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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/06/2024, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2555/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Gaetano Sorbello che lo rappresenta e difende con l'avv. Anna Lisa Sorbello per procura in atti,
opponente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente
[...] domiciliati in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria CP_3
Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 maggio 2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520190000141771000, notificatigli dall' a mezzo raccomandata A.R. n. CP_1
68952012105-8 ricevuta il 3 aprile 2019, per il pagamento dell'importo complessivo di 63.728,39 euro a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e somme aggiuntive periodo settembre 2013
- dicembre 2016, e i presupposti verbali di accertamento e notificazione n. 2018005733/DDL e n.
2018005733/T01 notificatigli il 24 ottobre 2018, con i quali erano stati contestati l'omesso pagamento della tredicesima mensilità in favore dei dipendenti dell'impresa individuale, l'inosservanza del CCNL, con conseguente perdita del diritto alle agevolazioni previste dalla legge n. 407/1990, la mancata registrazione di ore di lavoro e l'omessa regolarizzazione di alcuni periodi di lavoro.
Nella resistenza dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della espletata CP_3 Controparte_2
la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 14 giugno 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Va innanzitutto esclusa la legittimazione passiva della vertendo la questione Controparte_2
controversa sulla sussistenza o meno dell'omissione contributiva per un periodo (2013-2016) successivo all'ultima cessione, che ha riguardato i crediti maturati fino al 31 dicembre 2005. CP_1
3.- In ordine alla preliminare eccezione di prescrizione dei contributi eventualmente dovuti fino al settembre 2013, sollevata dall'opponente, occorre rilevare che la pretesa è stata già limitata dall' al CP_1
periodo non coperto da prescrizione.
Invero, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005733/T01 del 28 settembre 2018 le differenze mensili sono state quantificare a partire da tale mese.
4.- Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che all'esito dell'ispezione avviata il 4 maggio
2018 presso il panificio sito in Alì Terme, dove opera dal dicembre 2016 la subentrata nei Parte_2
locali e nell'attività all'impresa individuale di l'Istituto ha accertato: - che Parte_1 [...]
“ha lavorato nel panificio dal 11 maggio 2010 senza soluzione di continuità prima con la ditta Parte_3
Par individuale e dopo con la con le mansioni di operaia: ha lavorato con la ditta individuale fino al 5 dicembre 2016, lavorava all'interno del laboratorio per 21 ore settimanali dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 11.00 senza usufruire di riposo settimanale, non ha mai percepito la tredicesima mensilità.
La lavoratrice è risultata assunta con contratto part time 45% (18 ore settimanali) dal 11/5/2010 e cessata in data 21/11/2016”, calcolando quindi “le differenze mensili dal 1/9/2013 (ambito prescrizionale) e addebitare la contribuzione per il periodo dal 22/11/2016 al 5/12/2016 considerando la lavoratrice in
“nero””; - che “ha lavorato nel panificio dall'8 novembre 1999 senza soluzione di continuità Testimone_1
prima con la ditta individuale e dopo con la Srl, con le mansioni di addetta alla vendita: ha lavorato con la ditta individuale fino al 11 dicembre 2016, ha sempre lavorato per 18 ore settimanali dal lunedì al sabato per 3 ore durante la mattinata o dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o dalla 10.00 alle 13.00, non ha mai percepito la tredicesima mensilità. La lavoratrice è risultata assunta con contratto part time 37,5% (15 ore settimanali) dal 8/11/1999 e cessata in data 21/11/2016” calcolando quindi “le differenze mensili dal
1/9/2013(ambito prescrizionale) e addebitare la contribuzione per il periodo dal 22/11/2016 al 11/12/2016 considerando la lavoratrice in “nero””; - che “lavora nel panificio da circa 22 anni Parte_4
Par senza soluzione di continuità prima con la ditta individuale e dopo con la con le mansioni di operaio: ha lavorato con la ditta individuale fino al 5 dicembre 2016, ha sempre lavorato per 24 ore settimanali dal lunedì al sabato per 4 giornaliere dalla 9.00 alle ore 13.00 Il lavoratore è risultato assunto già dal 1990 con diversi contratti;
l'ultima assunzione con contratto part time 50% (20 ore settimanali) dal 23/3/2013 e cessato in data 21/11/2016. Si precisa che il lavoratore è stato assunto con le agevolazioni previste dalla legge 407/90, agevolazioni che la ditta perde in quanto non ha rispettato il CCNL” calcolando quindi “le differenze mensili dal 1/9/2013 (ambito prescrizionale) e addebitare la contribuzione per il periodo dal
22/11/2016 al 5/12/2016 considerando il lavoratore in “nero””; - che “ha lavorato nel Parte_5
panificio dal 26 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, con le mansioni di conducente di furgone: lavorava per circa 9 ore al giorno prima si occupava di imbustare il pane e poi provvedeva alle consegne in vari comuni nella provincia di Messina. Il lavoratore è stato regolarizzato soltanto in data 1.3.2016 e con orario part time di sole 2 ore al giorno e contratto tempo determinato fino al 30 settembre 2016.” e che “Tenuto conto della documentazione che comprova che il rapporto di lavoro è cominciato prima della regolare assunzione e che si è svolto con orario full time si procede a calcolare le differenze mensili dal 1/3/2016 al
30/9/2016 e addebitare la contribuzione per il periodo dal 26/1/2016 al 28/2/2016 considerando il lavoratore in nero””; - che “ha lavorato nel panificio dal 23 luglio 2014 al 5 ottobre 2016, Parte_6
con le mansioni di conducente di furgone: lavorava per circa 9 ore al giorno si occupava di impacchettare
e prezzare il pane e poi provvedeva alle consegne in vari comuni nella provincia di Messina. Il lavoratore
è stato regolarizzato con orario part time (60%) di 4 ore per 6 giorni la settimana” e che “E' stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 5 ottobre 2016 Si procede a calcolare le differenze mensili dal
23/7/2014 al 5/10/2016.”; - che “ha lavorato nel panificio dal 19 novembre Parte_7
2013 al 31 agosto 2014 e dal 12 maggio 2015 al 15 settembre 2015, con le mansioni di operaio qualificato: lavorava sempre per 9 ore al giorno. Il lavoratore è stato regolarizzato nel primo periodo con orario part time (45%) e nel secondo periodo con orario part time (10%)” calcolando quindi “le differenze mensili dal
19/11/2013 al 31/8/2014 e dal 12/5/2015 al 1579/2015. Si precisa che il lavoratore è stato assunto con le agevolazioni previste dalla legge 407/90, agevolazioni che la ditta perde in quanto non ha rispettato il
CCNL.”; - che “ha lavorato nel panificio dal 4 giugno 2016 al 19 novembre 2016, con le Parte_8
mansioni di conducente di furgone: lavorava sempre per 9 ore al giorno. La lavoratrice è stata regolarizzata con orario part time (50%)” calcolando quindi “le differenze mensili dal 19/11/2013 al 31/8/2014 e dal
12/5/2015 al 1579/2015”.
Sulla base di tali accertamenti, “si è provveduto ad elevare notificazione d'illecito amministrativo/Diffida nei confronti del responsabile della ditta, sig. per i lavoratori Parte_1
di cui al punto 1-2-3 ovvero , e che hanno lavorato in Testimone_1 Parte_3 Parte_4
nero successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per il lavoratore al punto 4, sig. Parte_5
che ha lavorato in nero nel periodo precedente all'inizio del rapporto di lavoro e per tutti i
[...]
lavoratori per non aver registrato il corretto orario di lavoro dal 1 settembre 2013 fino al 11 dicembre
2016 per un totale di 40 mesi”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che nei giudizi promossi dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale grava sull' , quale organo titolare CP_1
della pretesa contributiva, l'onere di provare la sussistenza dei relativi fatti costitutivi (cfr. ex multis Cass.
n. 23038/2019).
In tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia delle fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza (così Cass. n. 19982/2020).
E' infatti costante l'orientamento secondo cui i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni dalle parti che le hanno rese;
la fede privilegiata non si estende, invece, “agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (v. ex multis Cass. n. 15638/2020).
Nella specie, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente e degli elementi probatori dallo stesso offerti, l' non ha provato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata, essendosi limitato a CP_3
richiamare il verbale di accertamento ispettivo del 28 settembre 2018, allegato alla memoria unitamente alle dichiarazioni acquisite in quella sede.
Invero dei testi escussi (su fatti diversi da quelli che li riguardavano personalmente) su richiesta dell'opponente, il di lui figlio ha integralmente confermato le circostanze articolate in Persona_1
ricorso, riferendo di aver iniziato a lavorare presso il panificio dall'età di 16 anni, per ricoprire poi il ruolo di panettiere;
di aver reso la propria prestazione tutti i giorni, compresa la domenica;
che nessun dipendente lavorava la domenica ma solo i membri dell'impresa familiare;
ha poi confermato la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso sia perché vedeva quando entravano i dipendenti, dal momento che la porta d'ingresso era posta proprio davanti al suo forno, sia poiché entrava più volte al giorno nel locale vendita (ove costoro lavoravano), essendo i due locali (forno e vendita) adiacenti e separati da una porta a vetri;
ha dichiarato infine di essere stato presente durante i lavori di ristrutturazione, in occasione dei quali venne fatto un sopralluogo da parte dei Vigli Urbani del Comune di Alì Terme.
ha dichiarato di avere lavorato sin dal 1999 presso il convenuto come addetta al reparto Testimone_1
vendita e ha poi confermato la chiusura del panificio per lavori.
Nel corso del giudizio è stata inoltre acquisita la documentazione, anche fotografica, relativa all'accertamento precedentemente effettuato dall'Ispettore Capo e dall'Assistente Capo di Polizia
Municipale in data 29 novembre 2016, da cui emerge che dopo l'accesso effettuato dai Vigili Urbani del
Comune di Alì Terme, il panificio del risultava chiuso. Pt_1
Ogni ulteriore questione sul punto resta assorbita. 5.- Quanto, invece, alla mancata corresponsione della tredicesima mensilità, l'impresa ha asserito in ricorso che secondo l'art. 9 del CCNL per il personale da aziende di panificazione del 22 Aprile 1999, integrativo del CCNL 26 Luglio 1995 “Per il solo personale addetto alla produzione, gruppo A, la tredicesima, la quattordicesima e le festività nazionali ed infrasettimanali (17 giorni di cui 11 festività nazionali, 4 ex festività, 2 giugno e 4 novembre) saranno corrisposte con una maggiorazione del 22,10 % della retribuzione oraria, così ripartita: 8,33% tredicesima, 8,33% quattordicesima, 5,44% dì festività nazionali ed infrasettimanali” e che pertanto nelle buste paga ha sempre riportata mensilmente la maggiorazione del 22,10% della retribuzione oraria corrisposta, ripartita come sopra.
L' ha eccepito che invece il CCNL - FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI del 25 CP_1
febbraio 2019, vigente ratione temporis, all'art. 53, prevede che “Il lavoratore ha diritto ad una 13a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14a mensilità da corrispondere entro il 1° luglio di ogni anno;
tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento. Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza, ove maturate, anche nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, qualunque sia l'anzianità di servizio. I ratei di 13a e 14a mensilità, nella quota corrispondente al periodo di assenza dal lavoro per
malattia, non sono a carico del datore di lavoro qualora tali periodi siano obbligatoriamente indennizzati da parte di un Istituto previdenziale.”.
Identica disposizione era già dettata dall'art. 55 CCNL del 19 giugno 2013, che si ritiene applicabile alla fattispecie qui considerata, relativa al periodo 2013-2016. Invero, esso all'art. 1 specificava di essere
“globalmente migliorativo” e, pertanto di voler sostituire e ricomprendere “ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali”, facendo salve le condizioni di miglior favore (e tale non può evidentemente ritenersi quella invocata dall'opponente) previste anche da accordi di secondo livello su specifiche materie, ma solo se “espressamente richiamate” (e così con è per l'art. 9 dell'accordo provinciale del 22 aprile 1999).
Tuttavia, acclarato l'inadempimento dell'impresa individuale, la maggiorazione che per dato pacifico
è stata dalla stessa erogata mensilmente (in misura pari all'8,33% della retribuzione oraria) ai dipendenti non può essere considerata del tutto irrilevante a tali fini, quale superminimo individuale, come sostenuto dall'ente previdenziale, trattandosi di somme comunque imputabili, seppur in minor misura, al pagamento della tredicesima in virtù di una disposizione contrattuale poi superata.
5.- Di conseguenza il debito dell'opponente a titolo di contributi e relativi accessori deve essere opportunamente ricalcolato, in difetto, dall' tenendo conto sia dell'orario e dei periodi di lavoro CP_1 dichiarati (v. punto 3), che delle differenze per 13a tra il dovuto e il percepito effettivamente maturate (v.
punto 4), in luogo di quelli maggiori conteggiati dagli ispettori. Per il resto, dunque, va dichiarata l'illegittimità degli impugnati verbali e del successivo avviso di addebito.
5.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 8.180,66 euro, di cui 28,66 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara che è tenuto a versare all' la contribuzione previdenziale, con i Parte_1 CP_1
relativi accessori, dovuta sulle sole differenze retributive maturate dai propri dipendenti in conseguenza del pagamento parziale (in misura pari all'8,33% della retribuzione oraria) della tredicesima mensilità nel periodo settembre 2013 - dicembre 2016;
2) dichiara per il resto l'illegittimità delle pretese avanzate dall' con i verbali di accertamento CP_3
e notificazione n. 2018005733/DDL e n. 2018005733/T01 e del conseguente avviso di addebito n.
59520190000141771000;
3) condanna l'opposto a rimborsare all'opponente 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 8.180,66 euro, oltre spese generali, iva e cpa, compensando il resto.
Messina, 20.6.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Nazzarena Bonaccorso, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro