Sentenza 6 ottobre 2022
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 17/03/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 49/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
AN ACANFORA Presidente Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria AR CHESTA Consigliere rel Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60458 del Registro di Segreteria, promosso da OM, nata a [...] il OM, c.f. n.
OM , e OM nato a [...], il OM, codice fiscale n° OM, rappresentati e difesi dall’Avv. Adriano Vassallo, codice fiscale n° [...], pec adriano.vassallo@ordineavvgenova.it e dall’Avv. Stefano Abeasis, codice fiscale n° [...], pec stefano.abeasis@ordineavvgenova.it contro
l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, SENT. 49/2026 rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico
(codice fiscale [...]; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), EL TT (codice fiscale [...]; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), IA CA
(codice fiscale [...]; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e IO Preden
(codice fiscale [...]; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto per la riforma della sentenza n. 92/2022 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, pubblicata il 06 ottobre 2022.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2025, con l’assistenza della dott.ssa Giorgiantoni Eliana, la cons. Ilaria AR ST, l’avv. Federico Lais, per delega dell’avv.
Vassallo, per gli appellanti e l’avv. IO Preden in rappresentanza e difesa dell’INPS.
Esaminati l’atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la SENT. 49/2026 regione Liguria ha respinto il ricorso proposto in data 11 ottobre 2021 dalla signora OM, per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico superstiti in favore dei nipoti minorenni OM e OM.
Nell’atto introduttivo del giudizio è stato esposto che:
- la signora OM è titolare di pensione di reversibilità del dante causa sig. OM, coniuge deceduto in data OM, già ufficiale dell’E.I.;
-dall’unione del figlio, OM, nato il OM, con la sig.ra OM (nata in [...] il OM), nascevano in OM
(OM) OM i nipoti OM, c.f. OM, e OM, c.f. OM;
- il figlio OM è iscritto all’AIRE e domiciliato in OM dal 2014, dove convive con la predetta OM;
- i nipoti OM e OM risiedono stabilmente presso i nonni paterni sin dal 2016, che li hanno presi in carico stante l’assenza di redditi dei genitori;
- con domanda presentata per suo conto dal Patronato ENAPA, in data 23.10.2018, la signora OM chiedeva la corresponsione della pensione di reversibilità in favore dei nipoti OM e OM, domanda rimasta priva di riscontro;
- tramite il predetto Patronato presentava in data 23 ottobre 2019 nuova domanda volta alla concessione dell’invocato trattamento previdenziale di reversibilità a favore dei propri nipoti, anch’essa rimasta senza riscontro, così come le SENT. 49/2026 successive richieste di chiarimenti in data 8 febbraio 2019 e 21 gennaio 2020. Analoga sorte hanno avuto: la richiesta via pec in data 23 giugno 2020 formulata dai legali della ricorrente in merito all’esito delle suddette domande; l’atto di intimazione e diffida formulato in data 3 novembre 2020; il ricorso amministrativo depositato in data 10 dicembre 2020, che non veniva deciso nonostante la produzione, su richiesta dell’amministrazione, di pertinente documentazione.
In esito all’udienza del 30 marzo 2022 veniva emessa ordinanza n. 13/2022 con la quale, rilevato un difetto di rappresentanza della ricorrente OM, veniva fissato il termine perentorio di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza dei minori OM e OM.
Con memoria depositata in data 23 giugno 2022 si costituiva in giudizio OM, nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori OM e OM, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l’INSP, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto la documentazione prodotta dalla richiedente il beneficio non avrebbe consentito di accertare lo stato di vivenza a suo carico dei minori e l’assenza di mezzi di sostentamento da parte dei genitori degli stessi minori.
2. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, in composizione monocratica, affermata la SENT. 49/2026 sussistenza della giurisdizione contabile riconosceva, in via preliminare, la legittimazione processuale di OM, essendo quella odierna un’azione che non arreca pregiudizio ovvero diminuzione del patrimonio dei minori, di guisa che la stessa, avente natura di atto di ordinaria amministrazione, può essere validamente esperita da ciascun genitore disgiuntamente, ex art.
320 c.c., senza autorizzazione del giudice tutelare.
Nel merito, il Giudice unico affermava, con particolare riferimento ai minori, che l’art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n.
818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), dopo l’intervento additivo della Corte costituzionale (n. 180/1999),
prevede che le provvidenze da esso elencate sono riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei quali risulti la vivenza a carico dell’ascendente assicurato. Rammentava che le disposizioni del d.P.R. n. 818 del 1957, art. 38, sono state rese applicabili a tutti i sistemi previdenziali dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41, con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge.
Quanto al requisito della vivenza a carico il Giudice di prime cure ha ritenuto rilevante il riferimento normativo all’art. 316 bis c.c.,
che, dopo aver previsto l’obbligo per i genitori di provvedere alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della SENT. 49/2026 prole, sancisce per gli ascendenti un obbligo di contribuzione a favore dei discendenti nei casi in cui i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per poter adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.Tale ricostruzione è stata ritenuta, altresì, speculare alla previsione legislativa che prevede il trattamento di reversibilità per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge (art. 38, c. 1, d.P.R. n. 818/1957).
Risultato pacifico tra le parti che i minori OM risiedano stabilmente con i nonni dal settembre 2016, il Giudice ha evidenziato che, pur avendo il signor OM, con la comparsa di costituzione, documentato il mancato svolgimento di attività lavorativa in OM sin dal 2015, da cui ha dedotto l’assenza di redditi, nulla è stato dimostrato relativamente alla situazione economica della coniuge e madre dei minori medesimi, sig.ra
OM.
Non essendo stata versata in atti alcuna produzione documentale sul punto, diversa dalla mera autocertificazione degli interessati, quest’ultima è stata ritenuta priva di efficacia probatoria, giusta art. 3 d.P.R. n. 445/2000. In ragione del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente circa la situazione economica dei componenti il proprio nucleo familiare il ricorso è stato respinto.
3. Con atto in data 2 dicembre 2022 hanno interposto appello avverso la sentenza la signora OM e il signor OM deducendo i seguenti motivi di censura.
SENT. 49/2026 In via preliminare evidenziano che la vicenda in esame non risulterebbe avere particolari problemi interpretativi in merito alla bontà delle richieste dei ricorrenti stante il fatto che le domande avanzate dalla signora OM all’INPS per il riconoscimento del trattamento economico in favore dei nipoti, si fondano su dati di fatto incontrovertibili quanto documentalmente provati.
Gli appellanti richiamano la circolare INPS n. 185/2015 s con la quale sono state chiarite le condizioni di spettanza del trattamento ai superstiti per quanto riguarda i nipoti, così definendo che i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, ancorché non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti, ove ricorrano le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale, così conservando il diritto al trattamento ai superstiti ove studenti e minori di età alla data della morte dell’ascendente.
Nel caso però in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non sarebbe ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.
Sulla base di tali elementi non potrebbe certo dubitarsi del diritto in capo ai minori OM e OM di vedersi SENT. 49/2026 riconosciuta quell’indennità.
Hanno, dunque, dedotto il seguente motivo di gravame:
“Violazione e/o erronea applicazione dell’art 165 c.g.c.”.
Evidenziano gli appellanti che, per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dei redditi del sig. OM, tanto nel ricorso introduttivo della sig.ra OM, quanto per quella da lui personalmente offerta nella propria comparsa di costituzione, trattandosi di cittadino italiano, la stessa risulta essere stata prodotta secondo le previsioni normative, così da potersene certamente ritenere una piena efficacia probatoria, anche ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e del DM 12 maggio 2003, ricordandosi che per orientamento costante della Suprema Corte alle autocertificazioni è riconosciuta attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. Civ. n. 6221/1991).
Per quanto riguarda la sig.ra OM, madre dei minori, evidenzia che, se è pur vero che il d.P.R. n.445/2000 e successivamente il DM 12 maggio 2003 prevedono che le autocertificazioni del cittadino straniero relative ai redditi percepiti all’estero debbano contenere “l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’autorità consolare o dagli enti di patronato”, è altresì vero che il mancato rispetto di tale procedura debba ritenersi una mera irregolarità formale; evidenziano come le pronunce del Tribunale di Milano del 2017 e del Tribunale di Brescia del 2016 nonché del SENT. 49/2026 Tribunale di Pavia del 2016 abbiano riconosciuto allo straniero che richiede l’accesso ad una prestazione pensionistica la possibilità di autocertificare i redditi prodotti nel paese di origine in mancanza dell’individuazione, da parte dell’Inps, degli enti erogatori del paese di origine, come previsto dal citato DM 12 maggio 2003.
Richiamano, altresì, la normativa sul gratuito patrocinio per gli stranieri extra UE, rammentando che l’art. 94, comma 2, del testo unico spese di giustizia, consente al soggetto richiedente in caso di impossibilità e/o difficoltà a produrre la dichiarazione consolare di sostituirla con una dichiarazione sostitutiva.
Rammentano, infine, gli appellanti che l’art 165, comma 1, del d.l. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile), relativo ai poteri istruttori del Giudice, prescrive che “il Giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti”. Dovrebbe, dunque, ritenersi evidente come il Giudice di prime cure, avendo basato la propria decisione non su elementi di prova contraria alle domande dei ricorrenti, ma solo ed esclusivamente sulla base di una asserita irregolarità meramente formale di documenti, costituenti a suo dire “mera autocertificazione”, ben avrebbe potuto e dovuto, in qualsiasi momento, quindi anche successivamente alla discussione finale e prima di prendere la propria decisione, concedere un termine per regolarizzare SENT. 49/2026 formalmente tale documentazione, circostanza che avrebbe permesso certamente alla sig.ra OM ed al sig. OM di dimostrare compiutamente l’esistenza dei requisiti necessari affinché possa essere riconosciuto ai minori OM e OM il proprio autonomo diritto a beneficiare del trattamento economico pensionistico ai superstiti.
Gli appellanti hanno, quindi, chiesto di riformare l’impugnata sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea ed emessa in violazione del diritto, accogliendo le domande avanzate nel primo grado di giudizio.
4. Si è costituito in giudizio l’INPS invocando il rigetto del gravame. L’Istituto ha evidenziato che le autocertificazioni prodotte da parte appellante nel primo giudizio possono spiegare utile efficacia unicamente in sede amministrativa; in sede giudiziaria le stesse potrebbero ritenersi valutabili da parte del giudicante alla luce di ulteriori elementi oggettivi, idonei a corroborarne la portata probatoria, di talché la pretesa circa la ritenuta efficacia probatoria di quanto unilateralmente attestato non meriterebbe accoglimento e la statuizione del GUP risulterebbe, invece, del tutto corretta.
L’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli SENT. 49/2026 esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi; deve al contrario escludersi invece in sede giurisdizionale laddove nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto, in quanto il giudizio è caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non potrebbe derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore.
Conclusivamente, l’INPS chiede di confermare la sentenza di prime cure e, quindi, di rigettare il gravame All’udienza pubblica l’avvocato Lais si è riportato agli atti e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello. L’avvocato Preden ha ritenuto l’appello infondato in seguito alla intrinseca inidoneità delle autocertificazioni a fungere da prova anche solo indiziaria. Ha sostenuto che la mancata considerazione, da parte del Giudice territoriale, di un’autocertificazione come elemento di prova, deve ritenersi in linea con i principi ermeneutici posti già nel 2003, con la sentenza n. 5167 delle SSUU della Corte di cassazione.
L’avvocato Preden si oppone inoltre all’ammissibilità di ulteriore documentazione prodotta in allegato all’atto di appello. Ha chiesto il rigetto dell’appello.
Rilevato in
DIRITTO
I.L’appello non può trovare accoglimento non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 170 c.g.c., secondo i principi SENT. 49/2026 ermeneutici fissati in sede nomofilattica dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della l. n. 19/1994 ma invocabili, considerata la sovrapponibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell’ambito di applicazione del c.g.c. (per tutte, Sez.II App.n.38/2025).
La citata disposizione prevede che “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Le Sezioni riunite di questa Corte, con la predetta sentenza n.
10/QM/2000 hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove la sentenza risulti priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”.
Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che: “a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie SENT. 49/2026 astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto”; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)”.
La limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va, peraltro, coordinata con le disposizioni che prevedono l’obbligo di motivare le sentenze (art. 5 c.g.c., art. 132 c.p.c., art.
111 Cost.), per cui configurano violazioni di legge sia la “radicale mancanza di motivazione”, sia la presenza di una motivazione solo “apparente” ovverosia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare l’iter logico su cui trova fondamento la decisione. Vizi che il Collegio reputa sussistere nel caso di specie posto che, secondo i rammentati principi interpretativi, tale vizio motivazionale ricorre qualora la motivazione manchi del tutto su punti decisivi della controversia, oppure sia insufficiente a rendere comprensibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il proprio SENT. 49/2026 convincimento (ex plurimis, tra le tante più recenti, Sez. II App.,
n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n.
425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).
II. Nella fattispecie il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento su una corretta ricostruzione del quadro normativo, traendone condivisibili conclusioni, dalle quali il Collegio non intravede ragioni per discostarsi.
Ha, in particolare, rilevato che nulla è stato dimostrato relativamente alla situazione economica della madre dei minori, sig.ra OM. Ha quindi ritenuto che non essendo stata versata in atti alcuna produzione documentale sul punto, diversa dalla mera autocertificazione degli interessati, quest’ultima è stata ritenuta priva di efficacia probatoria, giusta art. 3 d.P.R. n. 445/2000.
Gli appellanti fondano il proprio gravame sull’affermazione che il mancato rispetto della procedura prevista dal d.m.12 maggio 2003 per la dimostrazione della situazione reddituale relativa alla madre di nazionalità OM, debba ritenersi una mera irregolarità formale al quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto sopperire, in virtù dei poteri istruttori concessi dall’art.
165 c.g.c.
Il Giudice di prime cure avrebbe, infatti, basato la propria decisione non su elementi di prova contraria alle domande dei SENT. 49/2026 ricorrenti, ma solo ed esclusivamente sulla base di una asserita irregolarità meramente formale di documenti, costituenti a suo dire “mera autocertificazione”.
Il motivo è privo di fondamento giuridico.
Va richiamato il quadro normativo di riferimento.
L'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che, “i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera” e che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione”. In attuazione della richiamata disposizione è stato emanato il d.m. 12 maggio 2003, recante
“Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali”.
Ai sensi dell’art. 1, c. 1 del richiamato decreto “I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche (grassetto aggiunto), sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni
SENT. 49/2026 nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:
a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b) redditi da lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di capitali e di partecipazione;
e) redditi a carattere assistenziale.”
L’art. 2 del richiamato decreto prevede che “1. I redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore di:
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero, per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale, di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
2. Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1, l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di:
a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in SENT. 49/2026 ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.
3. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b),
devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152” (grassetto aggiunto).
Va rilevato che lo Stato OM non è ricompreso nell’elenco di cui all’ All. A del decreto; trova, dunque, applicazione il comma 2 dell’art. 2 sopra riportato.
Alla luce del richiamato quadro normativo e con specifico riferimento all'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione la giurisprudenza ha avuto modo di individuare uno specifico discrimine per l’utilizzabilità delle stesse in relazione ai redditi da parte di stranieri residenti in Italia ovvero da parte di cittadini per redditi prodotti all’estero.
Per la disciplina degli stranieri residenti in Italia, va richiamato anche l'art. 2 commi 1 e 2 , del d.P.R. 394/1999, nel testo attualmente vigente ( come reintrodotto dall’ art.21, comma 2, d.l. 27 dicembre 2024, n.202, conv. dalla l. 21 febbraio 2025, n.15) secondo cui: “I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
SENT. 49/2026 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale (grassetto aggiunto). Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico».
L'art. 3, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 445/2000 prevede altresì che “2.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non SENT. 49/2026 appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (grassetto aggiunto).
Secondo quanto emerge del richiamato quadro normativo solo lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione e solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane; negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (art. 33, commi 2 e 3, d.P.R.
445/2000).
La giurisprudenza ha evidenziato che “Non rientrano tra gli stati, SENT. 49/2026 qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (grassetto aggiunto) (Corte appello sez. lav. - Bologna, 26 febbraio 2025, n. 104).
La tesi prospettata dagli appellanti, secondo la quale la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione e che quest’ultima potesse, dunque, essere regolarizzata, su iniziativa dello stesso giudice pensionistico, è, dunque, priva di fondamento normativo.
In particolare, “si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M.
SENT. 49/2026 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali “ulteriori redditi”, restando comunque imprescindibile la “certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali” di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003. 14” (Corte appello sez. lav. - Bologna, 26 febbraio 2025, n. 104).
Inoltre, l'art. 2, comma 3, d.m. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Va inoltre ribadito che, come chiarito anche dalla giurisprudenza civile, “in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (grassetto SENT. 49/2026 aggiunto) (Cass. civ., Sez. III, 20 settembre 2004, n. 18856;
conforme: Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2002, n. 10981).
Non sussistono, dunque, i presupposti per ritenere la sentenza di primo grado viziata sotto il profilo motivazionale, risultando corretta la ricostruzione normativa e condivisibili le conclusioni assunte.
Si aggiunga che, come correttamente eccepito dalla difesa dell’INPS, le nuove produzioni documentali, versate per la prima volta in appello, incorrono nella decadenza di cui all’art. 194 c.g.c.
Ai sensi dell’art. 194 c.g.c, nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Come chiarito dalla giurisprudenza contabile consolidata “La norma onera l’appellante di fornire la prova di non aver potuto produrre la documentazione in primo grado per causa non imputabile alla parte stessa” (ex multis, Sez.II App.n. 125/2023;
idem n.146/2024).
Gli appellanti, nella fattispecie, non hanno assolto l’onere della prova imposto dalla norma, non avendo allegato e dimostrato la causa non imputabile che avrebbe impedito la produzione della documentazione in primo grado.
L’appello va quindi respinto.
SENT. 49/2026 Quanto alle spese, la peculiarità e novità della fattispecie, ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(F.TA DIGITALMENTE) (F.TA DIGITALMENTE)
(Ilaria AR ST) (AN NF)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
LU BI
D E C R E T O
SENT. 49/2026 Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(AN NF)
F.TO DIGITALMENTE
Depositato in Segreteria il 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
LU BI
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 17 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
LU BI