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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7633/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. GALLO PATRIZIA come Parte_1 da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CONCETTA come da CP_1 procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/03/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 1990 ad oggi, senza soluzione di continuità, con mansione di “marittimo” con qualifica di “marinaio”, come da Estratto di Matricola del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegato in atti;
che, in data 15.03.2023, iniziando ad accusare forti dolori al rachide lombo– sacrale, il ricorrente si sottoponeva presso il centro SYNLAB di Napoli a Risonanza Magnetica Rachide Dorsale e Lombosacrale che evidenziava
“Modici segni spondilosici di tipo somatico nel tratto dorsale ed interapofisario a carico dei metameri lombari…” e, per tali motivi, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, presentava all' domanda di riconoscimento della malattia professionale;
CP_1 che l'istituto respingeva tale domanda e, di aver pertanto, proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, assumendo la natura professionale della malattia, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale della spondilodiscoartrosi e specificatamente una invalidità permanente corrispondente ad un grado di invalidità pari al 15-16% o in quello maggiore o minore che sarà accertato dalla CTU della quale si formalizza la richiesta;
Per l'effetto: 2) Condannare l' in persona del legale CP_1
Rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la relativa rendita determinata secondo i parametri di legge qualora il grado di inabilità riconosciuto in sede di CTU dovesse superare il 16% ovvero un risarcimento in capitale qualora la percentuale riconosciuta dovesse essere inferiore al 16%. 3) Qualora la percentuale riconosciuta fosse inferiore al 6%, riconoscere comunque la malattia professionale della Spondilodiscoatrosi nella misura che verrà stabilita;
4) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con CP_1 distrazione ai predetti difensori antistatari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' , che concludeva per il rigetto della domanda, in quanto prescritta, CP_1 nonché infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Istruita la causa, all'udienza del 31.10.2024 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava il contenuto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso va respinto. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale. Tuttavia, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . Con il CP_2 decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (cfr. Cass. n. 11928 del 07/05/2019). Applicando tali principi e tenuto conto che nella fattispecie il provvedimento di definizione della pratica in sede amministrativa è del 11/10/2023, la prescrizione non è maturata. Tanto premesso, in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Venendo al merito, questo Giudice ha disposto CTU medico legale al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse ricollegabile causalmente o concausalmente alle mansioni lavorative svolte. Per costante orientamento della Suprema Corte: “la eziologia professionale della patologia deve essere riconosciuta ove la stessa venga accertata in grado di “ragionevole certezza”, nel senso che “esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità” (Cass. n. 19047/2006). Il ctu, dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, rilevava che:
“Le malattie professionali sono quegli stati morbosi che ripetono la loro causa dall'esercizio di un lavoro. Mentre nel concetto di infortunio sul lavoro è insito quello di causalità concentrata, violenta, quasi sempre estemporanea ed accidentale, ed in concreto imprevedibile;
invece, nella malattia professionale la causa lesiva non è intensa, concentrata e violenta, bensì essa opera con azione lenta, subdola e continua sull'organismo umano, danneggiandolo grado a grado. In altri termini si tratta di una causa diluita nel tempo. Naturalmente la concentrazione e la violenza si riferiscono alla causa, e non agli effetti lesivi, che si possono manifestare indifferentemente in modo brusco, acuto ed improvviso, sia per gli infortuni che per le malattie professionali. Ho con attenzione studiato tutta la documentazione fornita dall' , esaminando il “Questionario per CP_1 malattie causate da vibrazioni meccaniche” il “Documento di valutazione dei rischi” ed una cartella clinica . Sono risultati i seguenti dati:
1. CP_1
Reparto: sezione coperta a bordo delle unità, con qualifica di marinaio;
2. Mansioni svolte dall'assicurato: ormeggio e disormeggio dell'unità. Manutenzione ordinaria dell'unità. Rassetto e pulizia del posto di manovra e dei locali di bordo;
3. Nessuna macchina utilizzata che potrebbe esporre a vibrazioni;
4. Eventuali fattori di sovraccarico biomeccanico del rachide: vibrazioni dell'imbarcazione connesse all'esercizio dell'unità e alle condizioni meteo/marine; L'analisi degli elementi documentali forniti dall' deve essere correlata al dato anamnestico fornito CP_1 dall'assicurato in sede di operazioni peritali, oltre che al dato clinico- funzionale. Emerso alle operazioni peritali. Trattasi di una modica spondilosi dorso-lombare con protusioni discali L2-L3L-L4-L5-S1 che, alla luce degli elementi documentali in nostro possesso, non può essere messa in rapporto causale con l'attività lavorativa e le mansioni svolte dall'assicurato, trattandosi nel caso specifico di eventuali modeste sollecitazioni vibratorie eventualmente connesse all'esercizio dell'unità ed alle condizioni meteo-marine, e non essendo documentate alcuna manovra di sollevamento carichi. L'assicurato è infatti soggetto a vibrazioni secondarie a moto ondoso, esposizione che è del tutto residuale trattandosi di marinaio di coperta su navi veloci, con anche compiti di pulizie locali. CONCLUSIONI 1. L' assicurato è affetto da: MODICA SPONDILOSI DORSO-LOMBARE. MODICA PROTUSIONE DISCALE L2- L3. PROTUSIONI DISCALI L3- L4- ED L5-S1 CHE IMPRONTANO IL SACCO DURALE. UOMO DI ANNI 44, MARINAIO SU MEZZI VELOCI SNAV;
2. Tale patologia NON E'in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. A parere del giudicante tali conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili. Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, non è possibile addivenire alla soluzione della natura professionale della malattia. In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Circa il regime delle spese processuali, la produzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, sottoscritta dalla parte, impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spesse di lite. Le Spese di c.t.u. sono liquidate in separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso b) ) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite, spese di ctu a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
Così deciso in data 18/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7633/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. GALLO PATRIZIA come Parte_1 da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CONCETTA come da CP_1 procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/03/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, dal 1990 ad oggi, senza soluzione di continuità, con mansione di “marittimo” con qualifica di “marinaio”, come da Estratto di Matricola del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegato in atti;
che, in data 15.03.2023, iniziando ad accusare forti dolori al rachide lombo– sacrale, il ricorrente si sottoponeva presso il centro SYNLAB di Napoli a Risonanza Magnetica Rachide Dorsale e Lombosacrale che evidenziava
“Modici segni spondilosici di tipo somatico nel tratto dorsale ed interapofisario a carico dei metameri lombari…” e, per tali motivi, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, presentava all' domanda di riconoscimento della malattia professionale;
CP_1 che l'istituto respingeva tale domanda e, di aver pertanto, proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 senza alcun esito. Tanto premesso in punto di fatto, assumendo la natura professionale della malattia, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale della spondilodiscoartrosi e specificatamente una invalidità permanente corrispondente ad un grado di invalidità pari al 15-16% o in quello maggiore o minore che sarà accertato dalla CTU della quale si formalizza la richiesta;
Per l'effetto: 2) Condannare l' in persona del legale CP_1
Rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la relativa rendita determinata secondo i parametri di legge qualora il grado di inabilità riconosciuto in sede di CTU dovesse superare il 16% ovvero un risarcimento in capitale qualora la percentuale riconosciuta dovesse essere inferiore al 16%. 3) Qualora la percentuale riconosciuta fosse inferiore al 6%, riconoscere comunque la malattia professionale della Spondilodiscoatrosi nella misura che verrà stabilita;
4) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con CP_1 distrazione ai predetti difensori antistatari”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' , che concludeva per il rigetto della domanda, in quanto prescritta, CP_1 nonché infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Istruita la causa, all'udienza del 31.10.2024 veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava il contenuto del ricorso. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso va respinto. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_1
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.P.R. 1124/65, la prescrizione estintiva del diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative è di tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla data della manifestazione della malattia professionale. Tuttavia, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, “deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . Con il CP_2 decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (cfr. Cass. n. 11928 del 07/05/2019). Applicando tali principi e tenuto conto che nella fattispecie il provvedimento di definizione della pratica in sede amministrativa è del 11/10/2023, la prescrizione non è maturata. Tanto premesso, in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Venendo al merito, questo Giudice ha disposto CTU medico legale al fine di accertare se la patologia contratta dal ricorrente fosse ricollegabile causalmente o concausalmente alle mansioni lavorative svolte. Per costante orientamento della Suprema Corte: “la eziologia professionale della patologia deve essere riconosciuta ove la stessa venga accertata in grado di “ragionevole certezza”, nel senso che “esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità” (Cass. n. 19047/2006). Il ctu, dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, rilevava che:
“Le malattie professionali sono quegli stati morbosi che ripetono la loro causa dall'esercizio di un lavoro. Mentre nel concetto di infortunio sul lavoro è insito quello di causalità concentrata, violenta, quasi sempre estemporanea ed accidentale, ed in concreto imprevedibile;
invece, nella malattia professionale la causa lesiva non è intensa, concentrata e violenta, bensì essa opera con azione lenta, subdola e continua sull'organismo umano, danneggiandolo grado a grado. In altri termini si tratta di una causa diluita nel tempo. Naturalmente la concentrazione e la violenza si riferiscono alla causa, e non agli effetti lesivi, che si possono manifestare indifferentemente in modo brusco, acuto ed improvviso, sia per gli infortuni che per le malattie professionali. Ho con attenzione studiato tutta la documentazione fornita dall' , esaminando il “Questionario per CP_1 malattie causate da vibrazioni meccaniche” il “Documento di valutazione dei rischi” ed una cartella clinica . Sono risultati i seguenti dati:
1. CP_1
Reparto: sezione coperta a bordo delle unità, con qualifica di marinaio;
2. Mansioni svolte dall'assicurato: ormeggio e disormeggio dell'unità. Manutenzione ordinaria dell'unità. Rassetto e pulizia del posto di manovra e dei locali di bordo;
3. Nessuna macchina utilizzata che potrebbe esporre a vibrazioni;
4. Eventuali fattori di sovraccarico biomeccanico del rachide: vibrazioni dell'imbarcazione connesse all'esercizio dell'unità e alle condizioni meteo/marine; L'analisi degli elementi documentali forniti dall' deve essere correlata al dato anamnestico fornito CP_1 dall'assicurato in sede di operazioni peritali, oltre che al dato clinico- funzionale. Emerso alle operazioni peritali. Trattasi di una modica spondilosi dorso-lombare con protusioni discali L2-L3L-L4-L5-S1 che, alla luce degli elementi documentali in nostro possesso, non può essere messa in rapporto causale con l'attività lavorativa e le mansioni svolte dall'assicurato, trattandosi nel caso specifico di eventuali modeste sollecitazioni vibratorie eventualmente connesse all'esercizio dell'unità ed alle condizioni meteo-marine, e non essendo documentate alcuna manovra di sollevamento carichi. L'assicurato è infatti soggetto a vibrazioni secondarie a moto ondoso, esposizione che è del tutto residuale trattandosi di marinaio di coperta su navi veloci, con anche compiti di pulizie locali. CONCLUSIONI 1. L' assicurato è affetto da: MODICA SPONDILOSI DORSO-LOMBARE. MODICA PROTUSIONE DISCALE L2- L3. PROTUSIONI DISCALI L3- L4- ED L5-S1 CHE IMPRONTANO IL SACCO DURALE. UOMO DI ANNI 44, MARINAIO SU MEZZI VELOCI SNAV;
2. Tale patologia NON E'in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. A parere del giudicante tali conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili. Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia documentazione a supporto, non è possibile addivenire alla soluzione della natura professionale della malattia. In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata. Circa il regime delle spese processuali, la produzione di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, sottoscritta dalla parte, impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spesse di lite. Le Spese di c.t.u. sono liquidate in separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso b) ) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite, spese di ctu a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
Così deciso in data 18/12/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori