Art. 2. Avvio della procedura 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonche' le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. 2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, e' sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 . La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalita' di cui all' articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1. Note all' art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2006, n. 7. - Il testo dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa . (Testo A)» e' il seguente: «Art. 38 ((L-R) Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo.» - Per il riferimento all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , vedi note alle premesse.
Articolo 2 del Decreto 31 luglio 2024, n. 126
Articolo 1Articolo 3
- Decreto 31 luglio 2024, n. 126
Articolo 2 del Decreto 31 luglio 2024, n. 126
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25 settembre 2024
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