TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 778/2025 tra le parti:
(cf Parte_1 C.F._1 con l'avv. (cf Parte_1 C.F._1
ATTORE
(cf ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. l'avv. nei confronti di Parte_1 per chiedere il pagamento dei compensi maturati per l'attività Controparte_1 professionale svolta in favore di costei nella procedura esecutiva immobiliare azionata in danno della stessa R.G.E. n. 333/2014 Trib. Pistoia:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa,
1) ACCERTARE E DICHIARARE che il SI. Avv. , dal 2019 al Pt_1 Parte_1
2024, ha svolto per ordine, conto ed interesse della SI.ra , Controparte_1 nella procedura esecutiva immobiliare n. 333/2014 R.G., l'attività professionale di cui al progetto di notula versato in atti;
conseguentemente,
2) CONDANNARE la SI.ra al pagamento, in favore del SI. Controparte_1
Avv. , della complessiva somma, compresi accessori e spese Pt_1 Parte_1 anticipate in nome e per conto della assistita, di €. 8.859,77.#., ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di
Giustizia, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di messa in mora al saldo.
3) Con vittoria di spese e competenze della presente causa”. I.2. Nella contumacia di parte convenuta, ritenuta inammissibile la prova per testi articolata da parte attrice, viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. La domanda attorea merita parziale accoglimento, per le ragioni seguenti.
Il legale ricorrente ha fornito dimostrazione per tabulas dell'attività professionale svolta in favore della odierna convenuta, debitrice esecutata nella procedura di espropriazione forzata immobiliare R.G.E. n. 333/2014, anche se per la verità nella documentazione compiegata in atti a tal proposito
(doc. 2 fasc. attoreo) si rinvengono unicamente due atti a firma dell'avv. Pt_1 ossia una comparsa di costituzione nel procedimento esecutivo datata
14.2.2019 e priva di alcuna istanza al giudice, ma operata al solo e dichiarato fine di “prendere parte alla presente procedura …” e una istanza di conversione del pignoramento dep. 8.9.2021, peraltro respinta dal g.e..
L'attore ha poi prodotto più corposa documentazione afferente l'opera espletata onde addivenire a una definizione transattiva con (cfr. doc. 3 CP_2 fasc. attoreo), cessionaria di a propria volta Controparte_3 creditrice intervenuta nella procedura R.G.E. n. 333/2014 e unica ivi rimasta,
a seguito delle rinunce spiegate dalla creditrice procedente e da altro creditore intervenute (cfr. ancora doc. 2 fasc. attoreo).
Ciò detto, in punto di quantum merita osservare che, in mancanza di accordo sui compensi fra professionista e cliente e non avendo il primo chiesto l'opinamento della notula al proprio COA di appartenenza, il giudice deve procedere alla verifica della legittimità del compenso richiesto in base ai parametri di legge e alla consistenza dell'attività espletata dal professionista istante: nella specie, trova applicazione il DM 147/2022 quale normativa in vigore alla data di conclusione dell'incarico professionale (rinuncia al mandato datata 11.2.2025, cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Pertanto: per l'attività giudiziale, si applicano i parametri per le procedure esecutive immobiliari, scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 (sommatoria dei crediti azionati in executivis dalla creditrice procedente e dai creditori intervenuti, cfr. doc. 2 fasc. attoreo), parametri medi in assenza di ragioni - mai allegate specificamente dall'attore - per discostarsene “in aumento” e considerata l'esiguità degli atti processuali a firma del legale, come anzidetto: fase introduttiva euro 1.433,00, fase di trattazione euro 982,00; per l'attività di ricerca di definizione transattiva, svolta extra iudicium, può operarsi riferimento ai parametri per l'attività stragiudiziale, a valore di base il credito vantato da (euro 84,174,37), risultando congrua al riguardo la CP_2 richiesta attorea siccome conforme ai medi tabellari (euro 2.977,00).
Complessivamente, sono liquidabili euro 5.392,00 oltre accessori di legge.
Niente è stato chiesto e documentato a titolo di esborsi.
III. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, applicati parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e applicati parametri minimi per la fase decisionale stante la relativa semplificazione (artt. 281sexies e 127ter c.p.c.) nonché la natura contumaciale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv. dell'importo complessivo di Parte_1 euro 5.392,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge quale compenso per l'attività professionale svolta dall'attore in favore della convenuta in relazione alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
333/2014 Tribunale di Pistoia, oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.547,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica).
Pistoia, 06/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini