CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AL ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22046849 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: in via preliminare, disporre la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto di accertamento n°. 22046849, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Territoriale di Olbia e notificato alla Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025; nel merito, dichiarare illegittimo in ogni sua parte l'atto di accertamento impugnato, dichiarare che la ricorrente nulla deve a titolo di tassa automobilistica per l'anno
2022, quindi dichiararne integralmente l'annullamento. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate: respingere il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
-----------------
Con ricorso notificato il 5.10.2025 la Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025 ha impugnato l'atto di accertamento n°.22046849, anno 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Territoriale di Olbia e notificato alla Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025 sostenendo che la tassa auto, relativa al veicolo targato Targa_1, a gasolio, immatricolato l'11/02/1977, in relazione al quale é richiesto il pagamento di € 119,79 a titolo di tassa, oltre € 24,48 per sanzioni, € 5,56 per interessi e € 5,18 per spese di notifica, non è dovuta.
Ha eccepito l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto il veicolo, da oltre 30 anni, non sarebbe più nella sua disponibilità in quanto alienato a terzi. In ogni caso, la tassa auto non sarebbe più esigibile in quanto il veicolo sarebbe classificabile di interesse storico e collezionistico. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Concludeva sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- resa in modo particolareggiato
- possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa".
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata: secondo la resistente, infatti, i veicoli sarebbero tutti intestati alla ricorrente che, pertanto, sarebbe il soggetto passivo della relativa tassa automobilistica.
Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda non potendosi neanche applicare l'esenzione per
“ultratrentennalità” del veicolo, trattandosi di trattore (Veicolo targato Targa_1).
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva questo giudice come le eccezioni portate dalla ricorrente, già discusse da questa Corte in analoghi contenziosi, evidentemente reali, trovino riscontro nella circostanza c,he la società ha materialmente esercitato l'attività di commercio di autoveicoli con codice 50100 dal 23/07/1981 fino all'anno 1994.
Nel caso di specie, per quanto dichiarato dalla ricorrente, si tratta, infatti, di veicolo, targato Targa_1, a gasolio, immatricolato l'11/02/1977, certamente preso in carico dalla Ricorrente_1 srl e destinato alla vendita e, verosimilmente alienato a terzi. Si tratta infatti di autoveicolo, nel caso specifico di trattore, che non è stato destinato alla circolazione ed all'utilizzo diretto da parte della Ricorrente_1 Srl. E' evidente che il veicolo nell'anno accertato non poteva essere nella disponibilità della ricorrente, pur essendo a lui ancora intestato non si è proceduto a formalizzare il trasferimento nel pubblico registro automobilistico. Al riguardo, sebbene incontestabile la circostanza che formalmente il mezzo risulta intestato alla Ricorrente_1 S.r.l. è evidente che il mezzo non è nel suo possesso da oltre quaranta anni.
Tale circostanza, unitamente alla considerazione secondo cui il veicolo non risulta iscritto nei libri contabili della ricorrente, che la vendita del bene mobile, ancorché registrato, non richiede la forma scritta ad substantiam, evidenziano un complesso di elementi favorevoli alla ricorrente, tali da escludere che in capo ad essa non può essere posta la soggettività passiva dell'imposizione.
In conclusione, questa Corte ritiene che la società ricorrente abbia dimostrato la perdita di possesso del veicolo con la conseguenza che l'avviso impugnato può essere annullato per difetto di soggettività passiva della medesima.
Le spese di lite vanno comunque compensate in quanto, formalmente, i veicoli, al momento dell'accertamento, risultavano ancora intestati alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n°. 22046849.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti in causa.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AL ANGELA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22046849 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente: in via preliminare, disporre la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto di accertamento n°. 22046849, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Territoriale di Olbia e notificato alla Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025; nel merito, dichiarare illegittimo in ogni sua parte l'atto di accertamento impugnato, dichiarare che la ricorrente nulla deve a titolo di tassa automobilistica per l'anno
2022, quindi dichiararne integralmente l'annullamento. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate: respingere il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
-----------------
Con ricorso notificato il 5.10.2025 la Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025 ha impugnato l'atto di accertamento n°.22046849, anno 2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Territoriale di Olbia e notificato alla Ricorrente_1 Srl in data 07/08/2025 sostenendo che la tassa auto, relativa al veicolo targato Targa_1, a gasolio, immatricolato l'11/02/1977, in relazione al quale é richiesto il pagamento di € 119,79 a titolo di tassa, oltre € 24,48 per sanzioni, € 5,56 per interessi e € 5,18 per spese di notifica, non è dovuta.
Ha eccepito l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto il veicolo, da oltre 30 anni, non sarebbe più nella sua disponibilità in quanto alienato a terzi. In ogni caso, la tassa auto non sarebbe più esigibile in quanto il veicolo sarebbe classificabile di interesse storico e collezionistico. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Concludeva sostenendo che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- resa in modo particolareggiato
- possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa".
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata: secondo la resistente, infatti, i veicoli sarebbero tutti intestati alla ricorrente che, pertanto, sarebbe il soggetto passivo della relativa tassa automobilistica.
Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda non potendosi neanche applicare l'esenzione per
“ultratrentennalità” del veicolo, trattandosi di trattore (Veicolo targato Targa_1).
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Osserva questo giudice come le eccezioni portate dalla ricorrente, già discusse da questa Corte in analoghi contenziosi, evidentemente reali, trovino riscontro nella circostanza c,he la società ha materialmente esercitato l'attività di commercio di autoveicoli con codice 50100 dal 23/07/1981 fino all'anno 1994.
Nel caso di specie, per quanto dichiarato dalla ricorrente, si tratta, infatti, di veicolo, targato Targa_1, a gasolio, immatricolato l'11/02/1977, certamente preso in carico dalla Ricorrente_1 srl e destinato alla vendita e, verosimilmente alienato a terzi. Si tratta infatti di autoveicolo, nel caso specifico di trattore, che non è stato destinato alla circolazione ed all'utilizzo diretto da parte della Ricorrente_1 Srl. E' evidente che il veicolo nell'anno accertato non poteva essere nella disponibilità della ricorrente, pur essendo a lui ancora intestato non si è proceduto a formalizzare il trasferimento nel pubblico registro automobilistico. Al riguardo, sebbene incontestabile la circostanza che formalmente il mezzo risulta intestato alla Ricorrente_1 S.r.l. è evidente che il mezzo non è nel suo possesso da oltre quaranta anni.
Tale circostanza, unitamente alla considerazione secondo cui il veicolo non risulta iscritto nei libri contabili della ricorrente, che la vendita del bene mobile, ancorché registrato, non richiede la forma scritta ad substantiam, evidenziano un complesso di elementi favorevoli alla ricorrente, tali da escludere che in capo ad essa non può essere posta la soggettività passiva dell'imposizione.
In conclusione, questa Corte ritiene che la società ricorrente abbia dimostrato la perdita di possesso del veicolo con la conseguenza che l'avviso impugnato può essere annullato per difetto di soggettività passiva della medesima.
Le spese di lite vanno comunque compensate in quanto, formalmente, i veicoli, al momento dell'accertamento, risultavano ancora intestati alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n°. 22046849.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti in causa.