con intervento delleparti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità. 1. Preliminarmente, va ribadito il principio generale, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per 4 cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica della conformità delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, questa Corte, anche riguardo ai provvedimenti “de libertate”, non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Anche la valutazione e l’interpretazione delle conversazioni intercettate incontrano, in sede di legittimità, i limiti suindicati. Tali attività costituiscono, infatti, questioni di fatto rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 2. Ciò posto, quanto al contenuto e al rilievo della videochiamata del 4 gennaio 2024, intervenuta dal carcere ove era ristretto il vertice mafioso LI AN, oggetto di contestazione in ricorso, si deve evidenziare che il ricorrente non eccepisce tanto l’erronea percezione del significante delle frasi captate – il cui tenore letterale non è in discussione – quanto il significato probatorio di esse, il che esclude in radice la configurabilità del vizio di motivazione per travisamento, residuando da verificare se ricorra il vizio di manifesta illogicità o carenza. 5 Ebbene, l’interpretazione del significato probatorio di tale conversazione operata dal giudice di merito è tutt’altro che illogica, avendo il Tribunale inteso trarre da essa – come emerge dalla lettura dell’intera motivazione e dalla complessiva ricostruzione svolta nel provvedimento impugnato – un elemento idoneo a corroborare la posizione del RA rispetto al vertice mafioso LI AN. Il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, che al dialogo in argomento, avvenuto in videochiamata tra il detenuto LI AN e la moglie, aveva preso parte anche il RA, in palese violazione dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, limitata ai soli familiari del detenuto. Tale partecipazione ad un colloquio con un detenuto di tale calibro è stata ritenuta circostanza indicativa del rapporto esistente tra i due. A tale rapporto è stata ricondotta la frase pronunciata da LI AN, rivolgendosi al RA: «appena esco devo cresimare a mio figlioccio». Frase che, al di là del significato letterale e della effettiva praticabilità di quanto prospettato, suona come attestato di vicinanza e stima nei confronti del RA da parte del vertice mafioso. Il Tribunale, nel conferire a tale frase il significato di promessa di formale investitura futura, ha sottolineato come essa dovesse essere correlata all’intraprendenza criminale manifestata dal RA nella fedele esecuzione di delicati mandati illeciti per conto dei vertici del sodalizio mafioso (vertici che non coincidevano solo con i LI, ma anche con i UB). Sicché, la frase si risolveva in un riconoscimento nei confronti di un soggetto che, per come delineato nel provvedimento impugnato sulla base degli altri elementi emersi, aveva posto in essere varie condotte nell’interesse del clan. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che uno stretto rapporto fiduciario avvinceva il RA, in posizione subalterna, tanto al vertice mafioso detenuto LI AN (appellato con deferenza “parrinu” o “elefante”, cui il RA dedicava video-tributi sui social, come quello del 10 ottobre 2022, contenente giuramenti di fedeltà), quanto al figlio detenuto LI BR, anche occupandosi del sostentamento economico della moglie SA TT (si richiama la conversazione del 4 luglio 2024 relativa ai 400 euro per il colloquio). Tale obbligo di contribuzione economica, lungi dal trovare giustificazione in un generico rapporto amicale, è stato ritenuto indicativo di uno dei compiti associativi di natura servente svolti dall’indagato su incarico dei vertici della famiglia mafiosa di Santa IA di SÙ. Il provvedimento impugnato richiama, inoltre, il contributo servente- logistico-informativo ed esecutivo prestato dal RA in favore del reggente UB, specie dopo la sottoposizione agli arresti domiciliari (7 settembre 2024), 6 evidenziando l’episodio del 9 settembre 2024, quando l’indagato, immortalato dalle telecamere, accedeva al magazzino di via Carlo Greca per prelevare un’utenza “citofono” da recapitare al UB, provvedendo poi all’installazione di applicazioni per comunicazioni criptate (Proton VPN e Signal) e alla creazione di una chat riservata tra sodali mafiosi. In tale contesto si inserisce la videochiamata del 4 gennaio 2024, criticata dalla difesa sulla base di argomenti che risultano superati alla luce del contenuto del provvedimento impugnato. Ed è sempre nel contesto complessivo delineato – stante il ruolo servente assunto dal RA rispetto ai vertici dell’associazione – che va inquadrata anche la vicenda del contrasto interno creatosi nell’associazione a seguito del sequestro di stupefacente, che il ricorso pone a base della dedotta contraddizione. Tale vicenda, lungi dal risolversi in un motivo di incoerenza, è stata ritenuta ulteriore elemento indicativo della partecipazione del RA, il quale assumeva ruoli operativi in base agli ordini impartiti dai vertici, ordini che egli prontamente eseguiva perché a disposizione del clan. Il Tribunale conclude che le solide e convergenti emergenze indiziarie, che hanno messo in luce anche relazioni e contatti illeciti con associati mafiosi di rango, danno ampio conto dello stabile inserimento dell’indagato nella famiglia mafiosa di Santa IA di SÙ, disvelando il contributo associativo offerto, di natura servente-esecutiva e logistico-informativa, funzionale agli scopi del sodalizio. In definitiva, i vizi denunciati in ordine alla gravità indiziaria sono insussistenti. 3. Quanto alle deduzioni sul coinvolgimento del RA negli eventi incendiari che avevano riguardato l’esercizio commerciale “L’Acquolina in bocca” e l’autovettura, esse sono inammissibili per aspecificità, poiché la dinamica di entrambe le vicende è stata puntualmente tratteggiata nel provvedimento impugnato ed è stata ritenuta indicativa del pieno coinvolgimento del ricorrente alla stregua delle riprese delle videocamere e dei dialoghi intercettati (cfr. pagg. 8-10 del provvedimento impugnato). Il motivo adombra valutazioni in fatto che non competono a questa Corte di legittimità. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. 7 pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 25/9/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TA SE GR OS NA LI