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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1095/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Amerigo Caruso;
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RE Cavarretta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.04.2011 in PE AS
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2011), dal quale è nato il figlio il 23.06.2012; che è venuta meno l'affectio coniugalis per Per_1 divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della
1 convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 23.04.2011 in PE AS (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2011);
- omologa le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1095/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Amerigo Caruso;
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RE Cavarretta;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.04.2011 in PE AS
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2011), dal quale è nato il figlio il 23.06.2012; che è venuta meno l'affectio coniugalis per Per_1 divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della
1 convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 23.04.2011 in PE AS (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2011);
- omologa le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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