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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2530/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18369/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160155023478000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097044292000 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1301/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, a seguito della notificazione in data 13.09.2024 di un'intimazione di pagamento, ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720160155023478000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per conto di Roma Capitale, avente ad oggetto somme riferite a TARI anno 2013, per un importo complessivo pari ad euro 2.054,42 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento, la nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di sottoscrizione e di esistenza del ruolo e l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, deducendo che la cartella in oggetto era stata notificata più volte in data 14.02.2017, 23.03.2018 e 26.02.2022, nonché sostenendo l'applicabilità delle sospensioni dei termini e delle proroghe connesse alla normativa emergenziale CO-19.
Con note illustrative, la ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'ADER e ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta provata e documentata solo la notifica della cartella intervenuta in data 14.02.2017, mentre con riferimento alle altre due date indicate da ADER, non risulta chiaramente dimostrato a quale atto esse si riferiscano, né è stato prodotto l'atto completo cui gli avvisi di ricevimento sarebbero riferibili.
Ne consegue che non vi è prova di atti validamente interruttivi del decorso prescrizionale successivi alla prima notifica della cartella.
Il credito azionato attiene alla TARI, entrata di natura tributaria locale soggetta a prescrizione quinquennale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il termine prescrizionale decorre dalla notifica della cartella e, in assenza di validi atti interruttivi, si compie allo spirare del quinquennio.
Tra la notifica della cartella (14.02.2017) e l'atto impugnato (13.09.2024), dunque, è decorso un periodo superiore a cinque anni.
Quanto alla normativa connessa all'emergenza epidemiologica, la sospensione dei termini applicabile è quella di 85 giorni, come già rilevato dalla giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente ma non risulta applicabile la proroga di 478 giorni, in quanto la cartella è stata emessa nel 2016 ed il ruolo evidentemente affidato all'ente della riscossione anteriormente al periodo richiamato dalla normativa emergenziale.
Dunque, anche computando integralmente il periodo di sospensione di 85 giorni, il termine quinquennale è comunque spirato.
Le proroghe CO, infatti, incidono sui termini in corso ma non determinano la trasformazione del termine prescrizionale né impediscono il maturare della prescrizione ove il termine sia comunque spirato, a fronte di tempestiva impugnazione.
Deve, pertanto, dichiararsi estinto per prescrizione il credito azionato con la cartella n.
09720160155023478000, restando assorbito l'esame degli altri motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1
che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ME
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18369/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160155023478000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249097044292000 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1301/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, a seguito della notificazione in data 13.09.2024 di un'intimazione di pagamento, ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720160155023478000, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per conto di Roma Capitale, avente ad oggetto somme riferite a TARI anno 2013, per un importo complessivo pari ad euro 2.054,42 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento, la nullità degli atti per mancata indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di sottoscrizione e di esistenza del ruolo e l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, deducendo che la cartella in oggetto era stata notificata più volte in data 14.02.2017, 23.03.2018 e 26.02.2022, nonché sostenendo l'applicabilità delle sospensioni dei termini e delle proroghe connesse alla normativa emergenziale CO-19.
Con note illustrative, la ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'ADER e ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta provata e documentata solo la notifica della cartella intervenuta in data 14.02.2017, mentre con riferimento alle altre due date indicate da ADER, non risulta chiaramente dimostrato a quale atto esse si riferiscano, né è stato prodotto l'atto completo cui gli avvisi di ricevimento sarebbero riferibili.
Ne consegue che non vi è prova di atti validamente interruttivi del decorso prescrizionale successivi alla prima notifica della cartella.
Il credito azionato attiene alla TARI, entrata di natura tributaria locale soggetta a prescrizione quinquennale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il termine prescrizionale decorre dalla notifica della cartella e, in assenza di validi atti interruttivi, si compie allo spirare del quinquennio.
Tra la notifica della cartella (14.02.2017) e l'atto impugnato (13.09.2024), dunque, è decorso un periodo superiore a cinque anni.
Quanto alla normativa connessa all'emergenza epidemiologica, la sospensione dei termini applicabile è quella di 85 giorni, come già rilevato dalla giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente ma non risulta applicabile la proroga di 478 giorni, in quanto la cartella è stata emessa nel 2016 ed il ruolo evidentemente affidato all'ente della riscossione anteriormente al periodo richiamato dalla normativa emergenziale.
Dunque, anche computando integralmente il periodo di sospensione di 85 giorni, il termine quinquennale è comunque spirato.
Le proroghe CO, infatti, incidono sui termini in corso ma non determinano la trasformazione del termine prescrizionale né impediscono il maturare della prescrizione ove il termine sia comunque spirato, a fronte di tempestiva impugnazione.
Deve, pertanto, dichiararsi estinto per prescrizione il credito azionato con la cartella n.
09720160155023478000, restando assorbito l'esame degli altri motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1
che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA ME