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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per le parti ricorrenti, l'avv. CROCE;
per il convenuto, la dott.ssa POMPOSO. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CROCE si riporta al ricorso;
relativamente alla posizione di CP_2
rinuncia alla domanda limitatamente all'a.s. 2020/2021; insiste per il resto
[...] per l'accoglimento delle conclusioni, chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate, chiedendo in particolare l'esclusione del riconoscimento del bonus per con riferimento all'a.s. 2024/2025 per le ragioni esposte nella Parte_1 comparsa di costituzione.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, terminato il collegamento da remoto. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 6/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(c.f. ) nata Gioia del Colle 29/11/1995 Parte_1 C.F._2
, (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
27/04/1973
(c.f. nata a [...] il [...] Parte_5 C.F._5
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_6 C.F._6
(c.f. ) nata a [...] il Parte_7 CodiceFiscale_7
02/04/1981
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_8 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Croce ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Vercelli in Via Duchessa Jolanda 27, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O c.f. in persona del _3 P.IVA_1
ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa CP_4
funzionaria dello stesso ,
[...] CP_1 Controparte_5
, legalmente domiciliata presso l'
[...] Controparte_6
Via Mario Greppi n. 7,
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti
– di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il al pagamento in favore di _3
1) , per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_2 dell'importo di Euro 2.000,00; quale contributo alla formazione della ricorrente.
2) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025 Parte_3 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente.
3) , per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 dell'importo Parte_4 di Euro 1.000,00; quale contributo alla formazione della ricorrente
4) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_5
2024/2025 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente 5) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_7
2024/2025 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente
6) per gli anni scolastici -2023/2024-2024/2025 dell'importo di Euro 1.000,00; Parte_6 qu mazione della ricorrente
7) per gli anni scolastici -2021/2022-2022/2023-2024/2025 dell'importo di Euro Parte_1
1. uto alla formazione della ricorrente 8) per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 dell'importo di Euro Parte_8
50 mazione della ricorrente Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad €. 118,50. Con rinuncia quanto a alla domanda per l'a.s. 2020/2021 come da verbale Parte_7
d'udienza”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, dichiarare: • il non riconoscimento dell'a.s. 2020/2021 in capo alla docente Parte_7 poiché nessun servizio è stato prestato;
• il non riconoscimento dell'a.s. 2024/2025 poiché, ai sensi di quanto con le modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso unitario depositato il 7.1.1025, le parti ricorrenti premesso di avere tutte prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
, per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_3
2024/2025
, per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 Parte_4
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_5
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_7
2024/2025
per gli anni scolastici -2023/2024-2024/2025 Parte_6
per gli anni scolastici -2021/2022-2022/2023-2024/2025 Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 Parte_8
chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in loro favore dell'importo corrispondente agli anni di servizio precario prestato, affermando che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli articoli 3, 11, 35 e 97 e 117 Cost.
Premesso il quadro normativo di riferimento, richiamavano, in particolare, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, l'ordinanza 18.5.2022 la VI Sezione della citata Corte di Giustizia Europea e da ultimo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., nonché in termini generali, la giurisprudenza di merito che ha già accertato e dichiarato, in casi analoghi a quelli in parola, il diritto del docente precario ad ottenere il bonus oggetto della domanda.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, il _3
si costituiva in giudizio per la nuova udienza ex art. 420 c.p.c. fissata per chiedere il rigetto del ricorso rilevando, in ogni caso, per un verso, che non risultava alcun contratto riferito a per l'anno scolastico 2020/2021 e che, per altro verso, il diritto alla Controparte_2
Carta Docente per i titolari di supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'a.s.
2024/2025 era già riconosciuto in forza dell'art. 1 comma 572, lett. A) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancioe che il con comunicazione del 24 CP_1 giugno 2025 aveva informato che a partire dalla stessa data erano state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente per i docenti con contratto a termine fino al
31/08/2025.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla domanda con riferimento alla posizione di limitatamente all'a.s. 2020/2021; per il Parte_7
resto insisteva nelle conclusioni rassegnate. La causa, istruita su base documentale, è stata, quindi, discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande formulate dai ricorrenti sono fondate e meritano pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta _3 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale
Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n.
107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n. 136/2022; n.
139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche su orario completo, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente in data 3 luglio 2025 è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”. Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è documentalmente provato (cfr. contratti allegati al ricorso) che i ricorrenti abbiano concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali o fino _3 al termine delle attività didattiche su orario completo, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015, con le sole eccezioni di seguito specificate. ha stipulato tanto nell'a.s. 2020/2021 che nell'a.s. 2021/2022 una pluralità Parte_5 di contratti per supplenze brevi, tali da coprire però sostanzialmente l'intero anno scolastico senza soluzione di continuità -nell'a.s. 2021/2022 anche presso il medesimo Istituto e per lo stesso oggetto di insegnamento-. Anche nel 2020/2021 è stata chiamata per Parte_3 supplenze temporanee ma di fatto continuative dal 6.10.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola dell'Infanzia di Invorio e ugualmente per l'anno successivo dal 28.9 al 30.6 presso la scuola primaria di Pisano.
Sulla base della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, tenuto conto della durata complessiva delle supplenze di breve durata consecutive, non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Per altro verso, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_4
ha sottoscritto contratti, sino al 31 agosto di ciascun anno, rispettivamente per un
[...] orario scolastico di 8 e 7 ore presso una scuola di Primo Grado, con completamento d'orario presso altra sede per altre 6 ore per un posto come docente di scuola secondaria di I grado. ha sottoscritto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per ciascun anno, Parte_3
due distinti contratti, ognuno di 12 ore osservando quindi un orario complessivo corrispondente all'orario di cattedra. per tutti gli anni oggetto di domanda ha stipulato due contratti, il cui Parte_1
orario complessivo è sempre stato superiore al 50% dell'orario completo (7 ore + 15 ore per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e 9 ore + 10 ore per l'a.s. 2024/2025).
In tutte le ipotesi ricordate, dunque le ricorrenti hanno, dunque, svolto la funzione didattica per l'intero anno scolastico e per un tempo superiore al 50% dell'orario di cattedra, e quindi svolto un servizio senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Non altrettanto è a dirsi per per l'anno scolastico 2022/2023 avendo la Parte_2
ricorrente osservato un orario di 10 ore settimanali, presso una scuola primaria e quindi un orario inferiore all'orario completo (pari a 24 ore).
Quanto alla posizione di , infine, non risulta alcun contratto concluso Controparte_2
con il per l'a.s. 2020/2021; peraltro in ordine a tale annualità è _3 intervenuta la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente.
Va, inoltre, rilevato che risulta titolare per l'a.s. 2024/2025 di un contratto Parte_1 annuale sino al 31 agosto sicché, per tale annualità il diritto al riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta Docente risulta oggi già in forza del nuovo testo dell'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il ha chiesto quindi il rigetto della domanda proposta dalla CP_1
medesima per tale annualità sulla base della produzione di una Parte_1
comunicazione del con la quale si informa che dalla data del 24.6.2025 sono state CP_1 aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025 e che i docenti destinatari possono, quindi, richiedere ed utilizzare il bonus fino al 31/08/2026.
In realtà, la semplice comunicazione informativa prodotta dal non dimostra che CP_1
sia stata reso accessibile, in concreto, alla ricorrente l'accesso alla piattaforma e quindi reso effettivamente disponibile il beneficio in parola, sicché, in assenza di prova dell'effettivo adempimento deve, comunque, trovare accoglimento la domanda svolta dalla ricorrente.
Al fine di agevolare l'esecuzione, anche in considerazione della nuova normativa, tuttavia, nel dispositivo appare opportuno evidenziare separatamente l'importo relativo all'anno scolastico 2024/2025 per il contratto annuale de quo. Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti come “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della
Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – si osserva, da un lato, che risulta immessa in ruolo mentre e Parte_8 Parte_4
risultano avere sottoscritto un contratto sino al 31 agosto (pertanto ancora Parte_1
in essere); dall'altro lato, per tutte le altre ricorrenti, deve rilevarsi che la domanda in via principale formulata in termini di adempimento in forma specifica presuppone l'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico e parte resistente non ha dedotto, costituendosi in giudizio né all'odierna udienza, l'assenza, sotto tale profilo, delle condizioni per far luogo al riconoscimento del bonus.
In definitiva deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024- Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025
, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 Parte_4
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_5
2024/2025
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_7
2024/2025
per gli anni scolastici -2023/2024 e 2024/2025 Parte_6
per gli anni scolastici -2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 Parte_8
e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1 ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
, € 1.500 Parte_2
€ 2.500 Parte_3
, € 1.000 Parte_4 € 2.500 Parte_5
€ 2.000 Parte_7
€ 1.000 Parte_6
€ 1.500 Parte_1
€ 1.000 Parte_8
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di per l'a.s. 2022/2023; a fronte Parte_2
della rinuncia intervenuta, deve, infine, dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di per l'a.s. 2020/2021. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7
dell'importo nominale di € 1.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento _3 in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_4
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7
dell'importo nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento _3 in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore _3
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici -
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in _3 persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_7
nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici -
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7 dell'importo nominale di € 1.500 (di cui euro 500 per l'anno scolastico 2024/2025 in forza di supplenza annuale) tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il , _3
in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_7 nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta la domanda di relativa all'a.s. 2022/2023. Parte_2
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di
[...]
relativa all'a.s. 2020/2021. Parte_7
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 4.216 per competenze ed € 118,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 23.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per le parti ricorrenti, l'avv. CROCE;
per il convenuto, la dott.ssa POMPOSO. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CROCE si riporta al ricorso;
relativamente alla posizione di CP_2
rinuncia alla domanda limitatamente all'a.s. 2020/2021; insiste per il resto
[...] per l'accoglimento delle conclusioni, chiedendo la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni rassegnate, chiedendo in particolare l'esclusione del riconoscimento del bonus per con riferimento all'a.s. 2024/2025 per le ragioni esposte nella Parte_1 comparsa di costituzione.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, terminato il collegamento da remoto. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 6/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(c.f. ) nata Gioia del Colle 29/11/1995 Parte_1 C.F._2
, (c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
27/04/1973
(c.f. nata a [...] il [...] Parte_5 C.F._5
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_6 C.F._6
(c.f. ) nata a [...] il Parte_7 CodiceFiscale_7
02/04/1981
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_8 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Croce ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Vercelli in Via Duchessa Jolanda 27, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O c.f. in persona del _3 P.IVA_1
ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa CP_4
funzionaria dello stesso ,
[...] CP_1 Controparte_5
, legalmente domiciliata presso l'
[...] Controparte_6
Via Mario Greppi n. 7,
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti
– di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il al pagamento in favore di _3
1) , per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_2 dell'importo di Euro 2.000,00; quale contributo alla formazione della ricorrente.
2) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025 Parte_3 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente.
3) , per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 dell'importo Parte_4 di Euro 1.000,00; quale contributo alla formazione della ricorrente
4) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_5
2024/2025 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente 5) per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_7
2024/2025 dell'importo di Euro 2.500,00; quale contributo alla formazione della ricorrente
6) per gli anni scolastici -2023/2024-2024/2025 dell'importo di Euro 1.000,00; Parte_6 qu mazione della ricorrente
7) per gli anni scolastici -2021/2022-2022/2023-2024/2025 dell'importo di Euro Parte_1
1. uto alla formazione della ricorrente 8) per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 dell'importo di Euro Parte_8
50 mazione della ricorrente Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad €. 118,50. Con rinuncia quanto a alla domanda per l'a.s. 2020/2021 come da verbale Parte_7
d'udienza”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, dichiarare: • il non riconoscimento dell'a.s. 2020/2021 in capo alla docente Parte_7 poiché nessun servizio è stato prestato;
• il non riconoscimento dell'a.s. 2024/2025 poiché, ai sensi di quanto con le modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso unitario depositato il 7.1.1025, le parti ricorrenti premesso di avere tutte prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato nella scuola rispettivamente:
, per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_3
2024/2025
, per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 Parte_4
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_5
2024/2025
per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024- Parte_7
2024/2025
per gli anni scolastici -2023/2024-2024/2025 Parte_6
per gli anni scolastici -2021/2022-2022/2023-2024/2025 Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 Parte_8
chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1
pagamento in loro favore dell'importo corrispondente agli anni di servizio precario prestato, affermando che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio fosse in contrasto con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE nonché con gli articoli 3, 11, 35 e 97 e 117 Cost.
Premesso il quadro normativo di riferimento, richiamavano, in particolare, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, l'ordinanza 18.5.2022 la VI Sezione della citata Corte di Giustizia Europea e da ultimo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., nonché in termini generali, la giurisprudenza di merito che ha già accertato e dichiarato, in casi analoghi a quelli in parola, il diritto del docente precario ad ottenere il bonus oggetto della domanda.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, il _3
si costituiva in giudizio per la nuova udienza ex art. 420 c.p.c. fissata per chiedere il rigetto del ricorso rilevando, in ogni caso, per un verso, che non risultava alcun contratto riferito a per l'anno scolastico 2020/2021 e che, per altro verso, il diritto alla Controparte_2
Carta Docente per i titolari di supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'a.s.
2024/2025 era già riconosciuto in forza dell'art. 1 comma 572, lett. A) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancioe che il con comunicazione del 24 CP_1 giugno 2025 aveva informato che a partire dalla stessa data erano state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente per i docenti con contratto a termine fino al
31/08/2025.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla domanda con riferimento alla posizione di limitatamente all'a.s. 2020/2021; per il Parte_7
resto insisteva nelle conclusioni rassegnate. La causa, istruita su base documentale, è stata, quindi, discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande formulate dai ricorrenti sono fondate e meritano pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta _3 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale
Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n.
107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n. 136/2022; n.
139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche su orario completo, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi ricorrenti nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo.
Quanto alle supplenze temporanee, la S.C. sembrava, peraltro, avere individuato come elemento qualificante ai fini del riconoscimento del beneficio la dimensione annuale della durata contrattuale, stabilendo quindi una connessione tra lo specifico strumento di formazione in parola e il carattere annuale della didattica e la programmabilità dell'attività didattica stessa, ai cui fini la formazione è rivolta (cfr. decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 pronunciato sempre su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.).
Tuttavia, più di recente in data 3 luglio 2025 è intervenuta una nuova pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/2024, che ha stabilito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nella sentenza si legge, fa l'altro: “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”. Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame delle fattispecie oggetto del presente giudizio, è documentalmente provato (cfr. contratti allegati al ricorso) che i ricorrenti abbiano concluso con il contratti a tempo determinato per supplenze annuali o fino _3 al termine delle attività didattiche su orario completo, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015, con le sole eccezioni di seguito specificate. ha stipulato tanto nell'a.s. 2020/2021 che nell'a.s. 2021/2022 una pluralità Parte_5 di contratti per supplenze brevi, tali da coprire però sostanzialmente l'intero anno scolastico senza soluzione di continuità -nell'a.s. 2021/2022 anche presso il medesimo Istituto e per lo stesso oggetto di insegnamento-. Anche nel 2020/2021 è stata chiamata per Parte_3 supplenze temporanee ma di fatto continuative dal 6.10.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola dell'Infanzia di Invorio e ugualmente per l'anno successivo dal 28.9 al 30.6 presso la scuola primaria di Pisano.
Sulla base della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea, tenuto conto della durata complessiva delle supplenze di breve durata consecutive, non vi sono elementi per escludere la comparabilità delle funzioni esercitate con quelle del personale di ruolo.
Per altro verso, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_4
ha sottoscritto contratti, sino al 31 agosto di ciascun anno, rispettivamente per un
[...] orario scolastico di 8 e 7 ore presso una scuola di Primo Grado, con completamento d'orario presso altra sede per altre 6 ore per un posto come docente di scuola secondaria di I grado. ha sottoscritto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per ciascun anno, Parte_3
due distinti contratti, ognuno di 12 ore osservando quindi un orario complessivo corrispondente all'orario di cattedra. per tutti gli anni oggetto di domanda ha stipulato due contratti, il cui Parte_1
orario complessivo è sempre stato superiore al 50% dell'orario completo (7 ore + 15 ore per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e 9 ore + 10 ore per l'a.s. 2024/2025).
In tutte le ipotesi ricordate, dunque le ricorrenti hanno, dunque, svolto la funzione didattica per l'intero anno scolastico e per un tempo superiore al 50% dell'orario di cattedra, e quindi svolto un servizio senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Non altrettanto è a dirsi per per l'anno scolastico 2022/2023 avendo la Parte_2
ricorrente osservato un orario di 10 ore settimanali, presso una scuola primaria e quindi un orario inferiore all'orario completo (pari a 24 ore).
Quanto alla posizione di , infine, non risulta alcun contratto concluso Controparte_2
con il per l'a.s. 2020/2021; peraltro in ordine a tale annualità è _3 intervenuta la rinuncia alla domanda da parte del ricorrente.
Va, inoltre, rilevato che risulta titolare per l'a.s. 2024/2025 di un contratto Parte_1 annuale sino al 31 agosto sicché, per tale annualità il diritto al riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta Docente risulta oggi già in forza del nuovo testo dell'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla legge di bilancio (legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il ha chiesto quindi il rigetto della domanda proposta dalla CP_1
medesima per tale annualità sulla base della produzione di una Parte_1
comunicazione del con la quale si informa che dalla data del 24.6.2025 sono state CP_1 aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025 e che i docenti destinatari possono, quindi, richiedere ed utilizzare il bonus fino al 31/08/2026.
In realtà, la semplice comunicazione informativa prodotta dal non dimostra che CP_1
sia stata reso accessibile, in concreto, alla ricorrente l'accesso alla piattaforma e quindi reso effettivamente disponibile il beneficio in parola, sicché, in assenza di prova dell'effettivo adempimento deve, comunque, trovare accoglimento la domanda svolta dalla ricorrente.
Al fine di agevolare l'esecuzione, anche in considerazione della nuova normativa, tuttavia, nel dispositivo appare opportuno evidenziare separatamente l'importo relativo all'anno scolastico 2024/2025 per il contratto annuale de quo. Per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti come “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della
Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – si osserva, da un lato, che risulta immessa in ruolo mentre e Parte_8 Parte_4
risultano avere sottoscritto un contratto sino al 31 agosto (pertanto ancora Parte_1
in essere); dall'altro lato, per tutte le altre ricorrenti, deve rilevarsi che la domanda in via principale formulata in termini di adempimento in forma specifica presuppone l'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico e parte resistente non ha dedotto, costituendosi in giudizio né all'odierna udienza, l'assenza, sotto tale profilo, delle condizioni per far luogo al riconoscimento del bonus.
In definitiva deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per i seguenti anni:
, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024- Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3
2024/2025
, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 Parte_4
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_5
2024/2025
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_7
2024/2025
per gli anni scolastici -2023/2024 e 2024/2025 Parte_6
per gli anni scolastici -2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 Parte_1
per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 Parte_8
e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore degli stessi CP_1 ricorrenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali:
, € 1.500 Parte_2
€ 2.500 Parte_3
, € 1.000 Parte_4 € 2.500 Parte_5
€ 2.000 Parte_7
€ 1.000 Parte_6
€ 1.500 Parte_1
€ 1.000 Parte_8
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di per l'a.s. 2022/2023; a fronte Parte_2
della rinuncia intervenuta, deve, infine, dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di per l'a.s. 2020/2021. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7
dell'importo nominale di € 1.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento _3 in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_4
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7
dell'importo nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_5
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento _3 in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.500 tramite Carta Elettronica del
Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_7
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore _3
della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici -
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in _3 persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_7
nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici -
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il _3
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7 dell'importo nominale di € 1.500 (di cui euro 500 per l'anno scolastico 2024/2025 in forza di supplenza annuale) tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il , _3
in persona del pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_7 nominale di € 1.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta la domanda di relativa all'a.s. 2022/2023. Parte_2
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di
[...]
relativa all'a.s. 2020/2021. Parte_7
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in euro 4.216 per competenze ed € 118,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 23.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci