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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4117 del Ruolo Generale affari contenzioso civile per l'anno
2023, avente ad oggetto “condominio: impugnazione di delibere assembleari”, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e Pt_2 CodiceFiscale_2
difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procure alle liti, dall'avv. Massimiliano DE
IO C.F. , con studio professionale in Napoli alla via CodiceFiscale_3
NI RI n. 13; dall'avv. Renato D'ISA, C.F. , con studio CodiceFiscale_4
professionale in Napoli alla via Giovanni Porzio - Centro Direzionale isola A/3, scala B;
dall'avv. dall'avv. Mariapia GALOPPO, C.F. , con studio CodiceFiscale_5
professionale in EN DU (CE) alla via IV Novembre n. 247; come in atti elettivamente domiciliati;
Parte attrice impugnante
CONTRO
C.F. , sito in Marano di Napoli alla via Svizzera Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Tommaso PRAGLIOLA, presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla via Leoncavallo n. 3;
Parte convenuta
CONCLUSIONI Con note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica rese nei termini assegnati, ex art. 189 cod. proc. civile, per l'udienza fissata alla data del 4 novembre 2024 ai fini della rimessione della causa in decisione, i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice, ritenuta la fondatezza delle doglianze formulate, chiedevano all'adito
Tribunale di “…accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni addotte, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera assembleare del 31 ottobre 2022 relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera del 13 settembre 2022 relativamente al punto 2 e al punto 1 lettera c, adottate dal
, posto che: a) “le somme versate per le quote di competenza a titolo di spese CP_1
per lavori sul lastrico solare e di spicconamento erano effettivamente transitate per il conto corrente del e che gli attori condomini avevano legittimamente espresso CP_1
dissenso alla lite avverso la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7757/2018 intentata dal convenuto contro la società creditrice CP_1 Controparte_2
(contenzioso recante R.G. n. 1740/2019 innanzi il Tribunale di Napoli Nord), a mezzo del quale quest'ultima rivendicava le somme non versate dai condomini morosi”; b) “… giammai era cessata la materia del contendere, avendo gli attori un interesse giuridicamente rilevante alla declaratoria di invalidità delle delibere illegittimamente adottate”. Quindi, concludevano per l'accoglimento di quanto rassegnato nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi (anche ai fini della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.); il tutto con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio.
Parte convenuta, stante l'infondatezza di quanto dedotto da e Parte_1 Pt_2
in considerazione della legittima approvazione dei punti dell'ordine del giorno delle
[...]
assemblee condominiali del 31 ottobre 2022 e del 19 settembre 2022 oggetto di impugnativa, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con la conseguente condanna degli impugnanti a pagare le spese di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 cod. proc. civile e dall'art. 118 disposizioni attuative cod. proc. civile, mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale. Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
1. Fatto questo breve preambolo, si esaminano le allegazioni delle parti in causa.
Con atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2023, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, nudo proprietario e usufruttuaria dell'appartamento identificato con il numero di interno 12, ubicato al secondo piano, facente parte del sito Controparte_1
in Marano di Napoli alla via Svizzera n. 1, traevano il predetto Condominio in persona dell'amministratore pro-tempore , con studio in Napoli alla via Consalvo Controparte_3
Carelli n. 9, innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarate nulle ovvero annullate, per vizi formali e/o sostanziali, le delibere assembleari del 31 ottobre 2022 relativamente al punto 2 (Proposta transattiva inviata dall'avv. per conto della da CP_4 CP_2 sottoscrivere pena esecuzione forzata sulla base dei titoli giudiziari in possesso. Delibera in merito) dell'ordine del giorno, nonché del 13 settembre 2022 relativamente al punto 1, lettera c
(Causa Edil IL RL conto Relazione dell'amministratore sull'incontro avuto con CP_1
l'avv. Definizione entro dicembre 2022 o pignoramenti immobili. Delibera in merito), e CP_4 al punto 2 (Superbonus Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 alla luce del Decreto
Semplificazioni-bis poi convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108. Scelta del General Contractor
Immobiliare Di AN RL e dello studio tecnico per lo svolgimento delle fasi legate al CP_5
Superbonus 110 a partire dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. Delibera in marito) dell'ordine del giorno. Ciò in quanto: per il punto 2 dell'ordine del giorno della delibera del 31 ottobre 2022, in via assorbente, lamentavano l'indeterminatezza dell'oggetto della delibera nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1132 e 1123 cod. civile e il conseguente illegittimo riparto delle spese e la non corretta imputazione per la quota di competenza;
anche per il punto 1 lettera c e il punto 2 all'ordine del giorno della delibera del 13 settembre
2022, contestavano l'oggetto, risultando indeterminato e/o indeterminabile.
Si costituiva il convenuto mediante comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 6 novembre 2023, chiedendo il respingimento della domanda, perché infondata.
2. Esaurita la trattazione della controversia, con ordinanza assunta il 1° luglio 2024 veniva, ex art. 189 cod. proc. civile, fissata per il giorno 4 novembre 2024 l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Nei termini previsti dalla citata norma, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante lo scambio di note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva:
- la sussistenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire degli attori, che conservano un interesse marginale all'accoglimento della domanda;
accoglimento che consentirebbe di accertare ed affermare l'adempiuto pagamento di tutte le quote di loro competenza non tenuto in debito conto né nella transazione intercorsa tra la società Edil
IL RL e il convenuto né nella conseguente delibera di approvazione CP_1 dell'inerente accordo;
- la procedibilità della domanda attorea, essendo stata preceduta da procedimento di mediazione obbligatoria.
L'impugnazione delle delibere condominiali deve, comunque, essere dichiarata inammissibile.
Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
• In tema di condominio negli edifici, avverso le delibere assembleari il codice civile prevede l'istituto dell'annullabilità; invero, il 2° comma dell'art. 1137 cod. civile stabilisce che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”; la nullità è contemplata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per impedire l'efficacia definitiva delle delibere manchevoli di elementi costitutivi o lesive dei dritti individuali. Nonostante la lacuna normativa, dunque, residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in particolari per ipotesi di illiceità più gravi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza civile n. 4806 del 7 marzo 2005, hanno sancito il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere rese dalle assemblee condominiali, affermando:
- che, “debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”;
- che, “debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle approvate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza civile n. 9839 del
12 aprile 2021, sono nuovamente tornate sul punto e, proseguendo nell'arresto giurisprudenziale del 2005, hanno evidenziato che, in materia di condominio, il legislatore ha preferito una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 cod. civile, nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime - di regola - la loro annullabilità, non già la nullità.
La regola generale per le impugnazioni nel sistema delle deliberazioni condominiali, è quella secondo cui la violazione di legge (o di regolamento) importa l'annullabilità; mentre la nullità consegue a violazioni di norme particolarmente gravi, la cui disciplina, anziché richiamare le regole generali sulla nullità dei contratti (artt. 1421, 1422 e 1423 cod. civile), coinvolge - come per il diritto societario - disposizioni specifiche (art. 2379 cod. civile): mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale e impossibilità o illiceità dell'oggetto.
Dunque, ove le delibere adottate dall'assemblea condominiale siano contrarie ad una disposizione di legge le stesse sono - di regola - annullabili. Parimenti, sono annullabili le delibere assunte nel caso in cui siano state violate le norme di legge che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, attesa l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod. civile, determinandosi in tal guisa una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi. • Ai sensi dell'art. 1137, secondo capoverso, cod. civile "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
• Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 28/2010 (che ha introdotto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale). L'impugnazione della delibera condominiale rientra nel novero delle materie per le quali il ricorso all'autorità giudiziaria è soggetto alla condizione di procedibilità; per cui, chi intende impugnare la delibera dell'assise condominiale è tenuto ad esperire preventivamente il procedimento di mediazione, dovendo, nell'atto introduttivo del giudizio, allegare di avere assolto agli oneri di legge. Appare poi consolidato il principio in base al quale il termine di impugnazione della delibera assembleare previsto dalla legge a pena di decadenza (art. 1137 cod. civile), sia interrotto e non sospeso dalla introduzione della procedura di mediazione;
questo in ragione della formula utilizzata dal legislatore già anteriforma Cartabia quando, all'art. 5, ha previsto che “la domanda di mediazione impedisce la decadenza” e del fatto che è istituito un nuovo termine di decorrenza in caso di fallimento della mediazione. Pacifico risulta anche il principio secondo cui l'effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l'art. 5, comma 6, anteriforma Cartabia, che l'art. 8, comma 2, nella nuova formulazione, ricollegano l'effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza".
• La scrutinata impugnativa, per quanto innanzi argomentato, interessa la disciplina di cui all'art. 1137 cod. civile. Ben vero, l'iniziativa giudiziaria promossa dagli attori si fonda sull'assunto di non essere obbligati al pagamento degli importi posti a loro carico in virtù del raggiunto accordo transattivo con la società Edil IL RL, per il dissenso espresso alla nomina dell'avv. ad “avviare la proposta Pt_3 transattiva”, all'approvazione della transazione, all'opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla ditta creditrice e alla mancata allegazione del piano di riparto, nonché per aver adempiuto regolarmente al pagamento di tutte le quote di loro competenza, le quali non erano computate nella ridetta transazione e nella conseguente delibera di approvazione della medesima.
Orbene, i fatti esposti dagli attori afferiscono a vizi di annullabilità delle deliberazioni assembleari, come tali impugnabili entro il termine perentorio previsto dall'art. 1137 cod. civile;
pertanto – posto che, gli attori ricevevano la comunicazione, non contestata da parte convenuta, delle delibere di approvazione assunte il 31 ottobre 2022, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, e il 13 settembre 2022, relativamente al punto 2 e al punto 1 lettera c all'ordine del giorno, rispettivamente il 9 novembre 2022 e il 21 settembre 2022;
considerato che
, in data 21 novembre 2022, veniva avviato il procedimento di mediazione ex Decreto Legislativo 28/2010, con fissazione del primo incontro di partecipazione delle parti per il giorno 13 dicembre 2022 (vedasi al riguardo l'invito dell'organismo di mediazione AD Resolution allegato alla comparsa conclusione depositata dalla difesa degli attori il 4 novembre 2024), all'uopo va evidenziato, tra l'altro, che agli atti non è stato prodotto alcun verbale attestante la non conclusa conciliazione;
atteso che, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, veniva notificato il 4 aprile 2022 – il ridetto termine decadenziale deve, per presunzione, ritenersi superato.
• Dal combinato disposto delle superiori norme (art. 5, comma 6, del decreto legislativo
28/2010; art. 1137 cod. civile), per evitare la decadenza, rispetto alla delibera del 13 settembre 2022 concernente l'approvazione del punto 2 e del punto 1 lettera c all'ordine del giorno (comunicata il 21 settembre 2022), gli attori avrebbero dovuto entro il 21 ottobre 2022: a) notificare all'amministrazione del condominio l'atto di citazione ex art. 1137 cod. civile a comparire avanti al Tribunale;
b) oppure, avrebbero dovuto in detto termine informare della pendenza del procedimento di mediazione, il quale veniva, invece, comunicato alla parte invitata il 21 novembre 2022 - a decadenza già maturata –
a mezzo pec dall'organismo di mediazione (vedasi “invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 – Documento n. 1427 del 21.11.20222).
Nondimeno, pur volendo ritenersi non maturata la decadenza, l'impugnativa oggetto di causa, anche con riferimento alla delibera del 31 ottobre 2022 concernente l'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno, andava proposta entro il 12 gennaio 2023, tenuto conto dell'incontro delle parti stabilito per il 13 dicembre 2022 al fine di tentare la mediazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, con riferimento al valore della controversia e all'applicazione dei parametri medi per le fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte alla metà in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord – sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa riportata in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'impugnazione delle delibere condominiali del 13 settembre
2022 e del 31 ottobre 2022 per cui vi è causa;
II. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali che si liquidano in euro 1.276,00 (mille-duecento- CP_1 settanta-sei/00) per compensi, oltre spese generali in misura del 15% degli onorari,
C.P. A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Così deciso in Aversa, il 18 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Odorino
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4117 del Ruolo Generale affari contenzioso civile per l'anno
2023, avente ad oggetto “condominio: impugnazione di delibere assembleari”, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e Pt_2 CodiceFiscale_2
difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procure alle liti, dall'avv. Massimiliano DE
IO C.F. , con studio professionale in Napoli alla via CodiceFiscale_3
NI RI n. 13; dall'avv. Renato D'ISA, C.F. , con studio CodiceFiscale_4
professionale in Napoli alla via Giovanni Porzio - Centro Direzionale isola A/3, scala B;
dall'avv. dall'avv. Mariapia GALOPPO, C.F. , con studio CodiceFiscale_5
professionale in EN DU (CE) alla via IV Novembre n. 247; come in atti elettivamente domiciliati;
Parte attrice impugnante
CONTRO
C.F. , sito in Marano di Napoli alla via Svizzera Controparte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Tommaso PRAGLIOLA, presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla via Leoncavallo n. 3;
Parte convenuta
CONCLUSIONI Con note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica rese nei termini assegnati, ex art. 189 cod. proc. civile, per l'udienza fissata alla data del 4 novembre 2024 ai fini della rimessione della causa in decisione, i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice, ritenuta la fondatezza delle doglianze formulate, chiedevano all'adito
Tribunale di “…accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni addotte, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera assembleare del 31 ottobre 2022 relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera del 13 settembre 2022 relativamente al punto 2 e al punto 1 lettera c, adottate dal
, posto che: a) “le somme versate per le quote di competenza a titolo di spese CP_1
per lavori sul lastrico solare e di spicconamento erano effettivamente transitate per il conto corrente del e che gli attori condomini avevano legittimamente espresso CP_1
dissenso alla lite avverso la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7757/2018 intentata dal convenuto contro la società creditrice CP_1 Controparte_2
(contenzioso recante R.G. n. 1740/2019 innanzi il Tribunale di Napoli Nord), a mezzo del quale quest'ultima rivendicava le somme non versate dai condomini morosi”; b) “… giammai era cessata la materia del contendere, avendo gli attori un interesse giuridicamente rilevante alla declaratoria di invalidità delle delibere illegittimamente adottate”. Quindi, concludevano per l'accoglimento di quanto rassegnato nell'atto introduttivo e nei successivi atti difensivi (anche ai fini della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.); il tutto con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio.
Parte convenuta, stante l'infondatezza di quanto dedotto da e Parte_1 Pt_2
in considerazione della legittima approvazione dei punti dell'ordine del giorno delle
[...]
assemblee condominiali del 31 ottobre 2022 e del 19 settembre 2022 oggetto di impugnativa, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con la conseguente condanna degli impugnanti a pagare le spese di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 cod. proc. civile e dall'art. 118 disposizioni attuative cod. proc. civile, mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale. Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
1. Fatto questo breve preambolo, si esaminano le allegazioni delle parti in causa.
Con atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2023, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente, nudo proprietario e usufruttuaria dell'appartamento identificato con il numero di interno 12, ubicato al secondo piano, facente parte del sito Controparte_1
in Marano di Napoli alla via Svizzera n. 1, traevano il predetto Condominio in persona dell'amministratore pro-tempore , con studio in Napoli alla via Consalvo Controparte_3
Carelli n. 9, innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarate nulle ovvero annullate, per vizi formali e/o sostanziali, le delibere assembleari del 31 ottobre 2022 relativamente al punto 2 (Proposta transattiva inviata dall'avv. per conto della da CP_4 CP_2 sottoscrivere pena esecuzione forzata sulla base dei titoli giudiziari in possesso. Delibera in merito) dell'ordine del giorno, nonché del 13 settembre 2022 relativamente al punto 1, lettera c
(Causa Edil IL RL conto Relazione dell'amministratore sull'incontro avuto con CP_1
l'avv. Definizione entro dicembre 2022 o pignoramenti immobili. Delibera in merito), e CP_4 al punto 2 (Superbonus Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 alla luce del Decreto
Semplificazioni-bis poi convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108. Scelta del General Contractor
Immobiliare Di AN RL e dello studio tecnico per lo svolgimento delle fasi legate al CP_5
Superbonus 110 a partire dalla progettazione all'esecuzione dei lavori. Delibera in marito) dell'ordine del giorno. Ciò in quanto: per il punto 2 dell'ordine del giorno della delibera del 31 ottobre 2022, in via assorbente, lamentavano l'indeterminatezza dell'oggetto della delibera nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1132 e 1123 cod. civile e il conseguente illegittimo riparto delle spese e la non corretta imputazione per la quota di competenza;
anche per il punto 1 lettera c e il punto 2 all'ordine del giorno della delibera del 13 settembre
2022, contestavano l'oggetto, risultando indeterminato e/o indeterminabile.
Si costituiva il convenuto mediante comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 6 novembre 2023, chiedendo il respingimento della domanda, perché infondata.
2. Esaurita la trattazione della controversia, con ordinanza assunta il 1° luglio 2024 veniva, ex art. 189 cod. proc. civile, fissata per il giorno 4 novembre 2024 l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Nei termini previsti dalla citata norma, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante lo scambio di note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, si rileva:
- la sussistenza della condizione dell'azione dell'interesse ad agire degli attori, che conservano un interesse marginale all'accoglimento della domanda;
accoglimento che consentirebbe di accertare ed affermare l'adempiuto pagamento di tutte le quote di loro competenza non tenuto in debito conto né nella transazione intercorsa tra la società Edil
IL RL e il convenuto né nella conseguente delibera di approvazione CP_1 dell'inerente accordo;
- la procedibilità della domanda attorea, essendo stata preceduta da procedimento di mediazione obbligatoria.
L'impugnazione delle delibere condominiali deve, comunque, essere dichiarata inammissibile.
Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni.
• In tema di condominio negli edifici, avverso le delibere assembleari il codice civile prevede l'istituto dell'annullabilità; invero, il 2° comma dell'art. 1137 cod. civile stabilisce che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”; la nullità è contemplata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per impedire l'efficacia definitiva delle delibere manchevoli di elementi costitutivi o lesive dei dritti individuali. Nonostante la lacuna normativa, dunque, residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in particolari per ipotesi di illiceità più gravi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza civile n. 4806 del 7 marzo 2005, hanno sancito il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere rese dalle assemblee condominiali, affermando:
- che, “debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”;
- che, “debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle approvate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza civile n. 9839 del
12 aprile 2021, sono nuovamente tornate sul punto e, proseguendo nell'arresto giurisprudenziale del 2005, hanno evidenziato che, in materia di condominio, il legislatore ha preferito una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 cod. civile, nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime - di regola - la loro annullabilità, non già la nullità.
La regola generale per le impugnazioni nel sistema delle deliberazioni condominiali, è quella secondo cui la violazione di legge (o di regolamento) importa l'annullabilità; mentre la nullità consegue a violazioni di norme particolarmente gravi, la cui disciplina, anziché richiamare le regole generali sulla nullità dei contratti (artt. 1421, 1422 e 1423 cod. civile), coinvolge - come per il diritto societario - disposizioni specifiche (art. 2379 cod. civile): mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale e impossibilità o illiceità dell'oggetto.
Dunque, ove le delibere adottate dall'assemblea condominiale siano contrarie ad una disposizione di legge le stesse sono - di regola - annullabili. Parimenti, sono annullabili le delibere assunte nel caso in cui siano state violate le norme di legge che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, attesa l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine decadenziale di cui all'art. 1137 cod. civile, determinandosi in tal guisa una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi. • Ai sensi dell'art. 1137, secondo capoverso, cod. civile "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
• Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 28/2010 (che ha introdotto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale). L'impugnazione della delibera condominiale rientra nel novero delle materie per le quali il ricorso all'autorità giudiziaria è soggetto alla condizione di procedibilità; per cui, chi intende impugnare la delibera dell'assise condominiale è tenuto ad esperire preventivamente il procedimento di mediazione, dovendo, nell'atto introduttivo del giudizio, allegare di avere assolto agli oneri di legge. Appare poi consolidato il principio in base al quale il termine di impugnazione della delibera assembleare previsto dalla legge a pena di decadenza (art. 1137 cod. civile), sia interrotto e non sospeso dalla introduzione della procedura di mediazione;
questo in ragione della formula utilizzata dal legislatore già anteriforma Cartabia quando, all'art. 5, ha previsto che “la domanda di mediazione impedisce la decadenza” e del fatto che è istituito un nuovo termine di decorrenza in caso di fallimento della mediazione. Pacifico risulta anche il principio secondo cui l'effetto impeditivo debba essere ricondotto alla comunicazione dell'istanza di mediazione e non al mero deposito della stessa. La norma sul punto è chiara, posto che, sia l'art. 5, comma 6, anteriforma Cartabia, che l'art. 8, comma 2, nella nuova formulazione, ricollegano l'effetto impeditivo al momento della comunicazione alle altre parti e non al momento del deposito della domanda "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza".
• La scrutinata impugnativa, per quanto innanzi argomentato, interessa la disciplina di cui all'art. 1137 cod. civile. Ben vero, l'iniziativa giudiziaria promossa dagli attori si fonda sull'assunto di non essere obbligati al pagamento degli importi posti a loro carico in virtù del raggiunto accordo transattivo con la società Edil IL RL, per il dissenso espresso alla nomina dell'avv. ad “avviare la proposta Pt_3 transattiva”, all'approvazione della transazione, all'opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla ditta creditrice e alla mancata allegazione del piano di riparto, nonché per aver adempiuto regolarmente al pagamento di tutte le quote di loro competenza, le quali non erano computate nella ridetta transazione e nella conseguente delibera di approvazione della medesima.
Orbene, i fatti esposti dagli attori afferiscono a vizi di annullabilità delle deliberazioni assembleari, come tali impugnabili entro il termine perentorio previsto dall'art. 1137 cod. civile;
pertanto – posto che, gli attori ricevevano la comunicazione, non contestata da parte convenuta, delle delibere di approvazione assunte il 31 ottobre 2022, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, e il 13 settembre 2022, relativamente al punto 2 e al punto 1 lettera c all'ordine del giorno, rispettivamente il 9 novembre 2022 e il 21 settembre 2022;
considerato che
, in data 21 novembre 2022, veniva avviato il procedimento di mediazione ex Decreto Legislativo 28/2010, con fissazione del primo incontro di partecipazione delle parti per il giorno 13 dicembre 2022 (vedasi al riguardo l'invito dell'organismo di mediazione AD Resolution allegato alla comparsa conclusione depositata dalla difesa degli attori il 4 novembre 2024), all'uopo va evidenziato, tra l'altro, che agli atti non è stato prodotto alcun verbale attestante la non conclusa conciliazione;
atteso che, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, veniva notificato il 4 aprile 2022 – il ridetto termine decadenziale deve, per presunzione, ritenersi superato.
• Dal combinato disposto delle superiori norme (art. 5, comma 6, del decreto legislativo
28/2010; art. 1137 cod. civile), per evitare la decadenza, rispetto alla delibera del 13 settembre 2022 concernente l'approvazione del punto 2 e del punto 1 lettera c all'ordine del giorno (comunicata il 21 settembre 2022), gli attori avrebbero dovuto entro il 21 ottobre 2022: a) notificare all'amministrazione del condominio l'atto di citazione ex art. 1137 cod. civile a comparire avanti al Tribunale;
b) oppure, avrebbero dovuto in detto termine informare della pendenza del procedimento di mediazione, il quale veniva, invece, comunicato alla parte invitata il 21 novembre 2022 - a decadenza già maturata –
a mezzo pec dall'organismo di mediazione (vedasi “invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 – Documento n. 1427 del 21.11.20222).
Nondimeno, pur volendo ritenersi non maturata la decadenza, l'impugnativa oggetto di causa, anche con riferimento alla delibera del 31 ottobre 2022 concernente l'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno, andava proposta entro il 12 gennaio 2023, tenuto conto dell'incontro delle parti stabilito per il 13 dicembre 2022 al fine di tentare la mediazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, con riferimento al valore della controversia e all'applicazione dei parametri medi per le fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), ridotte alla metà in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord – sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa riportata in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
I. dichiara inammissibile l'impugnazione delle delibere condominiali del 13 settembre
2022 e del 31 ottobre 2022 per cui vi è causa;
II. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali che si liquidano in euro 1.276,00 (mille-duecento- CP_1 settanta-sei/00) per compensi, oltre spese generali in misura del 15% degli onorari,
C.P. A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Così deciso in Aversa, il 18 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Odorino