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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17777 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario MI Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 55405/2023 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, in piazzale Clodio n. 12 , presso lo Parte_1
studio dell'avv. Ubaldo Pecorella, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di CP_1
mandataria della , elettivamente domiciliata in Torino, alla Via Parte_2
Giovanni Battista Viotti, n. 9, presso lo studio dell'avv. Simone Comba, che la rappresenta e difende, per procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
E
1
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. in qualità di mandataria della CP_1 Parte_2
, premettendo di esser divenuta titolare di un credito in forza di cessione di
[...]
crediti in blocco, credito derivante dall'insolvenza del contratto di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile stipulato tra Pt_1
e la CAP.ITAL. ha chiesto di emettersi decreto ingiuntivo
[...] CP_2
relativamente alla somma di € 26.572,00.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 17752/2023, emesso il 21.11.2023 ha l pagamento della somma di € Parte_1Parte_3
26.572,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente .
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale: - in via preliminare, sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto; - in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
dell'azione e conseguentemente dichiararne l'improcedibilità e/o inammissibilità; -In
via pregiudiziale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per
assoluta inesistenza probatoria e per l'effetto respingere le domande proposte e
condannare l'odierna convenuta al pagamento delle spese per lite temeraria. - Nel
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merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig. . Parte_1
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi a
favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 02.02.2024 si è costituita l'opposta
, in qualità di mandataria di , contestando quanto CP_1 Parte_2
ex adverso affermato nell'atto di citazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
stante la palese infondatezza
dell'opposizione proposta ex adverso, non essendo la stessa fondata su prova scritta
né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto e contestualmente disporre l'avvio della procedura di mediazione
obbligatoria. IN VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione e confermare il decreto
ingiuntivo n. 17752/23 del Tribunale di Roma. In via subordinata: nella denegata (e
non creduta) ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse revocare il decreto
ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che l'esponente è creditrice nei confronti di
della somma di Euro 26.572,00 o di quella diversa maggiore o minore Parte_1
somma che emergerà in corso di causa e benevisa al Tribunale e, per l'effetto,
condannare l'opponente al pagamento della predetta somma in favore dell'esponente
nonchè degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale al saldo. Con
vittoria di spese per compensi ed esposti, rimborso forfetario ed accessori di legge”.
Con decreto del 26.02.2025 del Presidente della XVII Sezione Civile il presente procedimento è stato assegnato, al dott. Colazingari
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione
civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24
novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente giudizio il contratto, il piano di ammortamento e la comunicazione del Policlinico, nella qualità
di datore di lavoro della sig.ra , con la quale il Policlinico per ragioni amministrative-contabili Parte_1
ha dichiarato che non avrebbe più pagato il credito della dipendente mediante cessione (cfr. all. 2,4,9,10
alla comparsa di costituzione) allegando l'inadempimento dell'opponente. Era dunque onere
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dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria che in realtà non è stata affatto fornita. Le ulteriori doglianze di parte opponente non colgono comunque nel segno.
Con riguardo all'eccezione di indeterminatezza del quantum del credito, va rilevato che dal piano di ammortamento, di cui al contratto di prestito verso delegazione a pagare sullo stipendio stipulato in data
19.11.2009, risulta che il rimborso sarebbe dovuto avvenire tramite il pagamento di 120 rate mensili della somma di €364,00 mentre l'interruzione di tali pagamenti da parte del datore di lavoro dal mese di aprile
2014, rende certamente determinabile il quantum del credito residuo.
Nemmeno si può ritener fondata la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva di , a Parte_1
fronte dell'asserita legittimazione dell' in quanto Controparte_3
datore di lavoro. Infatti, il contratto vede quale soggetto passivo e dunque tenuto al rimborso la signora in nulla ciò spostando la modalità di pagamento attraverso al delegazione su stipendio o Parte_1
salario.
Parimenti, va respinta l'eccezione di prescrizione in quanto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre dal momento di scadenza dell'ultima rata ovvero dalla risoluzione del rapporto
(cfr. Cass. ord. n. 4232/23; Cass. sent. n. 17798/11) e non dal momento della stipula del finanziamento come dedotto da parte opponente che, inoltre, non ha considerato la sussistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione quali la notifica della cessione con intimazione ad adempiere.
L'opposizione va dunque respinta e confermato l'opposto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022 .
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 55405/2023 promossa da contro la così provvede: Parte_1 CP_1
- respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 17752/2023, emesso dal
Tribunale di Roma il 21.11.2023 che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa e Iva
come per legge.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
MI Colazingari
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