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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2025, n. 25934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25934 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA IO nato a [...] il [...] LM MA nato a [...] il [...] BATISTA EV AM OM nato il [...] DI RU GR nato a [...] il [...] CA ER nato a [...] il [...] OMSINI PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato DI MATTIA MATTIA del foro di ROMA in difesa di CA ER il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25934 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a carico di IO OC, LL MA TA UE, ZI Di SC, UD HI e OM MI la misura della custodia cautelare in carcere e, a carico di AO MAsini, quella dell'obbligo dì presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) oltre che per reati fine. Trattasi dì misura non applicata dal G.i.p. per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari sostanzialmente in ragione del tempo decorso con riferimento a un sodalizio, ritenuto riconducibile alla fattispecie dl cui al comma sesto del citato art. 74, contestato nelPincoIpazione come operante nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022. 2. Avverso l'ordinanza d'appello, sono stati proposti negli interessi dei sei citati Indagati ricorsi fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge (art. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizi cumulativi di motivazione (solo in merito all'incoipazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). 3. Con il motivo unico nei quali si articolano i ricorsi proposti con atto congiunto, negli interessi di LL MA TA UE, ZI Di RU, UD HI e OM MI si deduce sostanzialmente l'assenza dell'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta sussistenza delle esigenze cauteiari, soprattutto quanto alla loro attualità. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Tribunale, facendo proprie le deduzioni dell'appellante, non avrebbe considerato (e, quindi, non si sarebbe confrontato), con] quanto ritenuto dal G.i.p circa l'insussistenza di elementi indiziari della protrazione dell'attività del criminosa oltre il mese di febbraio 2022, comunque inerente, per il giudice del primo grado cautelare, a sodalizio sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto innanzi non sarebbe stato peraltro valutato in uno con l'avvenuta disarticolazione del sodalizio, invece ritenuta dal G.i.p., causata dagli innumerevoli arresti di sodali, anche con ruoli apicali, e degli eseguiti plurimi sequestri di stupefacente. 4. Sulla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, in termini sostanzialmente analoghi a quelli dedotti dai precedenti citati quattro ricorrenti, si appunta anche il ricorso proposto nell'interesse di IO OC, il quale critica anche l'apparato argomentativo sotteso ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità dell'applicata custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari (in ipotesi con strumenti elettronici di controllo). Il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della concreta operatività doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. «tempo silente. in relazione a soggetto che con l'arresto avrebbe reciso i collegamenti con il sodalizio e. più ;n generale, con circuiti criminali. Il giudice d'appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a fare riferimento, in termini negativi, a precedenti penali risalenti al 2011. Sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini di cui innanzi, del mutamento di domicilio del prevenuto (ora nel diverso comune di Ciannpino), e l'intervenuto affidamento in prova dell'indagato al servizio sociale, con riferimento alle condanne già divenute definitive. Non sarebbe quindi stato considerato il reinserimento sociale dell'indagato in atto, invece emergente anche dalla connessa attuale e documentata attività lavorativa. 5. Le critiche mosse con le censure sino a ora sintetizzate avverso i giudizi di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), anche in considerazione del tempo decorso, sono sostanzialmente riproposte nell'interesse di AO Tornassini. Il rifermento è, ancora una volta, al mancato reale confronto con l'ordinanza del G.i.p., quanto all'essere l'associazione, anche in tesi difensiva, sussumibile nell'astratta fattispecie di c\li all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne conseguirebbe in termini cautelari, e al difetto, nell'attualità, di elementi strutturali in quanto disarticolata a seguito di plurimi interventi delle forze dell'ordine culminati in sequestri di sostanze stupefacenti e in arresti di sodali. Con riferimento alla posizione del ricorrente, il giudice d'appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a valorizzare, in termini negativi, i precedenti penali dell'indagato. Sarebbe stata omessa una concreta valutazione del radicale mutamento dello stile di vita del ricorrente, sin dal suo arresto, anche in considerazione dell'attività lavorativa attualmente svolta dall'indagato, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alle condanne già divenute definitive. Parimenti non valorizzata sarebbe stata la circostanza per cui, pur condannato per taluni reati fine, per due dei plurimi fatti contestati come commessi in attuazione degli scopi del sodalìzìo, quelli ascritti come commessi il 7 maggio e il 7 giugno 2021, il prevenuto sarebbe stato assolto con sentenza del 15 giugno 2023. 6. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Tutti i ricorsi taluni implicitamente e talaltri esplicitamente deducono vizi motivazionali dell'ordinanza quanto alla qualificazione giuridica assumendo trattarsi della più lieve ipotesi di cui al comma 6 dello stesso art. 74, con quanto ne consegue in termini di operatività del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 2 c.p.p. 2. Il comune profilo di censura è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale in f unzione di giudice del riesame o dell'appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, al pari dell'appello cautelare di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, in motivazione;
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sicché, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, puF Investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit. ; Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. Z80601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Nusso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01}. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in def initiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore deg/ indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit.). A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazionì telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato In sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare) è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avare analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravì ìndizì di colpevolezza, non solo in ordine ai reati fine e alla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio di cui al capo 1, in merito ai quali non si articolano censure, ma anche in ordine alla sua non sussunzione nell'astratta fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne consegue in termini di operatività del doppio regime presuntivo di previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi difatti di ordinanza cautelare emessa in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con riferimento, cìrca la posizione del ricorrente, alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione della fattispecie dl cui al sesto comma, operante nel mercato della cocaina e dell'hashish. In particolare, il Tribunale ha ricostruito l'associazione, nonché le condotte partecipative degli indagati in termini oggettivi e soggettivi, facendo riferimento a specifici elementi gravemente indiziarì emergenti da attività tecniche d'intercettazìone e da videoriprese oltre che da servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con conseguenti plurimi sequestri di stupefacente e arresti anche di soggetti di vertice del sodalizio. L'articolazione è stata ricostruita come operante, con riferimento a differenti tipologie di stupefacenti, nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022, nel quartiere .San Basilio» di Roma, nell'area compresa tra determinate vie che il sodalizio ha inteso monitorare per evitare l'intervento delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, dopo aver ricostruito i reati fine, tra cui anche quelli contestati come commessi dagli attuali incolpati, il giudice di merito si è diffuso nella descrizione dell'associazione come rientrante nell'astratta fattispecie di cui ai commi primo e secondo del citato art. 74, con al vertice IZ VA coadiuvato da IO OC, organizzatore nonché «luogotenente» del vertice. Trattasi, per i giudici di merito, di sodalizio, composto da ben oltre dieci soggetti, operante con particolari modalità organizzative, mediante una nutrita batteria di pusher e di vedette, tali da gestire una vera e propria piazza di spaccio sorvegliata dalla stessa associazione al fine di evitare l'intervento delle forze dell'ordine. L'ordinanza impugnata descrive il relativo organigramma oltre che: a) le concrete modalità operative caratterizzate da schemi fortemente gerarchici, tali da prevedere anche punizioni corporali dei sodali (talune immortalate dalle indagini tecniche); b) il linguaggio in codice utilizzato dagli appartenenti ed emergente delle intercettazioni;
c) i turni di lavoro organizzati in modo tale da coprire l'intera giornata dalle 9:00 alle 23:00, con suddivisione in due fasce orarie;
d) lo stipendio giornaliero garantito a ciascun appartenente (120 euro giornalieri per turno di lavoro); e) la capacità di rigenerarsi e di riadattarsi in seguito a periodi di fibrillazione causati da interventi delle forze dell'ordine culminati in sequestri e arresti anche si soggetti di vertice. A tale ultìmo riguardo si descrive il passaggio da uno schema di spaccio «statico» a un «dinamico», tramite l'utilizzo di soggetti con funzioni di
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato DI MATTIA MATTIA del foro di ROMA in difesa di CA ER il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25934 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 13/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a carico di IO OC, LL MA TA UE, ZI Di SC, UD HI e OM MI la misura della custodia cautelare in carcere e, a carico di AO MAsini, quella dell'obbligo dì presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) oltre che per reati fine. Trattasi dì misura non applicata dal G.i.p. per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari sostanzialmente in ragione del tempo decorso con riferimento a un sodalizio, ritenuto riconducibile alla fattispecie dl cui al comma sesto del citato art. 74, contestato nelPincoIpazione come operante nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022. 2. Avverso l'ordinanza d'appello, sono stati proposti negli interessi dei sei citati Indagati ricorsi fondati sui motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge (art. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizi cumulativi di motivazione (solo in merito all'incoipazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). 3. Con il motivo unico nei quali si articolano i ricorsi proposti con atto congiunto, negli interessi di LL MA TA UE, ZI Di RU, UD HI e OM MI si deduce sostanzialmente l'assenza dell'apparato argomentativo sotteso alla ritenuta sussistenza delle esigenze cauteiari, soprattutto quanto alla loro attualità. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il Tribunale, facendo proprie le deduzioni dell'appellante, non avrebbe considerato (e, quindi, non si sarebbe confrontato), con] quanto ritenuto dal G.i.p circa l'insussistenza di elementi indiziari della protrazione dell'attività del criminosa oltre il mese di febbraio 2022, comunque inerente, per il giudice del primo grado cautelare, a sodalizio sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto innanzi non sarebbe stato peraltro valutato in uno con l'avvenuta disarticolazione del sodalizio, invece ritenuta dal G.i.p., causata dagli innumerevoli arresti di sodali, anche con ruoli apicali, e degli eseguiti plurimi sequestri di stupefacente. 4. Sulla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, in termini sostanzialmente analoghi a quelli dedotti dai precedenti citati quattro ricorrenti, si appunta anche il ricorso proposto nell'interesse di IO OC, il quale critica anche l'apparato argomentativo sotteso ai giudizi di adeguatezza e proporzionalità dell'applicata custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari (in ipotesi con strumenti elettronici di controllo). Il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della concreta operatività doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. «tempo silente. in relazione a soggetto che con l'arresto avrebbe reciso i collegamenti con il sodalizio e. più ;n generale, con circuiti criminali. Il giudice d'appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a fare riferimento, in termini negativi, a precedenti penali risalenti al 2011. Sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini di cui innanzi, del mutamento di domicilio del prevenuto (ora nel diverso comune di Ciannpino), e l'intervenuto affidamento in prova dell'indagato al servizio sociale, con riferimento alle condanne già divenute definitive. Non sarebbe quindi stato considerato il reinserimento sociale dell'indagato in atto, invece emergente anche dalla connessa attuale e documentata attività lavorativa. 5. Le critiche mosse con le censure sino a ora sintetizzate avverso i giudizi di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), anche in considerazione del tempo decorso, sono sostanzialmente riproposte nell'interesse di AO Tornassini. Il rifermento è, ancora una volta, al mancato reale confronto con l'ordinanza del G.i.p., quanto all'essere l'associazione, anche in tesi difensiva, sussumibile nell'astratta fattispecie di c\li all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne conseguirebbe in termini cautelari, e al difetto, nell'attualità, di elementi strutturali in quanto disarticolata a seguito di plurimi interventi delle forze dell'ordine culminati in sequestri di sostanze stupefacenti e in arresti di sodali. Con riferimento alla posizione del ricorrente, il giudice d'appello non si sarebbe altresì confrontato con le allegazioni difensive, limitandosi a valorizzare, in termini negativi, i precedenti penali dell'indagato. Sarebbe stata omessa una concreta valutazione del radicale mutamento dello stile di vita del ricorrente, sin dal suo arresto, anche in considerazione dell'attività lavorativa attualmente svolta dall'indagato, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alle condanne già divenute definitive. Parimenti non valorizzata sarebbe stata la circostanza per cui, pur condannato per taluni reati fine, per due dei plurimi fatti contestati come commessi in attuazione degli scopi del sodalìzìo, quelli ascritti come commessi il 7 maggio e il 7 giugno 2021, il prevenuto sarebbe stato assolto con sentenza del 15 giugno 2023. 6. Le parti hanno discusso concludendo nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Tutti i ricorsi taluni implicitamente e talaltri esplicitamente deducono vizi motivazionali dell'ordinanza quanto alla qualificazione giuridica assumendo trattarsi della più lieve ipotesi di cui al comma 6 dello stesso art. 74, con quanto ne consegue in termini di operatività del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 2 c.p.p. 2. Il comune profilo di censura è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale in f unzione di giudice del riesame o dell'appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, al pari dell'appello cautelare di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, in motivazione;
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sicché, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, puF Investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ex plurimis: Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit. ; Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. Z80601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Nusso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01}. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in def initiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore deg/ indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit.). A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazionì telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato In sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare) è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 23740 del 18/04/2020, Pellegrino, cit.; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avare analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravì ìndizì di colpevolezza, non solo in ordine ai reati fine e alla partecipazione dei ricorrenti al sodalizio di cui al capo 1, in merito ai quali non si articolano censure, ma anche in ordine alla sua non sussunzione nell'astratta fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con quanto ne consegue in termini di operatività del doppio regime presuntivo di previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi difatti di ordinanza cautelare emessa in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con riferimento, cìrca la posizione del ricorrente, alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione della fattispecie dl cui al sesto comma, operante nel mercato della cocaina e dell'hashish. In particolare, il Tribunale ha ricostruito l'associazione, nonché le condotte partecipative degli indagati in termini oggettivi e soggettivi, facendo riferimento a specifici elementi gravemente indiziarì emergenti da attività tecniche d'intercettazìone e da videoriprese oltre che da servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con conseguenti plurimi sequestri di stupefacente e arresti anche di soggetti di vertice del sodalizio. L'articolazione è stata ricostruita come operante, con riferimento a differenti tipologie di stupefacenti, nel periodo compreso tra maggio 2021 e febbraio 2022, nel quartiere .San Basilio» di Roma, nell'area compresa tra determinate vie che il sodalizio ha inteso monitorare per evitare l'intervento delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, dopo aver ricostruito i reati fine, tra cui anche quelli contestati come commessi dagli attuali incolpati, il giudice di merito si è diffuso nella descrizione dell'associazione come rientrante nell'astratta fattispecie di cui ai commi primo e secondo del citato art. 74, con al vertice IZ VA coadiuvato da IO OC, organizzatore nonché «luogotenente» del vertice. Trattasi, per i giudici di merito, di sodalizio, composto da ben oltre dieci soggetti, operante con particolari modalità organizzative, mediante una nutrita batteria di pusher e di vedette, tali da gestire una vera e propria piazza di spaccio sorvegliata dalla stessa associazione al fine di evitare l'intervento delle forze dell'ordine. L'ordinanza impugnata descrive il relativo organigramma oltre che: a) le concrete modalità operative caratterizzate da schemi fortemente gerarchici, tali da prevedere anche punizioni corporali dei sodali (talune immortalate dalle indagini tecniche); b) il linguaggio in codice utilizzato dagli appartenenti ed emergente delle intercettazioni;
c) i turni di lavoro organizzati in modo tale da coprire l'intera giornata dalle 9:00 alle 23:00, con suddivisione in due fasce orarie;
d) lo stipendio giornaliero garantito a ciascun appartenente (120 euro giornalieri per turno di lavoro); e) la capacità di rigenerarsi e di riadattarsi in seguito a periodi di fibrillazione causati da interventi delle forze dell'ordine culminati in sequestri e arresti anche si soggetti di vertice. A tale ultìmo riguardo si descrive il passaggio da uno schema di spaccio «statico» a un «dinamico», tramite l'utilizzo di soggetti con funzioni di