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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 154/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti GATTO PAOLO e MARDEGAN VALENTINA
e
MA AN, con l'avv. FAVARO SABRINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/08/1998.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 06/03/2025 – sostituita dal
1 deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 10/01/2024;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/08/1998 da nato a [...] il Parte_1
14/04/1977 e MA AN nata a [...] il [...] e trascritto al n.
18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di ISTRANA alle seguenti condizioni:
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra EL l'importo di € 10.000,00 (euro Parte_1
diecimila//00) omnicomprensivo a titolo di assegno divorzile una tantum;
2) il sig. , pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, corrisponderà alla Parte_1
sig.ra EL l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila//00) omnicomprensivo a tacitazione di ogni pretesa di quest'ultima in relazione ai rapporti di dare ed avere tra le parti e, in particolare, in relazione a qualsivoglia diritto e/o ragione e/o pretesa della stessa aventi ad oggetto l'immobile sito in Trevignano (TV), Via Tre Forni n. 38 int. 1;
3) il pagamento del complessivo importo di € 30.000,00 (euro trentamila//00)
omnicomprensivo avverrà a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra KA EL
che verrà consegnato in deposito fiduciario all'avv. Sabrina Favaro sette giorni prima della data dell'udienza che verrà fissata per la comparizione (anche solo cartolare) delle parti nel divorzio e verrà da quest'ultima consegnato alla sig.ra KA EL solo dopo l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accoglierà
le presenti condizioni;
2 4) le parti danno atto e dichiarano sin d'ora che, con la consegna in deposito fiduciario dell'assegno circolare di cui al precedente punto 3) e salvo il buon fine dell'incasso dello stesso, ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente è stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o causa,
nessuno escluso;
5) la sig.ra KA EL si obbliga a ritirare a propria cura e spese i propri beni ed effetti personali, ancora presenti nell'abitazione sita in Trevignano (TV), Via Tre Forni n. 38 int.
1, come da elenco dimesso sub doc. 13, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con un preavviso al sig.
di almeno 7 (sette) giorni. La sig.ra EL autorizza irrevocabilmente sin d'ora Parte_1
il sig. a disporre come meglio riterrà dei suddetti beni ed effetti Parte_1
personali qualora gli stessi non fossero ritirati entro il termine di cui sopra. Ulteriori beni di proprietà della signora EL potranno essere asportati su accordo dei coniugi;
6) le parti abbandoneranno a spese legali interamente compensate tra loro il giudizio di separazione n. 5238/2023 R.G. del Tribunale di Treviso a seguito della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accoglierà le presenti condizioni;
7) spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti, salvo l'importo del contributo unificato a carico di ciascuna parte in ragione del 50%;
8) gli accordi contenuti nel presente atto ed i trasferimenti mobiliari in esso previsti sono strettamente connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 06/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 154/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti GATTO PAOLO e MARDEGAN VALENTINA
e
MA AN, con l'avv. FAVARO SABRINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/08/1998.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 06/03/2025 – sostituita dal
1 deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale del 10/01/2024;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/08/1998 da nato a [...] il Parte_1
14/04/1977 e MA AN nata a [...] il [...] e trascritto al n.
18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di ISTRANA alle seguenti condizioni:
1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra EL l'importo di € 10.000,00 (euro Parte_1
diecimila//00) omnicomprensivo a titolo di assegno divorzile una tantum;
2) il sig. , pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, corrisponderà alla Parte_1
sig.ra EL l'importo di € 20.000,00 (euro ventimila//00) omnicomprensivo a tacitazione di ogni pretesa di quest'ultima in relazione ai rapporti di dare ed avere tra le parti e, in particolare, in relazione a qualsivoglia diritto e/o ragione e/o pretesa della stessa aventi ad oggetto l'immobile sito in Trevignano (TV), Via Tre Forni n. 38 int. 1;
3) il pagamento del complessivo importo di € 30.000,00 (euro trentamila//00)
omnicomprensivo avverrà a mezzo assegno circolare intestato alla sig.ra KA EL
che verrà consegnato in deposito fiduciario all'avv. Sabrina Favaro sette giorni prima della data dell'udienza che verrà fissata per la comparizione (anche solo cartolare) delle parti nel divorzio e verrà da quest'ultima consegnato alla sig.ra KA EL solo dopo l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accoglierà
le presenti condizioni;
2 4) le parti danno atto e dichiarano sin d'ora che, con la consegna in deposito fiduciario dell'assegno circolare di cui al precedente punto 3) e salvo il buon fine dell'incasso dello stesso, ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente è stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo e/o causa,
nessuno escluso;
5) la sig.ra KA EL si obbliga a ritirare a propria cura e spese i propri beni ed effetti personali, ancora presenti nell'abitazione sita in Trevignano (TV), Via Tre Forni n. 38 int.
1, come da elenco dimesso sub doc. 13, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con un preavviso al sig.
di almeno 7 (sette) giorni. La sig.ra EL autorizza irrevocabilmente sin d'ora Parte_1
il sig. a disporre come meglio riterrà dei suddetti beni ed effetti Parte_1
personali qualora gli stessi non fossero ritirati entro il termine di cui sopra. Ulteriori beni di proprietà della signora EL potranno essere asportati su accordo dei coniugi;
6) le parti abbandoneranno a spese legali interamente compensate tra loro il giudizio di separazione n. 5238/2023 R.G. del Tribunale di Treviso a seguito della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che accoglierà le presenti condizioni;
7) spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti, salvo l'importo del contributo unificato a carico di ciascuna parte in ragione del 50%;
8) gli accordi contenuti nel presente atto ed i trasferimenti mobiliari in esso previsti sono strettamente connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 06/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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