TAR Bari, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 238
TAR
Decreto cautelare 29 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessata materia del contendere per riammissione alla gara

    A seguito della riammissione della ricorrente alla procedura di gara, è venuto meno l'interesse alla decisione della causa, determinando l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Annullamento del provvedimento di esclusione

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza della riammissione della società alla procedura di gara.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 238
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 238
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo