Articolo 8 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 dicembre 1995
Art. 8. 1. Il presidente e' eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 7.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea, il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico; puo' prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima successiva seduta.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995