Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2024, proposto da
AE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
-al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4682/2023, pubblicata il 11/07/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 16679/2022 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 15/01/2024, notificata il 15/01/2024 al MIUR e passata in cosa giudicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il sig. MA ha chiesto la condanna del Ministero resistente a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4682/2023, pubblicata il 11/07/2023.
Il Ministero si è costituito in giudizio, senza svolgere difese.
All’udienza camerale in data 26 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Parte ricorrente ha premesso che si era vista riconoscere giudizialmente (sentenza n 5781/2019 del Tribunale di Napoli ), tra l’altro, il proprio diritto, sia ai fini economici che giuridici, all’anzianità di servizio ed alle differenze retributive, per i periodi lavorati alle dipendenze del MIUR con contratti a tempo determinato, da liquidarsi in separato giudizio.
Aggiunge che rimasta inadempiente l’Amministrazione e trattandosi di condanna generica, inoltrava il giudizio di quantificazione delle differenze retributive, e con sentenza n. 4682/2023, pubblicata il 11/07/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, cosi provvedeva: “a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna il MIUR al pagamento della complessiva somma di euro 12.089,34, per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge ;
- che, in data 15/01/2024, detta sentenza nell’interesse del ricorrente, veniva notificata al MIUR e che la stessa passava in giudicato per omessa impugnazione, cosi come risulta dal certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli allegato;
Il ricorso deve essere accolto, avendo parte ricorrente fornito la prova il cui onere gravava su di essa.
In particolare: la sentenza della quale si chiede l’esecuzione risulta essere stata notificata alla parte debitrice in data 15.01.2024 (cfr. copia notificata in allegato al ricorso introduttivo), e, dunque, in tempo utile a consentire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto a favore della parte debitrice di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Inoltre, a seguito di ordinanza istruttoria del Collegio in data 15.10.2025, la parte ricorrente ha depositato certificato di passaggio in giudicato del titolo (cfr. documentazione allegata in data 22.12.2025).
L’Amministrazione resistente non ha, invece, dimostrato di aver provveduto all’esecuzione del titolo azionato, mediante il dovuto pagamento.
3. Deve, per l’effetto, ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, di procedere all’esecuzione, in favore della parte ricorrente, della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro qui azionata, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e delle ulteriori somme maturate a titolo di interessi legali dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino all’ effettivo pagamento; nonchè alle spese di registrazione richieste dalla parte e documentate e del contributo unificato se dovuto e versato.
In termini: “ In sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie. Le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quella relativa all'eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 9/07/2024, n. 4167).
In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione inadempiente, provvederà un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR) o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale Campania di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme per cui è titolo in favore della ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva; nonchè alle spese di registrazione richieste dalla parte e documentate e del contributo unificato se dovuto e versato.
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR), con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AR VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | AN LA |
IL SEGRETARIO